Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3950/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3950 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Sorrentino n. 212, rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Del Balzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poggiomarino alla via Sorrentino, n.190, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione ---
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano al Viale Controparte_1 Traiano n. 18, rappresentata e difesa dall' Avv. Olivetti Lara ed elettivamente domiciliata presso il presso il suo studio in Napoli alla via S. Tommaso D'Aquino n. 15, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore ---
CONVENUTA
CONCLUSIONI Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto accertare la Parte_1 responsabilità contrattuale della per il mancato pagamento Controparte_2 dell'indennizzo previsto nel contratto di assicurazione stipulato con la società.
A tal fine, ha premesso di essere proprietario dell'auto modello Fiat 500X tg EZ244AN per la quale aveva stipulato con la convenuta compagnia assicurativa la polizza n. 2019/338038, con validità dal 16.7.2019 al 16.7.2020, per furto, incendio totale e parziale.
Ha dedotto poi che in data 5.10.2019 alle ore 13:00 circa, parcheggiava l'auto Fiat 500X tg
EZ244AN in Poggiomarino alla via Sorrentino n. 212, all'interno del garage della propria abitazione, completamente chiusa e che, alle ore 21 circa della medesima giornata, la vettura veniva trovata da figlio dell'odierno attore, priva della portiera anteriore destra e dell'intero Testimone_1 cruscotto con la strumentazione ivi contenuta.
Veniva quindi denunciato il furto presso la Caserma dei Carabinieri di Poggiomarino e informata tempestivamente la compagnia assicurativa che, in data 13.9.2019, inviava un tecnico fiduciario per effettuare la perizia sul veicolo oggetto di sinistro.
L' attore precisava altresì che il prezzo per la riparazione dell'autovettura e la sostituzione dei pezzi asportati era di euro 11.828,76, come da preventivo depositato in atti.
Ciò posto, ha agito per ottenere il pagamento dell'indennizzo contrattualmente Parte_1 previsto, oltre spese legali da destinarsi al procuratore anticipatario.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha contestato l'attendibilità della ricostruzione fornita da parte attrice nonché la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio;
ha altresì censurato la condotta gravemente negligente dell'assicurato, il quale avrebbe lasciato l'auto in un luogo facilmente accessibile dall'esterno, stante la mancata chiusura del
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cancello e del garage che avrebbero impedito a terzi estranei di raggiungere la vettura;
ha altresì rilevato che nel contratto assicurativo per il furto e incendio è previsto uno scoperto del 15% sul valore del risarcimento con un valore minimo di euro 500
Sul quantum debeatur, ha eccepito la manifesta sproporzione della somma richiesta da parte attrice, anche in considerazione dell'assenza di qualsivoglia fattura comprovante l'avvenuto pagamento delle riparazioni.
Ha concluso, dunque, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione dell'indennizzo richiesto, con vittoria di spese di lite, oltre iva e cpa se dovuti per legge.
La causa è stata istruita (dal precedente giudicante) con il raccoglimento dell'interrogatorio formale deferito dalla convenuta all'attore e da questi reso, avente ad oggetto le modalità di custodia dell'auto al momento in cui avveniva il furto, nonché con l'escussione di 1 teste.
La causa è quindi pervenuta all'odierno giudicante che sulle rinnovate conclusioni delle parti l'ha assegnata a sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito chiariti.
In punto di diritto, va rammentato che, in tema di onere della prova, è pacifico, in giurisprudenza, che il creditore che agisca per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno, debba limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale è, invece, onerato di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento (Cass. SSUU 13533/2001 e, da ultimo, Cass. 13685/2019).
Con specifico riferimento all'assicurazione contro il furto, per ottenere l'indennizzo contrattuale in caso di sinistro, è onere dell'assicurato dimostrare la proprietà dei beni sottratti, il loro valore al momento del furto e che effettivamente detti beni siano stati sottratti.
Ancorché la prova da fornire non debba essere intesa in termini rigorosi, per cui la proprietà non deve essere dimostrata necessariamente con documenti (e la relativa clausola del contratto, ove venisse così interpretata, non sfuggirebbe ad un giudizio di inefficacia ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3 n. 18 c.c.), non è sufficiente la denuncia di furto presentata alla pubblica autorità non suffragata da altri idonei elementi di prova (cfr. Tribunale Napoli sez. XI del 03/07/2007). È peraltro da condividere la tesi, secondo cui, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente ed era dotata di un apprezzabile valore economico all' epoca della lamentata sottrazione;
deve essere, cioè, dimostrata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante ed avente un apprezzabile valore economico. L'attore era, quindi, onerato di fornire la prova del titolo contrattuale e del sinistro verificatosi, da cui dipende il pagamento dell'indennizzo da parte della società assicurativa.
A tal fine, ha prodotto copia del contratto di assicurazione stipulato, il certificato di proprietà dell'auto, il dossier scatola nera, la denuncia-querela di furto sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Poggiomarino, la denuncia del sinistro, inoltrata alla società assicurativa, con raccomandata A/R del 7.10.2019 e la successiva diffida inviata a mezzo PEC del 19/11/2019. Ha, inoltre, depositato fascicolo fotografico ritraente lo stato del veicolo in seguito al sinistro.
Deve, dunque, ritenersi sufficientemente dimostrato sia il titolo contrattuale in base al quale ha agito sia il verificarsi del sinistro (furto parziale) dedotto in contratto.
La convenuta società ha dedotto, tuttavia, l'inoperatività della garanzia per avere l'odierno convenuto tenuto una condotta manifestamente negligente, non avendo il fiduciario riscontrato segni di effrazione alle vie d'accesso al box auto (cancello e garage risultavano intatti al momento del sopralluogo) che consentissero di ritenere che la vettura fosse stata adeguatamente custodita.
A tal proposito, va evidenziato che nel contratto di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 2967 del cc, spetta a quest'ultimo dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro;
mentre sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 1900, comma 1, del Cc (in forza del
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quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo.
Nel caso di specie, parte attrice ha provato la proprietà del bene assicurato e di aver subito il furto, dimostrando altresì che l'evento si era verificato con le modalità ed i tempi previsti nel contratto di assicurazione.
Invero, la polizza stipulata con la convenuta compagnia assicurativa assicura l'autovettura da furto e furto parziale, senza limitare l'operatività della copertura assicurativa a particolari eventi di danno.
Inoltre, la predetta compagnia, alla quale spettava di provare la grave colpa dell'assicuratore, che sola esclude il diritto all'indennizzo, non ha fornito in merito prova alcuna.
In particolare, non appare decisivo ai fini della inoperatività dell'assicurazione il rilievo di parte convenuta in forza del quale l'auto sarebbe stata facilmente raggiungibile dall'esterno in quanto i cancelli e il box auto non erano stati chiusi.
Infatti, non può integrare una ipotesi di responsabilità grave la condotta del proprietario della vettura che lasci la stessa chiusa all'interno del garage della propria abitazione, rientrando questa tra le attività ordinariamente poste in essere dal proprietario del veicolo.
Il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.
Nel merito risulta provato l'evento dannoso, come descritto nell'atto introduttivo e accertato dalla documentazione depositata in atti, da cui emerge pacificamente che nel giorno del sinistro e nella fascia oraria interessata in cui si sarebbe consumato, l'autovettura depredata è rimasta parcheggiata all'interno del box auto.
Infine, all'udienza del 22.2.2022 in sede di interrogatorio formale, l'attore ha dichiarato: “in genere chiudiamo a chiave solo il cancello pedonale, mentre quello grande è automatico funziona con il telecomando o dal citofono. Preciso che vicino al cancello grande c'è una colonnina dove si inserisce una chiavetta in plastica così da poterlo aprire anche manualmente nel caso in cui manchi la corrente e quando mio figlio si accorse del furto era stata appunto inserita una chiavetta in plastica che in genere hanno gli elettricisti e il cancello era stato aperto manualmente”.
Tale circostanza veniva poi confermata all'udienza del 20.9.2022 dal teste il Testimone_1 quale affermava che “quando rientrai la sera verso le ore 20,30 notai che il cancello del cortile era aperto per un pezzo ed era stato manomesso perché era stato aperto lo sportellino che si trova vicino al motore del cancello per consentirne l'apertura manuale”.
Le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità; né giova a parte convenuta eccepire che nessun segno di effrazione è stato rinvenuto all'ingresso del box auto né sui cancelli di ingresso alla proprietà, non trattandosi di un dato probatorio idoneo a inficiare quanto emerso dalla prova testimoniale.
Gli ulteriori rilievi sollevati da parte convenuta relativamente alla circostanza che nelle ore interessate dal sinistro nessun testimone abbia assistito al fatto sono meramente congetturali.
Per quanto attiene alle contraddizioni emerse dagli atti depositati, seppur esistenti, non risultano rilevanti in quanto attinenti a profili non essenziali rispetto all'oggetto della domanda.
Infatti, non appare decisivo ai fini della decisione nel merito l'identità di chi ha parcheggiato l'auto all'interno del box, essendo provati documentalmente tutti gli elementi che consentono di ritenere provata la domanda e non essendo stata fornita alcuna prova dirimente da parte convenuta al fine di ritenere sussistente la colpa grave dell'odierno attore che avrebbe impedito il riconoscimento del danno.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va evidenziato che l'attore ha fatto propria la perizia di parte convenuta, che, valutata la riparazione antieconomica, determina il valore del danno nella somma di euro 5.593,76, al lordo di Iva e al netto dello scoperto.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della
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pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora esposto.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, da attribuirsi al procuratore che ha dichiarato di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in persona del legale rapp. pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di della somma di € 5.593,76,00 indicato in Parte_1 citazione oltre interessi legali da oggi al saldo.
Condanna la in persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento, in favore Controparte_1 dell'avv. Emiliano Del Balzo, Difensore distrattario, delle spese di giudizio che liquida in complessive € 4.000,00 oltre importo C.U. ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata addì 24.1.2025. IL GIUDICE
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