TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2322/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2322/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Formia Via Via Parte_1
Vitruvio n. 229, presso lo studio dell'Avv. Gianluca De Meo che la rappresenta e la difende come da procura in atti, e nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 domiciliata in Pontecorvo (FR) in Via Trieste snc presso lo studio dell'Avv. Giusi Nicosia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 24.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.10.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.07.2000 a Pignataro Interamna (FR) e che dallo loro unione nascevano
(l'8.02.2023), (il 7.02.2005) e (il 15.09.2000), hanno chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 Per_3 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
2) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocamento Per_1 presso la madre a cui sarà assegnata la casa coniugale;
4) il genitore non collocatario contribuirà al mantenimento dei figli versando un assegno mensile di euro 400,00, comprensivo dell'assegno unico universale, anche in considerazione del fatto che il primo figlio, , lavora ed è Per_3 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza cartolare del 24.12.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2322/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 24.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pignataro Interamna (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Pignataro Interamna
(FR) il 15.07.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pignataro
Interamna (FR) dell'anno 2000, al n.3, parte I, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2322/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Formia Via Via Parte_1
Vitruvio n. 229, presso lo studio dell'Avv. Gianluca De Meo che la rappresenta e la difende come da procura in atti, e nato a [...] il [...] elettivamente Parte_2 domiciliata in Pontecorvo (FR) in Via Trieste snc presso lo studio dell'Avv. Giusi Nicosia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 24.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.10.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 15.07.2000 a Pignataro Interamna (FR) e che dallo loro unione nascevano
(l'8.02.2023), (il 7.02.2005) e (il 15.09.2000), hanno chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 Per_3 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
2) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocamento Per_1 presso la madre a cui sarà assegnata la casa coniugale;
4) il genitore non collocatario contribuirà al mantenimento dei figli versando un assegno mensile di euro 400,00, comprensivo dell'assegno unico universale, anche in considerazione del fatto che il primo figlio, , lavora ed è Per_3 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza cartolare del 24.12.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2322/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 24.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pignataro Interamna (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Pignataro Interamna
(FR) il 15.07.2000, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pignataro
Interamna (FR) dell'anno 2000, al n.3, parte I, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi