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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. NC S. OC - Presidente
dott. AL IN AR - Consigliere relatore dott. Federico Ria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1003/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Antonazzo giusta procura allegata Parte_1 all'atto di citazione in appello, el. dom. in Teramo, Corso Cerulli n. 43, presso il suo studio;
appellante contro
Avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffella Orlando giusta mandato Controparte_1 allegato all'atto di costituzione e risposta, el. dom. in Teramo, Via Carlo Forti n. 57, presso il suo studio;
appellato avverso l'ordinanza di rito sommario emessa il giorno 08.10.2024 dal Tribunale di Teramo nell'ambito del procedimento civile n. 2825/2016 R.G., avente ad oggetto responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del decreto n. 19723 del 08/10/2024, reso inter-partes dal
Tribunale di Teramo Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Pietro Merletti R.G. n.
2825 /2016, Repert. N. 1378/2024 del 08/10/2024, depositato in Cancelleria in data
08/10/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “dichiararsi l'avvocato professionalmente responsabile, ai sensi dell'articolo Controparte_1
1176, secondo comma, del codice civile, del danno da perdita di chance arrecato al cliente per le ragioni di fatto e di diritto sopra illustrate;
Parte_1
1) condanni l'avvocato al risarcimento del danno, in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1
nella misura di euro 55 mila o in quell'altra somma, maggiore o minore, da liquidarsi
[...] eventualmente in via equitativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di primo grado – 6 dicembre 2012 - all'effettivo soddisfo;
2) Condanni l'avvocato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, Controparte_1 oltre oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario” e conseguentemente rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Per parte appellata:
“Nel merito piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, così statuire:
- respingere l'appello per l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante e, per l'effetto, confermare in toto il decreto di rigetto n. 19723/2024, emesso dal Tribunale di Teramo.
In ogni caso - Con integrale rifusione di spese, competenze professionali ed accessori per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con l'ordinanza oggi impugnata, impropriamente definita decreto, il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
“Rigetta la domanda. Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2540 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 Controparte_1
% per spese generali”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“ chiede al tribunale di Teramo, con procedimento sommario, di dichiarare Parte_1
l'avvocato professionalmente responsabile, ai sensi dell'articolo 1176 codice Controparte_1 civile, del danno arrecato al ricorrente, già suo cliente, per perdita di chance, in ordine alla vicenda:
egli aveva conferito mandato nel settembre 2009 all'avvocato per convenire Controparte_1 in giudizio conducente, proprietario ed assicurazione dell'autobus che il 21 agosto 2008 alle ore 12 circa nel capannone adibito al deposito autorimesse dell' lo aveva investito Pt_2 procurandogli danni invalidanti temporaneamente e permanentemente. Era accaduto che pag. 2/13 l'avvocato si era visto respingere le richieste istruttorie in quanto le prove richieste CP_1 da parte attrice erano risultate irrituali in quanto l'attore aveva omesso l'articolazione delle stesse per capi separati e specifici, così come disposto dagli articoli 230 e 244 Codice di procedura civile.
Come conseguenza la domanda era stata respinta, con spese compensate.
L'appello venne ritenuto inammissibile.
Ritiene che l'errore professionale dell'avvocato lo abbia privato di un risarcimento a cui avrebbe avuto sicuramente diritto.
L'avvocato si costituisce invocando la reiezione della domanda con vittoria di spese. CP_1
Afferma che non essendo stato effettuato il ricorso per cassazione, non sono stati affrontati tutti i gradi di giudizio e quindi non può fondatamente svolgersi una domanda per responsabilità professionale. Un ricorso per cassazione avrebbe avuto esito vittorioso, in quanto le prove testimoniali, a differenza di quanto ritenuto nei due gradi di giudizio, erano ben state articolate per capitoli separati e specifici. Manca la certa dimostrazione attraverso offerta di prove che il presunto errore del professionista abbia cagionato in termini di perdita di chance il danno per cui è causa. All'epoca l'assicurazione per l'avvocato non era obbligatoria,
e comunque il danno a cui avrebbe avuto diritto l'attore è ancorato a parametri gonfiati e non certi.
La causa non è mai stata formalizzata. Tenuta udienza e fatte precisare le conclusioni, nessuna delle parti avendo chiesto incombenti istruttori, il Giudice si è riservato la decisione, successivamente sciolta con la presente ordinanza”.
Il Tribunale, dopo dette premesse, ha reputato di dover rigettare la domanda proposta da
[...] ritenendo non configurabile nel caso di specie alcun profilo di responsabilità Parte_1 professionale in capo al convenuto, in quanto vi era stata una decisione errata, cui sarebbe pervenuto il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, nel giudizio precedente;
reputando che se il avesse optato per un'impugnazione della decisione d'appello dinanzi alla Parte_1
Suprema Corte, detto giudizio si sarebbe verosimilmente concluso in maniera per lui favorevole.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la totale riforma) il Parte_1
15.11.2024 per un unico motivo che si va ad esaminare in seguito.
Si è costituito in giudizio l'avv. , il quale ha richiesto nel merito il rigetto del Controparte_1 gravame, per totale infondatezza dello stesso, tanto in punto di fatto quanto di diritto.
Con ordinanza del 12.03.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 12.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVO DI APPELLO: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 233 e 244 c.p.c.
Motivazione errata pag. 3/13 L'appellante impugna la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui avrebbe erratamente ritenuto che “persino i giudici di merito sono costretti ad ammettere che i primi tre periodi dell'atto di citazione contengono fatti specifici storicamente individuati su cui parte avversa può difendersi. Ne consegue pertanto che il danno non si sarebbe verificato, ove l'attore avesse esperito il ricorso per cassazione, che con un giudizio ex ante probabilmente avrebbe reso ragione della ammissibilità di capitoli che hanno avuto il torto di non essere stati ripetuti nella misura ex art. 183 sesto comma numero due, con la specifica capitolo 1), 2, e 3)”
(Cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Lamenta, dunque, l'erroneità del provvedimento censurato per avere escluso apoditticamente la responsabilità del professionista convenuto, nonostante nel separato giudizio fosse stato riconosciuto da entrambi i giudici del merito un palese ed evidente errore commesso dall'odierno appellato, il quale, ai sensi degli artt. 230 e 244 c.p.c., avrebbe dovuto – al fine di ottemperare secondo la diligenza ed il grado di professionalità richiesto dal proprio mandato – articolare la prova per testi secondo le prescrizioni di legge, non già secondo un proprio modus operandi, come di converso avvenuto.
Secondo l'appellante, quindi, la genericità che aveva caratterizzato le richieste di prova testimoniale attoree contrastava in modo evidente con il disposto normativo di cui agli artt.
230 e 244 cpc, non risultando dalla capitolazione l'esatta dinamica del sinistro di cui il sig.
[...] era rimasto vittima, tanto da non superare il vaglio di ammissibilità in termini di Pt_1 specificità in ben due gradi di giudizio.
Assume, quindi, che per essere ritenuti ammissibili da parte del giudice di primo grado nel giudizio in parola, i capitoli di prova avrebbero dovuto essere specifici e riferirsi a circostanze precise, come nelle dichiarazioni testimoniali scritte mai prodotte in giudizio dall'originario convenuto.
Tanto per sostenere che fosse incorso nella responsabilità ex art. 1176, secondo CP_1 comma, c.c. perché, per incuria e ignoranza di disposizioni di legge o per negligenza ed imperizia, ha senz'altro compromesso il buon esito del giudizio.
In tale prospettiva di comportamento non diligente da parte dell'avvocato, è indubitabile per parte appellante che il suo errore l'abbia privata di un risarcimento a cui avrebbe avuto sicuramente diritto.
Pertanto, a detta del la sentenza impugnata sarebbe totalmente errata, dunque, Parte_1 degna di riforma integrale secondo le motivazioni suesposte.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, giova ricostruire, in concreto, quanto effettivamente avvenuto nei giudizi separati intentati dall'odierno appellante nei riguardi dell' della e Parte_2 Controparte_2 di . Parte_3
Risulta per tabulas che con atto di citazione del 05 settembre 2009 Parte_1 patrocinato solo in quel grado dal , conveniva in giudizio i suddetti, al fine di sentirli CP_1
pag. 4/13 dichiarare, in solido tra loro, responsabili della causazione del sinistro avvenuto in data
21.08.2008 e deduceva, in particolare, che:
“1. In data 21.08.08, alle ore 12,00 circa, nel Comune di Teramo, il sig. , in Parte_1 qualità di dipendente della ditta Sistema spa – gruppo – si trovava presso Parte_2
l'autorimessa dell' , con sede alla via Tordina, per effettuare lavori di manutenzione Pt_2 commissionati dalla stessa ditta;
2. del tutto inaspettatamente, l'istante veniva investito dall'autobus Fiat 850 tg. BH355KY, di proprietà della azienda , condotto dal sig. e assicurato con la Pt_2 Parte_3
Compagnia assicuratrice;
CP_3
3. In conseguenza dell'impatto, il sig. perdeva i sensi e veniva soccorso dai presenti;
Parte_1
4. successivamente, lo stesso, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Teramo, ed all'esito degli accertamenti del caso, gli veniva riscontrato “politrauma con rilievo di ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, escoriazioni multiple, dolore alla spalla destra e all'emitorace destro, dolore cervicale e al bacino”. L'istante veniva dimesso con la seguente diagnosi: “contusioni alla spalla destra, distorsione cervicale e ferita lacero-contusa cuoio capelluto”;
5. In data 26 agosto 2008, lo specialista ortopedico dell' prescriveva al danneggiato CP_4 ulteriori giorni 16 (sedici) di riposo e cure, salvo complicazioni;
6. In data 03 settembre 2008, come da relazione medico-legale, il si sottoponeva a Parte_1 risonanza magnetica della spalla destra “con rilievo di lendinosi del sopraspinoso di alto grado a livello della sua area critica, modesti fenomeni spondilosici delle altre formazioni della cuffia dei rotatori, normalità del capo lungo del bicipite, borsite sottoacrominale con fenomeni flogistici cronici”;
7. In data 12 settembre 2008, l'istante effettuava consulenza specialistica psichiatrica ove gli veniva riscontrato “stato ansioso-depressivo con attacchi di panico da disturbo post- traumatico da stress, per cui gli veniva prescritta terapia a base di antidepressivi ed ansiolitici”;
8. In data 15 ottobre 2008, l'attore veniva sottoposto a visita otorino ed esame vestibolare
“con rilievo conclusivo di sindrome cervico-vestibolare post-traumatica di grado lieve...”;
9. In data 23 ottobre e 11 dicembre 2008, in occasione di controlli psichiatrici, al Parte_1 veniva riscontrato persistente “stato ansioso depressivo con attacchi di panico da disturbo post-traumatico da stress” con prescrizione di psicofarmaci;
10. In data 07 gennaio 2008, l'istante veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. […]” (Cfr. pagg.
3-7 atto di parte del 17.07.2024 fascicolo di primo grado).”
Dopo tale esposizione dei fatti chiedeva, in via istruttoria: “a) ammettersi interrogatorio formale del Sig. ed all'esito, prova per testi sui fatti di cui in premessa da Parte_3 intendersi riportati come separati capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che…”; b) Si indicano a teste i sigg: , residente in [...], domiciliato presso l'azienda Testimone_1
pag. 5/13 alla via Tordinia;
, residente in [...]c.da Villa Ripa, con riserva di Pt_2 Tes_2 indicare ulteriori testi, su questi ed altri capitoli, nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.” (Cfr. pag.
19).
Ed ancora, con il deposito della memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI, n. 1 reiterava la medesima richiesta in termini istruttori, premettendo che “L'avv. , si riportava come CP_1 in effetti si riporta all'atto introduttivo […]” (Cfr. pag. 31 atto di parte del 17.07.2024 fascicolo di primo grado).
Da ultimo, con la memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI, n. 2 l'appellato ampliava la platea dei testi da escutere, aggiungendo “ , residente in [...] Tes_4
c/o , Villa Tordinia, Teramo” (Cfr. pag. 38 atto di parte del 17.07.2024 fascicolo di
[...] Pt_2 primo grado), restava invariata la richiesta istruttoria come sopra formulata.
Ciò esposto, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza di rigetto della domanda avanzata, per essere la stessa sfornita di allegazioni probatorie idonee, con lo statuire il
Tribunale quanto viene in seguito riprodotto, premettendosi che una simile decisione appare a questo collegio palesemente assurda, dato che la domanda risarcitoria si basava, al di là delle testimonianze, su una compiuta narrazione di quanto occorso al il 21.8.2008, ossia Parte_1 sulla descrizione di un sinistro comprovato in ogni caso, da ben 58 pagine di documentazione sanitaria allegata alla citazione , per lo più di provenienza , palesemente idonea a CP_4 dimostrare che egli quel giorno, alle ore 12.00, venne investito da un autobus e fu trasportato al pronto soccorso ove giunse alle 12.28.
CP_ L' gli riconobbe l'infortunio sul lavoro, sicchè non si vede perché il Tribunale si si limitato a rigettare la domanda solo col rilevare l'inammissibilità delle prove orali per genericità, quasi che i fatti non risultassero comunque avvenuti e potessero essere dimostrati solo mediante testi che, fondamentalmente, dovevano solo confermare se:
“1. In data 21.08.08, alle ore 12,00 circa, nel Comune di Teramo, il sig. in Parte_1 qualità di dipendente della ditta Sistema spa – gruppo – si trovava presso Parte_2
l'autorimessa dell' , con sede alla via Tordina, per effettuare lavori di manutenzione Pt_2 commissionati dalla stessa ditta;
2. del tutto inaspettatamente, l'istante veniva investito dall'autobus Fiat 850 tg. BH355KY, di proprietà della azienda , condotto dal sig. e assicurato con la Pt_2 Parte_3
Compagnia assicuratrice;
CP_3
3. In conseguenza dell'impatto, il sig. perdeva i sensi e veniva soccorso dai Parte_1 presenti.”
Tutte le altre circostanze di cui alla citazione, invero, erano documentalmente provate.
Orbene, già le allegazioni contenute in citazione, ove non negate dalle parti convenute in quel giudizio (del che nulla è dato sapere, in assenza di produzione delle loro difese) erano sufficienti per far reputare avvenuto il sinistro, sicchè non si vede come il Tribunale abbia potuto adottare la seguente motivazione, obliterando del tutto le copiose produzioni documentali.
pag. 6/13 pag. 7/13 In esito alla poco condivisibile decisione provvedeva alla revoca del mandato Parte_1 difensivo conferito all'odierno appellato e conferiva incarico ad ulteriore difensore, lo stesso che lo patrocina in questo giudizio, al fine di impugnare il provvedimento di rigetto emesso dal
Tribunale di Teramo.
Questa Corte d'Appello di L'Aquila, con ordinanza n. 25/2014 dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., statuendo che “le deduzioni istruttorie formulate in primo grado erano affette da evidente inammissibilità, in quanto nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. non erano stati indicati i fatti, essendosi l'attore riportato genericamente alle precedenti memorie e all'atto di citazione contenenti giudizi e valutazioni non consentite, perché in contrasto con quanto disposto dall'articolo 244 c.p.c. che impone la formulazione della prova per testi in capitoli separati e specifici anche a tutela del diritto di difesa di controparte” (cfr. doc. n.7 fascicolo di ° grado).
Va, però, rilevato che (non essendo stato prodotto l'atto di appello) la decisione di questa
Corte, che ha condiviso il rilievo di inammissibilità della prova per testi siccome chiesta in violazione dell'art. 244 cpc, presumibilmente è stata presa in relazione alle sole censure svolte in appello, tra le quali non figurava quella volta a lumeggiare l'omessa valutazione del compendio documentale, che dimostrava come un infortunio sul lavoro fosse di certo avvenuto il 21.8.2008 e secondo le modalità comunque descritte nella citazione di primo grado redatta da , le quali, ove non contestate ( e di ciò non è stata fornita prova) erano CP_1 sufficienti a far ritenere provato il fatto, al di là della dinamica concreta dell'investimento da parte di un autobus.
pag. 8/13 Ne deriva come l'avere il primo giudice, nel giudizio che ne occupa, escluso, come visto, la responsabilità professionale dell'avvocato convenuto per non avere l'originario attore, nonostante la nomina di ulteriore difensore per la proposizione dell'appello, proposto anche ricorso in Cassazione avverso la suddetta ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, reputando che il ricorso avrebbe trovato ragionevolmente accoglimento quanto alla ammissibilità della prova orale è decisione che, sia pur basata su una supposizione di quel che poteva decidere la cassazione in merito alla validità di una richiesta di prova orale eseguita e reiterata col richiamo per relationem ai nn. 1,2,3 della narrativa, è decisione che va confermata anche con ulteriore motivazione.
Ed invero, al fine di valutare l'eventuale responsabilità dell'avvocato e, dunque, la risarcibilità dell'eventuale danno derivante dal suo ritenuto errore, occorre rimarcare che dopo l'esito sfavorevole del primo grado egli concluse il suo rapporto professionale con il patrocinato, per cui, con riferimento all'esito negativo dell'appello, che ove volto a denunciare l'omessa valutazione della documentazione in atti avrebbe comunque indotto la Corte distrettuale ad entrare nel merito, anziché pronunciare ex art. 348 bis cpc, non possono essere mossi rimproveri al professionista, rimasto estraneo al giudizio di appello, come pure alla decisione di non ricorrere avverso la suddetta pronuncia di inammissibilità dinanzi alla Suprema Corte.
Orbene, per lumeggiare anche sul piano giuridico l'infondatezza del motivo di doglianza prospettato dall'odierno appellante, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, la natura dell'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato. In tal senso, la Cassazione ha precisato che “L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cass.
10822/2020). Per quel che qui interessa è stato altresì precisato che “L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.” (Cass. 4655/21).
Sicché, “il diritto al risarcimento sorge solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica, da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici. Come è stato ripetutamente precisato, infatti, in tema di responsabilità professionale per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non» si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere pag. 9/13 l'attività professionale omessa” (così Cass. 14163/2024, che cita come precedenti in termini
Cass. 25112/2017; 16803/2018; 33466/2022, n. 33466).
Ed ancora “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, con la conseguenza che “la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis, Cass. 11901/2002, citata in sentenza;
Cass. 9917/2010;
22376/2012; 2638/2013; 1984/2016; 25112/2017; 13873/2020; 4655/2021; 33466/2022;
2460/2024).
Pertanto, “il cliente che assume una negligenza del suo difensore deve dimostrare non solo in cosa consista la negligenza, dunque la violazione dell'obbligo professionale, ma anche che essa ha influito sull'esito della lite, ossia che una diversa condotta avrebbe portato ad un risultato positivo” (Cass. n° 11737/2021); “In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass.
n° 25112/2017).
Ne deriva che l'attività, prestata dall'appellato solo in primo grado, deve essere valutata nel suo complesso e non può essere considerata limitatamente al modo in cui venne articolata la prova orale, quasi che dalla sua ritenuta inammissibilità, secondo un giudizio controfattuale, sarebbero discesi, inevitabilmente, il rigetto della domanda risarcitoria e, addirittura,
l'inammissibilità dell'appello e l'inutilità del ricorso in cassazione: le conseguenze di cui al secondo grado di giudizio non appaiono affatto ineluttabili.
Posto che l'incarico professionale è stato revocato all'avv. , nessuna responsabilità CP_1 può essergli ascritta per fatti verificatisi oltre il giudizio di primo grado, conclusosi, sì, negativamente, ma in virtù di sentenza suscettibile di riforma in appello se solo si fosse fatta valere l'omessa considerazione delle emergenze documentali e non solo la ammissibilità delle prove orali: di qui l'assenza di responsabilità professionale, a prescindere dalla discutibile decisione di reputare generica la richiesta istruttoria, in quanto richiamare le tre circostanze descritte in citazione per deferire su di esse interrogatorio formale e prova per testi, non pare a questo Collegio iniziativa processuale inammissibile: ed invero, indicare come fatti su cui pag. 10/13 riferire, se :“1. In data 21.08.08, alle ore 12,00 circa, nel Comune di Teramo, il sig. Parte_1
, in qualità di dipendente della ditta Sistema spa – gruppo – si trovava presso
[...] Parte_2
l'autorimessa dell' , con sede alla via Tordina, per effettuare lavori di manutenzione Pt_2 commissionati dalla stessa ditta;
2. del tutto inaspettatamente, l'istante veniva investito dall'autobus Fiat 850 tg. BH355KY, di proprietà della azienda , condotto dal sig. Pt_2
e assicurato con la Compagnia assicuratrice 3. In Parte_3 CP_3 conseguenza dell'impatto, il sig. perdeva i sensi e veniva soccorso dai presenti”, Parte_1 concretizzava attività difensiva idonea ad indicare con sufficiente chiarezza i fatti da comprovare, evidentemente già ben noti alle controparti, ciò in una con la documentazione CP_ ospedaliera e di provenienza laddove di valutazioni, giudizi e fatti conclusivi non vi è traccia, a parte l'avverbio “inaspettatamente” contenuto nella circostanza sub 2, che, però, poteva tranquillamente essere espunto dal capitolo.
Ciò comporta che anche la decisione di questa Corte poteva essere censurata in cassazione, al fine di ottenere un annullamento con rinvio per escussione testi, come condivisibilmente stabilito dal giudice di prime cure nel giudizio che ne occupa, laddove, sia pur limitando l'indagine sull'operato del alla modalità di articolazione delle prove, ha ritenuto che CP_1
“Ne consegue pertanto che il danno non si sarebbe verificato, ove l'attore avesse esperito il ricorso per cassazione, che con un giudizio ex ante probabilmente avrebbe reso ragione della ammissibilità di capitoli che hanno avuto il torto di non essere stati ripetuti nella misura ex art. 183 sesto comma numero due, con la specifica capitolo 1), 2, e 3). Questo può magari richiedere uno sforzo supplementare al giudice per leggere l'atto introduttivo, ma non è mai, come si è visto, fondato motivo per dichiarare la inammissibilità dei capitoli.” (Cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Ed inoltre, far discendere solo dal modo in cui è stata articolata la prova orale un danno “da perdita di chances” pari a 55.000,00 euro costituisce supposizione basata sull'asserzione, peraltro del tutto inidonea a far presumere il quantum ottenibile, per la quale il Parte_1
“probabilmente, avrebbe ottenuto l'agognato risarcimento se il suo difensore fosse stato meno superficiale e negligente”, con l'aggiunta ( tanto si legge in appello) per la quale “la scrivente avvocatessa, alla quale nel frattempo il aveva conferito incarico, previa Parte_1 revoca del mandato all'avv. , aveva proposto ricorso in appello, rigettato con CP_1 ordinanza n. 25/2014, di inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis e ter c.p.c.”: orbene, farsi dichiarare un appello inammissibile con ordinanza basata su dette norme rivela l'intento di scaricare sul precedente difensore responsabilità che, al contrario, parrebbero gravare su chi ha redatto l'atto di appello (non prodotto in questo giudizio) senza far emergere la valenza probatoria della copiosa documentazione medico-sanitaria allegata dall'allora difensore
[...]
, attestante l'avvenuto sinistro “ mentre era a lavoro” (Cfr verbale di CP_1 Controparte_5
P.S. del 21.08.2008 pag. 54 doc. all. fascicolo di primo grado), dalla quale risultava provato il danno effettivamente subito dal “contusione spalla dx, distorsione cervicale, ferita Parte_1
L-C cuoio capelluto”; nonché la certificazione di infortunio sul lavoro, comprovante la CP_4 circostanza che l'incidente fosse avvenuto sul luogo di lavoro.
A ciò si aggiunga che, come statuito dagli ermellini con nota pronuncia, “Nell'accertamento della responsabilità civile dell'avvocato deve essere allegato e provato in modo specifico il pag. 11/13 nesso di causalità fra inadempimento ed esito della controversia, soprattutto ove l'inadempimento si collochi nella fase di deduzione dei mezzi di prova” (Cassazione civile, sez.
III, sentenza 13/11/2015 n° 23209).
Nella fattispecie in esame, quindi, va anche rilevato che l'odierno appellante in alcun modo ha fornito la prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra il preteso (ma ad avviso di questo collegio insussistente) inadempimento in primo grado ed esito negativo della controversia in appello, ascrivibile al successivo difensore, risultando sfornita di qualsivoglia supporto probatorio la domanda del che si è limitato a ritenere integrata la responsabilità Parte_1 professionale dell'appellato (incaricato – si ribadisce – unicamente nel giudizio di primo grado), senza nemmeno provare, di converso, che se l'avvocato in parola avesse articolato specificatamente i capitoli di prova per cui è causa, il giudizio di primo grado per ciò solo si sarebbe concluso favorevolmente per l'originario attore, ovvero con l'ottenimento di risarcimenti di sorta ed in che misura.
Pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, sia tenuto a dimostrare: la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, nonché il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. n.
9238/2007); non risultando nel caso di specie la sussistenza di tutti tali elementi, la domanda risarcitoria proposta in primo grado da parte del doveva essere rigettata per tutte Parte_1 le ragioni su esposte e prontamente indicate, in parte, anche nella sentenza gravata, laddove il
Prim Giudice ha opinato che “Pertanto, il mancato esperimento del ricorso per cassazione alle decisioni sfavorevoli, che con un giudizio ex ante appaiono decisamente contrarie alla giurisprudenza prevalente di legittimità in tema di ammissibilità dei capitoli di prova, impone che la domanda venga respinta”(Cfr. pag. 5 provvedimento impugnato).
L'appello deve essere, pertanto, respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato, in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quinto scaglione (alla luce di un petitum di 55mila euro), in euro 14.317,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata ordinanza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
pag. 12/13 Così deciso in camera di consiglio il 19.11.2025.
Il Consigliere estensore
AL IN AR
Il Presidente
NC OC
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. NC S. OC - Presidente
dott. AL IN AR - Consigliere relatore dott. Federico Ria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1003/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Antonazzo giusta procura allegata Parte_1 all'atto di citazione in appello, el. dom. in Teramo, Corso Cerulli n. 43, presso il suo studio;
appellante contro
Avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffella Orlando giusta mandato Controparte_1 allegato all'atto di costituzione e risposta, el. dom. in Teramo, Via Carlo Forti n. 57, presso il suo studio;
appellato avverso l'ordinanza di rito sommario emessa il giorno 08.10.2024 dal Tribunale di Teramo nell'ambito del procedimento civile n. 2825/2016 R.G., avente ad oggetto responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del decreto n. 19723 del 08/10/2024, reso inter-partes dal
Tribunale di Teramo Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Pietro Merletti R.G. n.
2825 /2016, Repert. N. 1378/2024 del 08/10/2024, depositato in Cancelleria in data
08/10/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “dichiararsi l'avvocato professionalmente responsabile, ai sensi dell'articolo Controparte_1
1176, secondo comma, del codice civile, del danno da perdita di chance arrecato al cliente per le ragioni di fatto e di diritto sopra illustrate;
Parte_1
1) condanni l'avvocato al risarcimento del danno, in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1
nella misura di euro 55 mila o in quell'altra somma, maggiore o minore, da liquidarsi
[...] eventualmente in via equitativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di primo grado – 6 dicembre 2012 - all'effettivo soddisfo;
2) Condanni l'avvocato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, Controparte_1 oltre oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario” e conseguentemente rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Per parte appellata:
“Nel merito piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, così statuire:
- respingere l'appello per l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante e, per l'effetto, confermare in toto il decreto di rigetto n. 19723/2024, emesso dal Tribunale di Teramo.
In ogni caso - Con integrale rifusione di spese, competenze professionali ed accessori per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con l'ordinanza oggi impugnata, impropriamente definita decreto, il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
“Rigetta la domanda. Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2540 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 Controparte_1
% per spese generali”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“ chiede al tribunale di Teramo, con procedimento sommario, di dichiarare Parte_1
l'avvocato professionalmente responsabile, ai sensi dell'articolo 1176 codice Controparte_1 civile, del danno arrecato al ricorrente, già suo cliente, per perdita di chance, in ordine alla vicenda:
egli aveva conferito mandato nel settembre 2009 all'avvocato per convenire Controparte_1 in giudizio conducente, proprietario ed assicurazione dell'autobus che il 21 agosto 2008 alle ore 12 circa nel capannone adibito al deposito autorimesse dell' lo aveva investito Pt_2 procurandogli danni invalidanti temporaneamente e permanentemente. Era accaduto che pag. 2/13 l'avvocato si era visto respingere le richieste istruttorie in quanto le prove richieste CP_1 da parte attrice erano risultate irrituali in quanto l'attore aveva omesso l'articolazione delle stesse per capi separati e specifici, così come disposto dagli articoli 230 e 244 Codice di procedura civile.
Come conseguenza la domanda era stata respinta, con spese compensate.
L'appello venne ritenuto inammissibile.
Ritiene che l'errore professionale dell'avvocato lo abbia privato di un risarcimento a cui avrebbe avuto sicuramente diritto.
L'avvocato si costituisce invocando la reiezione della domanda con vittoria di spese. CP_1
Afferma che non essendo stato effettuato il ricorso per cassazione, non sono stati affrontati tutti i gradi di giudizio e quindi non può fondatamente svolgersi una domanda per responsabilità professionale. Un ricorso per cassazione avrebbe avuto esito vittorioso, in quanto le prove testimoniali, a differenza di quanto ritenuto nei due gradi di giudizio, erano ben state articolate per capitoli separati e specifici. Manca la certa dimostrazione attraverso offerta di prove che il presunto errore del professionista abbia cagionato in termini di perdita di chance il danno per cui è causa. All'epoca l'assicurazione per l'avvocato non era obbligatoria,
e comunque il danno a cui avrebbe avuto diritto l'attore è ancorato a parametri gonfiati e non certi.
La causa non è mai stata formalizzata. Tenuta udienza e fatte precisare le conclusioni, nessuna delle parti avendo chiesto incombenti istruttori, il Giudice si è riservato la decisione, successivamente sciolta con la presente ordinanza”.
Il Tribunale, dopo dette premesse, ha reputato di dover rigettare la domanda proposta da
[...] ritenendo non configurabile nel caso di specie alcun profilo di responsabilità Parte_1 professionale in capo al convenuto, in quanto vi era stata una decisione errata, cui sarebbe pervenuto il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, nel giudizio precedente;
reputando che se il avesse optato per un'impugnazione della decisione d'appello dinanzi alla Parte_1
Suprema Corte, detto giudizio si sarebbe verosimilmente concluso in maniera per lui favorevole.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la totale riforma) il Parte_1
15.11.2024 per un unico motivo che si va ad esaminare in seguito.
Si è costituito in giudizio l'avv. , il quale ha richiesto nel merito il rigetto del Controparte_1 gravame, per totale infondatezza dello stesso, tanto in punto di fatto quanto di diritto.
Con ordinanza del 12.03.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 12.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVO DI APPELLO: Violazione ed erronea applicazione degli artt. 233 e 244 c.p.c.
Motivazione errata pag. 3/13 L'appellante impugna la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui avrebbe erratamente ritenuto che “persino i giudici di merito sono costretti ad ammettere che i primi tre periodi dell'atto di citazione contengono fatti specifici storicamente individuati su cui parte avversa può difendersi. Ne consegue pertanto che il danno non si sarebbe verificato, ove l'attore avesse esperito il ricorso per cassazione, che con un giudizio ex ante probabilmente avrebbe reso ragione della ammissibilità di capitoli che hanno avuto il torto di non essere stati ripetuti nella misura ex art. 183 sesto comma numero due, con la specifica capitolo 1), 2, e 3)”
(Cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Lamenta, dunque, l'erroneità del provvedimento censurato per avere escluso apoditticamente la responsabilità del professionista convenuto, nonostante nel separato giudizio fosse stato riconosciuto da entrambi i giudici del merito un palese ed evidente errore commesso dall'odierno appellato, il quale, ai sensi degli artt. 230 e 244 c.p.c., avrebbe dovuto – al fine di ottemperare secondo la diligenza ed il grado di professionalità richiesto dal proprio mandato – articolare la prova per testi secondo le prescrizioni di legge, non già secondo un proprio modus operandi, come di converso avvenuto.
Secondo l'appellante, quindi, la genericità che aveva caratterizzato le richieste di prova testimoniale attoree contrastava in modo evidente con il disposto normativo di cui agli artt.
230 e 244 cpc, non risultando dalla capitolazione l'esatta dinamica del sinistro di cui il sig.
[...] era rimasto vittima, tanto da non superare il vaglio di ammissibilità in termini di Pt_1 specificità in ben due gradi di giudizio.
Assume, quindi, che per essere ritenuti ammissibili da parte del giudice di primo grado nel giudizio in parola, i capitoli di prova avrebbero dovuto essere specifici e riferirsi a circostanze precise, come nelle dichiarazioni testimoniali scritte mai prodotte in giudizio dall'originario convenuto.
Tanto per sostenere che fosse incorso nella responsabilità ex art. 1176, secondo CP_1 comma, c.c. perché, per incuria e ignoranza di disposizioni di legge o per negligenza ed imperizia, ha senz'altro compromesso il buon esito del giudizio.
In tale prospettiva di comportamento non diligente da parte dell'avvocato, è indubitabile per parte appellante che il suo errore l'abbia privata di un risarcimento a cui avrebbe avuto sicuramente diritto.
Pertanto, a detta del la sentenza impugnata sarebbe totalmente errata, dunque, Parte_1 degna di riforma integrale secondo le motivazioni suesposte.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, giova ricostruire, in concreto, quanto effettivamente avvenuto nei giudizi separati intentati dall'odierno appellante nei riguardi dell' della e Parte_2 Controparte_2 di . Parte_3
Risulta per tabulas che con atto di citazione del 05 settembre 2009 Parte_1 patrocinato solo in quel grado dal , conveniva in giudizio i suddetti, al fine di sentirli CP_1
pag. 4/13 dichiarare, in solido tra loro, responsabili della causazione del sinistro avvenuto in data
21.08.2008 e deduceva, in particolare, che:
“1. In data 21.08.08, alle ore 12,00 circa, nel Comune di Teramo, il sig. , in Parte_1 qualità di dipendente della ditta Sistema spa – gruppo – si trovava presso Parte_2
l'autorimessa dell' , con sede alla via Tordina, per effettuare lavori di manutenzione Pt_2 commissionati dalla stessa ditta;
2. del tutto inaspettatamente, l'istante veniva investito dall'autobus Fiat 850 tg. BH355KY, di proprietà della azienda , condotto dal sig. e assicurato con la Pt_2 Parte_3
Compagnia assicuratrice;
CP_3
3. In conseguenza dell'impatto, il sig. perdeva i sensi e veniva soccorso dai presenti;
Parte_1
4. successivamente, lo stesso, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Teramo, ed all'esito degli accertamenti del caso, gli veniva riscontrato “politrauma con rilievo di ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, escoriazioni multiple, dolore alla spalla destra e all'emitorace destro, dolore cervicale e al bacino”. L'istante veniva dimesso con la seguente diagnosi: “contusioni alla spalla destra, distorsione cervicale e ferita lacero-contusa cuoio capelluto”;
5. In data 26 agosto 2008, lo specialista ortopedico dell' prescriveva al danneggiato CP_4 ulteriori giorni 16 (sedici) di riposo e cure, salvo complicazioni;
6. In data 03 settembre 2008, come da relazione medico-legale, il si sottoponeva a Parte_1 risonanza magnetica della spalla destra “con rilievo di lendinosi del sopraspinoso di alto grado a livello della sua area critica, modesti fenomeni spondilosici delle altre formazioni della cuffia dei rotatori, normalità del capo lungo del bicipite, borsite sottoacrominale con fenomeni flogistici cronici”;
7. In data 12 settembre 2008, l'istante effettuava consulenza specialistica psichiatrica ove gli veniva riscontrato “stato ansioso-depressivo con attacchi di panico da disturbo post- traumatico da stress, per cui gli veniva prescritta terapia a base di antidepressivi ed ansiolitici”;
8. In data 15 ottobre 2008, l'attore veniva sottoposto a visita otorino ed esame vestibolare
“con rilievo conclusivo di sindrome cervico-vestibolare post-traumatica di grado lieve...”;
9. In data 23 ottobre e 11 dicembre 2008, in occasione di controlli psichiatrici, al Parte_1 veniva riscontrato persistente “stato ansioso depressivo con attacchi di panico da disturbo post-traumatico da stress” con prescrizione di psicofarmaci;
10. In data 07 gennaio 2008, l'istante veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. […]” (Cfr. pagg.
3-7 atto di parte del 17.07.2024 fascicolo di primo grado).”
Dopo tale esposizione dei fatti chiedeva, in via istruttoria: “a) ammettersi interrogatorio formale del Sig. ed all'esito, prova per testi sui fatti di cui in premessa da Parte_3 intendersi riportati come separati capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che…”; b) Si indicano a teste i sigg: , residente in [...], domiciliato presso l'azienda Testimone_1
pag. 5/13 alla via Tordinia;
, residente in [...]c.da Villa Ripa, con riserva di Pt_2 Tes_2 indicare ulteriori testi, su questi ed altri capitoli, nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.” (Cfr. pag.
19).
Ed ancora, con il deposito della memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI, n. 1 reiterava la medesima richiesta in termini istruttori, premettendo che “L'avv. , si riportava come CP_1 in effetti si riporta all'atto introduttivo […]” (Cfr. pag. 31 atto di parte del 17.07.2024 fascicolo di primo grado).
Da ultimo, con la memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI, n. 2 l'appellato ampliava la platea dei testi da escutere, aggiungendo “ , residente in [...] Tes_4
c/o , Villa Tordinia, Teramo” (Cfr. pag. 38 atto di parte del 17.07.2024 fascicolo di
[...] Pt_2 primo grado), restava invariata la richiesta istruttoria come sopra formulata.
Ciò esposto, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza di rigetto della domanda avanzata, per essere la stessa sfornita di allegazioni probatorie idonee, con lo statuire il
Tribunale quanto viene in seguito riprodotto, premettendosi che una simile decisione appare a questo collegio palesemente assurda, dato che la domanda risarcitoria si basava, al di là delle testimonianze, su una compiuta narrazione di quanto occorso al il 21.8.2008, ossia Parte_1 sulla descrizione di un sinistro comprovato in ogni caso, da ben 58 pagine di documentazione sanitaria allegata alla citazione , per lo più di provenienza , palesemente idonea a CP_4 dimostrare che egli quel giorno, alle ore 12.00, venne investito da un autobus e fu trasportato al pronto soccorso ove giunse alle 12.28.
CP_ L' gli riconobbe l'infortunio sul lavoro, sicchè non si vede perché il Tribunale si si limitato a rigettare la domanda solo col rilevare l'inammissibilità delle prove orali per genericità, quasi che i fatti non risultassero comunque avvenuti e potessero essere dimostrati solo mediante testi che, fondamentalmente, dovevano solo confermare se:
“1. In data 21.08.08, alle ore 12,00 circa, nel Comune di Teramo, il sig. in Parte_1 qualità di dipendente della ditta Sistema spa – gruppo – si trovava presso Parte_2
l'autorimessa dell' , con sede alla via Tordina, per effettuare lavori di manutenzione Pt_2 commissionati dalla stessa ditta;
2. del tutto inaspettatamente, l'istante veniva investito dall'autobus Fiat 850 tg. BH355KY, di proprietà della azienda , condotto dal sig. e assicurato con la Pt_2 Parte_3
Compagnia assicuratrice;
CP_3
3. In conseguenza dell'impatto, il sig. perdeva i sensi e veniva soccorso dai Parte_1 presenti.”
Tutte le altre circostanze di cui alla citazione, invero, erano documentalmente provate.
Orbene, già le allegazioni contenute in citazione, ove non negate dalle parti convenute in quel giudizio (del che nulla è dato sapere, in assenza di produzione delle loro difese) erano sufficienti per far reputare avvenuto il sinistro, sicchè non si vede come il Tribunale abbia potuto adottare la seguente motivazione, obliterando del tutto le copiose produzioni documentali.
pag. 6/13 pag. 7/13 In esito alla poco condivisibile decisione provvedeva alla revoca del mandato Parte_1 difensivo conferito all'odierno appellato e conferiva incarico ad ulteriore difensore, lo stesso che lo patrocina in questo giudizio, al fine di impugnare il provvedimento di rigetto emesso dal
Tribunale di Teramo.
Questa Corte d'Appello di L'Aquila, con ordinanza n. 25/2014 dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c., statuendo che “le deduzioni istruttorie formulate in primo grado erano affette da evidente inammissibilità, in quanto nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. non erano stati indicati i fatti, essendosi l'attore riportato genericamente alle precedenti memorie e all'atto di citazione contenenti giudizi e valutazioni non consentite, perché in contrasto con quanto disposto dall'articolo 244 c.p.c. che impone la formulazione della prova per testi in capitoli separati e specifici anche a tutela del diritto di difesa di controparte” (cfr. doc. n.7 fascicolo di ° grado).
Va, però, rilevato che (non essendo stato prodotto l'atto di appello) la decisione di questa
Corte, che ha condiviso il rilievo di inammissibilità della prova per testi siccome chiesta in violazione dell'art. 244 cpc, presumibilmente è stata presa in relazione alle sole censure svolte in appello, tra le quali non figurava quella volta a lumeggiare l'omessa valutazione del compendio documentale, che dimostrava come un infortunio sul lavoro fosse di certo avvenuto il 21.8.2008 e secondo le modalità comunque descritte nella citazione di primo grado redatta da , le quali, ove non contestate ( e di ciò non è stata fornita prova) erano CP_1 sufficienti a far ritenere provato il fatto, al di là della dinamica concreta dell'investimento da parte di un autobus.
pag. 8/13 Ne deriva come l'avere il primo giudice, nel giudizio che ne occupa, escluso, come visto, la responsabilità professionale dell'avvocato convenuto per non avere l'originario attore, nonostante la nomina di ulteriore difensore per la proposizione dell'appello, proposto anche ricorso in Cassazione avverso la suddetta ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, reputando che il ricorso avrebbe trovato ragionevolmente accoglimento quanto alla ammissibilità della prova orale è decisione che, sia pur basata su una supposizione di quel che poteva decidere la cassazione in merito alla validità di una richiesta di prova orale eseguita e reiterata col richiamo per relationem ai nn. 1,2,3 della narrativa, è decisione che va confermata anche con ulteriore motivazione.
Ed invero, al fine di valutare l'eventuale responsabilità dell'avvocato e, dunque, la risarcibilità dell'eventuale danno derivante dal suo ritenuto errore, occorre rimarcare che dopo l'esito sfavorevole del primo grado egli concluse il suo rapporto professionale con il patrocinato, per cui, con riferimento all'esito negativo dell'appello, che ove volto a denunciare l'omessa valutazione della documentazione in atti avrebbe comunque indotto la Corte distrettuale ad entrare nel merito, anziché pronunciare ex art. 348 bis cpc, non possono essere mossi rimproveri al professionista, rimasto estraneo al giudizio di appello, come pure alla decisione di non ricorrere avverso la suddetta pronuncia di inammissibilità dinanzi alla Suprema Corte.
Orbene, per lumeggiare anche sul piano giuridico l'infondatezza del motivo di doglianza prospettato dall'odierno appellante, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, la natura dell'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato. In tal senso, la Cassazione ha precisato che “L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (Cass.
10822/2020). Per quel che qui interessa è stato altresì precisato che “L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.” (Cass. 4655/21).
Sicché, “il diritto al risarcimento sorge solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica, da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici. Come è stato ripetutamente precisato, infatti, in tema di responsabilità professionale per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non» si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere pag. 9/13 l'attività professionale omessa” (così Cass. 14163/2024, che cita come precedenti in termini
Cass. 25112/2017; 16803/2018; 33466/2022, n. 33466).
Ed ancora “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, con la conseguenza che “la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (ex multis, Cass. 11901/2002, citata in sentenza;
Cass. 9917/2010;
22376/2012; 2638/2013; 1984/2016; 25112/2017; 13873/2020; 4655/2021; 33466/2022;
2460/2024).
Pertanto, “il cliente che assume una negligenza del suo difensore deve dimostrare non solo in cosa consista la negligenza, dunque la violazione dell'obbligo professionale, ma anche che essa ha influito sull'esito della lite, ossia che una diversa condotta avrebbe portato ad un risultato positivo” (Cass. n° 11737/2021); “In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass.
n° 25112/2017).
Ne deriva che l'attività, prestata dall'appellato solo in primo grado, deve essere valutata nel suo complesso e non può essere considerata limitatamente al modo in cui venne articolata la prova orale, quasi che dalla sua ritenuta inammissibilità, secondo un giudizio controfattuale, sarebbero discesi, inevitabilmente, il rigetto della domanda risarcitoria e, addirittura,
l'inammissibilità dell'appello e l'inutilità del ricorso in cassazione: le conseguenze di cui al secondo grado di giudizio non appaiono affatto ineluttabili.
Posto che l'incarico professionale è stato revocato all'avv. , nessuna responsabilità CP_1 può essergli ascritta per fatti verificatisi oltre il giudizio di primo grado, conclusosi, sì, negativamente, ma in virtù di sentenza suscettibile di riforma in appello se solo si fosse fatta valere l'omessa considerazione delle emergenze documentali e non solo la ammissibilità delle prove orali: di qui l'assenza di responsabilità professionale, a prescindere dalla discutibile decisione di reputare generica la richiesta istruttoria, in quanto richiamare le tre circostanze descritte in citazione per deferire su di esse interrogatorio formale e prova per testi, non pare a questo Collegio iniziativa processuale inammissibile: ed invero, indicare come fatti su cui pag. 10/13 riferire, se :“1. In data 21.08.08, alle ore 12,00 circa, nel Comune di Teramo, il sig. Parte_1
, in qualità di dipendente della ditta Sistema spa – gruppo – si trovava presso
[...] Parte_2
l'autorimessa dell' , con sede alla via Tordina, per effettuare lavori di manutenzione Pt_2 commissionati dalla stessa ditta;
2. del tutto inaspettatamente, l'istante veniva investito dall'autobus Fiat 850 tg. BH355KY, di proprietà della azienda , condotto dal sig. Pt_2
e assicurato con la Compagnia assicuratrice 3. In Parte_3 CP_3 conseguenza dell'impatto, il sig. perdeva i sensi e veniva soccorso dai presenti”, Parte_1 concretizzava attività difensiva idonea ad indicare con sufficiente chiarezza i fatti da comprovare, evidentemente già ben noti alle controparti, ciò in una con la documentazione CP_ ospedaliera e di provenienza laddove di valutazioni, giudizi e fatti conclusivi non vi è traccia, a parte l'avverbio “inaspettatamente” contenuto nella circostanza sub 2, che, però, poteva tranquillamente essere espunto dal capitolo.
Ciò comporta che anche la decisione di questa Corte poteva essere censurata in cassazione, al fine di ottenere un annullamento con rinvio per escussione testi, come condivisibilmente stabilito dal giudice di prime cure nel giudizio che ne occupa, laddove, sia pur limitando l'indagine sull'operato del alla modalità di articolazione delle prove, ha ritenuto che CP_1
“Ne consegue pertanto che il danno non si sarebbe verificato, ove l'attore avesse esperito il ricorso per cassazione, che con un giudizio ex ante probabilmente avrebbe reso ragione della ammissibilità di capitoli che hanno avuto il torto di non essere stati ripetuti nella misura ex art. 183 sesto comma numero due, con la specifica capitolo 1), 2, e 3). Questo può magari richiedere uno sforzo supplementare al giudice per leggere l'atto introduttivo, ma non è mai, come si è visto, fondato motivo per dichiarare la inammissibilità dei capitoli.” (Cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
Ed inoltre, far discendere solo dal modo in cui è stata articolata la prova orale un danno “da perdita di chances” pari a 55.000,00 euro costituisce supposizione basata sull'asserzione, peraltro del tutto inidonea a far presumere il quantum ottenibile, per la quale il Parte_1
“probabilmente, avrebbe ottenuto l'agognato risarcimento se il suo difensore fosse stato meno superficiale e negligente”, con l'aggiunta ( tanto si legge in appello) per la quale “la scrivente avvocatessa, alla quale nel frattempo il aveva conferito incarico, previa Parte_1 revoca del mandato all'avv. , aveva proposto ricorso in appello, rigettato con CP_1 ordinanza n. 25/2014, di inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis e ter c.p.c.”: orbene, farsi dichiarare un appello inammissibile con ordinanza basata su dette norme rivela l'intento di scaricare sul precedente difensore responsabilità che, al contrario, parrebbero gravare su chi ha redatto l'atto di appello (non prodotto in questo giudizio) senza far emergere la valenza probatoria della copiosa documentazione medico-sanitaria allegata dall'allora difensore
[...]
, attestante l'avvenuto sinistro “ mentre era a lavoro” (Cfr verbale di CP_1 Controparte_5
P.S. del 21.08.2008 pag. 54 doc. all. fascicolo di primo grado), dalla quale risultava provato il danno effettivamente subito dal “contusione spalla dx, distorsione cervicale, ferita Parte_1
L-C cuoio capelluto”; nonché la certificazione di infortunio sul lavoro, comprovante la CP_4 circostanza che l'incidente fosse avvenuto sul luogo di lavoro.
A ciò si aggiunga che, come statuito dagli ermellini con nota pronuncia, “Nell'accertamento della responsabilità civile dell'avvocato deve essere allegato e provato in modo specifico il pag. 11/13 nesso di causalità fra inadempimento ed esito della controversia, soprattutto ove l'inadempimento si collochi nella fase di deduzione dei mezzi di prova” (Cassazione civile, sez.
III, sentenza 13/11/2015 n° 23209).
Nella fattispecie in esame, quindi, va anche rilevato che l'odierno appellante in alcun modo ha fornito la prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra il preteso (ma ad avviso di questo collegio insussistente) inadempimento in primo grado ed esito negativo della controversia in appello, ascrivibile al successivo difensore, risultando sfornita di qualsivoglia supporto probatorio la domanda del che si è limitato a ritenere integrata la responsabilità Parte_1 professionale dell'appellato (incaricato – si ribadisce – unicamente nel giudizio di primo grado), senza nemmeno provare, di converso, che se l'avvocato in parola avesse articolato specificatamente i capitoli di prova per cui è causa, il giudizio di primo grado per ciò solo si sarebbe concluso favorevolmente per l'originario attore, ovvero con l'ottenimento di risarcimenti di sorta ed in che misura.
Pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, sia tenuto a dimostrare: la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, nonché il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. n.
9238/2007); non risultando nel caso di specie la sussistenza di tutti tali elementi, la domanda risarcitoria proposta in primo grado da parte del doveva essere rigettata per tutte Parte_1 le ragioni su esposte e prontamente indicate, in parte, anche nella sentenza gravata, laddove il
Prim Giudice ha opinato che “Pertanto, il mancato esperimento del ricorso per cassazione alle decisioni sfavorevoli, che con un giudizio ex ante appaiono decisamente contrarie alla giurisprudenza prevalente di legittimità in tema di ammissibilità dei capitoli di prova, impone che la domanda venga respinta”(Cfr. pag. 5 provvedimento impugnato).
L'appello deve essere, pertanto, respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato, in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quinto scaglione (alla luce di un petitum di 55mila euro), in euro 14.317,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata ordinanza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
pag. 12/13 Così deciso in camera di consiglio il 19.11.2025.
Il Consigliere estensore
AL IN AR
Il Presidente
NC OC
pag. 13/13