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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4256/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 061022-1164694 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento in epigrafe, notificato il 29.08.2025, emesso dalla Publiservizi srl quale concessionario del Comune di Caserta, per TARI anno 2025.
Deduceva di avere ancora una volta la Publiservizi notificato per gli stessi beni l'atto impugnato tassando la superficie di metri quadri 2236 e non solamente 700 mq come da planimetria a suo tempo trasmessa all'Ente impositore e ciò nonostante precedenti sentenze di annullamento di avvisi di pagamento da parte dell'intestata Corte come confermate dal giudice di appello.
Allegava l'atto impugnato e documentazione. Concludeva per l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva la Publiservizi s.r.l. deducendo: non ricorrere il giudicato esterno stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta come da consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità; di aver operato sulla scorta del vigente Regolamento Comunale Tari;
di essere l'area occupata a parcheggio di mq. 1510 come documentato e non mq. 2236 indicati nell'atto impugnato;
doversi, pertanto, determinare l'imposta sulla scorta di tale minore superficie.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso nonché, in subordine, perché fosse affermata la possibilità per il Concessionario di procedere, in riedizione del potere impositivo, all'emissione di un atto sostitutivo che tenga conto della minore superficie tassabile di mq. 1510.
Il ricorrente depositava memorie illustrative confermando i motivi di ricorso ed evidenziando che non ricorrevano le condizioni per la riedizione del potere impositivo del Concessionario alla luce delle summenzionate sentenze passate in giudicato e sulla scorta del principio che queste fanno stato nei giudizi relativi ad imposta dello stesso tipo per anni successivi come da Cassazione n. 21947/2022.
All'udienza camerale del 19.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente versa in giudizio la sentenza dell'intestata Corte n. 755/2025, tra le stesse parti, anno di imposta
2024, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di pagamento per tale annualità.
Sinteticamente tale decisione richiama la sentenza n. 1621/2021 dell'allora CTR della Campania, passata in giudicato, la quale era rigettato l'appello proposto dal Concessionario avverso la sentenza n. 6251/2019 dell'intestata Corte.
La sentenza n. 1621/2021 della citata CTR, riferita all'anno di imposta 2019, evidenziava come col ricorso avanti l'allora CTP di Caserta, da cui la sentenza n. 6251/2019, Ricorrente_1 aveva parzialmente contestato il calcolo effettuato per la determinazione dell'imposta dovuta evidenziando l'errato assoggettamento del parcheggio all'aperto ad una categoria assimilata a quella prevista per deposito, magazzino, autorimessa, autolavaggio, e, dunque, ad una tariffa più alta applicata alla superficie tassabile.
Aveva, altresì, Ricorrente_1 in quel giudizio lamentato come l'Amministrazione comunale avesse disatteso le indicazioni del Giudice Tributario che la invitava a riformulare il regolamento TARI istituendo una nuova categoria o sottocategoria avente tariffa inferiore alle altre tipologie di immobili ai quali era stato equiparato, ai fini della tassazione, il parcheggio scoperto.
Infine evidenziava come Ricorrente_1 nel giudizio di prime cure aveva lamentato l'erronea determinazione da parte del Concessionario della superficie tassabile da ritenersi in mq. 700 invece che mq. 2236. Sulla scorta di tali deduzioni la CTP di Caserta con la menzionata sentenza n. 6251/2019 aveva parzialmente accolto il ricorso.
Con l'appello il Concessionario aveva denunciato l'errata determinazione da parte della CTP di Caserta dell'area assoggettabile a tassazione.
La parte appellata aveva richiesto la conferma della sentenza.
La CTR faceva propria la motivazione della sentenza gravata, -- con particolare riferimento alla equiparazione, ai fini della tassazione, delle aree di un parcheggio scoperto ad altre inserite nella stessa categoria, -- rigettando l'appello.
Risulta pure versata in giudizio dal ricorrente la sentenza tra le stesse parti n. 3017/22 della CTR della
Campania, relativa a TARI anno 2018, con la quale era accolto il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 6974/21 della stessa CTR di parziale accoglimento dell'appello in quanto in contrasto con quella sopra menzionata n. 1621/2021 e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 5 cpc ed art. 64 del D.L.vo 546/92.
Sulla scorta di tali precedenti il ricorrente invoca il giudicato esterno tale da comportare l'annullamento dell'atto impugnato.
Ai fini della decisione occorre, però, evidenziare come il giudicato esterno nel processo tributario, -- pur avendo nel tempo subito una evoluzione favorevole alla sua applicabilità ad atti impositivi per diverse annualità per i quali permangono immutati i medesimi presupposti, -- non costituisce una deroga generalizzata al principio di autonomia dei periodi di imposta appalesandosi più come una eccezione funzionale alla coerenza dell'ordinamento.
Sul punto è intervenuto il giudice di legittimità con la sentenza n. 5054 del 26.2.2025 il quale ha ribadito come “La sentenza con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.(Cass. Sez. U 16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. 38950).”
Corollario di quanto innanzi è che il giudicato esterno è efficace quando riferito a questioni durevoli e permanenti, anche su annualità diverse.
In materia tributaria è ormai pacifico come trovi ingresso il giudicato esterno, con riferimento ad anni di imposta differenti, ove si discuta di questioni giuridiche che si ripetono identiche nel tempo, fondate su situazioni giuridiche permanenti o consolidatesi nel tempo (Cass. Sez. V n. 16684/2022).
Per converso allorché si è in presenza nell'atto impositivo di fatti variabili e circostanziali, propri della singola annualità, va esclusa l'estensione del giudicato (Cass. Sez. V n. 11328/2022).
“L'effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per loro natura, si proiettano su più periodi di imposta, non potendo operare nei confronti di elementi che si connotano per la loro annuale mutevolezza”. Cass. Sez. V Ord. n. 32268/23.
Ed ancora “Il giudicato esterno non può incidere su elementi che si modificano di anno in anno … ma solo su questioni che attengano alla struttura del rapporto tributario e che abbiano carattere continuativo” Cass.
Ord. Sez. V n. 22122/2023.
In sintesi può, quindi, affermarsi l'applicabilità nel processo tributario del principio del giudicato esterno quale strumento di coerenza e stabilità giurisprudenziale, fermo restando il principio dell'autonomia dei periodi di imposta quale regola generale dell'imposizione periodica.
Sulla scorta di tali premesse è, così, evidente che nel caso specifico l'invocato giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1621/2021 non può trovare ingresso.
Valga a tal fine considerare, come innanzi puntualizzato, che tale decisione auspicava, nei confronti dell'Ente impositore, la creazione di una sottocategoria specifica per il tipo di destinazione a parcheggio dell'area in questione affermando ulteriormente, così recependo la sentenza gravata, la ritenuta minore superficie tassabile di mq. 700.
Ne deriva, quanto al primo elemento, che qualora l'Ente comunale avesse nel frattempo proceduto a creare una categoria e/o sottocategoria specifica per le aree a parcheggio ai fini dell'imposta in esame verrebbe meno l'applicabilità di tale giudicato esterno alle annualità successive rispetto alle quali sia intervenuto un nuovo regolamento comunale o l'integrazione di quello precedente che avesse recepito la dedotta necessità di una specifica sottocategoria per le aree a parcheggio scoperte.
Ed ancora va pure sul punto evidenziato che la misura della tariffa e le superfici tassabili sono certamente elementi variabili laddove essi possono essere mutati nel tempo.
Quanto alla statuizione contenuta nella menzionata sentenza 1621/2021 della CRT, circa l'istituzione di una specifica sottocategoria per i parcheggi scoperti, il Concessionario versa in giudizio la Delibera di Consiglio
Comunale n. 54 del 30.5.2022, così di epoca successiva a detta sentenza, di approvazione di un nuovo regolamento di disciplina della TARI.
In detto Regolamento, all'art. 12 è dato leggere “classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti” ed al comma 6, lett. G3, “parcheggi a pagamento scoperti e coperti”.
Se ne ha, quindi, che nelle more, successivamente alla sentenza n. 1621/21 della CTR, di cui si invoca il giudicato, è intervenuto un nuovo regolamento il quale ha provveduto ad individuare una specifica nuova categoria con la conseguenziale tariffa a metro quadro a stabilirsi con ulteriore diversa Deliberazione di
Giunta e di Consiglio.
Viene, così, meno per tale profilo l'invocato giudicato esterno di cui alla menzionata sentenza.
Si è detto come tra gli ulteriori elementi variabili dell'atto accertativo, che se mutati rendono inapplicabile il principio del giudicato esterno, è certamente da ricomprendere la superficie assoggettata all'imposta.
Nell'atto impugnato col presente giudizio, come in quello oggetto della menzionata sentenza n. 1621/2021 della CTR, di conferma di quella n. 6251/2019 della CTP di Caserta, la superficie tassata viene indicata in mq. 2236 mentre dette decisioni questa è fissata in mq. 700.
Ciò deriva, presumibilmente, da insufficienti e/o mancate allegazioni in merito da parte dell'Ente e/o
Concessionario.
Nel presente giudizio il Concessionario, oltre a versare il suddetto nuovo Regolamento TARI, allega pure una relazione tecnica per arch. Nominativo_1 del dicembre 2025 la quale, corredata da rilievi fotografici, visure e planimetrie catastali al 6.12.2025 nonché mappe, evidenzia come l'intera p.lla N_1 del Foglio N_2 alla Indirizzo_1 è assoggettata interamente a parcheggio ed intestata al Comune di Caserta.
Detta relazione tecnica evidenzia anche come risulti intestata a Ricorrente_1, destinatario, dell'atto impugnato, la p.lla N_3 del Foglio N_2 sita in Indirizzo_2 con categoria catastale D8 e della quale viene allegata anche planimetria. L'atto impugnato indica come indirizzo della ditta Ricorrente_1 quello di Indirizzo_1 -- che corrisponde all'ubicazione del parcheggio di cui alla p.lla N_1 del foglio N_2 per una superficie di mq. 1510 – e quanto al bene tassato la sua collocazione in Indirizzo_3 che corrisponde alla p.lla N_3 del foglio N_2 classificata in D8 con precisazione che tale ultima categoria attiene a fabbricati con destinazione speciale.
Il ricorrente non contesta tali produzioni documentali limitandosi a ribadire, con le proprie note, l'efficacia del giudicato esterno sopra menzionato senza censurare l'ubicazione dell'immobile tassato nell'atto impositivo ovvero Indirizzo_3.
La natura impugnatoria del ricorso tributario comporta che il giudice non può sostituirsi al ricorrente e rilevare questioni di fatto non sollevate da questo relativamente ai profili probatori (Cass. n. 23831/25).
“La cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso”, cosicché i fatti e i profili non contestati col ricorso divengono fatti pacifici sul piano della loro prova sulla storica esistenza. (Cass. n.
2196/2015).
È pacifico che nel processo tributario vige il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc stante l'applicabilità della disposizione giusto il richiamo di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 546/92 (Cass. 18.5.2018
n. 12287; Cass. n. 2196/2015, Cass. 22694/23; Cass. n. 6737/2002; Cass. 6686/23; Cass. n. 15030/2023).
Alla stregua di quanto innanzi, quindi, nulla può rilevare l'intestata Corte circa l'esatta individuazione dell'immobile nell'atto impugnato dovendo attenersi, in forza dell'esposto principio, a quello indicato in Indirizzo_3.
Neppure può trovare ingresso la richiesta da parte del Concessionario di determinare una diversa superficie tassabile di mq. 1510, in luogo di quella di mq. 2236 contenuta nell'atto impugnato, laddove questa attiene ad un immobile sito alla Indirizzo_1 che è luogo ben diverso da Indirizzo_3.
Certamente è auspicabile che da parte del Concessionario gli atti impositivi, per evitare indeterminatezze, indichino gli estremi catastali degli immobili tassati così da fugare ogni dubbio.
Sulla scorta di quanto innanzi il ricorso va rigettato con spese compensate a ragione della particolarità della fattispecie e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa spese. Caserta lì 19.01.2026 Il V. Presidente Relatore dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4256/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 061022-1164694 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento in epigrafe, notificato il 29.08.2025, emesso dalla Publiservizi srl quale concessionario del Comune di Caserta, per TARI anno 2025.
Deduceva di avere ancora una volta la Publiservizi notificato per gli stessi beni l'atto impugnato tassando la superficie di metri quadri 2236 e non solamente 700 mq come da planimetria a suo tempo trasmessa all'Ente impositore e ciò nonostante precedenti sentenze di annullamento di avvisi di pagamento da parte dell'intestata Corte come confermate dal giudice di appello.
Allegava l'atto impugnato e documentazione. Concludeva per l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva la Publiservizi s.r.l. deducendo: non ricorrere il giudicato esterno stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta come da consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità; di aver operato sulla scorta del vigente Regolamento Comunale Tari;
di essere l'area occupata a parcheggio di mq. 1510 come documentato e non mq. 2236 indicati nell'atto impugnato;
doversi, pertanto, determinare l'imposta sulla scorta di tale minore superficie.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso nonché, in subordine, perché fosse affermata la possibilità per il Concessionario di procedere, in riedizione del potere impositivo, all'emissione di un atto sostitutivo che tenga conto della minore superficie tassabile di mq. 1510.
Il ricorrente depositava memorie illustrative confermando i motivi di ricorso ed evidenziando che non ricorrevano le condizioni per la riedizione del potere impositivo del Concessionario alla luce delle summenzionate sentenze passate in giudicato e sulla scorta del principio che queste fanno stato nei giudizi relativi ad imposta dello stesso tipo per anni successivi come da Cassazione n. 21947/2022.
All'udienza camerale del 19.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente versa in giudizio la sentenza dell'intestata Corte n. 755/2025, tra le stesse parti, anno di imposta
2024, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di pagamento per tale annualità.
Sinteticamente tale decisione richiama la sentenza n. 1621/2021 dell'allora CTR della Campania, passata in giudicato, la quale era rigettato l'appello proposto dal Concessionario avverso la sentenza n. 6251/2019 dell'intestata Corte.
La sentenza n. 1621/2021 della citata CTR, riferita all'anno di imposta 2019, evidenziava come col ricorso avanti l'allora CTP di Caserta, da cui la sentenza n. 6251/2019, Ricorrente_1 aveva parzialmente contestato il calcolo effettuato per la determinazione dell'imposta dovuta evidenziando l'errato assoggettamento del parcheggio all'aperto ad una categoria assimilata a quella prevista per deposito, magazzino, autorimessa, autolavaggio, e, dunque, ad una tariffa più alta applicata alla superficie tassabile.
Aveva, altresì, Ricorrente_1 in quel giudizio lamentato come l'Amministrazione comunale avesse disatteso le indicazioni del Giudice Tributario che la invitava a riformulare il regolamento TARI istituendo una nuova categoria o sottocategoria avente tariffa inferiore alle altre tipologie di immobili ai quali era stato equiparato, ai fini della tassazione, il parcheggio scoperto.
Infine evidenziava come Ricorrente_1 nel giudizio di prime cure aveva lamentato l'erronea determinazione da parte del Concessionario della superficie tassabile da ritenersi in mq. 700 invece che mq. 2236. Sulla scorta di tali deduzioni la CTP di Caserta con la menzionata sentenza n. 6251/2019 aveva parzialmente accolto il ricorso.
Con l'appello il Concessionario aveva denunciato l'errata determinazione da parte della CTP di Caserta dell'area assoggettabile a tassazione.
La parte appellata aveva richiesto la conferma della sentenza.
La CTR faceva propria la motivazione della sentenza gravata, -- con particolare riferimento alla equiparazione, ai fini della tassazione, delle aree di un parcheggio scoperto ad altre inserite nella stessa categoria, -- rigettando l'appello.
Risulta pure versata in giudizio dal ricorrente la sentenza tra le stesse parti n. 3017/22 della CTR della
Campania, relativa a TARI anno 2018, con la quale era accolto il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 6974/21 della stessa CTR di parziale accoglimento dell'appello in quanto in contrasto con quella sopra menzionata n. 1621/2021 e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 5 cpc ed art. 64 del D.L.vo 546/92.
Sulla scorta di tali precedenti il ricorrente invoca il giudicato esterno tale da comportare l'annullamento dell'atto impugnato.
Ai fini della decisione occorre, però, evidenziare come il giudicato esterno nel processo tributario, -- pur avendo nel tempo subito una evoluzione favorevole alla sua applicabilità ad atti impositivi per diverse annualità per i quali permangono immutati i medesimi presupposti, -- non costituisce una deroga generalizzata al principio di autonomia dei periodi di imposta appalesandosi più come una eccezione funzionale alla coerenza dell'ordinamento.
Sul punto è intervenuto il giudice di legittimità con la sentenza n. 5054 del 26.2.2025 il quale ha ribadito come “La sentenza con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.(Cass. Sez. U 16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. 38950).”
Corollario di quanto innanzi è che il giudicato esterno è efficace quando riferito a questioni durevoli e permanenti, anche su annualità diverse.
In materia tributaria è ormai pacifico come trovi ingresso il giudicato esterno, con riferimento ad anni di imposta differenti, ove si discuta di questioni giuridiche che si ripetono identiche nel tempo, fondate su situazioni giuridiche permanenti o consolidatesi nel tempo (Cass. Sez. V n. 16684/2022).
Per converso allorché si è in presenza nell'atto impositivo di fatti variabili e circostanziali, propri della singola annualità, va esclusa l'estensione del giudicato (Cass. Sez. V n. 11328/2022).
“L'effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per loro natura, si proiettano su più periodi di imposta, non potendo operare nei confronti di elementi che si connotano per la loro annuale mutevolezza”. Cass. Sez. V Ord. n. 32268/23.
Ed ancora “Il giudicato esterno non può incidere su elementi che si modificano di anno in anno … ma solo su questioni che attengano alla struttura del rapporto tributario e che abbiano carattere continuativo” Cass.
Ord. Sez. V n. 22122/2023.
In sintesi può, quindi, affermarsi l'applicabilità nel processo tributario del principio del giudicato esterno quale strumento di coerenza e stabilità giurisprudenziale, fermo restando il principio dell'autonomia dei periodi di imposta quale regola generale dell'imposizione periodica.
Sulla scorta di tali premesse è, così, evidente che nel caso specifico l'invocato giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1621/2021 non può trovare ingresso.
Valga a tal fine considerare, come innanzi puntualizzato, che tale decisione auspicava, nei confronti dell'Ente impositore, la creazione di una sottocategoria specifica per il tipo di destinazione a parcheggio dell'area in questione affermando ulteriormente, così recependo la sentenza gravata, la ritenuta minore superficie tassabile di mq. 700.
Ne deriva, quanto al primo elemento, che qualora l'Ente comunale avesse nel frattempo proceduto a creare una categoria e/o sottocategoria specifica per le aree a parcheggio ai fini dell'imposta in esame verrebbe meno l'applicabilità di tale giudicato esterno alle annualità successive rispetto alle quali sia intervenuto un nuovo regolamento comunale o l'integrazione di quello precedente che avesse recepito la dedotta necessità di una specifica sottocategoria per le aree a parcheggio scoperte.
Ed ancora va pure sul punto evidenziato che la misura della tariffa e le superfici tassabili sono certamente elementi variabili laddove essi possono essere mutati nel tempo.
Quanto alla statuizione contenuta nella menzionata sentenza 1621/2021 della CRT, circa l'istituzione di una specifica sottocategoria per i parcheggi scoperti, il Concessionario versa in giudizio la Delibera di Consiglio
Comunale n. 54 del 30.5.2022, così di epoca successiva a detta sentenza, di approvazione di un nuovo regolamento di disciplina della TARI.
In detto Regolamento, all'art. 12 è dato leggere “classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti” ed al comma 6, lett. G3, “parcheggi a pagamento scoperti e coperti”.
Se ne ha, quindi, che nelle more, successivamente alla sentenza n. 1621/21 della CTR, di cui si invoca il giudicato, è intervenuto un nuovo regolamento il quale ha provveduto ad individuare una specifica nuova categoria con la conseguenziale tariffa a metro quadro a stabilirsi con ulteriore diversa Deliberazione di
Giunta e di Consiglio.
Viene, così, meno per tale profilo l'invocato giudicato esterno di cui alla menzionata sentenza.
Si è detto come tra gli ulteriori elementi variabili dell'atto accertativo, che se mutati rendono inapplicabile il principio del giudicato esterno, è certamente da ricomprendere la superficie assoggettata all'imposta.
Nell'atto impugnato col presente giudizio, come in quello oggetto della menzionata sentenza n. 1621/2021 della CTR, di conferma di quella n. 6251/2019 della CTP di Caserta, la superficie tassata viene indicata in mq. 2236 mentre dette decisioni questa è fissata in mq. 700.
Ciò deriva, presumibilmente, da insufficienti e/o mancate allegazioni in merito da parte dell'Ente e/o
Concessionario.
Nel presente giudizio il Concessionario, oltre a versare il suddetto nuovo Regolamento TARI, allega pure una relazione tecnica per arch. Nominativo_1 del dicembre 2025 la quale, corredata da rilievi fotografici, visure e planimetrie catastali al 6.12.2025 nonché mappe, evidenzia come l'intera p.lla N_1 del Foglio N_2 alla Indirizzo_1 è assoggettata interamente a parcheggio ed intestata al Comune di Caserta.
Detta relazione tecnica evidenzia anche come risulti intestata a Ricorrente_1, destinatario, dell'atto impugnato, la p.lla N_3 del Foglio N_2 sita in Indirizzo_2 con categoria catastale D8 e della quale viene allegata anche planimetria. L'atto impugnato indica come indirizzo della ditta Ricorrente_1 quello di Indirizzo_1 -- che corrisponde all'ubicazione del parcheggio di cui alla p.lla N_1 del foglio N_2 per una superficie di mq. 1510 – e quanto al bene tassato la sua collocazione in Indirizzo_3 che corrisponde alla p.lla N_3 del foglio N_2 classificata in D8 con precisazione che tale ultima categoria attiene a fabbricati con destinazione speciale.
Il ricorrente non contesta tali produzioni documentali limitandosi a ribadire, con le proprie note, l'efficacia del giudicato esterno sopra menzionato senza censurare l'ubicazione dell'immobile tassato nell'atto impositivo ovvero Indirizzo_3.
La natura impugnatoria del ricorso tributario comporta che il giudice non può sostituirsi al ricorrente e rilevare questioni di fatto non sollevate da questo relativamente ai profili probatori (Cass. n. 23831/25).
“La cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso”, cosicché i fatti e i profili non contestati col ricorso divengono fatti pacifici sul piano della loro prova sulla storica esistenza. (Cass. n.
2196/2015).
È pacifico che nel processo tributario vige il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc stante l'applicabilità della disposizione giusto il richiamo di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 546/92 (Cass. 18.5.2018
n. 12287; Cass. n. 2196/2015, Cass. 22694/23; Cass. n. 6737/2002; Cass. 6686/23; Cass. n. 15030/2023).
Alla stregua di quanto innanzi, quindi, nulla può rilevare l'intestata Corte circa l'esatta individuazione dell'immobile nell'atto impugnato dovendo attenersi, in forza dell'esposto principio, a quello indicato in Indirizzo_3.
Neppure può trovare ingresso la richiesta da parte del Concessionario di determinare una diversa superficie tassabile di mq. 1510, in luogo di quella di mq. 2236 contenuta nell'atto impugnato, laddove questa attiene ad un immobile sito alla Indirizzo_1 che è luogo ben diverso da Indirizzo_3.
Certamente è auspicabile che da parte del Concessionario gli atti impositivi, per evitare indeterminatezze, indichino gli estremi catastali degli immobili tassati così da fugare ogni dubbio.
Sulla scorta di quanto innanzi il ricorso va rigettato con spese compensate a ragione della particolarità della fattispecie e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa spese. Caserta lì 19.01.2026 Il V. Presidente Relatore dott. Carlo Zannini