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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RU AN, Presidente
CA SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2954/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005029852000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190007661937000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4547/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 05.04.2024, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alle controparti in data
07.03.2024, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293 802023300036579000 emessa dal Concessionario della riscossione convenuto, notificata in data 11.01.2024, nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1. la n. 293 2018 005029852, asseritamente notificata il 16.04.2018, ente creditore Agenzia delle
Entrate, imposte erariali anno 2014, per un carico complessivo di euro 4.717,13;
2. la n. 293 2019 00076613937, asseritamente notificata il 24.06.2019, ente creditore Agenzia delle
Entrate, imposte erariali anno 2015, per un carico complessivo di euro 2.130,90;
Il tutto per complessivi euro 6.848,03.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce: 1) la mancata notifica degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
2) l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento;
3) il difetto assoluto di motivazione;
4) la decadenza del termine per notificare le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato;
5) la prescrizione decennale della pretesa tributaria;
6) la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede l'annullamento della impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 29.11.2025 si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza del ricorso del quale chiede il rigetto, per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni, con richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
In particolare, l'Ente resistente evidenzia che le cartelle di pagamento, prodromiche alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, sono state regolarmente e tempestivamente notificate al contribuente, entro i termini decadenziali, nonché, successivamente, le intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione.
In data 02.02.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali ribadisce quanto già esposto nelle proprie deduzioni, nonché replica alle controdeduzioni di parte resistente;
in particolare evidenzia la tardiva produzione documentale da parte di ADER in violazione dell'art. 32, comma 1, D.lgs.
546/1992.
L'Agenzia delle Entrate, regolarmente evocata in giudizio, non risulta costituita.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre osservare che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, si è costituita in giudizio in data 29.11.2025 e contestualmente ha prodotto relativa documentazione.
Quindi, si deve rilevare che il Concessionario della Riscossione, quattro giorni liberi prima dell'udienza di discussione, fissata in data 05.12.2025, si è costituito in giudizio e la relativa documentazione risulta versata tardivamente rispetto al termine imposto dall'art. 32, comma 1, del D.lgs. 546/1992.
A differenza del termine per la costituzione in giudizio, di cui all'art. 23 D.lgs. 546/1992, il termine previsto dall'art. 32 per la produzione di documenti è perentorio secondo unanime giurisprudenza della Suprema
Corte (v. da ultimo sentenza n. 655 del 15/01/2014 e n. 29087 del 13/11/2018).
Di fatto, la richiamata normativa mira a preservare il contraddittorio tra le parti e la tendenziale celebrazione del processo tributario in un'unica udienza. Infatti, nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del D.lgs. n.
546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
Pertanto, la documentazione prodotta tardivamente dall'Agenzia delle entrate-Riscossione convenuta non verrà esaminata ai fini della decisione del presente giudizio.
Ciò premesso, Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva il decidente che non è stata offerta prova dell'avvenuta notifica al ricorrente delle cartelle di pagamento presupposte all'odierno atto impugnato.
Ne deriva – a prescindere dall'intervenuto superamento del termine di prescrizione e/o decadenza per la notifica dell'atto impositivo previsto dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 – l'illegittimità della procedura di riscossione.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ritiene di conformarsi, la mancata notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Osserva che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, Cass., Sez. U., 5791/2008, Cass. 10012/2021 del 15.04.2021). Atteso quanto sopra, la pretesa tributaria, per cui è ricorso, è da considerarsi illegittima poiché manca la prova della notifica delle cartelle di pagamento, da considerarsi atti presupposti all'odierna comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e l'atto opposto va annullato.
Le spese di lite seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della sola convenuta
Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto unica responsabile della notifica delle presupposte cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione alla refusione delle spese del giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondersi ai difensori antistatari avvocati Difensore_1 ed Difensore_2.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RU AN, Presidente
CA SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2954/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005029852000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190007661937000 IVA-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4547/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 05.04.2024, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alle controparti in data
07.03.2024, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293 802023300036579000 emessa dal Concessionario della riscossione convenuto, notificata in data 11.01.2024, nella parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1. la n. 293 2018 005029852, asseritamente notificata il 16.04.2018, ente creditore Agenzia delle
Entrate, imposte erariali anno 2014, per un carico complessivo di euro 4.717,13;
2. la n. 293 2019 00076613937, asseritamente notificata il 24.06.2019, ente creditore Agenzia delle
Entrate, imposte erariali anno 2015, per un carico complessivo di euro 2.130,90;
Il tutto per complessivi euro 6.848,03.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, deduce: 1) la mancata notifica degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
2) l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento;
3) il difetto assoluto di motivazione;
4) la decadenza del termine per notificare le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato;
5) la prescrizione decennale della pretesa tributaria;
6) la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede l'annullamento della impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 29.11.2025 si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza del ricorso del quale chiede il rigetto, per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni, con richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
In particolare, l'Ente resistente evidenzia che le cartelle di pagamento, prodromiche alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, sono state regolarmente e tempestivamente notificate al contribuente, entro i termini decadenziali, nonché, successivamente, le intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione.
In data 02.02.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali ribadisce quanto già esposto nelle proprie deduzioni, nonché replica alle controdeduzioni di parte resistente;
in particolare evidenzia la tardiva produzione documentale da parte di ADER in violazione dell'art. 32, comma 1, D.lgs.
546/1992.
L'Agenzia delle Entrate, regolarmente evocata in giudizio, non risulta costituita.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre osservare che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, si è costituita in giudizio in data 29.11.2025 e contestualmente ha prodotto relativa documentazione.
Quindi, si deve rilevare che il Concessionario della Riscossione, quattro giorni liberi prima dell'udienza di discussione, fissata in data 05.12.2025, si è costituito in giudizio e la relativa documentazione risulta versata tardivamente rispetto al termine imposto dall'art. 32, comma 1, del D.lgs. 546/1992.
A differenza del termine per la costituzione in giudizio, di cui all'art. 23 D.lgs. 546/1992, il termine previsto dall'art. 32 per la produzione di documenti è perentorio secondo unanime giurisprudenza della Suprema
Corte (v. da ultimo sentenza n. 655 del 15/01/2014 e n. 29087 del 13/11/2018).
Di fatto, la richiamata normativa mira a preservare il contraddittorio tra le parti e la tendenziale celebrazione del processo tributario in un'unica udienza. Infatti, nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del D.lgs. n.
546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
Pertanto, la documentazione prodotta tardivamente dall'Agenzia delle entrate-Riscossione convenuta non verrà esaminata ai fini della decisione del presente giudizio.
Ciò premesso, Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva il decidente che non è stata offerta prova dell'avvenuta notifica al ricorrente delle cartelle di pagamento presupposte all'odierno atto impugnato.
Ne deriva – a prescindere dall'intervenuto superamento del termine di prescrizione e/o decadenza per la notifica dell'atto impositivo previsto dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 – l'illegittimità della procedura di riscossione.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte ritiene di conformarsi, la mancata notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Osserva che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, Cass., Sez. U., 5791/2008, Cass. 10012/2021 del 15.04.2021). Atteso quanto sopra, la pretesa tributaria, per cui è ricorso, è da considerarsi illegittima poiché manca la prova della notifica delle cartelle di pagamento, da considerarsi atti presupposti all'odierna comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e l'atto opposto va annullato.
Le spese di lite seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della sola convenuta
Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto unica responsabile della notifica delle presupposte cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione alla refusione delle spese del giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondersi ai difensori antistatari avvocati Difensore_1 ed Difensore_2.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)