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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 14538/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14538/2021 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
A CATANIA, IL GIORNO 08/06/1969 (CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Ernesto PULVIRENTI
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA, IL GIORNO 01/12/1968 (CF: ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: con note ex art. 127 ter cp.c. parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da atti di causa, e la causa è stata posta in decisione il 12.12.2023 senza termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 13/07/1988 Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania, dell'anno
1988, parte II, serie A, atto n. 881.
Dalla coppia sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed indipendenti. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 16/11/2021, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, rappresentando che i coniugi dall'intervenuta separazione giudiziale non si sono più riconciliati, che la stessa ha costituito una nuova famiglia di fatto e che il resistente
è attualmente recluso in carcere.
non si è costituito in giudizio, e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza presidenziale tenutasi in data 12.04.2022, essendo presente la sola parte ricorrente non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, e la causa è stata rimessa al giudice istruttore.
Con note scritte per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi sullo status.
____
Nel merito la domanda della ricorrente, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta. Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
20.03.2006 nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1856/2007 del 27 aprile 2007, passata in giudicato, e risulta provato dalla produzione della sentenza (all. alle note del 5.10.2023).
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura del presente giudizio, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 14538/2021, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 13/07/1988 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Catania dell'anno 1988, parte II, serie A, atto n. 388;
3) spese irripetibili;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14538/2021 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
A CATANIA, IL GIORNO 08/06/1969 (CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Ernesto PULVIRENTI
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA, IL GIORNO 01/12/1968 (CF: ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: con note ex art. 127 ter cp.c. parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni come da atti di causa, e la causa è stata posta in decisione il 12.12.2023 senza termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 13/07/1988 Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania, dell'anno
1988, parte II, serie A, atto n. 881.
Dalla coppia sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed indipendenti. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 16/11/2021, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, rappresentando che i coniugi dall'intervenuta separazione giudiziale non si sono più riconciliati, che la stessa ha costituito una nuova famiglia di fatto e che il resistente
è attualmente recluso in carcere.
non si è costituito in giudizio, e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza presidenziale tenutasi in data 12.04.2022, essendo presente la sola parte ricorrente non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, e la causa è stata rimessa al giudice istruttore.
Con note scritte per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi sullo status.
____
Nel merito la domanda della ricorrente, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta. Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
20.03.2006 nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1856/2007 del 27 aprile 2007, passata in giudicato, e risulta provato dalla produzione della sentenza (all. alle note del 5.10.2023).
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
Nessuna statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura del presente giudizio, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 14538/2021, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 13/07/1988 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
Catania dell'anno 1988, parte II, serie A, atto n. 388;
3) spese irripetibili;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher