Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 2
Versione
19 febbraio 1953
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953