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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2676/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALAMI Parte_1 C.F._1
SE
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI Controparte_1 C.F._2
AN
RESISTENTE
Con l'intervento del Curatore speciale Avv. AN AT per la minore (nata a [...] Persona_1
Predabissi il 26/1/2010)
e del P.M.
pagina 1 di 7 Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni con note scritte depositate in occasione dell'udienza del 14.10.2025 domandando:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi, così decidere
In via principale e di merito:
1) affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, regime già stabilito in Per_1 sede di separazione e confermato in sede di divorzio, con residenza presso l'abitazione del padre, salvo diversi accordi tra le parti;
2) i genitori concordano e si impegnano a favorire una ripartizione paritetica dei tempi di frequentazione, cura e permanenza della figlia con entrambi, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità di e in base alla volontà di quest'ultima; Per_1
3) Per quanto riguarda le festività e ferie estive le parti confermano la calendarizzazione già stabilita in sede di separazione personale dei coniugi e non modificata in sede di divorzio salvo migliori accordi che ritenessero opportuno assumere e quindi quanto alle festività natalizie saranno alternati in modo che uno dei genitori possa tenere con sè la figlia nella settimana di Natale e l'altro in quella di Capodanno e l'anno successivo viceversa;
i giorni di Natale e Pasqua alternati in modo che la minore possa stare un anno il giorno di Natale con la mamma e l'anno successivo con il papà così anche per il giorno di Pasqua, oltre 15 giorni nel mese di agosto, salvo migliori accordi tra i genitori;
4) Tenuto conto dell'attuale collocamento in via esclusiva della figlia presso il Per_1 padre, la signora si impegna a corrispondere a decorrere dal 27 ottobre 2025 CP_1
a favore del signor l'importo pari a € 150,00 mensili a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della figlia e così sino a quando resterà collocata in via Per_1 Per_1 esclusiva presso quest'ultimo;
5) Fermo quanto precede, le Parti si impegnano a sostenere nella misura pari al 50% ciascuna le spese straordinarie per la figlia (relative ad istruzione, attività Per_1 ludiche e sportive, vacanze estive e invernali ed eventuali spese straordinarie di carattere sanitario) e, pertanto, il genitore anticipatario di suddette spese dovrà essere rimborsato dall'altro previa documentazione delle suddette, il tutto comunque secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Milano in materia di spese extra assegno di mantenimento per
pagina 2 di 7 figli minori e figli maggiorenni non economicamente autosufficienti da intendersi ivi integralmente richiamate (all.)
6) Le parti hanno concordato di volersi avvalere dell'assistenza del Servizio Minori e famiglia del comune di PE BO (ove la minore ha formalmente trasferito la residenza) al fine di ottenere un supporto nel ruolo genitoriale e soprattutto al fine di agevolare e favorire il ripristino di un rapporto equilibrato madre-figlia;
7) Le parti si impegnano comunque a collaborare reciprocamente e positivamente nell'interesse della figlia;
Per_1
8) La signora trattiene la somma di € 35.640,00 (euro CP_1 trentacinquemilaseicentoquanranta/00) proveniente dalla vendita della ex casa coniugale sito in Casaletto Lodigiano frazione Mairano, Via Nicola Calipari n.11, così come rogitato con atto notarile del Notaio di Lodi, quale concorso al Persona_2 mantenimento della figlia per il periodo compreso da gennaio 2017 a aprile Per_1
2025 (corrispondenti a € 360 mensili con decorrenza gennaio 2017) e provvederà altresì
a corrispondere al sig. la somma di € 12.360,00 (euro Pt_1 dodicimilatrecentosessanta/00) entro il 18 ottobre pv sul c.c. intestato a quest'ultimo presso CA ES AO (IBAN [...]);
9) Con l'esecuzione di quanto previsto al precedente punto la signora non avrà CP_1 più nulla a pretendere nei confronti del signor a titolo di mantenimento della Pt_1 figlia (relativamente al periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile Per_1
2025) determinatosi in complessivi €. 35.640,00 (euro trentacinquemilaseicentoquaranta/00);
10) Le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni questione economica e controversia tra loro insorta e di null'altro avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra fatta eccezione degli obblighi assunti nei confronti della figlia come regolamentati nell'accordo raggiunto rinunciando all'accoglimento delle domande in atti formulate.
11) Le parti concordano che le spese legali (relative alla fase giudiziale e alla presente fase transattiva) si intendono interamente compensate tra le stesse”
pagina 3 di 7 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2023 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 domandando il ripristino della relazione genitoriale con la figlia, nonché la piena attuazione del calendario delle frequentazioni padre-figlia già disposto in sede di separazione, rimasto inattuato.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, che venga ammonita dal porre in essere Controparte_1 condotte idonee a ostacolare o pregiudicare il regolare svolgimento della relazione padre-figlia.
Con memoria depositata in data 29.12.2023 si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto l'intervento dei Servizi Sociali al fine di supportare la ricostruzione della relazione padre- figlia e di affrontare le problematiche relazionali emerse, con contestuale richiesta di disporre un calendario di frequentazioni ritenuto conforme al superiore interesse della minore.
All'udienza del 16.2.2024 il Giudice relatore ha proceduto all'ascolto della minore.
Con ordinanza del 5.4.2024 il Tribunale ha nominato, quale curatore speciale della minore, l'avv.
AN AT, il quale si è costituito con comparsa depositata in data 6.5.2024.
Con ordinanza del 6.6.2024, il Tribunale, atteso il perdurante, nonché apparentemente immotivato, rifiuto della minore di vedere il padre, ha disposto un nuovo calendario di visita tra il padre e la figlia, demandando ai Servizi sociali di organizzare gli incontri nel caso di mancata spontanea ripresa delle visite.
A seguito dell'impossibilità manifestata dai Servizi sociali di procedere all'organizzazione degli incontri tra il padre e la figlia (cfr. relazione dell'8.11.2024), il Collegio ha proceduto a un nuovo ascolto della minore all'udienza del 10.12.2024, all'esito della quale ha disposto l'espletamento di una CTU al fine di verificare le ragioni alla base dell'allontanamento della figlia dal padre.
Il CTU dott. con relazione depositata in data 27.4.2025, ha dato atto Persona_3 dell'evoluzione in positivo del rapporto tra la figlia e il padre: “Entrambi i genitori, così come i membri della famiglia allargata, sono parsi autenticamente interessati al benessere della minore, sapendo capitalizzare gli effetti negativi di alcuni comportamenti del passato […] Per quanto riguarda le ragioni dell'allontanamento della minore dal padre, non sono emerse dinamiche di ablazione riconducibili al processo psicologico di alienazione parentale. Nelle sue narrazioni, la minore è apparsa sincera nel descrivere un periodo specifico della sua vita in cui ha scelto di
pagina 4 di 7 vivere dove si sentiva bene, allontanandosi affettivamente dal contesto paterno. Nel passato, nel contesto materno, ha sentito di potere godere di attenzioni forti, in un ambiente familiare sereno
[…] Nell'attualità, il padre pare abbia capitalizzato una maggiore consapevolezza del fatto che in passato il contesto materno ha saputo offrire uno spazio affettivo libero da coercizioni […] Le attuali azioni congiunte e solidali della coppia genitoriale stanno favorendo nella minore la percezione della propria precedenza nella vita di entrambi i genitori;
affinché ciò si consolidi è focale l'allontanamento di tutto ciò che ha perturbato o può perturbare il clima familiare […] A ciò, va aggiunto che la relazione tra padre e figlia sta evolvendo positivamente, con una maggiore comprensione e accettazione reciproca, supportata dalla ripresa delle azioni congiunte dei genitori, che favoriscono un clima di fiducia e sicurezza per la minore […] Affinché i risultati raggiunti possano mantenersi, è essenziale che i genitori mantengano una comunicazione aperta
e onesta, evitando giudizi e colpevolizzazioni, supportando la minore nel suo percorso di crescita, rispettando le sue esigenze e i suoi tempi.
In sintesi, la famiglia ha le risorse per superare le difficoltà e creare un ambiente sereno e sicuro per la minore. Con tutto ciò, è fondamentale un impegno costante da parte di entrambi i genitori
e della famiglia allargata, con un focus particolare sulla comunicazione e sulla gestione delle emozioni” (cfr. pagg. 34-36 elaborato peritale).
All'udienza del 14.10.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Melegnano in data 7.7.2007 (matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2007) e dalla loro unione è nata la figlia in data Per_1
26.1.2010.
Il Tribunale di Lodi con decreto depositato in data 3.7.2014 ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc. 1 parte ricorrente).
Con sentenza n. 76/2017, pubblicata in data 31.1.2017, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
3. Le condizioni concordate dalle parti – e avallate dal curatore speciale della minore – meritano accoglimento, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse della minore.
pagina 5 di 7 4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 il padre;
2) prende atto che i genitori concordano e si impegnano a favorire una ripartizione paritetica dei tempi di frequentazione, cura e permanenza della figlia con entrambi, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità di e in base alla volontà di quest'ultima; Per_1
3) prende atto che per quanto riguarda le festività e ferie estive le parti confermano la calendarizzazione già stabilita in sede di separazione personale dei coniugi e non modificata in sede di divorzio salvo migliori accordi che ritenessero opportuno assumere e quindi quanto alle festività natalizie saranno alternati in modo che uno dei genitori possa tenere con sè la figlia nella settimana di Natale e l'altro in quella di Capodanno e l'anno successivo viceversa;
i giorni di Natale e Pasqua alternati in modo che la minore possa stare un anno il giorno di Natale con la mamma e l'anno successivo con il papà così anche per il giorno di Pasqua, oltre 15 giorni nel mese di agosto, salvo migliori accordi tra i genitori;
4) dispone che corrisponderà a € 150,00 mensili a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore a decorrere dal 27 ottobre 2025, oltre Per_1 rivalutazione Istat;
5) dispone che le spese straordinarie vengano ripartite al 50% tra le parti (relative ad istruzione, attività ludiche e sportive, vacanze estive e invernali ed eventuali spese straordinarie di carattere sanitario) e, pertanto, il genitore anticipatario di suddette spese dovrà essere rimborsato dall'altro previa documentazione delle suddette, il tutto comunque secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Milano in materia di spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
6) prende atto che le parti hanno concordato di volersi avvalere dell'assistenza del Servizio
Minori e famiglia del comune di PE BO (ove la minore ha formalmente pagina 6 di 7 trasferito la residenza) al fine di ottenere un supporto nel ruolo genitoriale e soprattutto al fine di agevolare e favorire il ripristino di un rapporto equilibrato madre-figlia;
7) prende atto che trattiene la somma di € 35.640,00 (euro Controparte_1 trentacinquemilaseicentoquanranta/00) proveniente dalla vendita della ex casa coniugale sito in Casaletto Lodigiano frazione Mairano, Via Nicola Calipari n.11, così come rogitato con atto notarile del Notaio di Lodi, quale concorso al Persona_2 mantenimento della figlia per il periodo compreso da gennaio 2017 a aprile 2025 Per_1
(corrispondenti a € 360 mensili con decorrenza gennaio 2017) e provvederà altresì a corrispondere a la somma di € 12.360,00 (euro Parte_1 dodicimilatrecentosessanta/00) entro il 18 ottobre pv sul c.c. intestato a quest'ultimo presso CA ES AO (IBAN [...]);
8) prende atto che con l'esecuzione di quanto previsto al precedente punto CP_1 non avrà più nulla a pretendere nei confronti di a titolo di
[...] Parte_1 mantenimento della figlia (relativamente al periodo decorrente dal 1° gennaio Per_1
2017 al 30 aprile 2025) determinatosi in complessivi € 35.640,00 (euro trentacinquemilaseicentoquaranta/00);
9) prende atto che le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni questione economica e controversia tra loro insorta e di null'altro avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra fatta eccezione degli obblighi assunti nei confronti della figlia come regolamentati nell'accordo raggiunto rinunciando all'accoglimento delle domande in atti formulate;
10) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2676/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALAMI Parte_1 C.F._1
SE
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI Controparte_1 C.F._2
AN
RESISTENTE
Con l'intervento del Curatore speciale Avv. AN AT per la minore (nata a [...] Persona_1
Predabissi il 26/1/2010)
e del P.M.
pagina 1 di 7 Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni con note scritte depositate in occasione dell'udienza del 14.10.2025 domandando:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi, così decidere
In via principale e di merito:
1) affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, regime già stabilito in Per_1 sede di separazione e confermato in sede di divorzio, con residenza presso l'abitazione del padre, salvo diversi accordi tra le parti;
2) i genitori concordano e si impegnano a favorire una ripartizione paritetica dei tempi di frequentazione, cura e permanenza della figlia con entrambi, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità di e in base alla volontà di quest'ultima; Per_1
3) Per quanto riguarda le festività e ferie estive le parti confermano la calendarizzazione già stabilita in sede di separazione personale dei coniugi e non modificata in sede di divorzio salvo migliori accordi che ritenessero opportuno assumere e quindi quanto alle festività natalizie saranno alternati in modo che uno dei genitori possa tenere con sè la figlia nella settimana di Natale e l'altro in quella di Capodanno e l'anno successivo viceversa;
i giorni di Natale e Pasqua alternati in modo che la minore possa stare un anno il giorno di Natale con la mamma e l'anno successivo con il papà così anche per il giorno di Pasqua, oltre 15 giorni nel mese di agosto, salvo migliori accordi tra i genitori;
4) Tenuto conto dell'attuale collocamento in via esclusiva della figlia presso il Per_1 padre, la signora si impegna a corrispondere a decorrere dal 27 ottobre 2025 CP_1
a favore del signor l'importo pari a € 150,00 mensili a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della figlia e così sino a quando resterà collocata in via Per_1 Per_1 esclusiva presso quest'ultimo;
5) Fermo quanto precede, le Parti si impegnano a sostenere nella misura pari al 50% ciascuna le spese straordinarie per la figlia (relative ad istruzione, attività Per_1 ludiche e sportive, vacanze estive e invernali ed eventuali spese straordinarie di carattere sanitario) e, pertanto, il genitore anticipatario di suddette spese dovrà essere rimborsato dall'altro previa documentazione delle suddette, il tutto comunque secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Milano in materia di spese extra assegno di mantenimento per
pagina 2 di 7 figli minori e figli maggiorenni non economicamente autosufficienti da intendersi ivi integralmente richiamate (all.)
6) Le parti hanno concordato di volersi avvalere dell'assistenza del Servizio Minori e famiglia del comune di PE BO (ove la minore ha formalmente trasferito la residenza) al fine di ottenere un supporto nel ruolo genitoriale e soprattutto al fine di agevolare e favorire il ripristino di un rapporto equilibrato madre-figlia;
7) Le parti si impegnano comunque a collaborare reciprocamente e positivamente nell'interesse della figlia;
Per_1
8) La signora trattiene la somma di € 35.640,00 (euro CP_1 trentacinquemilaseicentoquanranta/00) proveniente dalla vendita della ex casa coniugale sito in Casaletto Lodigiano frazione Mairano, Via Nicola Calipari n.11, così come rogitato con atto notarile del Notaio di Lodi, quale concorso al Persona_2 mantenimento della figlia per il periodo compreso da gennaio 2017 a aprile Per_1
2025 (corrispondenti a € 360 mensili con decorrenza gennaio 2017) e provvederà altresì
a corrispondere al sig. la somma di € 12.360,00 (euro Pt_1 dodicimilatrecentosessanta/00) entro il 18 ottobre pv sul c.c. intestato a quest'ultimo presso CA ES AO (IBAN [...]);
9) Con l'esecuzione di quanto previsto al precedente punto la signora non avrà CP_1 più nulla a pretendere nei confronti del signor a titolo di mantenimento della Pt_1 figlia (relativamente al periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile Per_1
2025) determinatosi in complessivi €. 35.640,00 (euro trentacinquemilaseicentoquaranta/00);
10) Le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni questione economica e controversia tra loro insorta e di null'altro avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra fatta eccezione degli obblighi assunti nei confronti della figlia come regolamentati nell'accordo raggiunto rinunciando all'accoglimento delle domande in atti formulate.
11) Le parti concordano che le spese legali (relative alla fase giudiziale e alla presente fase transattiva) si intendono interamente compensate tra le stesse”
pagina 3 di 7 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2023 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 domandando il ripristino della relazione genitoriale con la figlia, nonché la piena attuazione del calendario delle frequentazioni padre-figlia già disposto in sede di separazione, rimasto inattuato.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, che venga ammonita dal porre in essere Controparte_1 condotte idonee a ostacolare o pregiudicare il regolare svolgimento della relazione padre-figlia.
Con memoria depositata in data 29.12.2023 si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto l'intervento dei Servizi Sociali al fine di supportare la ricostruzione della relazione padre- figlia e di affrontare le problematiche relazionali emerse, con contestuale richiesta di disporre un calendario di frequentazioni ritenuto conforme al superiore interesse della minore.
All'udienza del 16.2.2024 il Giudice relatore ha proceduto all'ascolto della minore.
Con ordinanza del 5.4.2024 il Tribunale ha nominato, quale curatore speciale della minore, l'avv.
AN AT, il quale si è costituito con comparsa depositata in data 6.5.2024.
Con ordinanza del 6.6.2024, il Tribunale, atteso il perdurante, nonché apparentemente immotivato, rifiuto della minore di vedere il padre, ha disposto un nuovo calendario di visita tra il padre e la figlia, demandando ai Servizi sociali di organizzare gli incontri nel caso di mancata spontanea ripresa delle visite.
A seguito dell'impossibilità manifestata dai Servizi sociali di procedere all'organizzazione degli incontri tra il padre e la figlia (cfr. relazione dell'8.11.2024), il Collegio ha proceduto a un nuovo ascolto della minore all'udienza del 10.12.2024, all'esito della quale ha disposto l'espletamento di una CTU al fine di verificare le ragioni alla base dell'allontanamento della figlia dal padre.
Il CTU dott. con relazione depositata in data 27.4.2025, ha dato atto Persona_3 dell'evoluzione in positivo del rapporto tra la figlia e il padre: “Entrambi i genitori, così come i membri della famiglia allargata, sono parsi autenticamente interessati al benessere della minore, sapendo capitalizzare gli effetti negativi di alcuni comportamenti del passato […] Per quanto riguarda le ragioni dell'allontanamento della minore dal padre, non sono emerse dinamiche di ablazione riconducibili al processo psicologico di alienazione parentale. Nelle sue narrazioni, la minore è apparsa sincera nel descrivere un periodo specifico della sua vita in cui ha scelto di
pagina 4 di 7 vivere dove si sentiva bene, allontanandosi affettivamente dal contesto paterno. Nel passato, nel contesto materno, ha sentito di potere godere di attenzioni forti, in un ambiente familiare sereno
[…] Nell'attualità, il padre pare abbia capitalizzato una maggiore consapevolezza del fatto che in passato il contesto materno ha saputo offrire uno spazio affettivo libero da coercizioni […] Le attuali azioni congiunte e solidali della coppia genitoriale stanno favorendo nella minore la percezione della propria precedenza nella vita di entrambi i genitori;
affinché ciò si consolidi è focale l'allontanamento di tutto ciò che ha perturbato o può perturbare il clima familiare […] A ciò, va aggiunto che la relazione tra padre e figlia sta evolvendo positivamente, con una maggiore comprensione e accettazione reciproca, supportata dalla ripresa delle azioni congiunte dei genitori, che favoriscono un clima di fiducia e sicurezza per la minore […] Affinché i risultati raggiunti possano mantenersi, è essenziale che i genitori mantengano una comunicazione aperta
e onesta, evitando giudizi e colpevolizzazioni, supportando la minore nel suo percorso di crescita, rispettando le sue esigenze e i suoi tempi.
In sintesi, la famiglia ha le risorse per superare le difficoltà e creare un ambiente sereno e sicuro per la minore. Con tutto ciò, è fondamentale un impegno costante da parte di entrambi i genitori
e della famiglia allargata, con un focus particolare sulla comunicazione e sulla gestione delle emozioni” (cfr. pagg. 34-36 elaborato peritale).
All'udienza del 14.10.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Melegnano in data 7.7.2007 (matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2007) e dalla loro unione è nata la figlia in data Per_1
26.1.2010.
Il Tribunale di Lodi con decreto depositato in data 3.7.2014 ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc. 1 parte ricorrente).
Con sentenza n. 76/2017, pubblicata in data 31.1.2017, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
3. Le condizioni concordate dalle parti – e avallate dal curatore speciale della minore – meritano accoglimento, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse della minore.
pagina 5 di 7 4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 il padre;
2) prende atto che i genitori concordano e si impegnano a favorire una ripartizione paritetica dei tempi di frequentazione, cura e permanenza della figlia con entrambi, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità di e in base alla volontà di quest'ultima; Per_1
3) prende atto che per quanto riguarda le festività e ferie estive le parti confermano la calendarizzazione già stabilita in sede di separazione personale dei coniugi e non modificata in sede di divorzio salvo migliori accordi che ritenessero opportuno assumere e quindi quanto alle festività natalizie saranno alternati in modo che uno dei genitori possa tenere con sè la figlia nella settimana di Natale e l'altro in quella di Capodanno e l'anno successivo viceversa;
i giorni di Natale e Pasqua alternati in modo che la minore possa stare un anno il giorno di Natale con la mamma e l'anno successivo con il papà così anche per il giorno di Pasqua, oltre 15 giorni nel mese di agosto, salvo migliori accordi tra i genitori;
4) dispone che corrisponderà a € 150,00 mensili a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore a decorrere dal 27 ottobre 2025, oltre Per_1 rivalutazione Istat;
5) dispone che le spese straordinarie vengano ripartite al 50% tra le parti (relative ad istruzione, attività ludiche e sportive, vacanze estive e invernali ed eventuali spese straordinarie di carattere sanitario) e, pertanto, il genitore anticipatario di suddette spese dovrà essere rimborsato dall'altro previa documentazione delle suddette, il tutto comunque secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Milano in materia di spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
6) prende atto che le parti hanno concordato di volersi avvalere dell'assistenza del Servizio
Minori e famiglia del comune di PE BO (ove la minore ha formalmente pagina 6 di 7 trasferito la residenza) al fine di ottenere un supporto nel ruolo genitoriale e soprattutto al fine di agevolare e favorire il ripristino di un rapporto equilibrato madre-figlia;
7) prende atto che trattiene la somma di € 35.640,00 (euro Controparte_1 trentacinquemilaseicentoquanranta/00) proveniente dalla vendita della ex casa coniugale sito in Casaletto Lodigiano frazione Mairano, Via Nicola Calipari n.11, così come rogitato con atto notarile del Notaio di Lodi, quale concorso al Persona_2 mantenimento della figlia per il periodo compreso da gennaio 2017 a aprile 2025 Per_1
(corrispondenti a € 360 mensili con decorrenza gennaio 2017) e provvederà altresì a corrispondere a la somma di € 12.360,00 (euro Parte_1 dodicimilatrecentosessanta/00) entro il 18 ottobre pv sul c.c. intestato a quest'ultimo presso CA ES AO (IBAN [...]);
8) prende atto che con l'esecuzione di quanto previsto al precedente punto CP_1 non avrà più nulla a pretendere nei confronti di a titolo di
[...] Parte_1 mantenimento della figlia (relativamente al periodo decorrente dal 1° gennaio Per_1
2017 al 30 aprile 2025) determinatosi in complessivi € 35.640,00 (euro trentacinquemilaseicentoquaranta/00);
9) prende atto che le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni questione economica e controversia tra loro insorta e di null'altro avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra fatta eccezione degli obblighi assunti nei confronti della figlia come regolamentati nell'accordo raggiunto rinunciando all'accoglimento delle domande in atti formulate;
10) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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