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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/10/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dagli avv.ti E. Leperino e A. Leperino, con i quali Parte_1
elett.te domicilia in Napoli, alla via Giuseppe Ricciardi 28, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso CP_1
dall'Avvocatura interna, giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 7.3.2025, ha adito questo giudice, esponendo di Parte_1
essere stato dipendente fino al 30 aprile 2024 della , con Controparte_2
profilo di Infermiere, in servizio presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”. Ha dedotto che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, ex lege della Regione Campania n. 10 del 28/4/1978, con effetto dal 1°/6/1979; che in virtù dell'art. 2 della predetta legge, la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di
1 Napoli;
che, in mancanza della convenzione, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle
UUSSLL; che queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, ne avevano, a loro volta, sostenuto i relativi oneri economici;
che, soppresse le UUSSLL, il rapporto di lavoro era transitato alle dipendenze della , anche in questo caso, CP_2
senza soluzione di continuità; che, al momento del collocamento in quiescenza, l'Indennità di Fine Servizio era stata calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo compreso dal 1°/6/1979 al 12/6/1985. Indicati i motivi di diritto a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 12 del ricorso.
Si è costituito l' sostenendo l'infondatezza nel merito della domanda CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso va accolto.
Il conflitto di soluzioni adottate dai giudici di merito in ordine alla questione prospettata in ricorso ha trovato soluzione con la decisione della Cassazione
n. 19023 del 2024.
Il ricorrente ha chiesto l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 1°/6/1979 al
12.6.1985, che l' ha ritenuto di escludere in quanto afferente ad un CP_3
servizio prestato “fuori ruolo” per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'NA (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
2 Viene, prima di tutto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il Policlinico di Napoli alle dipendenze della Regione Campania, prima, e della (quale subentrante Controparte_2
alle ex USL), poi, per l'intero periodo di cui è causa. Tale circostanza emerge Contr inconfutabilmente dal riconoscimento da parte della della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dall'1.6.1979) in ragione delle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga dalla stessa redatte (vedi documentazione di parte ricorrente).
Assodato, quindi, che quello prestato dal ricorrente prima del 1985 è un servizio pre-ruolo di per sé cumulabile con il servizio reso successivamente, si tratta di stabilire quali sono i presupposti del vantato diritto del lavoratore di vedere computato anche quel primo periodo ai fini del calcolo del T.F.S.
a lui dovuto. E ciò tenendo conto del fatto che fino al 1985 il lavoratore non era iscritto all'I.N.A.D.E.L. (Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti
Locali, istituto previdenziale all'epoca proposto al pagamento del T.F.S.) e che non erano stati quindi effettuati per suo conto i versamenti finalizzati alla liquidazione del trattamento di fine servizio (indennità premio servizio).
La Cassazione, nella decisione n. 19023 del 2024, ha precisato che “Per risolvere la questione, la Corte d'Appello di Napoli ha valorizzato la ritenuta
'natura di retribuzione differita a fini previdenziali' del T.F.S. Ha infatti argomentato che, trattandosi di una 'voce retributiva', il diritto al suo pagamento trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa,
3 prescinde dal versamento dei contributi e 'rientra... nel cono di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost.'.
Il ragionamento della Corte territoriale è ineccepibile, partendo dall'assunto presupposto della natura retributiva del trattamento di fine servizio. Infatti, se si tratta di retribuzione differita, è consequenziale che essa sia dovuta con riferimento a tutta la durata del rapporto di lavoro, perché null'altro può condizionare il pagamento della retribuzione, se non il fatto che sia stata svolta la prestazione lavorativa.
Ma il risultato non cambierebbe, sia pure con una diversa motivazione, nemmeno qualora - valorizzando soprattutto il dato normativo che al pagamento del trattamento di fine servizio non è obbligato il datore di lavoro, bensì un ente previdenziale (a suo tempo l'I.N.A.D.E.L., attualmente
l' – si intendesse prediligere e tenere ferma la natura previdenziale CP_1
di quel trattamento.
Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire, 'Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore ed anche la limitazione della automaticità al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi opera solo ove ciò sia espressamente previsto da apposita norma di legge' (Cass. n. 27427/2020).
In questo processo non si fa questione di prescrizione dell'obbligo contributivo quale limite al principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, ma viene comunque in rilievo quel principio per affermare
4 l'irrilevanza della mancata iscrizione del lavoratore all'I.N.A.D.E.L. e del conseguente mancato versamento dei contributi specifici nel periodo in contestazione, essendo decisivo e sufficiente l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro dipendente a partire dal ….
Del resto, l'art. 1 della legge n. 152 del 1968, di cui il motivo di ricorso ipotizza la violazione da parte della Corte d'Appello, dispose l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. del 'personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato… adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro'. E il successivo art. 11 (anch'esso invocato nel motivo di ricorso) stabilì che
'Per il personale non di ruolo iscrivibile all' ai sensi del precedente CP_3
articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso'.
Il principio di automatismo di cui all'art. 2116 c.c. comporta appunto che gli obblighi di iscrizione all'ente previdenziale e di specifica contribuzione sono sufficienti per fare sorgere il diritto del pubblico impiegato al T.F.S., a prescindere dal loro adempimento.”.
Le considerazioni esposte dalla Suprema Corte di Cassazione conducono all'accoglimento del ricorso.
La complessità della controversia, fondata sull'interpretazione di norme giuridiche ed i contrasti giurisprudenziali sussistenti nelle pronunce sia di primo che di secondo grado al momento dell'instaurazione del procedimento
5 amministrativo, inducono a ritenere equa la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultimo dal
1°/6/1979 al 12.6.1985 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1
favore dello stesso delle conseguenti differenze economiche, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dagli avv.ti E. Leperino e A. Leperino, con i quali Parte_1
elett.te domicilia in Napoli, alla via Giuseppe Ricciardi 28, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso CP_1
dall'Avvocatura interna, giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 7.3.2025, ha adito questo giudice, esponendo di Parte_1
essere stato dipendente fino al 30 aprile 2024 della , con Controparte_2
profilo di Infermiere, in servizio presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”. Ha dedotto che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, ex lege della Regione Campania n. 10 del 28/4/1978, con effetto dal 1°/6/1979; che in virtù dell'art. 2 della predetta legge, la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di
1 Napoli;
che, in mancanza della convenzione, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle
UUSSLL; che queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, ne avevano, a loro volta, sostenuto i relativi oneri economici;
che, soppresse le UUSSLL, il rapporto di lavoro era transitato alle dipendenze della , anche in questo caso, CP_2
senza soluzione di continuità; che, al momento del collocamento in quiescenza, l'Indennità di Fine Servizio era stata calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo compreso dal 1°/6/1979 al 12/6/1985. Indicati i motivi di diritto a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 12 del ricorso.
Si è costituito l' sostenendo l'infondatezza nel merito della domanda CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso va accolto.
Il conflitto di soluzioni adottate dai giudici di merito in ordine alla questione prospettata in ricorso ha trovato soluzione con la decisione della Cassazione
n. 19023 del 2024.
Il ricorrente ha chiesto l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 1°/6/1979 al
12.6.1985, che l' ha ritenuto di escludere in quanto afferente ad un CP_3
servizio prestato “fuori ruolo” per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'NA (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
2 Viene, prima di tutto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il Policlinico di Napoli alle dipendenze della Regione Campania, prima, e della (quale subentrante Controparte_2
alle ex USL), poi, per l'intero periodo di cui è causa. Tale circostanza emerge Contr inconfutabilmente dal riconoscimento da parte della della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dall'1.6.1979) in ragione delle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga dalla stessa redatte (vedi documentazione di parte ricorrente).
Assodato, quindi, che quello prestato dal ricorrente prima del 1985 è un servizio pre-ruolo di per sé cumulabile con il servizio reso successivamente, si tratta di stabilire quali sono i presupposti del vantato diritto del lavoratore di vedere computato anche quel primo periodo ai fini del calcolo del T.F.S.
a lui dovuto. E ciò tenendo conto del fatto che fino al 1985 il lavoratore non era iscritto all'I.N.A.D.E.L. (Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti
Locali, istituto previdenziale all'epoca proposto al pagamento del T.F.S.) e che non erano stati quindi effettuati per suo conto i versamenti finalizzati alla liquidazione del trattamento di fine servizio (indennità premio servizio).
La Cassazione, nella decisione n. 19023 del 2024, ha precisato che “Per risolvere la questione, la Corte d'Appello di Napoli ha valorizzato la ritenuta
'natura di retribuzione differita a fini previdenziali' del T.F.S. Ha infatti argomentato che, trattandosi di una 'voce retributiva', il diritto al suo pagamento trova ragione nello svolgimento della prestazione lavorativa,
3 prescinde dal versamento dei contributi e 'rientra... nel cono di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost.'.
Il ragionamento della Corte territoriale è ineccepibile, partendo dall'assunto presupposto della natura retributiva del trattamento di fine servizio. Infatti, se si tratta di retribuzione differita, è consequenziale che essa sia dovuta con riferimento a tutta la durata del rapporto di lavoro, perché null'altro può condizionare il pagamento della retribuzione, se non il fatto che sia stata svolta la prestazione lavorativa.
Ma il risultato non cambierebbe, sia pure con una diversa motivazione, nemmeno qualora - valorizzando soprattutto il dato normativo che al pagamento del trattamento di fine servizio non è obbligato il datore di lavoro, bensì un ente previdenziale (a suo tempo l'I.N.A.D.E.L., attualmente
l' – si intendesse prediligere e tenere ferma la natura previdenziale CP_1
di quel trattamento.
Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire, 'Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore ed anche la limitazione della automaticità al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi opera solo ove ciò sia espressamente previsto da apposita norma di legge' (Cass. n. 27427/2020).
In questo processo non si fa questione di prescrizione dell'obbligo contributivo quale limite al principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, ma viene comunque in rilievo quel principio per affermare
4 l'irrilevanza della mancata iscrizione del lavoratore all'I.N.A.D.E.L. e del conseguente mancato versamento dei contributi specifici nel periodo in contestazione, essendo decisivo e sufficiente l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro dipendente a partire dal ….
Del resto, l'art. 1 della legge n. 152 del 1968, di cui il motivo di ricorso ipotizza la violazione da parte della Corte d'Appello, dispose l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. del 'personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato… adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro'. E il successivo art. 11 (anch'esso invocato nel motivo di ricorso) stabilì che
'Per il personale non di ruolo iscrivibile all' ai sensi del precedente CP_3
articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso'.
Il principio di automatismo di cui all'art. 2116 c.c. comporta appunto che gli obblighi di iscrizione all'ente previdenziale e di specifica contribuzione sono sufficienti per fare sorgere il diritto del pubblico impiegato al T.F.S., a prescindere dal loro adempimento.”.
Le considerazioni esposte dalla Suprema Corte di Cassazione conducono all'accoglimento del ricorso.
La complessità della controversia, fondata sull'interpretazione di norme giuridiche ed i contrasti giurisprudenziali sussistenti nelle pronunce sia di primo che di secondo grado al momento dell'instaurazione del procedimento
5 amministrativo, inducono a ritenere equa la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato da quest'ultimo dal
1°/6/1979 al 12.6.1985 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1
favore dello stesso delle conseguenti differenze economiche, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
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