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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 0 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3944/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante avv. Rappresentante_1, ha presentato ricorso, notificato in data 13 dicembre 2024, avverso il provvedimento, notificato in data 14 ottobre
2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Dipartimento di Monza e della Brianza ha negato il rimborso della somma pari a € 56.764,23, versata a titolo IVA per l'anno 2022, a seguito dell'Islanda di rimborso presentata dalla contribuente in data 15/2/24.
La ricorrente assume di aver svolto, nel corso del periodo d'imposta 2022, due distinte attività: quella creditizia di concessione del credito – ai fini IVA esente - e quella di leasing, e cioè di concessione di beni in locazione finanziaria – ai fini IVA imponibile – operando, quindi, mediante la tenuta di contabilità separate e maturando, in tal modo, il diritto all'intera detrazione dell'imposta assolta solo con riguardo alle spese sostenute per l'esclusivo esercizio dell'attività di leasing.
A decorrere dall'anno d'imposta 2019 afferma di aver adottato il criterio c.d. dell'interesse attivo contabilizzato, criterio che, tuttavia, ritiene non coerente con la normativa di legge e che avrebbe, dunque, determinato l'indetraibilità di un'imposta pari ad € 56.764,23, chiesta a rimborso dalla banca ricorrente.
In ragione di ciò la ricorrente descrive in dettaglio la natura e la tipologia delle spese sostenute e destinate promiscuamente sia all'attività bancaria sia all'attività di leasing.
Avendo sostenuto una serie di costi riferiti a servizi riconducibili sia all'attività bancaria sia all'attività di leasing, la ricorrente, nell'impossibilità di individuare un criterio oggettivo, coerente con la natura del servizio reso, atto a determinare in modo puntuale la misura in cui i servizi sono stati impiegati nell'attività di leasing piuttosto che nell'attività bancaria, ritiene che, ai fini della ripartizione della spesa, il criterio corretto da utilizzare sia quello del volume d'affari e, pertanto, di aver diritto al rimborso della somma di cui qui si discute.
A tal fine espone in dettaglio le motivazioni sulla base delle quali ritiene di aver diritto al rimborso in parola.
Dopo aver chiarito che anche la Dichiarazione IVA, al pari della Dichiarazione dei redditi, sarebbe sempre emendabile per qualsiasi errore di fatto o di diritto in ragione della sua natura di mera esternazione di scienza, ritiene che il provvedimento di diniego del rimborso sarebbe illegittimo:
- per violazione del principio di neutralità dell'imposta, contenuto nella VI Direttiva IVA 77/388/CEE, trasfusa nella Direttiva 112/2006/CE sia per violazione dell'art. 173, par. 2, lett. c) della Direttiva IVA e dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. 633/72;
- poiché l'utilizzo del criterio dell'interesse attivo contabilizzato si pone in contrasto con il principio di tassatività del criterio del volume d'affari, secondo il quale, in assenza di un criterio fisico ed oggettivo di ripartizione della spesa, coerente con la natura del bene o del servizio acquistato, il criterio del fatturato sarebbe l'unico utilizzabile;
- per violazione dell'art. 36 del D.P.R. 633/1972.
Chiede, pertanto, di annullare il diniego emesso ai fini IVA dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2022 per i motivi in diritto esposti in ricorso e, per l'effetto, di condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione della maggiore IVA versata e non dovuta, oltre interessi di legge, previa rimessione, se del caso, di apposito quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE; in ogni caso, di condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio, diritti, onorari, IVA e C.P., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente prendendo posizione rispetto a ciascuna delle eccezioni sollevate dalla difesa della contribuente.
In particolare, afferma che la questione sarebbe già stata risolta in senso favorevole all'Ufficio.
Ricorda, in tale prospettiva, che con la sentenza n. 4138/13/2021, depositata il 3 novembre 2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano avrebbe rigettato i ricorsi riuniti – relativi agli anni di imposta
2014 e 2015 - confermando gli atti di accertamento emessi nei confronti della medesima banca. Tale sentenza sarebbe stata, poi, confermata dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
803/22/2023, depositata il 28/02/2023, sentenza impugnata in Cassazione.
La medesima questione sarebbe stata risolta favorevolmente all'Ufficio dalla Corte di Giustizia di Primo
Grado di Milano sia con sentenza n. 1268/05/2024 sia con sentenza n. 376/04/24 con cui i Giudici di primo grado si sarebbero pronunciati in senso favorevole all'Ufficio nei contenziosi instaurati dalla medesima contribuente per le stesse motivazioni avverso i dinieghi ai rimborsi per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Ad analoghe conclusioni sarebbero giunti anche i Giudici della Commissione Tributaria di Milano, con sentenza n. 639/13/22, depositata il 07/03/2022, in relazione all'anno di imposta 2016, resa nei confronti della medesima ricorrente. Tale pronuncia sarebbe stata confermata dalla sentenza n. 1488/22/23 della
Commissione di Giustizia Tributaria della Lombardia, depositata il 21/04/2023.
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso con condanna alle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025 sono presenti per la ricorrente l'avv. Difensore_1 in collegamento da remoto nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non doversi discostare dalle valutazioni e considerazioni svolte nelle sentenze emesse nelle cause già pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto le medesime problematiche affrontate in senso favorevole all'Ufficio e, quindi, di non poter accogliere il ricorso presentato dalla contribuente.
Ci si riferisce in particolare:
- alla sentenza n. 4138/13/2021 depositata il 3 novembre 2021, confermata in secondo grado (sentenza n. 803/22/2023, depositata il 28/02/2023),
- alla sentenza n. 639/13/22, depositata il 07/03/2022, confermata dalla sentenza n. 1488/22/23 della
Commissione di Giustizia Tributaria della Lombardia, depositata il 21/04/2023.
- alle sentenze di primo grado n. 1268/05/2024, depositata in data 21.03.2024, e n. 376/04/24, depositata in data 24/01/2024;
Come da ultimo ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano con sentenza n.
376/04/2024 «Tali pronunce appaiono conformi al principio di diritto enunciato da Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 22305 del 05/08/2021, secondo la quale, in tema di IVA, nel caso di più attività svolte nell'ambito della stessa impresa, per una sola delle quali l'imposta assolta sia detraibile, l'imputazione dei costi promiscui, riferibili cioè a tutte le attività, deve essere effettuata in base alla misura della concreta utilizzazione dei beni e servizi da cui derivano detti costi, nell'ambito delle distinte attività, atteso quanto previsto dall'art. 36, commi 3 e 5, del D. P.R. n. 633 del 1972; il relativo onere di provare l'imputazione dei costi grava sul contribuente e non può essere assolto invocando criteri di astratta ripartizione proporzionale. Invero, essenziale requisito della ripartizione dei costi promiscui è quello della sua aderenza alla misura della concreta e diversa utilizzazione dei beni e servizi da cui derivano detti costi nelle due diverse attività, non ravvisandosi affatto una necessità ed esclusività del ricorso al parametro del fatturato, solo in concreto ritenuto preferibile dai giudici di merito, nel caso deciso dall'appena citata pronuncia di legittimità, rispetto a quello indicato dalla contribuente. Tornando ai precedenti venuti in essere nei riguardi dell'odierna ricorrente, in particolare, i giudici di prime cure hanno affermato che “appare quindi più adeguato alla realtà operativa della società un criterio che si fondi su dati non così disomogenei come quello utilizzato dal Banco, che ha utilizzato un pro-rata relativo a volumi d'affari giuridicamente diversi, senza considerare l'effettiva inerenza dei costi alle due attività, che meglio può essere - ed è stata - determinata sulla base della reale consistenza delle stesse. La ripartizione dell'imposta deducibile sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione del "criterio dell'interesse attivo contabilizzato" elimina i suddetti effetti distorsivi rapportando l'imposta detraibile ai costi relativi ai beni e servizi in concreto utilizzati per ciascuna delle due attività ed in sostanza ai ricavi, invece di confrontare volumi d'affari non omogenei”. Ed infatti, la peculiarità strutturale delle operazioni di leasing comporta la fatturazione dei canoni comprensivi sia della quota “capitale” imputabile al costo sostenuto per l'acquisto del bene, sia la quota “interessi” imputabile alla remunerazione finanziaria dell'anticipazione di tale somma da parte del concedente, dando luogo a ricavi del tutto eterogenei rispetto a quelli che si configurano nell'attività bancaria di impiego, ove il volume d'affari è circoscritto ai soli margini di intermediazione. “Il criterio di rapportare i costi deducibili alle diverse attività secondo la loro effettiva remunerazione è quindi più adeguato, rispetto a quello adottato dalla contribuente in quanto rapporta correttamente l'IVA deducibile alla sola attività che genera ricavi soggetti ad IVA, così eliminando il ricordato effetto distorsivo del rapporto tra volumi d'affari ontologicamente diversi”. “In sintesi, nella particolare duplice attività in esame il criterio usato dalla società non è un indice capace di esprimere la quota di utilizzo dei beni e servizi ad uso promiscuo nelle attività svolte, laddove invece il criterio applicato dall'Ufficio consente di determinare con ragionevole grado di precisione la quota parte di beni e servizi imputabile alle due attività esercitate, in quanto la remunerazione costituisce un idoneo indice di utilizzazione delle risorse per l'esercizio delle singole attività ed inoltre non dà luogo alle distorsioni sopra evidenziate”. La Commissione Provinciale ha, altresì, affrontato il tema del legittimo affidamento opposto dalla contribuente, affermando che “l'Ufficio non aveva affatto sostenuto che il criterio del volume d'affari costituisse il metodo più appropriato per l'individuazione dell'imposta detraibile nel caso in esame”. Ancora, nessuna violazione del principio di neutralità dell'IVA poteva essere lamentata dalla contribuente “giacché, tutt'al contrario, proprio per il rispetto di tale principio risulta più corretto prendere in considerazione, per la determinazione del pro-rata, la quota interessi in luogo dell'intero canone di locazione, in quanto solo gli interessi effettivamente costituiscono il corrispettivo dei costi attinenti al finanziamento insito nell'operazione di leasing e alla gestione del contratto. In conclusione, il criterio adottato nell'avviso d'accertamento si fonda su dati oggettivi che consentono la ripartizione dei costi sulla base del loro concreto utilizzo, in conformità della normativa europea, che s'incentra sulla sostanza del rapporto economico al quale l'imposta deve riferirsi”. Infine, proprio in ragione della consolidata giurisprudenza formatasi sulla questione, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia veniva disattesa, non ravvisandosene i presupposti in quanto totalmente infondata in diritto.»
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dalla Corte ritenendole del tutto coerenti con la fattispecie in esame nel presente giudizio.
In ragione di quanto sopra, la Corte rigetta il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese per la parte soccombente che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
LU De RO LE PR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 0 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3944/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A., in persona del legale rappresentante avv. Rappresentante_1, ha presentato ricorso, notificato in data 13 dicembre 2024, avverso il provvedimento, notificato in data 14 ottobre
2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Dipartimento di Monza e della Brianza ha negato il rimborso della somma pari a € 56.764,23, versata a titolo IVA per l'anno 2022, a seguito dell'Islanda di rimborso presentata dalla contribuente in data 15/2/24.
La ricorrente assume di aver svolto, nel corso del periodo d'imposta 2022, due distinte attività: quella creditizia di concessione del credito – ai fini IVA esente - e quella di leasing, e cioè di concessione di beni in locazione finanziaria – ai fini IVA imponibile – operando, quindi, mediante la tenuta di contabilità separate e maturando, in tal modo, il diritto all'intera detrazione dell'imposta assolta solo con riguardo alle spese sostenute per l'esclusivo esercizio dell'attività di leasing.
A decorrere dall'anno d'imposta 2019 afferma di aver adottato il criterio c.d. dell'interesse attivo contabilizzato, criterio che, tuttavia, ritiene non coerente con la normativa di legge e che avrebbe, dunque, determinato l'indetraibilità di un'imposta pari ad € 56.764,23, chiesta a rimborso dalla banca ricorrente.
In ragione di ciò la ricorrente descrive in dettaglio la natura e la tipologia delle spese sostenute e destinate promiscuamente sia all'attività bancaria sia all'attività di leasing.
Avendo sostenuto una serie di costi riferiti a servizi riconducibili sia all'attività bancaria sia all'attività di leasing, la ricorrente, nell'impossibilità di individuare un criterio oggettivo, coerente con la natura del servizio reso, atto a determinare in modo puntuale la misura in cui i servizi sono stati impiegati nell'attività di leasing piuttosto che nell'attività bancaria, ritiene che, ai fini della ripartizione della spesa, il criterio corretto da utilizzare sia quello del volume d'affari e, pertanto, di aver diritto al rimborso della somma di cui qui si discute.
A tal fine espone in dettaglio le motivazioni sulla base delle quali ritiene di aver diritto al rimborso in parola.
Dopo aver chiarito che anche la Dichiarazione IVA, al pari della Dichiarazione dei redditi, sarebbe sempre emendabile per qualsiasi errore di fatto o di diritto in ragione della sua natura di mera esternazione di scienza, ritiene che il provvedimento di diniego del rimborso sarebbe illegittimo:
- per violazione del principio di neutralità dell'imposta, contenuto nella VI Direttiva IVA 77/388/CEE, trasfusa nella Direttiva 112/2006/CE sia per violazione dell'art. 173, par. 2, lett. c) della Direttiva IVA e dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. 633/72;
- poiché l'utilizzo del criterio dell'interesse attivo contabilizzato si pone in contrasto con il principio di tassatività del criterio del volume d'affari, secondo il quale, in assenza di un criterio fisico ed oggettivo di ripartizione della spesa, coerente con la natura del bene o del servizio acquistato, il criterio del fatturato sarebbe l'unico utilizzabile;
- per violazione dell'art. 36 del D.P.R. 633/1972.
Chiede, pertanto, di annullare il diniego emesso ai fini IVA dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2022 per i motivi in diritto esposti in ricorso e, per l'effetto, di condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione della maggiore IVA versata e non dovuta, oltre interessi di legge, previa rimessione, se del caso, di apposito quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE; in ogni caso, di condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio, diritti, onorari, IVA e C.P., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, costituitasi in giudizio con comparsa depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente prendendo posizione rispetto a ciascuna delle eccezioni sollevate dalla difesa della contribuente.
In particolare, afferma che la questione sarebbe già stata risolta in senso favorevole all'Ufficio.
Ricorda, in tale prospettiva, che con la sentenza n. 4138/13/2021, depositata il 3 novembre 2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano avrebbe rigettato i ricorsi riuniti – relativi agli anni di imposta
2014 e 2015 - confermando gli atti di accertamento emessi nei confronti della medesima banca. Tale sentenza sarebbe stata, poi, confermata dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
803/22/2023, depositata il 28/02/2023, sentenza impugnata in Cassazione.
La medesima questione sarebbe stata risolta favorevolmente all'Ufficio dalla Corte di Giustizia di Primo
Grado di Milano sia con sentenza n. 1268/05/2024 sia con sentenza n. 376/04/24 con cui i Giudici di primo grado si sarebbero pronunciati in senso favorevole all'Ufficio nei contenziosi instaurati dalla medesima contribuente per le stesse motivazioni avverso i dinieghi ai rimborsi per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Ad analoghe conclusioni sarebbero giunti anche i Giudici della Commissione Tributaria di Milano, con sentenza n. 639/13/22, depositata il 07/03/2022, in relazione all'anno di imposta 2016, resa nei confronti della medesima ricorrente. Tale pronuncia sarebbe stata confermata dalla sentenza n. 1488/22/23 della
Commissione di Giustizia Tributaria della Lombardia, depositata il 21/04/2023.
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso con condanna alle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025 sono presenti per la ricorrente l'avv. Difensore_1 in collegamento da remoto nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non doversi discostare dalle valutazioni e considerazioni svolte nelle sentenze emesse nelle cause già pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto le medesime problematiche affrontate in senso favorevole all'Ufficio e, quindi, di non poter accogliere il ricorso presentato dalla contribuente.
Ci si riferisce in particolare:
- alla sentenza n. 4138/13/2021 depositata il 3 novembre 2021, confermata in secondo grado (sentenza n. 803/22/2023, depositata il 28/02/2023),
- alla sentenza n. 639/13/22, depositata il 07/03/2022, confermata dalla sentenza n. 1488/22/23 della
Commissione di Giustizia Tributaria della Lombardia, depositata il 21/04/2023.
- alle sentenze di primo grado n. 1268/05/2024, depositata in data 21.03.2024, e n. 376/04/24, depositata in data 24/01/2024;
Come da ultimo ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano con sentenza n.
376/04/2024 «Tali pronunce appaiono conformi al principio di diritto enunciato da Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 22305 del 05/08/2021, secondo la quale, in tema di IVA, nel caso di più attività svolte nell'ambito della stessa impresa, per una sola delle quali l'imposta assolta sia detraibile, l'imputazione dei costi promiscui, riferibili cioè a tutte le attività, deve essere effettuata in base alla misura della concreta utilizzazione dei beni e servizi da cui derivano detti costi, nell'ambito delle distinte attività, atteso quanto previsto dall'art. 36, commi 3 e 5, del D. P.R. n. 633 del 1972; il relativo onere di provare l'imputazione dei costi grava sul contribuente e non può essere assolto invocando criteri di astratta ripartizione proporzionale. Invero, essenziale requisito della ripartizione dei costi promiscui è quello della sua aderenza alla misura della concreta e diversa utilizzazione dei beni e servizi da cui derivano detti costi nelle due diverse attività, non ravvisandosi affatto una necessità ed esclusività del ricorso al parametro del fatturato, solo in concreto ritenuto preferibile dai giudici di merito, nel caso deciso dall'appena citata pronuncia di legittimità, rispetto a quello indicato dalla contribuente. Tornando ai precedenti venuti in essere nei riguardi dell'odierna ricorrente, in particolare, i giudici di prime cure hanno affermato che “appare quindi più adeguato alla realtà operativa della società un criterio che si fondi su dati non così disomogenei come quello utilizzato dal Banco, che ha utilizzato un pro-rata relativo a volumi d'affari giuridicamente diversi, senza considerare l'effettiva inerenza dei costi alle due attività, che meglio può essere - ed è stata - determinata sulla base della reale consistenza delle stesse. La ripartizione dell'imposta deducibile sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione del "criterio dell'interesse attivo contabilizzato" elimina i suddetti effetti distorsivi rapportando l'imposta detraibile ai costi relativi ai beni e servizi in concreto utilizzati per ciascuna delle due attività ed in sostanza ai ricavi, invece di confrontare volumi d'affari non omogenei”. Ed infatti, la peculiarità strutturale delle operazioni di leasing comporta la fatturazione dei canoni comprensivi sia della quota “capitale” imputabile al costo sostenuto per l'acquisto del bene, sia la quota “interessi” imputabile alla remunerazione finanziaria dell'anticipazione di tale somma da parte del concedente, dando luogo a ricavi del tutto eterogenei rispetto a quelli che si configurano nell'attività bancaria di impiego, ove il volume d'affari è circoscritto ai soli margini di intermediazione. “Il criterio di rapportare i costi deducibili alle diverse attività secondo la loro effettiva remunerazione è quindi più adeguato, rispetto a quello adottato dalla contribuente in quanto rapporta correttamente l'IVA deducibile alla sola attività che genera ricavi soggetti ad IVA, così eliminando il ricordato effetto distorsivo del rapporto tra volumi d'affari ontologicamente diversi”. “In sintesi, nella particolare duplice attività in esame il criterio usato dalla società non è un indice capace di esprimere la quota di utilizzo dei beni e servizi ad uso promiscuo nelle attività svolte, laddove invece il criterio applicato dall'Ufficio consente di determinare con ragionevole grado di precisione la quota parte di beni e servizi imputabile alle due attività esercitate, in quanto la remunerazione costituisce un idoneo indice di utilizzazione delle risorse per l'esercizio delle singole attività ed inoltre non dà luogo alle distorsioni sopra evidenziate”. La Commissione Provinciale ha, altresì, affrontato il tema del legittimo affidamento opposto dalla contribuente, affermando che “l'Ufficio non aveva affatto sostenuto che il criterio del volume d'affari costituisse il metodo più appropriato per l'individuazione dell'imposta detraibile nel caso in esame”. Ancora, nessuna violazione del principio di neutralità dell'IVA poteva essere lamentata dalla contribuente “giacché, tutt'al contrario, proprio per il rispetto di tale principio risulta più corretto prendere in considerazione, per la determinazione del pro-rata, la quota interessi in luogo dell'intero canone di locazione, in quanto solo gli interessi effettivamente costituiscono il corrispettivo dei costi attinenti al finanziamento insito nell'operazione di leasing e alla gestione del contratto. In conclusione, il criterio adottato nell'avviso d'accertamento si fonda su dati oggettivi che consentono la ripartizione dei costi sulla base del loro concreto utilizzo, in conformità della normativa europea, che s'incentra sulla sostanza del rapporto economico al quale l'imposta deve riferirsi”. Infine, proprio in ragione della consolidata giurisprudenza formatasi sulla questione, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia veniva disattesa, non ravvisandosene i presupposti in quanto totalmente infondata in diritto.»
Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dalla Corte ritenendole del tutto coerenti con la fattispecie in esame nel presente giudizio.
In ragione di quanto sopra, la Corte rigetta il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese per la parte soccombente che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
LU De RO LE PR