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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3432/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7591/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 30/04/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7591/6/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla società Società_1 s.a.s., annullando l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9033310270.000 e le cartelle presupposte, condannando l'Agenzia delle Entrate – OS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello la Società contribuente, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, deducendo la violazione e falsa applicazione dei criteri di cui al D.M. n.
147/2022 (ora D.M. n. 55/2014 come modificato), lamentando l'inadeguatezza dell'importo liquidato rispetto al valore della controversia e alla complessità della causa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – OS, la quale depositava controdeduzioni e proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, sostenendo la rituale notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente definitività delle stesse, nonché l'erroneità della condanna alle spese pronunciata dal primo giudice.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello principale da accogliere parzialmente e quello incidentale da rigettare in quanto infondato.
L'appello principale è fondato e merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha liquidato le spese di lite in misura pari a euro 8.000, senza un'adeguata e puntuale correlazione ai parametri normativamente previsti, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, pari ad oltre euro 100.000, nonché alla pluralità degli atti impugnati e alla complessità delle questioni giuridiche trattate.
In applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e ss. del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e dello scaglione di riferimento (da euro 52.000 a euro 260.000), la liquidazione operata dal primo giudice risulta incongrua e inferiore ai minimi tariffari mediamente applicabili. Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto, con rideterminazione delle spese di lite del primo grado in misura conforme ai parametri vigenti, che l'appellante ha stimato in 12.143, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Al contrario, dall'esame delle tabelle allegate al Decreto
Ministeriale n. 147 del 14 aprile 2022, escludendo la fase cautelare l'importo da liquidare è pari a 9.341,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
L'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – OS, al contrario, è infondato e va rigettato.
Le censure mosse dall'appellante incidentale si basano su documentazione prodotta per la primo volta in appello e, alla luce del novellato art. 58 del D. Lgs. 546/1992 è possibile produrre nuovi documenti se indispensabili o non producibili prima per causa non imputabile. Per il requisito dell'indispensabilità, poiché la norma ricalca la previgente disciplina civile, si deve far riferimento alla c.d. indispensabilità ristretta, come delineata dalle Sezioni Unite, cioè quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio. Il concetto di causa non imputabile, la cui valutazione è demandata al Giudice che deve darne motivazione, deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatata sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla mera negligenza organizzativa della parte. A questo, fa seguito, come bilanciamento, la possibilità di proporre in appello motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati (art. 58 c. 2 D.Lgs. 546/92), possibilità in passato esclusa.
Nel nostro caso la documentazione prodotta in sede di appello incidentale non risponde al requisito di indispensabilità ed era già disponibile dinanzi al Giudice di prime cure
Ne deriva il rigetto integrale dell'appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO PRINCIPALE COME IN MOTIVAZIONE E RIGETTA
L'APPELLO INCIDENTALE RIDETERMINANDO LE SPESE DI CUI AL PRIMO GRADO IN EURO
9341,00 OLTRE ACCESSORI , SE DOVUTI, CON ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE DICHIARATOSI
ANTISTATARIO. PER IL SECONDO GRADO VENGONO LIQUIDATE LE SPESE IN EURO 1500,00
CON ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3432/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7591/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 30/04/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7591/6/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla società Società_1 s.a.s., annullando l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9033310270.000 e le cartelle presupposte, condannando l'Agenzia delle Entrate – OS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello la Società contribuente, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, deducendo la violazione e falsa applicazione dei criteri di cui al D.M. n.
147/2022 (ora D.M. n. 55/2014 come modificato), lamentando l'inadeguatezza dell'importo liquidato rispetto al valore della controversia e alla complessità della causa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – OS, la quale depositava controdeduzioni e proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, sostenendo la rituale notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente definitività delle stesse, nonché l'erroneità della condanna alle spese pronunciata dal primo giudice.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello principale da accogliere parzialmente e quello incidentale da rigettare in quanto infondato.
L'appello principale è fondato e merita accoglimento.
La sentenza impugnata ha liquidato le spese di lite in misura pari a euro 8.000, senza un'adeguata e puntuale correlazione ai parametri normativamente previsti, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, pari ad oltre euro 100.000, nonché alla pluralità degli atti impugnati e alla complessità delle questioni giuridiche trattate.
In applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e ss. del D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte e dello scaglione di riferimento (da euro 52.000 a euro 260.000), la liquidazione operata dal primo giudice risulta incongrua e inferiore ai minimi tariffari mediamente applicabili. Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto, con rideterminazione delle spese di lite del primo grado in misura conforme ai parametri vigenti, che l'appellante ha stimato in 12.143, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Al contrario, dall'esame delle tabelle allegate al Decreto
Ministeriale n. 147 del 14 aprile 2022, escludendo la fase cautelare l'importo da liquidare è pari a 9.341,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
L'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – OS, al contrario, è infondato e va rigettato.
Le censure mosse dall'appellante incidentale si basano su documentazione prodotta per la primo volta in appello e, alla luce del novellato art. 58 del D. Lgs. 546/1992 è possibile produrre nuovi documenti se indispensabili o non producibili prima per causa non imputabile. Per il requisito dell'indispensabilità, poiché la norma ricalca la previgente disciplina civile, si deve far riferimento alla c.d. indispensabilità ristretta, come delineata dalle Sezioni Unite, cioè quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio. Il concetto di causa non imputabile, la cui valutazione è demandata al Giudice che deve darne motivazione, deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatata sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla mera negligenza organizzativa della parte. A questo, fa seguito, come bilanciamento, la possibilità di proporre in appello motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati (art. 58 c. 2 D.Lgs. 546/92), possibilità in passato esclusa.
Nel nostro caso la documentazione prodotta in sede di appello incidentale non risponde al requisito di indispensabilità ed era già disponibile dinanzi al Giudice di prime cure
Ne deriva il rigetto integrale dell'appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO PRINCIPALE COME IN MOTIVAZIONE E RIGETTA
L'APPELLO INCIDENTALE RIDETERMINANDO LE SPESE DI CUI AL PRIMO GRADO IN EURO
9341,00 OLTRE ACCESSORI , SE DOVUTI, CON ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE DICHIARATOSI
ANTISTATARIO. PER IL SECONDO GRADO VENGONO LIQUIDATE LE SPESE IN EURO 1500,00
CON ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.