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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3722 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Spanò; Parte_1 C.F._1
- ATTORE- E (c.f. ), in persona del p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. Luca Torregrossa;
- CONVENUTO- OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11 dicembre 2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , evocando in giudizio il ha Parte_1 Controparte_1 chiesto al Tribunale: “Accertare la Sig.ra 23 Parte_1 febbraio 1972 e residente in [...] (C ) è divenuta CP_1 C.F._1 proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione per avere posseduto animo et corpore in maniera esclusiva, pacifica e pubblica ed interrotta, previa unione del proprio possesso a quello già esercitato dalla Sig.ra dalla quale ha acquistato a titolo Parte_2 particolare (Atto tra vivi – Comprav 3 Reg Gen. 12751 del 16/03/2012), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'appezzamento di terreno agricolo in della CP_1 superficie di mq 9000, riportato nel Catasto terreni Comune di EZ foglio 4 icelle 4539, 4540, 4541, 4542. - Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Roma 2 la trascrizione della emananda sentenza e al titolare dell'ufficio tecnico erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero da responssabilità. - Con Vittoria di spese, competenze ed onorari”. A motivo di tale domanda, ha esposto che: - la stessa, e prima di lei, , gode Parte_2 dal 09/03/1985 del possesso pacifico, pubblico ed interrotto dell' rreno agricolo in della superficie di mq 9000, riportato nel Catasto terreni Comune di CP_1
EZ fo , particelle 4539, 4540, 4541, 4542; - tale possesso risulta documentato dalla compravendita Reg. Part. 31018 Reg Gen. 49431 del 22/09/2011, compravendita Reg. Part. 8873 Reg Gen. 12751 del 16/03/2012 determina del n. 64 del 21 Controparte_1 febbraio 2012, pratica n. 33/12, con la quale si è determinata la liquidazione dell'uso civico di pascolo, legnatico e semina gravante sul terreno allibrato al foglio 47, particelle 4539, 4540, 4541, 4542, a favore di . Parte_2
pagina1 di 5 Instaurato il contradditorio, con memoria di costituzione e risposta, il ha Controparte_1 chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Organo Giudicante essendo la materia rimessa per legge al Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana;
B. nel merito, respingere le avverse richieste in quanto inammissibili, improponibili, e/o infondate in fatto e in diritto e/o coperte da prescrizione del diritto o decadenza dall'azione, e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. A fondamento di tali conclusioni, il ha esposto che: - la giurisdizione sulla questione CP_1 spetti al Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici, in quanto i terreni in questione sono gravati da "uso civico"; - ai fini dell'inammissibilità/improponibilità della domanda ha rilevato che l'uso civico, essendo un diritto di natura collettiva, non è soggetto a usucapione da parte di privati;
eventuali atti di compravendita precedenti sono nulli, a meno che non siano stati autorizzati dalla Regione (art. 12 legge 1766/1927); la determina comunale n. 64 del 2012, che riconosceva la proprietà alla ricorrente è errata, in quanto solo la regione Lazio ha il potere di liquidare terreni agricoli;
- ai fini dell'infondatezza della domanda di usucapione ha rappresentato che il ha avuto il possesso e la disponibilità CP_1 dei terreni, utilizzandoli per un'area ecologica;
età dei terreni è del Comune, in virtù di un atto di cessione di area del 13 maggio del 1970 Rep. 877188 Racc. 7413; le trascrizioni degli atti di compravendita della ricorrente e della sua dante causa sono inefficaci nei confronti del Comune;
il frazionamento del terreno è illegittimo in quanto il terreno avendo una destinazione agricola non poteva essere frazionato ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 380/2001. Da ultimo, il ha eccepito la mancanza della prova del possesso, l'interruzione del CP_1
"presunto" p della ricorrente mediante la realizzazione dell'area ecologica, la prescrizione del diritto e decadenza dall'azione. Tali i fatti controversi, all'udienza del 6.12.2021 il giudice ha disposto il mutamento del rito sommario in quello ordinario fissando, per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., l'udienza del 23.03.2022; concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., escussi i testi
, , con ordinanza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 del 12.01.2023 il giudice ha rigettato le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviato il procedimento, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.2.2024. A seguito di differimento, all'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il giudice ha trattenuto la causa in decisione. Deve essere dichiarato, in via preliminare e assorbente, il difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario in favore del per la liquidazione degli usi Controparte_3 civici ( così da ultimo, per nale Foggia, Sez. II, Sent., 11/02/2021, n. 363). Gli "usi civici", in breve, sono considerati "diritti reali di godimento" di natura collettiva su beni immobili, volti ad assicurare un'utilità o comunque un beneficio ai membri di una comunità. Sono disciplinati, in via generale, dalla legge n. 1766/1927 e dal relativo Regolamento di cui al r.d. n. 332/1928. L'uso civico, per sua natura giuridica, non è soggetto a prescrizione né ad usucapione da parte del privato. Il legislatore distingue gli usi civici in due principali categorie: terre di proprietà pubblica (c.d. demanio civico) e terre di proprietà privata, su cui grava un diritto di uso civico in favore della collettività. Come sostenuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2018, un bene gravato da uso civico non può essere compravenduto e alienato, al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928, in quanto pagina2 di 5 assimilato per natura ad un bene demaniale (Corte Cost. n. 113/2018). Il fondo gravato da uso civico ha, infatti, la stessa finalità di uso e disponibilità collettiva propria dei beni demaniali. La l. n. 1766/1927 contempla la possibilità di sanare l'illecita occupazione abusiva di un terreno gravato da uso civico da parte di un privato, attraverso la presentazione di una domanda di legittimazione del proprio possesso che viene approvata con provvedimento della Giunta Regionale;
atteso che non è possibile il ricorso all'usucapione per i suddetti beni di uso civico. Per i terreni di proprietà privata, ancorché gravati da uso civico, la proprietà si può invece acquistare a titolo originario per intervenuta usucapione, ancorché la stessa rimanga comunque compressa dall'esistenza dell'uso civico. L'istituto della legittimazione di un terreno determina, quindi, il trasferimento del solo diritto di proprietà sottostante, mentre per il diritto di uso civico ivi gravante occorre un altro procedimento, quello cioè di affrancazione. Attraverso la procedura di affrancazione, infatti, il fondo gravato viene liberato dall'uso civico a favore della comunità e il privato diventa pieno effettivo e totale proprietario del terreno. In conclusione, colui che intende acquistare la proprietà di un bene gravato da uso civico dovrà, nel caso di terreno di proprietà demaniale, ottenere il provvedimento di legittimazione e poi l'affrancazione dall'uso civico, mentre, nel caso di terreno di proprietà privata, sarà sufficiente la sola affrancazione e la proprietà, di cui eventualmente non si sia già titolari, potrà essere acquistata o usucapita. La legge n. 1766 del 1927, nel disciplinare la materia, ha istituito la figura dei Commissari Regionali per gli usi civici, magistrati speciali con il compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici. I Commissari, dapprima titolari di funzioni sia amministrative che giurisdizionali, sono oggi titolari di funzioni quasi esclusivamente giurisdizionali e, in particolare, sono competenti, ai sensi dell'art. 29 della legge citata, in ordine a tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo. Tutte le volte in cui ad essere in discussione è, quindi, l'esistenza di diritti di uso civico sui beni, la relativa controversia non è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ma a quella speciale del Commissario Regionale. Secondo la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, "la giurisdizione del Commissario ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai Commissari stessi" (Cass. SS.UU. n. 9280/2020). La pronuncia in esame statuisce anche che "l'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico", ossia l'accertamento della c.d. "qualitas soli", rientra nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato". Secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'accertamento incidentale della qualità del suolo, che preclude la giurisdizione del Commissario, ricorre solo nel caso in cui la questione venga sollevata da un privato, che eccepisca la natura demaniale civica di un bene, al solo scopo di pagina3 di 5 negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte privata sostenga di essere titolare (Cass. Sez. un. n. 28802 del 2022; Cass. Sez. un. n. 20183 del 2019; Cass. Sez. un. n. 7429 del 2009; Cass. Sez. un. n. 836 del 2005; Cass. Sez. un. n. 3031 del 2002). In tal caso, la statuizione sul punto avrà efficacia solo incidenter tantum e potrà essere decisa dal giudice ordinario. Diverso è il caso in cui la questione venga sollevata dal presunto titolare pubblico del diritto di uso civico nei confronti del privato, che rivendica diritti su terreni ritenuti gravati da uso civico. A tal proposto, in un recente arresto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “nel giudizio di usucapione la giurisdizione del commissario degli usi civici va invece riconosciuta quando ad essere convenuto è il comune e questi opponga, in veste di ente esponenziale della collettività degli utenti, la demanialità civica quale impedimento all'accoglimento della domanda. Solo in questo caso infatti la questione, essendo insorta nei confronti del titolare del demanio civico, si pone in via principale e deve essere decisa con efficacia di giudicato” (Cass. Sez. Un., 19/08/2024, n.22893, Cass. Sez. un. n. 605 del 2015). Nella vicenda in esame, il ha eccepito l'inclusione dei beni nel “demanio CP_1 ad uso civico”. A sostegno della propria pretesa, il Comune ha prodotto il piano regolatore generale del e la determinazione Dirigenziale del del 11 dicembre 2020 Controparte_1 Controparte_1
n. 1715 (doc. in atti) rappresentando che dalla stessa risulta che i terreni rientrano anche catastalmente al patrimonio del Comune. All'opposto, l'attrice ha rilevato che il terreno, oltre a non avere natura demaniale, non è gravato da usi civici, producendo a sostegno di tale assunto la determina del Controparte_1
n. 64 del 21.02.2012 (pratica n.33/12) nonché i documenti (in atti) allegati alle note del 30 novembre 2021. Il ha, quindi, rappresento l'erroneità della determina stessa e la non CP_1 conformità alla n vigente in quanto emessa da ente privo del relativo potere di emissione. Per giurisprudenza consolidata, in presenza dell'eccepita natura demaniale civica dei terreni in contestazione, non è consentito al giudice ordinario compiere alcuna valutazione in ordine all'eccezione stessa, in quanto ciò comporterebbe un'indebita ingerenza nell'ambito della giurisdizione del Commissario per la liquidazione per gli usi civici (cfr. Cass. SS.UU. n. 2758/1993 e n. 605/2015). Si deve, altresì, rilevare che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza dal 1995 ad oggi, la giurisdizione della Commissione Regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste, non solo nei soli casi in cui vi sia contestazione sulla "qualitas soli", ma anche qualora la soluzione delle questioni afferenti l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (Cass. Sez. Un. n.6689/1995, Cass. 9829/2014). Nella fattispecie in esame, è evidente che l'invocata usucapione, posta dall'attrice a fondamento del ricorso, implichi necessariamente, anche ipotizzando l'assenza di contestazione sulla qualitas soli, l'accertamento preliminare dell'esistenza di un diritto di uso civico sui terreni in questione. È il caso, infatti, di ribadire che l'acquisto a titolo originario di terreni di proprietà privata, gravati da uso civico, per quanto consentito, non può prescindere dalla verifica circa la sussistenza del predetto gravame, qualora ciò sia oggetto di contestazione tra le parti. Gli usi civici, infatti, in quanto diritti perpetui, perenni, imprescrittibili e non soggetti ad usucapione, determinano una compressione dell'acquisto a titolo originario. Ciò è quanto si è verificato nella vicenda in esame, dove ad essere contestata dall'attrice è la sussistenza dell'uso civico stesso, con la conseguenza che la verifica circa l'esistenza di tale gravame – ponendosi come antecedente logico giuridico necessario ai fini della declaratoria di pagina4 di 5 intervenuta usucapione – non può che essere devoluta alla giurisdizione del Commissario Regionale, unico soggetto legittimato a risolvere l'insorto conflitto in materia. In definitiva, la domanda non può essere scrutinata da questo giudice ordinario, poiché devoluta alla giurisdizione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici davanti al quale le parti vanno rimesse in applicazione del principio della traslatio iudicii, come chiarito dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 7429/2009. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dei valori minimi stante la natura processuale della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni di Lazio, Umbria e Toscana in ordine alla domanda di parte attrice;
- condanna , al pagamento, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Velletri, 4 aprile 2025
Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina5 di 5
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3722 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Spanò; Parte_1 C.F._1
- ATTORE- E (c.f. ), in persona del p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'avv. Luca Torregrossa;
- CONVENUTO- OGGETTO: usucapione CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 11 dicembre 2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , evocando in giudizio il ha Parte_1 Controparte_1 chiesto al Tribunale: “Accertare la Sig.ra 23 Parte_1 febbraio 1972 e residente in [...] (C ) è divenuta CP_1 C.F._1 proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione per avere posseduto animo et corpore in maniera esclusiva, pacifica e pubblica ed interrotta, previa unione del proprio possesso a quello già esercitato dalla Sig.ra dalla quale ha acquistato a titolo Parte_2 particolare (Atto tra vivi – Comprav 3 Reg Gen. 12751 del 16/03/2012), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'appezzamento di terreno agricolo in della CP_1 superficie di mq 9000, riportato nel Catasto terreni Comune di EZ foglio 4 icelle 4539, 4540, 4541, 4542. - Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Roma 2 la trascrizione della emananda sentenza e al titolare dell'ufficio tecnico erariale di provvedere alle conseguenti volturazioni, con esonero da responssabilità. - Con Vittoria di spese, competenze ed onorari”. A motivo di tale domanda, ha esposto che: - la stessa, e prima di lei, , gode Parte_2 dal 09/03/1985 del possesso pacifico, pubblico ed interrotto dell' rreno agricolo in della superficie di mq 9000, riportato nel Catasto terreni Comune di CP_1
EZ fo , particelle 4539, 4540, 4541, 4542; - tale possesso risulta documentato dalla compravendita Reg. Part. 31018 Reg Gen. 49431 del 22/09/2011, compravendita Reg. Part. 8873 Reg Gen. 12751 del 16/03/2012 determina del n. 64 del 21 Controparte_1 febbraio 2012, pratica n. 33/12, con la quale si è determinata la liquidazione dell'uso civico di pascolo, legnatico e semina gravante sul terreno allibrato al foglio 47, particelle 4539, 4540, 4541, 4542, a favore di . Parte_2
pagina1 di 5 Instaurato il contradditorio, con memoria di costituzione e risposta, il ha Controparte_1 chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Organo Giudicante essendo la materia rimessa per legge al Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana;
B. nel merito, respingere le avverse richieste in quanto inammissibili, improponibili, e/o infondate in fatto e in diritto e/o coperte da prescrizione del diritto o decadenza dall'azione, e comunque non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. A fondamento di tali conclusioni, il ha esposto che: - la giurisdizione sulla questione CP_1 spetti al Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici, in quanto i terreni in questione sono gravati da "uso civico"; - ai fini dell'inammissibilità/improponibilità della domanda ha rilevato che l'uso civico, essendo un diritto di natura collettiva, non è soggetto a usucapione da parte di privati;
eventuali atti di compravendita precedenti sono nulli, a meno che non siano stati autorizzati dalla Regione (art. 12 legge 1766/1927); la determina comunale n. 64 del 2012, che riconosceva la proprietà alla ricorrente è errata, in quanto solo la regione Lazio ha il potere di liquidare terreni agricoli;
- ai fini dell'infondatezza della domanda di usucapione ha rappresentato che il ha avuto il possesso e la disponibilità CP_1 dei terreni, utilizzandoli per un'area ecologica;
età dei terreni è del Comune, in virtù di un atto di cessione di area del 13 maggio del 1970 Rep. 877188 Racc. 7413; le trascrizioni degli atti di compravendita della ricorrente e della sua dante causa sono inefficaci nei confronti del Comune;
il frazionamento del terreno è illegittimo in quanto il terreno avendo una destinazione agricola non poteva essere frazionato ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 380/2001. Da ultimo, il ha eccepito la mancanza della prova del possesso, l'interruzione del CP_1
"presunto" p della ricorrente mediante la realizzazione dell'area ecologica, la prescrizione del diritto e decadenza dall'azione. Tali i fatti controversi, all'udienza del 6.12.2021 il giudice ha disposto il mutamento del rito sommario in quello ordinario fissando, per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., l'udienza del 23.03.2022; concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., escussi i testi
, , con ordinanza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 del 12.01.2023 il giudice ha rigettato le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviato il procedimento, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.2.2024. A seguito di differimento, all'udienza del 11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, il giudice ha trattenuto la causa in decisione. Deve essere dichiarato, in via preliminare e assorbente, il difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario in favore del per la liquidazione degli usi Controparte_3 civici ( così da ultimo, per nale Foggia, Sez. II, Sent., 11/02/2021, n. 363). Gli "usi civici", in breve, sono considerati "diritti reali di godimento" di natura collettiva su beni immobili, volti ad assicurare un'utilità o comunque un beneficio ai membri di una comunità. Sono disciplinati, in via generale, dalla legge n. 1766/1927 e dal relativo Regolamento di cui al r.d. n. 332/1928. L'uso civico, per sua natura giuridica, non è soggetto a prescrizione né ad usucapione da parte del privato. Il legislatore distingue gli usi civici in due principali categorie: terre di proprietà pubblica (c.d. demanio civico) e terre di proprietà privata, su cui grava un diritto di uso civico in favore della collettività. Come sostenuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2018, un bene gravato da uso civico non può essere compravenduto e alienato, al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928, in quanto pagina2 di 5 assimilato per natura ad un bene demaniale (Corte Cost. n. 113/2018). Il fondo gravato da uso civico ha, infatti, la stessa finalità di uso e disponibilità collettiva propria dei beni demaniali. La l. n. 1766/1927 contempla la possibilità di sanare l'illecita occupazione abusiva di un terreno gravato da uso civico da parte di un privato, attraverso la presentazione di una domanda di legittimazione del proprio possesso che viene approvata con provvedimento della Giunta Regionale;
atteso che non è possibile il ricorso all'usucapione per i suddetti beni di uso civico. Per i terreni di proprietà privata, ancorché gravati da uso civico, la proprietà si può invece acquistare a titolo originario per intervenuta usucapione, ancorché la stessa rimanga comunque compressa dall'esistenza dell'uso civico. L'istituto della legittimazione di un terreno determina, quindi, il trasferimento del solo diritto di proprietà sottostante, mentre per il diritto di uso civico ivi gravante occorre un altro procedimento, quello cioè di affrancazione. Attraverso la procedura di affrancazione, infatti, il fondo gravato viene liberato dall'uso civico a favore della comunità e il privato diventa pieno effettivo e totale proprietario del terreno. In conclusione, colui che intende acquistare la proprietà di un bene gravato da uso civico dovrà, nel caso di terreno di proprietà demaniale, ottenere il provvedimento di legittimazione e poi l'affrancazione dall'uso civico, mentre, nel caso di terreno di proprietà privata, sarà sufficiente la sola affrancazione e la proprietà, di cui eventualmente non si sia già titolari, potrà essere acquistata o usucapita. La legge n. 1766 del 1927, nel disciplinare la materia, ha istituito la figura dei Commissari Regionali per gli usi civici, magistrati speciali con il compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici. I Commissari, dapprima titolari di funzioni sia amministrative che giurisdizionali, sono oggi titolari di funzioni quasi esclusivamente giurisdizionali e, in particolare, sono competenti, ai sensi dell'art. 29 della legge citata, in ordine a tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo. Tutte le volte in cui ad essere in discussione è, quindi, l'esistenza di diritti di uso civico sui beni, la relativa controversia non è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ma a quella speciale del Commissario Regionale. Secondo la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, "la giurisdizione del Commissario ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai Commissari stessi" (Cass. SS.UU. n. 9280/2020). La pronuncia in esame statuisce anche che "l'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico", ossia l'accertamento della c.d. "qualitas soli", rientra nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato". Secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'accertamento incidentale della qualità del suolo, che preclude la giurisdizione del Commissario, ricorre solo nel caso in cui la questione venga sollevata da un privato, che eccepisca la natura demaniale civica di un bene, al solo scopo di pagina3 di 5 negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte privata sostenga di essere titolare (Cass. Sez. un. n. 28802 del 2022; Cass. Sez. un. n. 20183 del 2019; Cass. Sez. un. n. 7429 del 2009; Cass. Sez. un. n. 836 del 2005; Cass. Sez. un. n. 3031 del 2002). In tal caso, la statuizione sul punto avrà efficacia solo incidenter tantum e potrà essere decisa dal giudice ordinario. Diverso è il caso in cui la questione venga sollevata dal presunto titolare pubblico del diritto di uso civico nei confronti del privato, che rivendica diritti su terreni ritenuti gravati da uso civico. A tal proposto, in un recente arresto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “nel giudizio di usucapione la giurisdizione del commissario degli usi civici va invece riconosciuta quando ad essere convenuto è il comune e questi opponga, in veste di ente esponenziale della collettività degli utenti, la demanialità civica quale impedimento all'accoglimento della domanda. Solo in questo caso infatti la questione, essendo insorta nei confronti del titolare del demanio civico, si pone in via principale e deve essere decisa con efficacia di giudicato” (Cass. Sez. Un., 19/08/2024, n.22893, Cass. Sez. un. n. 605 del 2015). Nella vicenda in esame, il ha eccepito l'inclusione dei beni nel “demanio CP_1 ad uso civico”. A sostegno della propria pretesa, il Comune ha prodotto il piano regolatore generale del e la determinazione Dirigenziale del del 11 dicembre 2020 Controparte_1 Controparte_1
n. 1715 (doc. in atti) rappresentando che dalla stessa risulta che i terreni rientrano anche catastalmente al patrimonio del Comune. All'opposto, l'attrice ha rilevato che il terreno, oltre a non avere natura demaniale, non è gravato da usi civici, producendo a sostegno di tale assunto la determina del Controparte_1
n. 64 del 21.02.2012 (pratica n.33/12) nonché i documenti (in atti) allegati alle note del 30 novembre 2021. Il ha, quindi, rappresento l'erroneità della determina stessa e la non CP_1 conformità alla n vigente in quanto emessa da ente privo del relativo potere di emissione. Per giurisprudenza consolidata, in presenza dell'eccepita natura demaniale civica dei terreni in contestazione, non è consentito al giudice ordinario compiere alcuna valutazione in ordine all'eccezione stessa, in quanto ciò comporterebbe un'indebita ingerenza nell'ambito della giurisdizione del Commissario per la liquidazione per gli usi civici (cfr. Cass. SS.UU. n. 2758/1993 e n. 605/2015). Si deve, altresì, rilevare che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza dal 1995 ad oggi, la giurisdizione della Commissione Regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste, non solo nei soli casi in cui vi sia contestazione sulla "qualitas soli", ma anche qualora la soluzione delle questioni afferenti l'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (Cass. Sez. Un. n.6689/1995, Cass. 9829/2014). Nella fattispecie in esame, è evidente che l'invocata usucapione, posta dall'attrice a fondamento del ricorso, implichi necessariamente, anche ipotizzando l'assenza di contestazione sulla qualitas soli, l'accertamento preliminare dell'esistenza di un diritto di uso civico sui terreni in questione. È il caso, infatti, di ribadire che l'acquisto a titolo originario di terreni di proprietà privata, gravati da uso civico, per quanto consentito, non può prescindere dalla verifica circa la sussistenza del predetto gravame, qualora ciò sia oggetto di contestazione tra le parti. Gli usi civici, infatti, in quanto diritti perpetui, perenni, imprescrittibili e non soggetti ad usucapione, determinano una compressione dell'acquisto a titolo originario. Ciò è quanto si è verificato nella vicenda in esame, dove ad essere contestata dall'attrice è la sussistenza dell'uso civico stesso, con la conseguenza che la verifica circa l'esistenza di tale gravame – ponendosi come antecedente logico giuridico necessario ai fini della declaratoria di pagina4 di 5 intervenuta usucapione – non può che essere devoluta alla giurisdizione del Commissario Regionale, unico soggetto legittimato a risolvere l'insorto conflitto in materia. In definitiva, la domanda non può essere scrutinata da questo giudice ordinario, poiché devoluta alla giurisdizione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici davanti al quale le parti vanno rimesse in applicazione del principio della traslatio iudicii, come chiarito dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 7429/2009. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dei valori minimi stante la natura processuale della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni di Lazio, Umbria e Toscana in ordine alla domanda di parte attrice;
- condanna , al pagamento, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Velletri, 4 aprile 2025
Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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