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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.4946 del 2024 promossa da:
DA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DELLO IACONO MARIAROSARIA , C.F. e con la C.F._2 stessa domiciliato in ed elett.te dom.to in Casamarciano (NA), al Vico Lopa nr. 08.
CONTRO
, C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore Dott. , giusta procura agli atti per Notar Persona_1
del 22.07.2021, Rep. N. 175418 Racc. n. 11376, elett.te dom.ta in VIA Persona_2
PUZZONE,15 MONTORO INFERIORE pressso lo studio dell'avv. DATTOLO
ESTER , c.f.: C.F._3
NONCHE'
, (Tribunale di OL e Tribunale di RE ZI) Controparte_2
in persona del rappresentato ex lege domiciliato Controparte_3 CP_4
presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, Via Armando Diaz, 11 - 80100
OL (NA), pec: Email_1
NONCHE'
pagina 1 di 7 C.F. in persona del rapp.te legale p.t. , Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Raffaele Manfrellotti (c.f. ) C.F._4 con domicilio eletto presso che lo Email_2
rappresenta e difende come da procura su foglio separato e giusta delibera di G.M.
NONCHE' in persona del Sindaco p.t., (Codice Fiscale: Controparte_6
, VIA GIONTI 16 - 80040 - TERZIGNO (NA) indirizzo pec: P.IVA_3
erzigno.na.it, Email_3 CP_5
E in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_7
(Codice Fiscale: PIAZZA ELENA D'AOSTA 1 - 80047 - SAN P.IVA_4
EP ES (NA) Email_4
E
in persona del Prefetto p.t., Controparte_8 Controparte_9
– Codice Fiscale: , ex lege dom.to alla Piazza del Plebiscito, 22,
[...] P.IVA_5
OL PEC: Email_5
E
(C.F.: ) - Controparte_10 P.IVA_6 Controparte_11
- in persona del Prefetto p.t., ex lege dom.to alla Piazza Giovanni Amendola, 15,
PEC: Email_6
E
in persona del Sindaco p.t., dom.to per la caricain OL, presso la Controparte_12
casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura
Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore (c.f.
) pec: apoli , giusta procura C.F._5 Emai_7 Email_8 CP_5
generale in atti
E
Codice Fiscale: , in persona del Controparte_13 P.IVA_7
legale rapp.te p.t., PIAZZA DE MARINIS 3 - 80040 - POGGIOMARINO (NA), indirizzo pec: oggiomarino.na.it Email_3 CP_5
pagina 2 di 7
Oggetto:; impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva dinnanzi a questo Tribunale l' e gli Enti Controparte_1
sopra emarginati, quali Enti impositori per sentir: I dichiarare nulli e/o annullare e/o quant'altro ritenuto di giustizia la Cartella di Pagamento N. 071 2024 01306263 85/000, notificata a mezzo pec in data 15 ottobre 2024, e l' AVVISO DI CP_14
INTIMAZIONE N. 071 2024 90448750 26/000, notificato in data 18/10/2024, a mezzo pec, con riferimento alle cartelle sopra emarginate dalla lett. A alla lett. I, per i motivi opposti;
II.- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente rispetto a quanto preteso dagli atti opposti;
III.- emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno;
con vittoria di spese di lite .
Deduceva , in particolare l'opponente che sia la cartella esattoriale n 071 2024
01306263 85/000, sia l'intimazione di pagamento n erano relativi a crediti oramai prescritti accertare l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in relazione all'estratto di ruolo e alla cartella di pagamento n. 071 2024 90448750 26/000 erano riferiti a crediti prescritti. Si costituiva l' depositando Controparte_1
il proprio fascicolo di parte contenente, tra l'altro, l'estratto di ruolo e la prova della notifica, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'incompetenza per materia del
Tribunale, in quanto le cartelle di pagamento facevano riferimento a sanziani per infrazioni al codice della strada e nel merito il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto con vittoria di spese.
pagina 3 di 7 Si costituiva altresì il che eccepiva il proprio difetto di Controparte_5
legittimazione e, nel merito l'infondatezza della opposizione non essendosi maturata la prescrizione delle cartelle di propria competenza dovendosi considerare la proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale durante il periodo della pandemia da
COVID .
Si costituiva altresì il che parimenti eccepiva il proprio difetto Controparte_12
di legittimazione
Ed infine si costituiva per il l'avvocatura distrettuale Controparte_2
dello Stato che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ,con riferimento alla cartella n 07120249044875026essendo già stata notificata nel 2014, da altra cartella CP_15
relativa a tale credito ,la n 07120140116317919000 che non risulta impugnata.
L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione, prodotta ai sensi dell'art
615 I comma cpc , in quanto con la stessa si contesta il diritto della parte a procedere ad esecuzione per l'intero importo portato dalla cartella
Ai sensi del predetto art 615 cpc , competente a conoscere dell'opposizione è il giudice competente per materia e valore .
Posta questa premessa, l'individuazione della competenza sull'azione poiche' l' accertamento concerne in gran parte crediti per sanzioni amministrative applicate ai sensi del codice della strada, suppone la considerazione delle regole di competenza relative alle azioni di diretta contestazione della pretesa sanzionatoria per violazioni del detto codice.
Dette regole sono ora dettate, in generale, cioe' sia per le sanzioni amministrative pecuniarie sia per quelle non pecuniarie, dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli
6 e 7, che prevedono appunto i procedimenti di esercizio della tutela giurisdizionale contro la pretesa sanzionatoria amministrativa pecuniaria e non.
LA Cassazione a Sez Unite con Sentenza 27 aprile 2018, n 10263 risolvendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale ha affermato che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace per le opposizioni disciplinate dal Decreto
Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, ex articolo 6 e 7 e' competenza per materia ed in alcune ipotesi (che non ricorrono nella fattispecie) con limite di valore;
pagina 4 di 7 Deve pertanto dichiararsi il difetto di competenza per materia di questo Tribunale con riferimento alle seguenti cartelle, tutte relative ad infrazioni al codice della strada : n.
07120110067201337000 -Comune di Scafati-; Cartella n. 07120120065187664000,
; Cartella n. 07120130064745800000, ; Cartella Controparte_6 Controparte_5
n. 07120140030426553000, ; Cartella n. 07120140064266425000 Controparte_6
e Cartella n. Controparte_7 Controparte_13
07120140109345848000 ; Cartella n. 07120160010185267000, Controparte_6
Ente che ha emesso il ruolo: ; Cartella n. CP_8 Controparte_16
07120170015005478000, Controparte_12
Riguardo a tali cartelle esattoriali, la presente opposizione andrà pertanto riassunta davanti li giudici di pace di RE ZI , OL e . CP_10
Riguardo ai crediti di natura diversa, ossia quelli relativi alla cartella esattoriale
071 2024 01306263 85/000, notificata a mezzo pec in data 15 ottobre 2024, ed alla cartella esattoriale n. 07120140116317919000, notificata il 20/09/2014 va osservato che entrambe si riferiscono a spese di giustizia per recupero multe ed ammende . IN particolare la prima riguarderebbe, secondo la stessa prospettazione del Ministero di
Giustizia le spese dovute da a seguito di sentenza irrevocabile n 726 del 2010 Parte_1 emessa suo carico . Tuttavia dal 2010 non risultano in atti ulteriori richieste di pagamento di detto credito, prima della notifica della cartella impugnata , avvenuta in data 15.10.2024.
Pertanto , sul punto, l'opposizione va accolta e deve ritenersi maturata la prescrizione decennale.
Per la cartella esattoriale 07120140116317919000, invece, l' CP_17
ha depositato l'atto di interruzione della prescrizione costituito dalla
[...]
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CPI n. noti fi PartitaIVA_8
cata il 12.04.2019 per cui non può ritenersi ancora maturata la prescrizione del credito e l'opposizione va rigettata .
Le spese vengono liquidate come in dispositivo nei minimi tabellari e tenuto conto dell'esito complessivo della lite :
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1) Dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale con riferimento alla cartelle relative ad infrazioni al codice della strada : n. 07120110067201337000 -
Cartella n. 07120120065187664000, Controparte_5 Controparte_6
; Cartella n. 07120130064745800000, ; Cartella n. Controparte_5
07120140030426553000, Cartella n. Controparte_6
07120140064266425000 e Controparte_7 [...]
; Cartella n. 07120140109345848000 ; CP_13 Controparte_6
Cartella n. 07120160010185267000, Ente che ha emesso il ruolo: CP_8 [...]
; Cartella n. 07120170015005478000, Controparte_16 CP_12
;
[...]
2) Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente per la riassunzione dell'opposizione innanzi ai giudici di pace di RE ZI,
OL e LE competenti per materia e territorio;
3) Accoglie l'opposizione con riferimento alla cartella esattoriale n 071 2024
01306263 85/000 e dichiara la prescrizione del credito dalla stessa portato;
4) Rigetta l'opposizione con riferimento alla cartella esattoriale n
07120140116317919000
5) Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_18
, con attribuzione al procuratore anticipatario avv Dello Parte_1
AC IA della somma di euro 2540,00 per compensi oltre spese di
CU ed oltre rimborso forfettario IVA e CPA
6) compensa integralmente le spese di giudizio tra il ricorrente e gli Enti impositori le parti
RE ZI,9/11/2025
pagina 6 di 7
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
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