Ordinanza collegiale 28 ottobre 2024
Sentenza breve 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 07/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04494/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4494 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- nella qualità di genitore della minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania - Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo "--OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’estratto del verbale del gruppo di lavoro operativo 03.09.2024 dell’ Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” –-OMISSIS- – Castellammare di 1 Stabia, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunna -OMISSIS- di numero 12 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''Istruzione, l''Ufficio scolastico provinciale e l''Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa.
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell’amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 33 ore settimanali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\11\2024 :
avverso e per l’annullamento, previa sospensione:
del P.E.I. 2024/2025 del 11.10.2024 emesso Dall’I.C. -OMISSIS- di Castellammare di Stabia (NA).
Per il rinnovato accertamento e la declaratoria
-del diritto dell’alunna -OMISSIS- ad essere assistita da un insegnante di sostegno specializzato per l’intero orario scolastico (rapporto 1 a 1);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania - di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania - Ambito Territoriale Provinciale di Napoli e dell’Istituto Comprensivo " -OMISSIS- " di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che la minore indicata in atti è affetta da “ sofferenza perinatale con disabilità intellettiva di grado non specificato, disprassia verbale, deficit di attenzione / iperattività in terapia riabilitativa ” per cui è stata riconosciuta come disabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 (con verbale della Commissione medica dell’INPS di Castellammare di Stabia del 15 novembre 2021);
- l’alunna è iscritta, per l’anno scolastico 2024/2025, classe III della Scuola Secondaria di I Grado presso l’Istituto in epigrafe;
2. Rilevato che:
- con il verbale del GLO del 3 settembre 2024 erano state indicate 12 ore di insegnamento di sostegno, mentre la minore frequenta 33 ore settimanali curricolari;
-in data 8 ottobre si è costituito il Ministero dell’istruzione e del merito, con memoria di mero stile, senza produrre atti del procedimento, né relazione illustrativa (nessun ulteriore atto è stato depositato nel corso del presente giudizio);
-in data 11 ottobre 2024, è stato adottato il PEI per l’anno scolastico 2024/25, il quale ha previsto per l’alunna un numero di ore di sostegno pari a 18, precisando con indicazioni scritte a mano, sul modello compilato che tali ore sarebbero insufficienti e che “ le ordinanze sine die non erano più riconosciute dall’Ufficio VI Organico ” (ci si sofferma in prosieguo, al punto 6, sull’interpretazione di tale frase);
-in data 22 novembre 2024 parte ricorrente ha depositato, avverso tale atto collegiale sopravvenuto, ricorso per motivi aggiunti;
3. Ritenuto che, come prospettato alle parti alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, il ricorso introduttivo sia inammissibile, poiché ha ad oggetto un atto endoprocedimentale quale il verbale GLO, mentre meriti accoglimento il ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il PEI 2024/2025;
4. Considerato, quanto al ricorso per motivi aggiunti, che:
- nonostante la situazione grave disabilità della minore, l’amministrazione resistente, da considerarsi in questa sede unitaria a prescindere dalle rispettive competenze attribuirsi ai diversi uffici (USR e Uffici dirigenziali degli istituti scolastici), ha adottato un provvedimento collegiale che non tiene conto del suo effettivo fabbisogno e che è anzi intrinsecamente contraddittorio, poiché determina un monte ore (18 ore ) ritenuto, con il medesimo atto collegiale, insufficiente;
-tale monte ore, già insufficiente, è stato poi perfino ridotto (12 ore) per effetto di una “ modifica ” scritta a mano dal seguente tenore “ a seguito di comunicazione telefonica intercorsa in data 15 ottobre 2024 con AT di Napoli ”;
-con tale illegittima determinazione, l’amministrazione ha agito in chiara violazione sia della normativa vigente, come interpretata dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 82/2010, sia dei principi ermeneutici elaborati da una giurisprudenza consolidata, della quale si richiamano solo alcuni precedenti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341 e, per la Sezione, tra le più recenti T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3 dicembre 2024, n. 6745; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3 dicembre 2024, n. 6744; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6623; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6612; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 26 novembre 2024, n. 6553; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6534; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6136; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6029; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6022, T.A.R. , , Napoli, Sez. IV, 8 novembre 2024, n. 6053; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 novembre 2024, n. 6045; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 novembre 2024, n. 6034, specificandosi che nessuna di queste decisioni di primo grado risulta appellata dal Ministero con conseguente passaggio in giudicato).
- il PEI costituisce l’unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986);
5. Rilevato che, con la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2020, n. 80 citata, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008 ), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed è stata dichiarata “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude(va) la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente ” sul presupposto che tali norme –prevedendo un “ limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno ” - incidevano sul « nucleo indefettibile di garanzie » che costituisce “ limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore ”;
-nella medesima sentenza della Corte costituzionale si afferma, tra l’altro, il principio – ripetutamente richiamato dalla giurisprudenza successiva di cui si è sopra dato conto – secondo cui “ la ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua ”;
6. Considerato che:
- la precisazione (apposta al PEI 2024/2025 e redatta a mano), secondo cui l’Ufficio VI preposto all’assegnazione dell’organico dei docenti di sostegno non riconoscerebbe le “ ordinanze sine die ”, debba interpretarsi nel senso che, secondo l’amministrazione resistente, per la determinazione di ore di insegnamento scolastico da attribuire agli alunni disabili, non è sufficiente che il Tribunale si sia già pronunciato con “ ordinanze ”, magari in giudizi concernenti il medesimo alunno, ma per diversi anni scolastici, ma è necessario che esso si pronunci con riguardo all’anno scolastico in corso;
- tale dichiarazione, oltre che rivelatrice del vizio di eccesso di potere del PEI poiché non in linea con i presupposti che la normativa richiede a base della determinazione della misura dell’insegnamento scolastico, conferma, anche nel presente giudizio, la diffusa prassi dell’amministrazione scolastica, già stigmatizzata in copiosi precedenti della Sezione ed anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, di abdicare all’esercizio del potere amministrativo attribuito dal legislatore a garanzia delle posizioni soggettive dei minori disabili, adottando provvedimenti con sottostima delle ore di insegnamento di sostegno, in attesa delle decisioni di questo Tribunale, con i conseguenti oneri processuali scaricati sulle famiglie dei bambini e ragazzi disabili;
-un simile esercizio illegittimo del potere alimenta il contenzioso giudiziale, in una materia caratterizzata da giurisprudenza, anche costituzionale, consolidata, in cui le decisioni di primo grado divengono definitive per mancata impugnazione da parte del Ministero soccombente, generando un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
- per tali ragioni, in numerosi analoghi giudizi, sono state pertanto trasmesse copie delle relative sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per le valutazioni di competenza (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369);
7. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso introduttivo sia inammissibile e che invece debba essere accolto il ricorso per motivi aggiunti, con il dovere dell’amministrazione di riformulare il PEI tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunna e dei principi consolidati rinvenibili in materia, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
8. Ritenuto che le spese debbano essere regolate secondo il principio di soccombenza in relazione al ricorso per motivi aggiunti, sia in ragione della pacifica giurisprudenza registrabile in materia, sia in considerazione della mancanza di attività difensive da parte dell’amministrazione, con liquidazione contenuta nel dispositivo e a favore del procuratore anticipatario;
9. Ritenuto che, per quanto evidenziato in parte motiva al punto 6, debba disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
-dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
-accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il PEI 2024/2025
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore distrattario, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Manda la Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.