Articolo 4 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1868
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 febbraio 1963
Art. 4.
Al personale che ottenga l'inquadramento di cui al precedente articolo 3 e' attribuita la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento.
Al personale suddetto e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento presso l'Ente, rispetto al nuovo trattamento complessivo spettante come impiegato avventizio.
L'assegno personale di cui al precedente comma, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, e' utile ai fini di cui agli articoli 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 , e 9, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246 . Esso e' conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli aggiunti (ex ruoli transitori) ai sensi del seguente articolo 5, e, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, e' per gli impiegati stessi utile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963