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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2447/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1925/2021 pubblicata il 17.12.21 dal
Tribunale di Benevento, I Sez. Civile
TRA
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. Colacurcio Giovanni
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Graziella Mandato dell'Avvocatura Regionale
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto al n.5484/2020 RG del Tribunale di Benevento, il in persona del Sindaco legale rapp.te pt., Parte_1 proponeva opposizione ex art.18 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 138 del 18.11.2020 (notificato a mezzo pec il 20.11.2020) chiedendone l'annullamento.
La con il decreto opposto, contestava al Controparte_1 [...]
le violazioni degli artt. 124 comma 1 e 101 del dlgs Parte_1
152/2006 e ssmmii sanzionate dall'art. 133 co. 1 e co. 2 del medesimo decreto, come da contestazione n. 06.2019 e n. 07.2019 del 12.08.2019 della Regione Carabinieri Forestali Campania - Gruppo di Avellino.
I presupposti di fatto degli illeciti in oggetto originavano da un sopralluogo effettuato in data 25.06.2019 dal di Controparte_2
Avellino e dal dei Carabinieri Forestali di Avellino e CP_3 dall'attività di campionatura, resa in tale occasione, dello scarico in uscita dell'impianto di depurazione in in località Parte_1
CA La EN e del collettore fognario di loc. Bosco di Contra, sempre in . Parte_1
A seguito delle analisi dei campioni prelevati nella predetta occasione, gli accertatori contestavano la violazione degli art. 101 comma 1 del d.lgs 152/2006 per aver il effettuato uno scarico Pt_1 in corpo idrico recettore senza rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del medesimo Decreto e rilevando che il collettore fognario di località Bosco di Contra era privo di autorizzazione allo scarico, in violazione dell'art. 124 comma 1 dlgs
152/2006.
Il proponeva opposizione per plurimi motivi sia Parte_1 di rito che di merito;
la avversava l'opposizione Controparte_1 rilevando che la ordinanza-ingiunzione era stata correttamente emessa.
Il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione e condannava il opponente al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Proponeva appello alla Sezione Civile della Corte di Appello il eccependo: Parte_1
pag. 2/17 -la mancata sottoscrizione del provvedimento impugnato, sia autografa che digitale, e l'assenza di alcuna sottoscrizione anche dell'attestazione di conformità,
-il difetto di legittimazione passiva sotto un duplice profilo: la sanzione doveva essere comminata ai singoli contravventori o all'
[...]
di cui l'Ente locale faceva parte, CP_4
-la violazione dei termini di cui all'art.14 L. 689/81 per omessa contestazione immediata dell'illecito ovvero, comunque, per notifica tardiva del verbale di contestazione dell'illecito, intervenuta oltre il 90° giorno successivo dall'accertamento,
-l'errata natura attribuita dagli accertatori della Controparte_1 al refluo in oggetto, da qualificarsi acque reflue domestiche e quindi errata applicazione della tabella n. 3 allegato n.5 dlgs
152/2006,
-(anche nella denegata ipotesi in cui i reflui in contestazione fossero stati qualificati reflui urbani) la non applicabilità della tabella presa a riferimento dalla per assenza di parametri di CP_1 riferimento per gli agglomerati inferiori a 2000 abitanti (qual era il Comune di ), Parte_1
-l'illegittimo richiamo operato dalla alla tabella 3 del dlg CP_1
152/2006 perché si era in presenza di acque domestiche e comunque inapplicabilità del parametro di superamento dell'IA CO,
-l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti dagli accertatori per errata campionatura, in quanto la valutazione relativa alla fattispecie attenzionata doveva essere resa su base mensile,
-la mancata trasmissione dell'esito degli esami e quindi la violazione del diritto di difesa,
-l'erronea conservazione dei campioni e incompletezza dei risultati eccepiti,
-la violazione del Decreto dirigenziale n. 242 del 24.06.2011 in quanto, nel caso di specie, non solo non era possibile comprendere la pag. 3/17 violazione contestata, mancando i parametri di riferimento assunti come violati ma in quanto l'assenza di percentuale “sforata” rendeva impossibile graduare la sanzione da comminare e quindi rendeva impossibile la valutazione di legittimità o meno della sanzione comminata,
-la mancata valutazione della esimente della buona fede,
-l'errata quantificazione della sanzione comminata dovendosi applicare, trattandosi di scarichi derivanti da isolati edifici adibiti ad uso abitativo, la disciplina dettata dall'art.132 comma 2 per scarichi domestici di pochi isolati nonché il Decreto
Dirigenziale n. 72/2011, non potendosi comminare la Controparte_1 sanzione per sforamento dei limiti di IA OL, trattandosi di un comune al di sotto dei 2000 abitanti,
-la mancata considerazione della sussistenza nella fattispecie di una ipotesi di cumulo giuridico.
Si costituiva in giudizio la che difendeva l'operato Controparte_1 degli accertatori e la legittimità della sanzione amministrativa comminata al concludendo per il rigetto della Parte_1 promossa opposizione.
Il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione ritenendo la correttezza formale del provvedimento adottato dalla Controparte_1
e respingendo l'opposizione a cagione della conoscenza in capo al della presenza della condotta fognaria che Parte_1 scaricava le acque reflue domestiche senza autorizzazione e senza depurazione.
Proponeva appello il eccependo: Parte_1
-che il Tribunale aveva errato nel motivare che il decreto n.138/2020 fosse un duplicato informatico, con il medesimo valore giuridico del documento informatico originario, in quanto il predetto fatto non era stato dedotto in giudizio né tantomeno provato ed in quanto la pag. 4/17 doglianza riguardava la assenza di sottoscrizione e non la forma dell'atto,
-l'omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Ente ingiunto, dovendosi ritenere responsabili i singoli contravventori proprietari delle abitazioni che sversavano eventualmente direttamente nel torrente Fiumarella, ovvero l'Autorità di Ambito (Ente preposto al rilascio delle CP_4 autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura cui spettava anche il controllo e la manutenzione della rete fognaria come da convenzione esistente le parti),
-l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 integrata dalla mancata contestazione immediata dell'illecito de quo nonché per la tardività della notifica del verbale,
-l'omessa pronuncia sulla errata qualificazione del refluo oggetto di sanzione, avendo la errato nel ritenere che, nel Controparte_1 caso di specie, si fosse in presenza di un refluo urbano quanto invero ex art. 74 del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii si era in presenza di acque reflue domestiche, e quindi l'erroneità del richiamo alla
Tabella n. 3 dell'allegato n 5 del d.lgs. 152/2006, su cui si fonda il provvedimento impugnato,
-che la non doveva né poteva contestare al Controparte_1 [...]
il superamento dei limiti di cui alla tabella 3 allegato Parte_1
5 parte terza d.lgs. 152/2006 in quanto alla stessa dovevano essere assunti i liquidi che convogliavano acque reflue industriali come espressamente dettato dal punto 1.1 terzo comma allegato 5 parte terzi d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. o acque reflue urbane,
-che il Tribunale di Benevento ometteva ogni statuizione circa l'illegittimità della sanzione comminata,
-l'omessa pronuncia sulla illegittima imputazione del superamento dei parametri IA CO atteso che l'allegato 5 del Dlgs 152/2006 fissava dei valori limite di emissione esclusivamente per gli pag. 5/17 impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti ed, essendo il Comune di un Comune inferiore a 2000 abitanti, Parte_1
-che per ritenere integrata la violazione contestata, non si sarebbe dovuto procedere ad un unico prelievo (come avvenuto) ma che gli agenti accertatori avrebbero dovuto effettuare più prelievi nell'arco temporale di un mese,
-l'omessa pronuncia in ordine alla eccezione di erroneo prelievo del campione di analisi (in un unico momento e in un posto errato),
-l'omessa pronuncia sulla omessa notifica dei risultati delle analisi, in violazione dell'art. 15 della legge 689/81,
-che i risultati delle analisi non potevano essere ritenuti attendibili,
-che le risultanze degli esami dei campioni non sembravano risultare
(anche data la scarsa intellegibilità) complete in ogni parte, con ulteriore chiara violazione del diritto alla difesa,
-che la sanzione, oltre a violare il principio di proporzionalità espressamente sancito dalla legge 689/81, era stata irrogata anche in violazione del principio di graduazione espressamente previsto dallo stesso Decreto Dirigenziale n 242 del 24.06.2011,
-che non era stata valutata la sussistenza della esimente della buona fede,
-la illegittimità della sanzione comminata per il profilo del quantum, non avendo la tenuto conto che si era in presenza di CP_1 edifici isolati adibiti ad uso abitativo ovvero che in quanto tale la fattispecie concreta dovesse essere sussunta nell'art. 133 comma 2
d.lgs. 152/06 e s.m.i, ultimo periodo, con una sanzione comminabile
(al più) a partire da euro 600,00 (seicento,00) sino ad un massimo di euro 3000,00 (tremila,00) ovvero che giammai la avrebbe CP_1 potuto sussumere la fattispecie nello scaglione da 6.000,00
(seimila,00) a 60.000,00 (sessantamila,00),
pag. 6/17 -che in base al decreto Dirigenziale della n 72/2011 Controparte_1 la sanzione ipotizzabile era pari a 2.400,00 per la prima infrazione,
3.000,00 per le successive infrazioni e non già pari a euro 20.000,00
(ventimila,00) per la prima infrazione come applicata,
-la mancata applicazione del cd. cumulo giuridico ai sensi dell'art. 8 della legge 681 del 1981, chiedendo l'annullamento del Decreto Dirigenziale n.138 del
18.11.2020, in via subordinata rideterminarsi la somma dovuta mediante la corretta applicazione delle norme e la riduzione al minimo delle sanzioni.
Avversava l'appello la rilevando: Controparte_1
-che il documento impugnato era stato formato ai sensi del combinato disposto del DPR 445/2000 e degli artt 20, 22, 23, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i. del
DPCM 13 novembre 2014, nonchè in conformità alle Linee Guida stilate dall'AGID ed a quelle predisposte dalla Giunta Regionale della
Campania;
-che in relazione al difetto di legittimazione passiva era merso in sede di sopralluogo l'esistenza di una struttura, che a dire del rappresentante del , presente alle operazioni, era un Pt_1 depuratore “mai concluso per mancanza di fondi”;
-che alcun ruolo era ascrivibile all' in ordine ai Controparte_4 fatti contestati in quanto ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 152/2006 è il titolare dello scarico tenuto alla richiesta di autorizzazione e, pertanto, nel caso in esame, il , Parte_1
-che non era stato violato l'art. 14 della legge n.689/1981,
-che i reflui campionati erano da considerarsi reflui urbani,
-che era generica la censura in ordine all'illegittimità del campionamento ed alla inutilizzabilità dei risultati,
pag. 7/17 -che era infondata l'eccezione di mancata notificazione al dei Pt_1 risultati delle analisi alla luce della pec dell' del 22.7.19, CP_2
-che i campioni erano stati correttamente conservati secondo la procedura di cui al manuale APAT IRSA-CNR 29/2003 nonché nel rispetto dei protocolli di qualità previsti dalla Norma UNI EN ISO 17025 e
17294 per i laboratori di prova,
-che i rapporti di prova in atti erano assolutamente intellegibili, chiari e completi in ogni loro parte,
-che non rilevava la buona fede invocata,
-che la sanzione irrogata era stata determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011,
-che l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art.8 L.689/81 avrebbe portato al risultato di una somma ben più rilevante rispetto a quello irrogata.
All'esito della prima udienza del 13.9.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 12.11.2024; con provvedimento del Presidente della Sezione civile datato 6.11.24,
l'udienza del 12.11.24 era rinviata a quella del 22.4.25; nelle more, per effetto del decreto n.402/2024 del Presidente della Corte di
Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa
Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
************
L'appello è infondato e va rigettato.
Oggetto di opposizione è il D.D. n.138 del 18.11.2020 con il quale sono state irrogate al sia la sanzione Parte_1 amministrativa di € 20.000,00 oltre le spese successive, per violazione dell'art.124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per aver pag. 8/17 effettuato uno scarico senza autorizzazione nel collettore fognario comunale, sito in Loc. Bosco di Contra, confluente, in assenza di depurazione, nel torrente Fiumarola, sia la sanzione amministrativa di € 13.650,00, oltre le spese successive, per violazione dell'art.101, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i a causa del superamento dei parametri di cui al D.Lgs 152/92 delle acque campionate dal detto scarico.
I motivi di censura addotti dalla parte appellante, anche quelli non compiutamente esaminati dal Tribunale o implicitamente disattesi, sono infondati.
Quanto al difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato.
Come già evidenziato nella sentenza impugnata, dal combinato disposto degli artt. 23 (co. 2 bis) e 23 ter del Codice dell'amministrazione digitale si evince che il contrassegno apposto a stampa sulle copie analogiche di documenti informatici, sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.
Nel caso in esame sul frontespizio allegato al Decreto Dirigenziale
n. 138 del 18.11.2020, notificato all'opponente a mezzo pec è apposto il con, di seguito riportati, gli estremi elettronici Controparte_5 del documento (documento primario e frontespizio allegato).
Ne deriva quindi la legittimità della copia dell'ordinanza- ingiunzione, notificata in forma analogica.
Il secondo motivo verte sul difetto di legittimazione passiva.
La risoluzione della questione oggetto della controversia postula l'individuazione, a norma del D.L.vo 152/2006, della legittimazione a richiedere l'autorizzazione allo scarico, giacchè la sanzione comminata dalla discendeva dall'effettuazione di Controparte_1 scarichi di acque reflue prodotte dalla rete fognaria senza la prescritta autorizzazione.
pag. 9/17 Fondamentale è quindi l'art. 124, comma 1, del d.lgs 152/2006; esso stabilisce che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati ed è per questo che il successivo art. 133, comma 2, sanziona chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, che dispone:
“
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2.
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un per l'effettuazione in CP_6 comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al medesimo, ferme restando le CP_6 responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2. 4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni;
tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito”.
pag. 10/17 In data 25.06 2019, personale dell' , su richiesta del Nucleo CP_2
Investigativo Polizia Ambientale e Forestale di Avellino effettuava un sopralluogo in Località Bosco di Contra del Comune di Scampitella
(AV) presso un collettore fognario recapitante nel torrente
Fiumarella senza alcun trattamento depurativo, sicchè era stata sanzionata la violazione carico del appellante. Pt_1
Invero, in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque reflue, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n.
152/2006, il soggetto tenuto a richiedere l'autorizzazione dovesse essere il , in quanto proprietario delle infrastrutture idriche Pt_1
a norma del successivo art. 143, rubricato “proprietà delle infrastrutture”, mentre il successivo art. 153 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali siano affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato “il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”, delineandosi in ogni caso una distinzione tra titolarità dell'impianto, che rimane dell'Ente, e gestione tecnico operativa ed economica dello stesso, che è di competenza del gestore,
e dovendo quindi ricondursi a quest'ultimo la gestione tecnica e al primo, proprietario “ex lege” dell'impianto, quella amministrativa.
Sul punto si veda il principio espresso da Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 22058/09 “In tema di sanzioni amministrative, non
è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il che abbia Pt_1 affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della legge 10 maggio
1976, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'ente, il quale, in quanto titolare di detta rete,
pag. 11/17 è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge”.
Peraltro proprio in sede di sopralluogo il rappresentante del Pt_1 presente (il geometra con riferimento alla Controparte_7 incompleta struttura in cemento mai conclusa rinvenuta in loco riferiva che poiché il depuratore non era ancora in funzione nel vallone venivano recapitati, tramite la condotta fognaria (il tubo che sversava direttamente nel torrente Fuimarella), gli scarichi delle abitazioni circostanti (sul punto già la sentenza di primo grado argomenta).
Non risulta violato il termine di cui all'art. 14 della legge n.689/1981.
L'appellante lo ricollega alla sola contestazione di cui al verbale n.6/19 relativo allo scarico, consapevole che per il superamento dei parametri (verbale n.7/19) erano necessari gli accertamenti sui valori), ma risulta come il termine sia stato rispettato atteso che la contestazione è avvenuta il 23.9.19 quindi nel termine di 90 gg dal 25.6.20. Inoltre dagli allegati 4 e 5 prodotti dalla CP_1 risulta come i due verbali in questione siano stati trasmessi via pec
(unitamente ad ulteriore documentazione quali ad es. i rapporti di prova) con pec del 22.07.2019, assunta al prot. comunale n.2889 del
23.07.2019 come riscontrato dalla comunicazione pec del del Pt_1
21.8.19.
In relazione alla natura del refluo, qualificato dalla come CP_1 urbano e preteso dal come domestico si può richiamare quanto Pt_1 riferito dalla nella nota n.516119 del 2.11.2020 (all. 9 CP_2
) relativamente alla presenza quantomeno di acque meteoriche CP_1 di dilavamento con conseguente natura urbano del refluo.
Tale qualificazione è in aderenza alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale n. 6 del 2013 che individua quali acque reflue urbane le acque reflue domestiche o il pag. 12/17 miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
Né rileva, come pretende il la circostanza che la popolazione Pt_1 fosse inferiore ai 2.000 abitanti atteso che l'art. 101 del decreto lgs 152/06 impone che tutti gli scarichi rispettino i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”,
l'art. 105 impone anche per gli agglomerati con meno di 2.000 abitanti il trattamento depurativo ed il rispetto dei valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”. L'art. 124 contestato al impone che indistintamente “tutti gli Pt_1 scarichi devono essere preventivamente autorizzati”.
In base all'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/2006 è inconferente anche la questione del valore della IA OL (peraltro rimarcando come quello non fosse l'unico parametro superato contestato al , poiché al punto 3 stabilisce che “……Per tutti Pt_1 gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000
a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come
i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale” ed al punto 4
- METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI - Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. prevede che: “I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.”
Quanto alle modalità di campionamento e prova, l'allegato 5 tabella 3 del decreto legislativo n.152/06 prevede che il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve essere posto pag. 13/17 immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
dal rapporto di prova allegato in atti risulta che il prelievo è avvenuto proprio nel punto di prelievo indicato dalla legge (a monte della immissione nel recapito come da verbale di sopralluogo e prelievo) e che il campionamento è avvenuto con modalità medio composita nell'arco di tre ore, mentre la prova è stata eseguita dal
25.6.20 sll'1.7.20. Il riferimento alla media mensile è inconferente trattandosi di previsione contenuta nella diversa tabella 3/A relativa ai limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.
Infondato è il motivo relativo alla mancata notificazione al Pt_1 dei risultati delle analisi risultando, come sopra già indicato, gli stessi trasmessi dall' al medesimo Comune con pec in data CP_2
22.7.19 (ricevuta il 23.7.19) a seguito della quale il Comune inviava scritti difensivi e richiesta di audizione che si svolgeva il successivo 13.10.19.
L'invio degli scritti difensivi e la successiva audizione (dopo la comunicazione dei risultati del rapporto di prova) sconfessano l'ulteriore censura di violazione del diritto di difesa;
peraltro secondo i principi espressi dalla Cassazione (cfr. sentenza n.12503/18) “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per
l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con
pag. 14/17 pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”.
Generica è la censura relativa alla presunta erronea conservazione dei campioni;
lo stesso indica le modalità di conservazione Pt_1
(dieci gradi, periodo di prova) ed il non indica quali Pt_1 sarebbero state (rispetto alle modalità indicate nella tabella del decreto legislativo n.156) le violazioni poste in essere.
Quanto alla buona fede, secondo la S.C. (cfr. ex plurimis ordinanza n.11977/20) “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando
l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”.
Al riguardo il primo Giudice ha affermato che: «Il
[...]
era perfettamente a conoscenza della condotta fognaria Parte_1 che scaricava le acque reflue domestiche provenienti da varie abitazioni senza autorizzazione e senza alcuna depurazione.
La situazione di fatto era esistente da molti anni ed il non Pt_1 si è affatto adoperato in concreto per risolverla”.
Tale motivazione è già di per sé idonea ad escludere la sussistenza di qualunque buona fede;
anche alla luce delle dichiarazioni rese dal geometra comunale al momento del sopralluogo il non aveva mai Pt_1 provveduto al completamento dell'impianto (gli stessi adempimenti amministrativi indicati nell'appello si fermano al 2018, rispetto alla verifica di ben due anni dopo) e quindi avrebbe dovuto impedire lo sversamento nel torrente proprio nella consapevolezza della assenza di un trattamento di depurazione.
In relazione alle censure sul quantum della sanzione e sul negato cumulo giuridico si osserva che nel provvedimento impugnato sono pag. 15/17 chiaramente indicati i criteri di calcolo delle sanzioni irrogate e che la violazione commessa dal integra non solo il comma 1 Pt_1 dell'art.133 d. lgs. 502/06 ma anche il comma 2 (per cui è inconferente il richiamo alla determinazione della sanzione solo in base al comma 2).
Nel caso di specie in base al Decreto Dirigenziale n. 242 del
24/06/2011 “Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e
s.m.i” dell' Controparte_8
Settore 09 Ciclo integrato delle
[...] acque, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della n. Controparte_1
72 del 21 Novembre 2011 si è irrogata la sanzione di euro 20.000,00 per (c) lo scarico di acque reflue urbane senza trattamento né autorizzazione in acque superficiali, fogna e suolo o scarico di acque reflue domestiche e ad esse assimilate, senza trattamento né autorizzazione in acque superficiali o sul suolo provenienti da complessi residenziali, strutture ricettive, alberghi, ristoranti, hotel, campeggi, aziende agrituristiche, etc (il D.D. prevede €.
20.000,00, per la prima infrazione, €. 40.000,00, per la seconda infrazione, €. 60.000,00, per le successive infrazioni) cui è stata aggiunta la sanzione (media tra 5.000 e 15.000, aumentata per il superamento di più parametri) di euro 13.650,00.
L'invocato cumulo giuridico ex art.8 legge n.689/81 porterebbe, per assurdo, alla irrogazione di una sanzione maggiore, dovendo moltiplicarsi la sanzione per la violazione più grave (cioè euro
20.000,00) sino al triplo.
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo pag. 16/17 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello;
-condanna il appellante al pagamento delle spese di lite del Pt_1 grado in favore della parte appellata liquidate in € 4.996,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 30.10.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2447/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1925/2021 pubblicata il 17.12.21 dal
Tribunale di Benevento, I Sez. Civile
TRA
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. Colacurcio Giovanni
APPELLANTE
E
in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Graziella Mandato dell'Avvocatura Regionale
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto al n.5484/2020 RG del Tribunale di Benevento, il in persona del Sindaco legale rapp.te pt., Parte_1 proponeva opposizione ex art.18 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 138 del 18.11.2020 (notificato a mezzo pec il 20.11.2020) chiedendone l'annullamento.
La con il decreto opposto, contestava al Controparte_1 [...]
le violazioni degli artt. 124 comma 1 e 101 del dlgs Parte_1
152/2006 e ssmmii sanzionate dall'art. 133 co. 1 e co. 2 del medesimo decreto, come da contestazione n. 06.2019 e n. 07.2019 del 12.08.2019 della Regione Carabinieri Forestali Campania - Gruppo di Avellino.
I presupposti di fatto degli illeciti in oggetto originavano da un sopralluogo effettuato in data 25.06.2019 dal di Controparte_2
Avellino e dal dei Carabinieri Forestali di Avellino e CP_3 dall'attività di campionatura, resa in tale occasione, dello scarico in uscita dell'impianto di depurazione in in località Parte_1
CA La EN e del collettore fognario di loc. Bosco di Contra, sempre in . Parte_1
A seguito delle analisi dei campioni prelevati nella predetta occasione, gli accertatori contestavano la violazione degli art. 101 comma 1 del d.lgs 152/2006 per aver il effettuato uno scarico Pt_1 in corpo idrico recettore senza rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del medesimo Decreto e rilevando che il collettore fognario di località Bosco di Contra era privo di autorizzazione allo scarico, in violazione dell'art. 124 comma 1 dlgs
152/2006.
Il proponeva opposizione per plurimi motivi sia Parte_1 di rito che di merito;
la avversava l'opposizione Controparte_1 rilevando che la ordinanza-ingiunzione era stata correttamente emessa.
Il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione e condannava il opponente al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Proponeva appello alla Sezione Civile della Corte di Appello il eccependo: Parte_1
pag. 2/17 -la mancata sottoscrizione del provvedimento impugnato, sia autografa che digitale, e l'assenza di alcuna sottoscrizione anche dell'attestazione di conformità,
-il difetto di legittimazione passiva sotto un duplice profilo: la sanzione doveva essere comminata ai singoli contravventori o all'
[...]
di cui l'Ente locale faceva parte, CP_4
-la violazione dei termini di cui all'art.14 L. 689/81 per omessa contestazione immediata dell'illecito ovvero, comunque, per notifica tardiva del verbale di contestazione dell'illecito, intervenuta oltre il 90° giorno successivo dall'accertamento,
-l'errata natura attribuita dagli accertatori della Controparte_1 al refluo in oggetto, da qualificarsi acque reflue domestiche e quindi errata applicazione della tabella n. 3 allegato n.5 dlgs
152/2006,
-(anche nella denegata ipotesi in cui i reflui in contestazione fossero stati qualificati reflui urbani) la non applicabilità della tabella presa a riferimento dalla per assenza di parametri di CP_1 riferimento per gli agglomerati inferiori a 2000 abitanti (qual era il Comune di ), Parte_1
-l'illegittimo richiamo operato dalla alla tabella 3 del dlg CP_1
152/2006 perché si era in presenza di acque domestiche e comunque inapplicabilità del parametro di superamento dell'IA CO,
-l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti dagli accertatori per errata campionatura, in quanto la valutazione relativa alla fattispecie attenzionata doveva essere resa su base mensile,
-la mancata trasmissione dell'esito degli esami e quindi la violazione del diritto di difesa,
-l'erronea conservazione dei campioni e incompletezza dei risultati eccepiti,
-la violazione del Decreto dirigenziale n. 242 del 24.06.2011 in quanto, nel caso di specie, non solo non era possibile comprendere la pag. 3/17 violazione contestata, mancando i parametri di riferimento assunti come violati ma in quanto l'assenza di percentuale “sforata” rendeva impossibile graduare la sanzione da comminare e quindi rendeva impossibile la valutazione di legittimità o meno della sanzione comminata,
-la mancata valutazione della esimente della buona fede,
-l'errata quantificazione della sanzione comminata dovendosi applicare, trattandosi di scarichi derivanti da isolati edifici adibiti ad uso abitativo, la disciplina dettata dall'art.132 comma 2 per scarichi domestici di pochi isolati nonché il Decreto
Dirigenziale n. 72/2011, non potendosi comminare la Controparte_1 sanzione per sforamento dei limiti di IA OL, trattandosi di un comune al di sotto dei 2000 abitanti,
-la mancata considerazione della sussistenza nella fattispecie di una ipotesi di cumulo giuridico.
Si costituiva in giudizio la che difendeva l'operato Controparte_1 degli accertatori e la legittimità della sanzione amministrativa comminata al concludendo per il rigetto della Parte_1 promossa opposizione.
Il Tribunale di Benevento rigettava l'opposizione ritenendo la correttezza formale del provvedimento adottato dalla Controparte_1
e respingendo l'opposizione a cagione della conoscenza in capo al della presenza della condotta fognaria che Parte_1 scaricava le acque reflue domestiche senza autorizzazione e senza depurazione.
Proponeva appello il eccependo: Parte_1
-che il Tribunale aveva errato nel motivare che il decreto n.138/2020 fosse un duplicato informatico, con il medesimo valore giuridico del documento informatico originario, in quanto il predetto fatto non era stato dedotto in giudizio né tantomeno provato ed in quanto la pag. 4/17 doglianza riguardava la assenza di sottoscrizione e non la forma dell'atto,
-l'omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Ente ingiunto, dovendosi ritenere responsabili i singoli contravventori proprietari delle abitazioni che sversavano eventualmente direttamente nel torrente Fiumarella, ovvero l'Autorità di Ambito (Ente preposto al rilascio delle CP_4 autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura cui spettava anche il controllo e la manutenzione della rete fognaria come da convenzione esistente le parti),
-l'omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981 integrata dalla mancata contestazione immediata dell'illecito de quo nonché per la tardività della notifica del verbale,
-l'omessa pronuncia sulla errata qualificazione del refluo oggetto di sanzione, avendo la errato nel ritenere che, nel Controparte_1 caso di specie, si fosse in presenza di un refluo urbano quanto invero ex art. 74 del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii si era in presenza di acque reflue domestiche, e quindi l'erroneità del richiamo alla
Tabella n. 3 dell'allegato n 5 del d.lgs. 152/2006, su cui si fonda il provvedimento impugnato,
-che la non doveva né poteva contestare al Controparte_1 [...]
il superamento dei limiti di cui alla tabella 3 allegato Parte_1
5 parte terza d.lgs. 152/2006 in quanto alla stessa dovevano essere assunti i liquidi che convogliavano acque reflue industriali come espressamente dettato dal punto 1.1 terzo comma allegato 5 parte terzi d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. o acque reflue urbane,
-che il Tribunale di Benevento ometteva ogni statuizione circa l'illegittimità della sanzione comminata,
-l'omessa pronuncia sulla illegittima imputazione del superamento dei parametri IA CO atteso che l'allegato 5 del Dlgs 152/2006 fissava dei valori limite di emissione esclusivamente per gli pag. 5/17 impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti ed, essendo il Comune di un Comune inferiore a 2000 abitanti, Parte_1
-che per ritenere integrata la violazione contestata, non si sarebbe dovuto procedere ad un unico prelievo (come avvenuto) ma che gli agenti accertatori avrebbero dovuto effettuare più prelievi nell'arco temporale di un mese,
-l'omessa pronuncia in ordine alla eccezione di erroneo prelievo del campione di analisi (in un unico momento e in un posto errato),
-l'omessa pronuncia sulla omessa notifica dei risultati delle analisi, in violazione dell'art. 15 della legge 689/81,
-che i risultati delle analisi non potevano essere ritenuti attendibili,
-che le risultanze degli esami dei campioni non sembravano risultare
(anche data la scarsa intellegibilità) complete in ogni parte, con ulteriore chiara violazione del diritto alla difesa,
-che la sanzione, oltre a violare il principio di proporzionalità espressamente sancito dalla legge 689/81, era stata irrogata anche in violazione del principio di graduazione espressamente previsto dallo stesso Decreto Dirigenziale n 242 del 24.06.2011,
-che non era stata valutata la sussistenza della esimente della buona fede,
-la illegittimità della sanzione comminata per il profilo del quantum, non avendo la tenuto conto che si era in presenza di CP_1 edifici isolati adibiti ad uso abitativo ovvero che in quanto tale la fattispecie concreta dovesse essere sussunta nell'art. 133 comma 2
d.lgs. 152/06 e s.m.i, ultimo periodo, con una sanzione comminabile
(al più) a partire da euro 600,00 (seicento,00) sino ad un massimo di euro 3000,00 (tremila,00) ovvero che giammai la avrebbe CP_1 potuto sussumere la fattispecie nello scaglione da 6.000,00
(seimila,00) a 60.000,00 (sessantamila,00),
pag. 6/17 -che in base al decreto Dirigenziale della n 72/2011 Controparte_1 la sanzione ipotizzabile era pari a 2.400,00 per la prima infrazione,
3.000,00 per le successive infrazioni e non già pari a euro 20.000,00
(ventimila,00) per la prima infrazione come applicata,
-la mancata applicazione del cd. cumulo giuridico ai sensi dell'art. 8 della legge 681 del 1981, chiedendo l'annullamento del Decreto Dirigenziale n.138 del
18.11.2020, in via subordinata rideterminarsi la somma dovuta mediante la corretta applicazione delle norme e la riduzione al minimo delle sanzioni.
Avversava l'appello la rilevando: Controparte_1
-che il documento impugnato era stato formato ai sensi del combinato disposto del DPR 445/2000 e degli artt 20, 22, 23, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i. del
DPCM 13 novembre 2014, nonchè in conformità alle Linee Guida stilate dall'AGID ed a quelle predisposte dalla Giunta Regionale della
Campania;
-che in relazione al difetto di legittimazione passiva era merso in sede di sopralluogo l'esistenza di una struttura, che a dire del rappresentante del , presente alle operazioni, era un Pt_1 depuratore “mai concluso per mancanza di fondi”;
-che alcun ruolo era ascrivibile all' in ordine ai Controparte_4 fatti contestati in quanto ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 152/2006 è il titolare dello scarico tenuto alla richiesta di autorizzazione e, pertanto, nel caso in esame, il , Parte_1
-che non era stato violato l'art. 14 della legge n.689/1981,
-che i reflui campionati erano da considerarsi reflui urbani,
-che era generica la censura in ordine all'illegittimità del campionamento ed alla inutilizzabilità dei risultati,
pag. 7/17 -che era infondata l'eccezione di mancata notificazione al dei Pt_1 risultati delle analisi alla luce della pec dell' del 22.7.19, CP_2
-che i campioni erano stati correttamente conservati secondo la procedura di cui al manuale APAT IRSA-CNR 29/2003 nonché nel rispetto dei protocolli di qualità previsti dalla Norma UNI EN ISO 17025 e
17294 per i laboratori di prova,
-che i rapporti di prova in atti erano assolutamente intellegibili, chiari e completi in ogni loro parte,
-che non rilevava la buona fede invocata,
-che la sanzione irrogata era stata determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011,
-che l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art.8 L.689/81 avrebbe portato al risultato di una somma ben più rilevante rispetto a quello irrogata.
All'esito della prima udienza del 13.9.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 12.11.2024; con provvedimento del Presidente della Sezione civile datato 6.11.24,
l'udienza del 12.11.24 era rinviata a quella del 22.4.25; nelle more, per effetto del decreto n.402/2024 del Presidente della Corte di
Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa
Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
************
L'appello è infondato e va rigettato.
Oggetto di opposizione è il D.D. n.138 del 18.11.2020 con il quale sono state irrogate al sia la sanzione Parte_1 amministrativa di € 20.000,00 oltre le spese successive, per violazione dell'art.124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per aver pag. 8/17 effettuato uno scarico senza autorizzazione nel collettore fognario comunale, sito in Loc. Bosco di Contra, confluente, in assenza di depurazione, nel torrente Fiumarola, sia la sanzione amministrativa di € 13.650,00, oltre le spese successive, per violazione dell'art.101, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i a causa del superamento dei parametri di cui al D.Lgs 152/92 delle acque campionate dal detto scarico.
I motivi di censura addotti dalla parte appellante, anche quelli non compiutamente esaminati dal Tribunale o implicitamente disattesi, sono infondati.
Quanto al difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato.
Come già evidenziato nella sentenza impugnata, dal combinato disposto degli artt. 23 (co. 2 bis) e 23 ter del Codice dell'amministrazione digitale si evince che il contrassegno apposto a stampa sulle copie analogiche di documenti informatici, sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.
Nel caso in esame sul frontespizio allegato al Decreto Dirigenziale
n. 138 del 18.11.2020, notificato all'opponente a mezzo pec è apposto il con, di seguito riportati, gli estremi elettronici Controparte_5 del documento (documento primario e frontespizio allegato).
Ne deriva quindi la legittimità della copia dell'ordinanza- ingiunzione, notificata in forma analogica.
Il secondo motivo verte sul difetto di legittimazione passiva.
La risoluzione della questione oggetto della controversia postula l'individuazione, a norma del D.L.vo 152/2006, della legittimazione a richiedere l'autorizzazione allo scarico, giacchè la sanzione comminata dalla discendeva dall'effettuazione di Controparte_1 scarichi di acque reflue prodotte dalla rete fognaria senza la prescritta autorizzazione.
pag. 9/17 Fondamentale è quindi l'art. 124, comma 1, del d.lgs 152/2006; esso stabilisce che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati ed è per questo che il successivo art. 133, comma 2, sanziona chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, che dispone:
“
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2.
L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un per l'effettuazione in CP_6 comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al medesimo, ferme restando le CP_6 responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2. 4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni;
tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito”.
pag. 10/17 In data 25.06 2019, personale dell' , su richiesta del Nucleo CP_2
Investigativo Polizia Ambientale e Forestale di Avellino effettuava un sopralluogo in Località Bosco di Contra del Comune di Scampitella
(AV) presso un collettore fognario recapitante nel torrente
Fiumarella senza alcun trattamento depurativo, sicchè era stata sanzionata la violazione carico del appellante. Pt_1
Invero, in materia di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque reflue, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n.
152/2006, il soggetto tenuto a richiedere l'autorizzazione dovesse essere il , in quanto proprietario delle infrastrutture idriche Pt_1
a norma del successivo art. 143, rubricato “proprietà delle infrastrutture”, mentre il successivo art. 153 prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali siano affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato “il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”, delineandosi in ogni caso una distinzione tra titolarità dell'impianto, che rimane dell'Ente, e gestione tecnico operativa ed economica dello stesso, che è di competenza del gestore,
e dovendo quindi ricondursi a quest'ultimo la gestione tecnica e al primo, proprietario “ex lege” dell'impianto, quella amministrativa.
Sul punto si veda il principio espresso da Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 22058/09 “In tema di sanzioni amministrative, non
è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il che abbia Pt_1 affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale, come consentito dall'art. 6 della legge 10 maggio
1976, n. 319 (applicabile "ratione temporis"), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'ente, il quale, in quanto titolare di detta rete,
pag. 11/17 è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge”.
Peraltro proprio in sede di sopralluogo il rappresentante del Pt_1 presente (il geometra con riferimento alla Controparte_7 incompleta struttura in cemento mai conclusa rinvenuta in loco riferiva che poiché il depuratore non era ancora in funzione nel vallone venivano recapitati, tramite la condotta fognaria (il tubo che sversava direttamente nel torrente Fuimarella), gli scarichi delle abitazioni circostanti (sul punto già la sentenza di primo grado argomenta).
Non risulta violato il termine di cui all'art. 14 della legge n.689/1981.
L'appellante lo ricollega alla sola contestazione di cui al verbale n.6/19 relativo allo scarico, consapevole che per il superamento dei parametri (verbale n.7/19) erano necessari gli accertamenti sui valori), ma risulta come il termine sia stato rispettato atteso che la contestazione è avvenuta il 23.9.19 quindi nel termine di 90 gg dal 25.6.20. Inoltre dagli allegati 4 e 5 prodotti dalla CP_1 risulta come i due verbali in questione siano stati trasmessi via pec
(unitamente ad ulteriore documentazione quali ad es. i rapporti di prova) con pec del 22.07.2019, assunta al prot. comunale n.2889 del
23.07.2019 come riscontrato dalla comunicazione pec del del Pt_1
21.8.19.
In relazione alla natura del refluo, qualificato dalla come CP_1 urbano e preteso dal come domestico si può richiamare quanto Pt_1 riferito dalla nella nota n.516119 del 2.11.2020 (all. 9 CP_2
) relativamente alla presenza quantomeno di acque meteoriche CP_1 di dilavamento con conseguente natura urbano del refluo.
Tale qualificazione è in aderenza alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale n. 6 del 2013 che individua quali acque reflue urbane le acque reflue domestiche o il pag. 12/17 miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
Né rileva, come pretende il la circostanza che la popolazione Pt_1 fosse inferiore ai 2.000 abitanti atteso che l'art. 101 del decreto lgs 152/06 impone che tutti gli scarichi rispettino i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”,
l'art. 105 impone anche per gli agglomerati con meno di 2.000 abitanti il trattamento depurativo ed il rispetto dei valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”. L'art. 124 contestato al impone che indistintamente “tutti gli Pt_1 scarichi devono essere preventivamente autorizzati”.
In base all'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/2006 è inconferente anche la questione del valore della IA OL (peraltro rimarcando come quello non fosse l'unico parametro superato contestato al , poiché al punto 3 stabilisce che “……Per tutti Pt_1 gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000
a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come
i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale” ed al punto 4
- METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI - Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. prevede che: “I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.”
Quanto alle modalità di campionamento e prova, l'allegato 5 tabella 3 del decreto legislativo n.152/06 prevede che il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve essere posto pag. 13/17 immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
dal rapporto di prova allegato in atti risulta che il prelievo è avvenuto proprio nel punto di prelievo indicato dalla legge (a monte della immissione nel recapito come da verbale di sopralluogo e prelievo) e che il campionamento è avvenuto con modalità medio composita nell'arco di tre ore, mentre la prova è stata eseguita dal
25.6.20 sll'1.7.20. Il riferimento alla media mensile è inconferente trattandosi di previsione contenuta nella diversa tabella 3/A relativa ai limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.
Infondato è il motivo relativo alla mancata notificazione al Pt_1 dei risultati delle analisi risultando, come sopra già indicato, gli stessi trasmessi dall' al medesimo Comune con pec in data CP_2
22.7.19 (ricevuta il 23.7.19) a seguito della quale il Comune inviava scritti difensivi e richiesta di audizione che si svolgeva il successivo 13.10.19.
L'invio degli scritti difensivi e la successiva audizione (dopo la comunicazione dei risultati del rapporto di prova) sconfessano l'ulteriore censura di violazione del diritto di difesa;
peraltro secondo i principi espressi dalla Cassazione (cfr. sentenza n.12503/18) “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per
l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con
pag. 14/17 pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”.
Generica è la censura relativa alla presunta erronea conservazione dei campioni;
lo stesso indica le modalità di conservazione Pt_1
(dieci gradi, periodo di prova) ed il non indica quali Pt_1 sarebbero state (rispetto alle modalità indicate nella tabella del decreto legislativo n.156) le violazioni poste in essere.
Quanto alla buona fede, secondo la S.C. (cfr. ex plurimis ordinanza n.11977/20) “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando
l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”.
Al riguardo il primo Giudice ha affermato che: «Il
[...]
era perfettamente a conoscenza della condotta fognaria Parte_1 che scaricava le acque reflue domestiche provenienti da varie abitazioni senza autorizzazione e senza alcuna depurazione.
La situazione di fatto era esistente da molti anni ed il non Pt_1 si è affatto adoperato in concreto per risolverla”.
Tale motivazione è già di per sé idonea ad escludere la sussistenza di qualunque buona fede;
anche alla luce delle dichiarazioni rese dal geometra comunale al momento del sopralluogo il non aveva mai Pt_1 provveduto al completamento dell'impianto (gli stessi adempimenti amministrativi indicati nell'appello si fermano al 2018, rispetto alla verifica di ben due anni dopo) e quindi avrebbe dovuto impedire lo sversamento nel torrente proprio nella consapevolezza della assenza di un trattamento di depurazione.
In relazione alle censure sul quantum della sanzione e sul negato cumulo giuridico si osserva che nel provvedimento impugnato sono pag. 15/17 chiaramente indicati i criteri di calcolo delle sanzioni irrogate e che la violazione commessa dal integra non solo il comma 1 Pt_1 dell'art.133 d. lgs. 502/06 ma anche il comma 2 (per cui è inconferente il richiamo alla determinazione della sanzione solo in base al comma 2).
Nel caso di specie in base al Decreto Dirigenziale n. 242 del
24/06/2011 “Criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e
s.m.i” dell' Controparte_8
Settore 09 Ciclo integrato delle
[...] acque, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della n. Controparte_1
72 del 21 Novembre 2011 si è irrogata la sanzione di euro 20.000,00 per (c) lo scarico di acque reflue urbane senza trattamento né autorizzazione in acque superficiali, fogna e suolo o scarico di acque reflue domestiche e ad esse assimilate, senza trattamento né autorizzazione in acque superficiali o sul suolo provenienti da complessi residenziali, strutture ricettive, alberghi, ristoranti, hotel, campeggi, aziende agrituristiche, etc (il D.D. prevede €.
20.000,00, per la prima infrazione, €. 40.000,00, per la seconda infrazione, €. 60.000,00, per le successive infrazioni) cui è stata aggiunta la sanzione (media tra 5.000 e 15.000, aumentata per il superamento di più parametri) di euro 13.650,00.
L'invocato cumulo giuridico ex art.8 legge n.689/81 porterebbe, per assurdo, alla irrogazione di una sanzione maggiore, dovendo moltiplicarsi la sanzione per la violazione più grave (cioè euro
20.000,00) sino al triplo.
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo pag. 16/17 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello;
-condanna il appellante al pagamento delle spese di lite del Pt_1 grado in favore della parte appellata liquidate in € 4.996,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 30.10.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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