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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/12/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4336/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Cormons in via Torino n. 1 presso lo studio dell'avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2)i figli minori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e
1 residenza presso la madre nell'abitazione familiare sita in Comune di Gorizia Fraz.
Lucinico via Pietro Maroncelli n. 8 che resta assegnata alla GN Parte_1
Il signor si trasferirà in altra abitazione entro il
[...] Parte_2
30 giugno 2026, salvo diversi accordi tra le parti. Durante il periodo di coabitazione,
l'introduzione di ospiti esterni sarà consentita esclusivamente previo accordo tra le parti. Non sarà consentito, in ogni caso, il pernottamento nella abitazione di persone adulte senza il consenso dei figli e dell'altro genitore. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e con le disponibilità lavorative dei genitori;
in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, anche presso l'abitazione coniugale compatibilmente con la disponibilità e l'organizzazione del nucleo familiare e con vitto esclusivamente a suo carico, i fine settimana alternati dal venerdì alla domenica e nel corso della settimana uno o due pomeriggi da concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze del nucleo familiare.
Nelle occasioni in cui il padre vedrà e terrà con sé i figli nella casa familiare la GN , al fine di preservare un ambiente sereno e armonioso per Parte_1 la relazione padre figli, si impegna a rispettare la privacy, l'autonomia relazionale e gli spazi affettivi dei figli con il padre. Restano salvi diversi accordi delle parti.
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, i giorni di Natale e Santo Stefano nonché le festività di fine anno e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Gli ulteriori periodi di vacanze scolastiche verranno divisi a metà e comunque gestiti di volta in volta dai genitori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore ed i periodi di permanenza verranno concordati annualmente entro il 31 maggio.
Al fine di tutelare l'equilibrio emotivo-psicologico dei minori e di garantire loro un percorso di crescita sereno non turbato da influenze esterne premature o destabilizzanti, entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nelle dinamiche familiari eventuali nuovi partners fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età dei figli e . Per_2 Per_3
3)il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando Parte_2
alla madre a mezzo bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese l'importo
2 pari ad € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4)il signor contribuirà al mantenimento della moglie Parte_2
GN versando a quest'ultima a mezzo bonifico bancario entro Parte_1 il primo giorno di ogni mese l'importo parti ad € 150,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5)le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Gorizia n. 720/2016, saranno a carico del padre nella misura del
70% e della madre nella misura del 30% provvedendo il padre a versare la propria quota alla madre prima della scadenza del pagamento a fronte della documentazione giustificativa ovvero ad effettuare direttamente il pagamento della stessa;
6)i coniugi convengono che l'assegno unico universale erogato dall' per la CP_1
prole sarà percepito in via esclusiva ed integrale (100%) dalla madre GN
; Parte_1
7)i genitori si impegnano a concordare tutte le questioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ad alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
8)i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI
Per quanto attiene alla proprietà degli immobili di cui i ricorrenti sono comproprietari siti a Gorizia (GO) Frazione Lucinico via Pietro Maroncelli n.8 così come identificati nelle premesse ed acquistati dai ricorrenti in regime di separazione dei beni, i coniugi, al fine di definire compiutamente gli accordi patrimoniali in quanto funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987, intendono procedere, in sede di separazione, al trasferimento della proprietà come di seguito specificato.
Premesso che i signori e ciascuno Parte_1 Parte_2 rispettivamente per la quota di una metà indivisa sono proprietari delle seguenti
3 unità immobiliari costituite da casa ad uso civile abitazione tavolarmente distinte presso l'Ufficio Tavolare Regionale di Gorizia come segue: (doc. 13):
Partita Tavolare 3993 di Lucinico, Corpo Tavolare 1°, p.c.n. 313/24 Fabbricato e corte. Dette unità immobiliari sono censite, altresì, al Catasto Fabbricati del
Comune di Gorizia come segue:
Sezione Urbana C, Foglio 21, Particelle Catastali numeri:
313/24, subalterno 1, piano S1-T-1, Zona Censuaria 2^, Categoria A/7, Classe 3^,
Consistenza 14,5 vani, Superficie Catastale: Totale: mq. 328, Totale escluse aree scoperte: mq. 315, Rendita Catastale € 1.797,27
313/24, subalterno 2, piano T, Zona Censuaria 2^, Categoria C/6, Classe 3^,
Consistenza mq. 47, Superficie Catastale: Totale: mq. 46, Rendita Catastale € 87,38
(doc. 14).
Le realità immobiliari sono erette sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di Gorizia, Sezione di Lucinico, alla Partita 1 Enti Urbani e Promiscui, con la
Particella n. 313/24 del Foglio 21, quale Ente Urbano di ARE 11.00 confinante ad iniziare da Nord e proseguendo in senso orario con le Particelle numeri 313/27,
313/2, 313/25, 313/23, 313/28 e 313/18, salvo altri.
Ciò premesso, i ricorrenti convengono e stipulano quanto segue: il signor cede a titolo oneroso alla GN Parte_2 Parte_1
che accetta, la quota di proprietà indivisa di 1/2 delle pp.cc. sopra descritte.
[...]
La GN continuerà a provvedere al pagamento integrale del Parte_1
rateo del mutuo contratto con l'istituto “Intesa Sanpaolo S.p.A.” il 27 febbraio 2019 sino alla estinzione con eventuale accollo. Il signor si Parte_2 costituirà garante del pagamento del mutuo nelle forme richieste dall'Istituto bancario.
Finchè il signor abiterà nell'immobile casa familiare le Parte_2
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione saranno a suo carico. Dopo il trasferimento definitivo del signor in altra Parte_2
abitazione tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione dell'immobile resteranno a carico della GN . Parte_1
Gli immobili vengono ceduti dal signor ed accettati dalla Parte_2
GN unitamente agli arredi nelle condizioni di diritto e di fatto Parte_1
4 in cui si trovano, con ogni accessorio, pertinenza e dipendenza, con garanzia di libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi salvo la ipoteca di primo grado concessa a favore della “Intesa Sanpaolo S.p.A.”.
Poiché il presente trasferimento immobiliare fa parte integrante degli accordi di separazione personale intervenuti tra i coniugi, le parti, ed in particolare il signor
, dichiarano espressamente ed incondizionatamente di Parte_2 rinunciare ora e per sempre ad ogni conguaglio, comunque nascente dal trasferimento alla GN dei beni in comproprietà, con Parte_1 conseguente rinuncia all'ipoteca legale ed esonero del Conservatore del Libri
Fondiari competente da ogni responsabilità al riguardo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 47/1985 e del Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n.
380/2001, successive modifiche ed integrazioni, il signor Parte_2 dichiara che le unità immobiliari oggetto della presente cessione sono state erette giusta concessione ad edificare rilasciata dal Comune di Gorizia il 19 dicembre
1994 al n. 10.09.14/5296/S3 e sono state dichiarate abitabili con certificato di data
28 luglio 1998, Pratica n. 10.09.14/5296/011; il signor Parte_2
dichiara altresì:
- che i provvedimenti predetti non sono stati mai annullati, né sono decaduti, né sono mai divenuti inefficaci, né sono in corso procedimenti di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;
- che, successivamente e all'infuori di quanto citato, sull'immobile in oggetto non sono stati mai eseguiti lavori di modifica, nemmeno in assenza di licenze, concessioni, autorizzazioni o permessi di costruire, per cui quanto qui ceduto viene dichiarato perfettamente e legittimamente commerciabile ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia nonché garantito come sostanzialmente agibile, non essendo mai adottato alcuno dei provvedimenti sanzionatori indicati nell'art. 41
L. 47/1985;
- che, non si allega il certificato di destinazione urbanistica in quanto trattasi di fabbricato censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio – Catasto
Fabbricati, insistente su fondo avente una superficie inferiore a cinquemila metri quadrati.
5 DICHIARAZIONI CATASTALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis della Legge 27.2.1985 n. 52 e successive modificazioni, i ricorrenti, quali intestatari degli immobili sopra descritti, dichiarano:
- che, i dati di identificazione catastale, sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate sulle planimetrie quali ultime depositate in Catasto;
- che, i dati catastali delle unità immobiliari cedute e le risultanze delle planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie essendovi pertanto corrispondenza tra la configurazione delle unità immobiliari in oggetto e la loro rappresentazione grafica.
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA
Con la sottoscrizione del presente ricorso, la GN dichiara di Parte_1 aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile oggetto del trasferimento, comprensiva dell'attestato APE redatto ai sensi de D.Lgs. 192/2005, successive modifiche ed integrazioni, di data 10.08.2016 dalla geometra e valido fino al Controparte_2
10.08.2026, dichiarando la parte cedente che successivamente non sono state effettuate nell'immobile modifiche che abbiano potuto incidere sul contenuto della certificazione né che si siano verificate altre cause di decadenza della stessa (doc.
16).
Il signor dichiara che non sta usufruendo di alcuna Parte_2
detrazione fiscale relativa ad eventuali lavori effettuati nell'immobile oggetto della cessione e che gli impianti vengono ceduti ed accettati dalla GN Parte_1
nello stato in cui attualmente si trovano.
[...]
Le parti, per l'ipotesi in cui la presente cessione o il provvedimento giudiziale che la riporta non dovesse per qualsiasi motivo, anche per rigetto del Giudice Tavolare, essere ritenuto titolo valido ed idoneo al trasferimento della proprietà o all'intavolazione della proprietà qui ceduta, si obbligano a riprodurre il presente consenso alla cessione alle medesime condizioni, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione dinanzi a Notaio scelto dalle parti e le spese verranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge.”
6 Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 24/11/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 18/11/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/04/2009 a
[...]
FI (reg. Atti di Matrimonio, anno 2009, parte 2, serie A, vol. 2, atto n. 13), nel corso del quale sono nati i figli il 11/12/2011 a Roma, Persona_1
il 08/04/2014 a Bologna e il Persona_2 Persona_3
08/04/2014 a Bologna, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 18/12/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- nulla per le spese;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
FI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2009, parte II, serie A, vol. 2, atto n.
13) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4336/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Cormons in via Torino n. 1 presso lo studio dell'avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2)i figli minori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e
1 residenza presso la madre nell'abitazione familiare sita in Comune di Gorizia Fraz.
Lucinico via Pietro Maroncelli n. 8 che resta assegnata alla GN Parte_1
Il signor si trasferirà in altra abitazione entro il
[...] Parte_2
30 giugno 2026, salvo diversi accordi tra le parti. Durante il periodo di coabitazione,
l'introduzione di ospiti esterni sarà consentita esclusivamente previo accordo tra le parti. Non sarà consentito, in ogni caso, il pernottamento nella abitazione di persone adulte senza il consenso dei figli e dell'altro genitore. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e con le disponibilità lavorative dei genitori;
in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, anche presso l'abitazione coniugale compatibilmente con la disponibilità e l'organizzazione del nucleo familiare e con vitto esclusivamente a suo carico, i fine settimana alternati dal venerdì alla domenica e nel corso della settimana uno o due pomeriggi da concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze del nucleo familiare.
Nelle occasioni in cui il padre vedrà e terrà con sé i figli nella casa familiare la GN , al fine di preservare un ambiente sereno e armonioso per Parte_1 la relazione padre figli, si impegna a rispettare la privacy, l'autonomia relazionale e gli spazi affettivi dei figli con il padre. Restano salvi diversi accordi delle parti.
Durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, i giorni di Natale e Santo Stefano nonché le festività di fine anno e durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Gli ulteriori periodi di vacanze scolastiche verranno divisi a metà e comunque gestiti di volta in volta dai genitori. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore ed i periodi di permanenza verranno concordati annualmente entro il 31 maggio.
Al fine di tutelare l'equilibrio emotivo-psicologico dei minori e di garantire loro un percorso di crescita sereno non turbato da influenze esterne premature o destabilizzanti, entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nelle dinamiche familiari eventuali nuovi partners fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età dei figli e . Per_2 Per_3
3)il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando Parte_2
alla madre a mezzo bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese l'importo
2 pari ad € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4)il signor contribuirà al mantenimento della moglie Parte_2
GN versando a quest'ultima a mezzo bonifico bancario entro Parte_1 il primo giorno di ogni mese l'importo parti ad € 150,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5)le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Gorizia n. 720/2016, saranno a carico del padre nella misura del
70% e della madre nella misura del 30% provvedendo il padre a versare la propria quota alla madre prima della scadenza del pagamento a fronte della documentazione giustificativa ovvero ad effettuare direttamente il pagamento della stessa;
6)i coniugi convengono che l'assegno unico universale erogato dall' per la CP_1
prole sarà percepito in via esclusiva ed integrale (100%) dalla madre GN
; Parte_1
7)i genitori si impegnano a concordare tutte le questioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ad alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
8)i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI
Per quanto attiene alla proprietà degli immobili di cui i ricorrenti sono comproprietari siti a Gorizia (GO) Frazione Lucinico via Pietro Maroncelli n.8 così come identificati nelle premesse ed acquistati dai ricorrenti in regime di separazione dei beni, i coniugi, al fine di definire compiutamente gli accordi patrimoniali in quanto funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987, intendono procedere, in sede di separazione, al trasferimento della proprietà come di seguito specificato.
Premesso che i signori e ciascuno Parte_1 Parte_2 rispettivamente per la quota di una metà indivisa sono proprietari delle seguenti
3 unità immobiliari costituite da casa ad uso civile abitazione tavolarmente distinte presso l'Ufficio Tavolare Regionale di Gorizia come segue: (doc. 13):
Partita Tavolare 3993 di Lucinico, Corpo Tavolare 1°, p.c.n. 313/24 Fabbricato e corte. Dette unità immobiliari sono censite, altresì, al Catasto Fabbricati del
Comune di Gorizia come segue:
Sezione Urbana C, Foglio 21, Particelle Catastali numeri:
313/24, subalterno 1, piano S1-T-1, Zona Censuaria 2^, Categoria A/7, Classe 3^,
Consistenza 14,5 vani, Superficie Catastale: Totale: mq. 328, Totale escluse aree scoperte: mq. 315, Rendita Catastale € 1.797,27
313/24, subalterno 2, piano T, Zona Censuaria 2^, Categoria C/6, Classe 3^,
Consistenza mq. 47, Superficie Catastale: Totale: mq. 46, Rendita Catastale € 87,38
(doc. 14).
Le realità immobiliari sono erette sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di Gorizia, Sezione di Lucinico, alla Partita 1 Enti Urbani e Promiscui, con la
Particella n. 313/24 del Foglio 21, quale Ente Urbano di ARE 11.00 confinante ad iniziare da Nord e proseguendo in senso orario con le Particelle numeri 313/27,
313/2, 313/25, 313/23, 313/28 e 313/18, salvo altri.
Ciò premesso, i ricorrenti convengono e stipulano quanto segue: il signor cede a titolo oneroso alla GN Parte_2 Parte_1
che accetta, la quota di proprietà indivisa di 1/2 delle pp.cc. sopra descritte.
[...]
La GN continuerà a provvedere al pagamento integrale del Parte_1
rateo del mutuo contratto con l'istituto “Intesa Sanpaolo S.p.A.” il 27 febbraio 2019 sino alla estinzione con eventuale accollo. Il signor si Parte_2 costituirà garante del pagamento del mutuo nelle forme richieste dall'Istituto bancario.
Finchè il signor abiterà nell'immobile casa familiare le Parte_2
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione saranno a suo carico. Dopo il trasferimento definitivo del signor in altra Parte_2
abitazione tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione dell'immobile resteranno a carico della GN . Parte_1
Gli immobili vengono ceduti dal signor ed accettati dalla Parte_2
GN unitamente agli arredi nelle condizioni di diritto e di fatto Parte_1
4 in cui si trovano, con ogni accessorio, pertinenza e dipendenza, con garanzia di libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi salvo la ipoteca di primo grado concessa a favore della “Intesa Sanpaolo S.p.A.”.
Poiché il presente trasferimento immobiliare fa parte integrante degli accordi di separazione personale intervenuti tra i coniugi, le parti, ed in particolare il signor
, dichiarano espressamente ed incondizionatamente di Parte_2 rinunciare ora e per sempre ad ogni conguaglio, comunque nascente dal trasferimento alla GN dei beni in comproprietà, con Parte_1 conseguente rinuncia all'ipoteca legale ed esonero del Conservatore del Libri
Fondiari competente da ogni responsabilità al riguardo.
DICHIARAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Ai sensi e per gli effetti della L. n. 47/1985 e del Testo Unico dell'edilizia D.P.R. n.
380/2001, successive modifiche ed integrazioni, il signor Parte_2 dichiara che le unità immobiliari oggetto della presente cessione sono state erette giusta concessione ad edificare rilasciata dal Comune di Gorizia il 19 dicembre
1994 al n. 10.09.14/5296/S3 e sono state dichiarate abitabili con certificato di data
28 luglio 1998, Pratica n. 10.09.14/5296/011; il signor Parte_2
dichiara altresì:
- che i provvedimenti predetti non sono stati mai annullati, né sono decaduti, né sono mai divenuti inefficaci, né sono in corso procedimenti di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;
- che, successivamente e all'infuori di quanto citato, sull'immobile in oggetto non sono stati mai eseguiti lavori di modifica, nemmeno in assenza di licenze, concessioni, autorizzazioni o permessi di costruire, per cui quanto qui ceduto viene dichiarato perfettamente e legittimamente commerciabile ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia nonché garantito come sostanzialmente agibile, non essendo mai adottato alcuno dei provvedimenti sanzionatori indicati nell'art. 41
L. 47/1985;
- che, non si allega il certificato di destinazione urbanistica in quanto trattasi di fabbricato censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio – Catasto
Fabbricati, insistente su fondo avente una superficie inferiore a cinquemila metri quadrati.
5 DICHIARAZIONI CATASTALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis della Legge 27.2.1985 n. 52 e successive modificazioni, i ricorrenti, quali intestatari degli immobili sopra descritti, dichiarano:
- che, i dati di identificazione catastale, sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate sulle planimetrie quali ultime depositate in Catasto;
- che, i dati catastali delle unità immobiliari cedute e le risultanze delle planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie essendovi pertanto corrispondenza tra la configurazione delle unità immobiliari in oggetto e la loro rappresentazione grafica.
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA
Con la sottoscrizione del presente ricorso, la GN dichiara di Parte_1 aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile oggetto del trasferimento, comprensiva dell'attestato APE redatto ai sensi de D.Lgs. 192/2005, successive modifiche ed integrazioni, di data 10.08.2016 dalla geometra e valido fino al Controparte_2
10.08.2026, dichiarando la parte cedente che successivamente non sono state effettuate nell'immobile modifiche che abbiano potuto incidere sul contenuto della certificazione né che si siano verificate altre cause di decadenza della stessa (doc.
16).
Il signor dichiara che non sta usufruendo di alcuna Parte_2
detrazione fiscale relativa ad eventuali lavori effettuati nell'immobile oggetto della cessione e che gli impianti vengono ceduti ed accettati dalla GN Parte_1
nello stato in cui attualmente si trovano.
[...]
Le parti, per l'ipotesi in cui la presente cessione o il provvedimento giudiziale che la riporta non dovesse per qualsiasi motivo, anche per rigetto del Giudice Tavolare, essere ritenuto titolo valido ed idoneo al trasferimento della proprietà o all'intavolazione della proprietà qui ceduta, si obbligano a riprodurre il presente consenso alla cessione alle medesime condizioni, entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione dinanzi a Notaio scelto dalle parti e le spese verranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge.”
6 Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 24/11/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 18/11/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/04/2009 a
[...]
FI (reg. Atti di Matrimonio, anno 2009, parte 2, serie A, vol. 2, atto n. 13), nel corso del quale sono nati i figli il 11/12/2011 a Roma, Persona_1
il 08/04/2014 a Bologna e il Persona_2 Persona_3
08/04/2014 a Bologna, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 18/12/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- nulla per le spese;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
FI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2009, parte II, serie A, vol. 2, atto n.
13) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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