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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7122/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7122/2021
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7122/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Menghini e Breccia;
Parte_1 OPPONENTE
CONTRO
, OPPOSTA Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guercio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il signor chiedeva la revoca del Pt_1 provvedimento monitorio n. 1830/2021 – R.G. n. 4385/2021 emesso dal Tribunale di Velletri in data 2-
4/8/2021
Lo stesso ha dedotto l'insussistenza e la infondatezza del credito azionato per la presenza vizi nella esecuzione delle opere di ristrutturazione svolte dalla ditta opposta presso l'immobile posto in Ariccia
(RM), via Piace n. 17 di proprietà del signor Pt_1
Da ultimo veniva altresì esperita C.T.U. nella quale lo stesso tecnico ha dichiarato in sede di accesso
(quindi per stessa ammissione della parte opponente, non essendo il Sig. presente all'accesso), CP_1 sono stati completati da altro soggetto intervenuto …”).
In ordine al primo quesito il ctu ha chiaramente scritto che i lavori risultano eseguiti ma da soggetto estraneo.
In ordine all'accertamento della sussistenza dei difetti presenti nelle opere realizzate dalla il CP_2 ctu ha dichiarato: Sulla scorta di quanto ispezionato nell'accesso eseguito e dall'esame della pagina 2 di 4 documentazione versata in atti, ed in particolare: - del contratto di appalto;
- del computo metrico estimativo ad esso allegato, - degli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori e nello specifico
l'allegato n.6 dell'atto introduttivo, la sottoscritta ha potuto accertare, per le lavorazioni ancora evidenti e riscontrabili, che le doglianze evidenziate sono ancora parzialmente presenti e segnatamente: - mancanza delle dichiarazioni di conformità deli impianti elettrico e termoidraulico ai sensi del D.M. 37/08; - esecuzione non a regola d'arte di fornitura e posa in opera di pavimentazione e rivestimenti;
- esecuzione non a regola d'arte di stuccature, rasature e tinteggiature del corpo scale e degli ambienti interni;
- esecuzione non a regola d'arte del montaggio di porte, termoarredi coprigiunti, e celetti coprirullo;
- esecuzione non a regola d'arte del montaggio di frutti impianto elettrico;
- mancato rilascio delle dichiarazioni conformità ai sensi del D.P.R. 37/08 per gli impianti elettrico e termoidraulico.- Essendo intervenuta altra Ditta che ha provveduto a completare alcune lavorazioni per rendere fruibile l'appartamento, non si è potuto dare completo riscontro a quanto asseritamente riferito con la documentazione versata in atti.- e continua “Le somme necessarie per l'eliminazione dei vizi, dei danni per l'esecuzione non a perfetta regola d'arte, e, non di meno le somme occorse per il completamento di quelle non ultimate e per la mancanza delle certificazioni di conformità degli impianti, le stesse sono determinate in €.8.841,48.- Importo dei lavori appaltati €.
40.000,00 a cui vanno detratti: acconti percepiti €. 25.000,00 importi anticipati da parte opponente €.
2.550,00 opere non eseguite a regola d'arte, per sistemazioni incompletezze eseguite da altra ditta, mancato rilascio delle certificazioni di legge degli impianti €. 10.000,00 Resta un credito a favore dell'impresa €. 2.450,00 e continua in ordine al quesito 2 ha chiaramente affermato che non è possibile affermare tutte le “esecuzioni non a regola d'arte” ivi indicate, atteso quanto espresso nel punto precedente: in difetto di una fotografia dello stato dei luoghi all'epoca (ATP o altro) è impossibile affermare se tali cattive esecuzioni siano state poste in essere dalla o da chi è intervenuto CP_3 successivamente.
Occorre evidenziare che nel contratto di appalto non è stata indicata una data di consegna e quindi non dovute le somme indicate per il ritardo.
Sotto questo profilo deve essere revocato parzialmente il decreto ingiuntivo e dichiararsi dovuta la sola somma di euro 2450,00 come indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 accoglie parzialmente l'opposizione revoca il decreto ingiuntivo e dichiara dovuta la sola somma di euro 2450,00 come indicata dal ctu.
Condanna altresì la parte soccombente opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri , 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7122/2021
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Salucci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7122/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Menghini e Breccia;
Parte_1 OPPONENTE
CONTRO
, OPPOSTA Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guercio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il signor chiedeva la revoca del Pt_1 provvedimento monitorio n. 1830/2021 – R.G. n. 4385/2021 emesso dal Tribunale di Velletri in data 2-
4/8/2021
Lo stesso ha dedotto l'insussistenza e la infondatezza del credito azionato per la presenza vizi nella esecuzione delle opere di ristrutturazione svolte dalla ditta opposta presso l'immobile posto in Ariccia
(RM), via Piace n. 17 di proprietà del signor Pt_1
Da ultimo veniva altresì esperita C.T.U. nella quale lo stesso tecnico ha dichiarato in sede di accesso
(quindi per stessa ammissione della parte opponente, non essendo il Sig. presente all'accesso), CP_1 sono stati completati da altro soggetto intervenuto …”).
In ordine al primo quesito il ctu ha chiaramente scritto che i lavori risultano eseguiti ma da soggetto estraneo.
In ordine all'accertamento della sussistenza dei difetti presenti nelle opere realizzate dalla il CP_2 ctu ha dichiarato: Sulla scorta di quanto ispezionato nell'accesso eseguito e dall'esame della pagina 2 di 4 documentazione versata in atti, ed in particolare: - del contratto di appalto;
- del computo metrico estimativo ad esso allegato, - degli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori e nello specifico
l'allegato n.6 dell'atto introduttivo, la sottoscritta ha potuto accertare, per le lavorazioni ancora evidenti e riscontrabili, che le doglianze evidenziate sono ancora parzialmente presenti e segnatamente: - mancanza delle dichiarazioni di conformità deli impianti elettrico e termoidraulico ai sensi del D.M. 37/08; - esecuzione non a regola d'arte di fornitura e posa in opera di pavimentazione e rivestimenti;
- esecuzione non a regola d'arte di stuccature, rasature e tinteggiature del corpo scale e degli ambienti interni;
- esecuzione non a regola d'arte del montaggio di porte, termoarredi coprigiunti, e celetti coprirullo;
- esecuzione non a regola d'arte del montaggio di frutti impianto elettrico;
- mancato rilascio delle dichiarazioni conformità ai sensi del D.P.R. 37/08 per gli impianti elettrico e termoidraulico.- Essendo intervenuta altra Ditta che ha provveduto a completare alcune lavorazioni per rendere fruibile l'appartamento, non si è potuto dare completo riscontro a quanto asseritamente riferito con la documentazione versata in atti.- e continua “Le somme necessarie per l'eliminazione dei vizi, dei danni per l'esecuzione non a perfetta regola d'arte, e, non di meno le somme occorse per il completamento di quelle non ultimate e per la mancanza delle certificazioni di conformità degli impianti, le stesse sono determinate in €.8.841,48.- Importo dei lavori appaltati €.
40.000,00 a cui vanno detratti: acconti percepiti €. 25.000,00 importi anticipati da parte opponente €.
2.550,00 opere non eseguite a regola d'arte, per sistemazioni incompletezze eseguite da altra ditta, mancato rilascio delle certificazioni di legge degli impianti €. 10.000,00 Resta un credito a favore dell'impresa €. 2.450,00 e continua in ordine al quesito 2 ha chiaramente affermato che non è possibile affermare tutte le “esecuzioni non a regola d'arte” ivi indicate, atteso quanto espresso nel punto precedente: in difetto di una fotografia dello stato dei luoghi all'epoca (ATP o altro) è impossibile affermare se tali cattive esecuzioni siano state poste in essere dalla o da chi è intervenuto CP_3 successivamente.
Occorre evidenziare che nel contratto di appalto non è stata indicata una data di consegna e quindi non dovute le somme indicate per il ritardo.
Sotto questo profilo deve essere revocato parzialmente il decreto ingiuntivo e dichiararsi dovuta la sola somma di euro 2450,00 come indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 accoglie parzialmente l'opposizione revoca il decreto ingiuntivo e dichiara dovuta la sola somma di euro 2450,00 come indicata dal ctu.
Condanna altresì la parte soccombente opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri , 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Salucci
pagina 4 di 4