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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8090 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, con la concessione alle parti dei termini di legge e vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: ), tutti rapp.ti e difesi, giusta procura in calce all'atto di Pt_3 C.F._3
citazione, dagli avv.ti Antonio Federico e Giuseppe Maratta ed elettivamente domiciliati in
Mondragone (CE), al Viale Regina Margherita, n. 159
(attori)
E
(c.f.: , rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 C.F._4
comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.11.2017, dall'avv. Domenico Girardi ed elettivamente domiciliato in S. Maria C. V. (CE), al C.so Aldo Moro, n. 100 (convenuto)
NONCHE'
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa CP_2 C.F._5
di costituzione e risposta depositata telematicamente il 31.5.2018, dagli avv.ti Vincenzo Calenzo e
Antonio Miraglia ed elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE), alla via Monte Ofelio
(terzo chiamato)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.09, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, , e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale, , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previo CP_1
accertamento del diritto degli attori a godere del vialetto di accesso che da via Taranto adduce ai
rispettivi beni, posti in Mondragone in angolo tra viale Regina Margherita e via Taranto,
condannarsi il convenuto a consegnare a ciascuno degli attori copia della chiave della serratura
apposta al cancello del vialetto stesso, ovvero autorizzarsi gli stessi attori alla sostituzione della
detta serratura, con ogni conseguente provvedimento di legge anche in punto di risarcimento dei
danni.- 2) Spese del giudizio a carico del soccombente, con attribuzione ai sottoscritti per anticipo
fattone.”
Con comparsa depositata il 16.11.2017, si costituiva in giudizio , il quale impugnando CP_1
e contestando integralmente la domanda attorea, così concludeva: “ In via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della domanda giudiziale, relativa alla consegna
di chiavi per un presunto spoglio avvenuto nella primavera del 2016, ovvero ad un'azione
possessoria che andava, a pena di decadenza, proposta entro l'anno dal lamentato spoglio;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori quale donataria, Parte_1
, quale donante con riserva di usufrutto e , relativamente al diritto di Parte_2 Parte_3
“.. godere del vialetto di accesso che da via Taranto adduce ai rispettivi beni”, nonché di ogni
altro diritto di natura immobiliare o di semplice passaggio attraverso il cancello di via Taranto
n.10, che fornisce accesso esclusivo alla proprietà di e , non essendo CP_1 CP_2
proprietari e non possedendo alcun bene immobile che abbia avuto o abbia accesso dal detto
vialetto, con particolare riferimento alla ex p.lla 165 del fg.25 di cui al N.C.E.U. del Comune di
Mondragone, per la quale non hanno alcun titolo giuridico o possesso;
3) accertare e dichiarare la
mancata integrità del contraddittorio, atteso che il cancello d'ingresso al vialetto di Via Taranto
n.10, delle cui chiavi si controverte e lo stesso fabbricato urbano in Mondragone dallo stesso
servito, è di proprietà comune dei germani e;
4) accertare e dichiarare CP_1 CP_2
l'intervenuta prescrizione per “non uso più che ultratrentennale” dell'eventuale diritto di
passaggio degli attori, attraverso il cancello ed il vialetto d'ingresso di Via Taranto 10, alla loro
non meglio precisata proprietà, e di ogni eventuale altro diritto di natura immobiliare, su beni di
proprietà e . Nel merito: 1) rigettare la richiesta di consegna della chiave CP_1 CP_2
da parte del convenuto , da ritenersi inammissibile ed infondata, atteso che alcuna CP_1
sostituzione di serratura è mai avvenuta negli ultimi 53 anni e che alcun diritto immobiliare, di
godimento e di passaggio vantano gli attori sul vialetto di accesso di via Taranto n.10 che conduce
alla proprietà ; 2) accertare e dichiarare che gli attori non vantano Parte_4
alcun “diritto di godere del vialetto di accesso che da via Taranto adduce ai rispettivi beni.”
essendo le loro proprietà già dotate (ciascuna di esse) di due separati ingressi da Viale Regina
Margherita n. 101, n.105 e da via Taranto n.8; 3) condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento
delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.” Alla prima udienza del 18.12.20217, l'istruttore dell'epoca, preso atto dell'eccezione di difetto di contradittorio sollevata dalla difesa del convenuto, ritenutane la necessità, onerava la parte più
diligente ad integrare il contraddittorio nei confronti di . CP_2
Integrato il contraddittorio a cura degli istanti, in data 31.5.2018 si costituiva in giudizio CP_2
, il quale impugnava integralmente la domanda e così concludeva: “a) In via preliminare:
[...]
a.1) dichiarare la nullità della chiamata in causa ed ordinare l'integrazione della domanda nel
rispetto dei termini di Legge;
a.2) in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione
per prescrizione ai sensi dell'art. 1073 c.c. della presunta servitù di passaggio in favore degli attori
Sig.ra Sig. e Sig. gravante sul bene di proprietà comune Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed esclusiva dei germani Sigg. e;
b) Nel merito: b.1) rigettare la CP_2 CP_1
domanda degli attori Sig.ra Sig. e Sig. perché infondata Parte_1 Parte_2 Parte_3
in fatto ed in diritto. c) Condannare, in ogni caso, gli attori Sig.ra Sig. Parte_1 Parte_2
e Sig. , in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Parte_3
Giudizio, oltre che delle spese generali, da determinarsi nella misura del 15%, del contributo
soggettivo del 4%, dovuto alla e dell'Imposta del 22% sul Controparte_3
Valore Aggiunto e successive spese occorrende, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari.”
Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata prova orale sui fatti di causa;
indi, la causa,
ritenuta matura per la decisione, stante la superfluità della richiesta ctu, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente, che, all'udienza del 14.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190
cpc per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda proposta da , e Parte_5 Parte_3 [...]
, alla luce della prospettazione fornita dagli attori va qualificata come actio confessoria, Parte_2 ex art. 1079 c.c.. Come noto, infatti, tale azione è riconosciuta al titolare della servitù al fine di ottenere in giudizio il riconoscimento dell'esistenza della servitù contro chi ne contesti l'esercizio,
attribuendogli anche la facoltà di far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonché di domandare la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.
Al riguardo, per giurisprudenza costante l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ., Sez. II, n. 18890/14) - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. c.c.), non essendo a tale scopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ., Sez. II, n. 12008/04).
Ebbene, la suddetta prova (id est: “del diritto di godere del vialetto di accesso che da via Taranto
adduce ai rispettivi beni”), nel caso di specie, difetta e non risulta fornita, tant'è che negli atti pubblici allegati dalla parte istante all'atto della sua costituzione (in particolare: atto di donazione ai rogiti del notaio del 8.07.2015 e atto di donazione e divisione del 10.03.1981 ai rogiti del Per_1
notaio ) non vi è alcun riferimento a servitù od oneri specifici gravanti sulla particella in Per_2
esame - part.lla 165 del folio 25 nel catasto del comune di Mondragone)-, se non in via del tutto generica.
Come ormai sancito da tempo, il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci,
per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via e quindi, non è configurabile la costituzione convenzionale di una servitù se, oltre all'osservanza della forma scritta per l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente di costituire la servitù, non risultino specificamente determinati nel titolo tutti gli elementi atti ad individuarla, quale il fondo dominante,
il fondo servente, il peso e la loro estensione. Ne consegue che non può identificarsi con il titolo voluto dalla legge una clausola di stile di generico riferimento ad un preesistente stato di fatto, tanto che è stata confermata dalla Suprema Corte la decisione del giudice di merito che aveva escluso la costituzione di servitù con riguardo ad atto di trasferimento del fondo ed alla relativa clausola che prevedeva, del tutto genericamente, che il bene veniva trasferito con tutte le servitù attive e passive che fossero risultate esistenti, senza alcuno specifico richiamo ai titoli costitutivi (Cass. 25/10/2012,
n. 18349).
Solo nella nota di trascrizione del 26 giugno 1954 prodotta dalla parte attrice (cfr. doc. n. 3, prod.
attorea) si fa riferimento «al diritto di accedere anche con carro dalla entrata esistente nel vicolo
dei fiori o vicolo Papa» (cfr. doc. n. 3, pag. 2, prod. attorea), ma – al di là della circostanza della incertezza circa l'individuazione dell'effettiva particella oggetto della dedotta servitù, atteso che nella nota viene menzionata una via diversa dalla via Taranto -, tenuto conto del valore meramente dichiarativo (di mera pubblicità e non certo costitutivo del diritto) della nota di trascrizione, in assenza dell'atto cui la nota si riferisce (che ben avrebbe potuto essere prodotto, anche nel termine di cui all'art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c.),ed in presenza di ferma contestazione del titolo formulata dalle controparti, tale nota di trascrizione non può ritenersi sufficientemente idonea allo scopo di dimostrare l'esistenza della servitù.
In virtù dei principi sopra richiamati, consegue il rigetto della domanda di tutela della servitù, ex se
non provata.
Quanto alla domanda attorea di condanna della parte convenuta alla consegna a ciascuno degli attori di copia delle chiavi della serratura apposta al cancello del vialetto stesso, ovvero di condanna dei medesimi alla sostituzione della serratura, oltre al ristoro dei danni, essa resta assorbita dal rigetto della domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva, applicando lo scaglione di riferimento della controversia,
tenuto conto della natura documentale della causa e dall'effettiva attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
e , nei confronti di , con la chiamata in causa di , Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2
disattesa e7o assorbita ogni altra e diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna gli istanti al pagamento in favore di e , delle spese del CP_1 CP_2
presente giudizio che liquida in complessivi € 1.258,00, per ciascuno dei convenuti, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari (avv. Domenico Girardi per il convenuto e CP_1
avv.ti Vincenzo Calenzo e Antonio Miraglia per il convenuto ). CP_2
Così deciso in S. Maria C.V., lì 22.04.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8090 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025, con la concessione alle parti dei termini di legge e vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f.: ), tutti rapp.ti e difesi, giusta procura in calce all'atto di Pt_3 C.F._3
citazione, dagli avv.ti Antonio Federico e Giuseppe Maratta ed elettivamente domiciliati in
Mondragone (CE), al Viale Regina Margherita, n. 159
(attori)
E
(c.f.: , rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 C.F._4
comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.11.2017, dall'avv. Domenico Girardi ed elettivamente domiciliato in S. Maria C. V. (CE), al C.so Aldo Moro, n. 100 (convenuto)
NONCHE'
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa CP_2 C.F._5
di costituzione e risposta depositata telematicamente il 31.5.2018, dagli avv.ti Vincenzo Calenzo e
Antonio Miraglia ed elettivamente domiciliato in Sessa Aurunca (CE), alla via Monte Ofelio
(terzo chiamato)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.09, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, , e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale, , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previo CP_1
accertamento del diritto degli attori a godere del vialetto di accesso che da via Taranto adduce ai
rispettivi beni, posti in Mondragone in angolo tra viale Regina Margherita e via Taranto,
condannarsi il convenuto a consegnare a ciascuno degli attori copia della chiave della serratura
apposta al cancello del vialetto stesso, ovvero autorizzarsi gli stessi attori alla sostituzione della
detta serratura, con ogni conseguente provvedimento di legge anche in punto di risarcimento dei
danni.- 2) Spese del giudizio a carico del soccombente, con attribuzione ai sottoscritti per anticipo
fattone.”
Con comparsa depositata il 16.11.2017, si costituiva in giudizio , il quale impugnando CP_1
e contestando integralmente la domanda attorea, così concludeva: “ In via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della domanda giudiziale, relativa alla consegna
di chiavi per un presunto spoglio avvenuto nella primavera del 2016, ovvero ad un'azione
possessoria che andava, a pena di decadenza, proposta entro l'anno dal lamentato spoglio;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori quale donataria, Parte_1
, quale donante con riserva di usufrutto e , relativamente al diritto di Parte_2 Parte_3
“.. godere del vialetto di accesso che da via Taranto adduce ai rispettivi beni”, nonché di ogni
altro diritto di natura immobiliare o di semplice passaggio attraverso il cancello di via Taranto
n.10, che fornisce accesso esclusivo alla proprietà di e , non essendo CP_1 CP_2
proprietari e non possedendo alcun bene immobile che abbia avuto o abbia accesso dal detto
vialetto, con particolare riferimento alla ex p.lla 165 del fg.25 di cui al N.C.E.U. del Comune di
Mondragone, per la quale non hanno alcun titolo giuridico o possesso;
3) accertare e dichiarare la
mancata integrità del contraddittorio, atteso che il cancello d'ingresso al vialetto di Via Taranto
n.10, delle cui chiavi si controverte e lo stesso fabbricato urbano in Mondragone dallo stesso
servito, è di proprietà comune dei germani e;
4) accertare e dichiarare CP_1 CP_2
l'intervenuta prescrizione per “non uso più che ultratrentennale” dell'eventuale diritto di
passaggio degli attori, attraverso il cancello ed il vialetto d'ingresso di Via Taranto 10, alla loro
non meglio precisata proprietà, e di ogni eventuale altro diritto di natura immobiliare, su beni di
proprietà e . Nel merito: 1) rigettare la richiesta di consegna della chiave CP_1 CP_2
da parte del convenuto , da ritenersi inammissibile ed infondata, atteso che alcuna CP_1
sostituzione di serratura è mai avvenuta negli ultimi 53 anni e che alcun diritto immobiliare, di
godimento e di passaggio vantano gli attori sul vialetto di accesso di via Taranto n.10 che conduce
alla proprietà ; 2) accertare e dichiarare che gli attori non vantano Parte_4
alcun “diritto di godere del vialetto di accesso che da via Taranto adduce ai rispettivi beni.”
essendo le loro proprietà già dotate (ciascuna di esse) di due separati ingressi da Viale Regina
Margherita n. 101, n.105 e da via Taranto n.8; 3) condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento
delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.” Alla prima udienza del 18.12.20217, l'istruttore dell'epoca, preso atto dell'eccezione di difetto di contradittorio sollevata dalla difesa del convenuto, ritenutane la necessità, onerava la parte più
diligente ad integrare il contraddittorio nei confronti di . CP_2
Integrato il contraddittorio a cura degli istanti, in data 31.5.2018 si costituiva in giudizio CP_2
, il quale impugnava integralmente la domanda e così concludeva: “a) In via preliminare:
[...]
a.1) dichiarare la nullità della chiamata in causa ed ordinare l'integrazione della domanda nel
rispetto dei termini di Legge;
a.2) in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione
per prescrizione ai sensi dell'art. 1073 c.c. della presunta servitù di passaggio in favore degli attori
Sig.ra Sig. e Sig. gravante sul bene di proprietà comune Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed esclusiva dei germani Sigg. e;
b) Nel merito: b.1) rigettare la CP_2 CP_1
domanda degli attori Sig.ra Sig. e Sig. perché infondata Parte_1 Parte_2 Parte_3
in fatto ed in diritto. c) Condannare, in ogni caso, gli attori Sig.ra Sig. Parte_1 Parte_2
e Sig. , in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Parte_3
Giudizio, oltre che delle spese generali, da determinarsi nella misura del 15%, del contributo
soggettivo del 4%, dovuto alla e dell'Imposta del 22% sul Controparte_3
Valore Aggiunto e successive spese occorrende, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari.”
Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata prova orale sui fatti di causa;
indi, la causa,
ritenuta matura per la decisione, stante la superfluità della richiesta ctu, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente, che, all'udienza del 14.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art. 190
cpc per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda proposta da , e Parte_5 Parte_3 [...]
, alla luce della prospettazione fornita dagli attori va qualificata come actio confessoria, Parte_2 ex art. 1079 c.c.. Come noto, infatti, tale azione è riconosciuta al titolare della servitù al fine di ottenere in giudizio il riconoscimento dell'esistenza della servitù contro chi ne contesti l'esercizio,
attribuendogli anche la facoltà di far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonché di domandare la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.
Al riguardo, per giurisprudenza costante l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ., Sez. II, n. 18890/14) - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. c.c.), non essendo a tale scopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ., Sez. II, n. 12008/04).
Ebbene, la suddetta prova (id est: “del diritto di godere del vialetto di accesso che da via Taranto
adduce ai rispettivi beni”), nel caso di specie, difetta e non risulta fornita, tant'è che negli atti pubblici allegati dalla parte istante all'atto della sua costituzione (in particolare: atto di donazione ai rogiti del notaio del 8.07.2015 e atto di donazione e divisione del 10.03.1981 ai rogiti del Per_1
notaio ) non vi è alcun riferimento a servitù od oneri specifici gravanti sulla particella in Per_2
esame - part.lla 165 del folio 25 nel catasto del comune di Mondragone)-, se non in via del tutto generica.
Come ormai sancito da tempo, il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci,
per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via e quindi, non è configurabile la costituzione convenzionale di una servitù se, oltre all'osservanza della forma scritta per l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente di costituire la servitù, non risultino specificamente determinati nel titolo tutti gli elementi atti ad individuarla, quale il fondo dominante,
il fondo servente, il peso e la loro estensione. Ne consegue che non può identificarsi con il titolo voluto dalla legge una clausola di stile di generico riferimento ad un preesistente stato di fatto, tanto che è stata confermata dalla Suprema Corte la decisione del giudice di merito che aveva escluso la costituzione di servitù con riguardo ad atto di trasferimento del fondo ed alla relativa clausola che prevedeva, del tutto genericamente, che il bene veniva trasferito con tutte le servitù attive e passive che fossero risultate esistenti, senza alcuno specifico richiamo ai titoli costitutivi (Cass. 25/10/2012,
n. 18349).
Solo nella nota di trascrizione del 26 giugno 1954 prodotta dalla parte attrice (cfr. doc. n. 3, prod.
attorea) si fa riferimento «al diritto di accedere anche con carro dalla entrata esistente nel vicolo
dei fiori o vicolo Papa» (cfr. doc. n. 3, pag. 2, prod. attorea), ma – al di là della circostanza della incertezza circa l'individuazione dell'effettiva particella oggetto della dedotta servitù, atteso che nella nota viene menzionata una via diversa dalla via Taranto -, tenuto conto del valore meramente dichiarativo (di mera pubblicità e non certo costitutivo del diritto) della nota di trascrizione, in assenza dell'atto cui la nota si riferisce (che ben avrebbe potuto essere prodotto, anche nel termine di cui all'art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c.),ed in presenza di ferma contestazione del titolo formulata dalle controparti, tale nota di trascrizione non può ritenersi sufficientemente idonea allo scopo di dimostrare l'esistenza della servitù.
In virtù dei principi sopra richiamati, consegue il rigetto della domanda di tutela della servitù, ex se
non provata.
Quanto alla domanda attorea di condanna della parte convenuta alla consegna a ciascuno degli attori di copia delle chiavi della serratura apposta al cancello del vialetto stesso, ovvero di condanna dei medesimi alla sostituzione della serratura, oltre al ristoro dei danni, essa resta assorbita dal rigetto della domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva, applicando lo scaglione di riferimento della controversia,
tenuto conto della natura documentale della causa e dall'effettiva attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
e , nei confronti di , con la chiamata in causa di , Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2
disattesa e7o assorbita ogni altra e diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna gli istanti al pagamento in favore di e , delle spese del CP_1 CP_2
presente giudizio che liquida in complessivi € 1.258,00, per ciascuno dei convenuti, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari (avv. Domenico Girardi per il convenuto e CP_1
avv.ti Vincenzo Calenzo e Antonio Miraglia per il convenuto ). CP_2
Così deciso in S. Maria C.V., lì 22.04.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)