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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1015/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4663/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 164084-2024 INTIMAZIONE IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 164084-2024 INTIMAZIONE TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 164084-2024 INTIMAZIONE TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 164084-2024 INTIMAZIONE TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7712/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.164084-2024, notificata il
18-3-2024, di euro 2.526,40, per IMU e TASI 2015 e per TARI 2016, 2017 e 2018, non corrisposte al Comune di Castellammare di Stabia, il quale aveva delegato alla riscossione la SO SP. Eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, notifica di atti in tempo di sospensione da Covid 19, decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, carenza di legittimazione della OG a riscuotere per conto del Comune stabiese, difetto di motivazione e violazione dello statuto del contribuente.
Con comparsa del 23-10-2024, si costituiva la OG SP, depositando documentazione atta a dimostrare la regolarità delle notifiche e contestando le eccezioni di parte avversa;
eccepiva il difetto di contradditorio, non avendo la contribuente chiamato in giudizio l'Ente comunale.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente il difetto di legittimazione della OG SP, sprovvista di titolo contrattuale valido per l'attività di concessionario del Comune.
Presenta appello la SO SP che, depositando copiosa giurisprudenza di questa Corte, contesta l'errore dei primi giudici circa la propria legittimazione attiva a riscuotere per conto del Comune. Richiama quanto eccepito nelle difese del primo grado di giudizio, chiedendo rigettarsi il ricorso introduttivo per essere provata la regolare notifica di tutti gli atti opposti, spese vinte.
SI costituisce la contribuente che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano depositate in atti memorie illustrative dell'appellante.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Il Collegio, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazione all'asserita mancanza di legittimazione della OG SP, a seguito di intervenuta scadenza del contratto (Cfr: Sentenza CGT II Grado
Campania n. 3664/01/2025), ritiene fondato il primo motivo di gravame dell'appellante e quindi pienamente sussistente la legittimazione attiva della OG SP per agire in riscossione per conto del Comune di
Castellammare di Stabia. La OG SP opera infatti in regime di prorogatio per le pratiche già affidate, prima della scadenza contrattuale, e di cui si aspetta la riscossione o l'inesigibilità definitiva per cui trattandosi di tributi risalenti alle annualità 2015-2016-2017-2018, la OG SP è pienamente legittimata, in forza del contratto di concessionaria di riscossione intercorso con il Comune di Castellammare di Stabia (agli atti di causa), a riscuotere anche dopo il 01 Gennaio 2023, i crediti non ancora riscossi ma già avviati con le attività di riscossione in corso, prima di detta data e fino alla effettiva conclusione, sia positiva sia negativa. Pertanto, essendo l'azione della OG promossa nei confronti dell'opponente risalente a prima del 01-01-2023, la legittimazione attiva della OG SP a riscuotere per conto del Comune di Castellammare di Stabia è ancora efficace e non è mai stata revocata.
Tanto precisato, passando all'esame dei motivi del ricorso introduttivo non vagliati dal primo giudice, essi risultano del tutto infondati, pur tenendo conto delle difese presentate dalla contribuente in sede di appello.
Risulta infatti provata la regolarità delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta con il deposito, già dal primo grado, della documentazione la quale attesta che i predetti atti risultano notificati regolarmente in data 11.12.2020 secondo le disposizioni normative emanate a seguito della emergenza
Covid-19; inoltre, in data 23.12.2021 risultano regolarmente notificate l'ingiunzione di pagamento n. 0099460 del 06.12.2021 e l'ingiunzione di pagamento n. 0099469 del 06.12.2021, relative a tutti i tributi oggetto dell'atto impugnato.
Peraltro, la notifica di tali atti interruttivi, è circostanza ben nota alla contribuente avendo ella opposto il preavviso di fermo amministrativo n.124646-2023, notificato dalla OG SP il 3-3-2023, relativo agli stessi atti, nella causa rg 9743-2023 in cui è stata riconosciuta la fondatezza e la legittimità dell'operato della
SO SP con la sentenza n. 17496-2023.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Nel caso in esame, risulta incontroverso che, al di là della regolare notifica degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Castelammare di Stabia, risultano regolarmente notificate l'ingiunzione di pagamento n. 0099459 del 06.12.2021 e l'ingiunzione di pagamento n. 0099460 del 06.12.2021, perfezionatesi per compiuta giacenza e per le quali viene prodotta in giudizio la prova dell'invio della raccomandata informativa
(cd. CAD - Comunicazione Avvenuto Deposito) e dell'esito della stessa, attestato dal messo notificatore in data 03.01.2022. Ad ogni modo, come già evidenziato, la notifica di tali atti interruttivi, è circostanza ben nota alla contribuente avendo ella opposto il preavviso di fermo amministrativo n.124646-2023, notificato dalla OG SP il 3-3-2023, relativo agli stessi atti, nella causa rg 9743-2023 in cui è stata riconosciuta la fondatezza e la legittimità dell'operato della SO SP con la sentenza n. 17496-2023.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente riformata, confermando la legittimità dell'atto impugnato e della relativa pretesa tributaria.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado specificatamente in ragione della oscillazione giurisprudenziale in tema di legittimazione delle OG SP per le attività di riscossione del Comune di Castellammare di Stabia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4663/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 164084-2024 INTIMAZIONE IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 164084-2024 INTIMAZIONE TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 164084-2024 INTIMAZIONE TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 164084-2024 INTIMAZIONE TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7712/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.164084-2024, notificata il
18-3-2024, di euro 2.526,40, per IMU e TASI 2015 e per TARI 2016, 2017 e 2018, non corrisposte al Comune di Castellammare di Stabia, il quale aveva delegato alla riscossione la SO SP. Eccepiva: omessa notifica degli atti prodromici, notifica di atti in tempo di sospensione da Covid 19, decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, carenza di legittimazione della OG a riscuotere per conto del Comune stabiese, difetto di motivazione e violazione dello statuto del contribuente.
Con comparsa del 23-10-2024, si costituiva la OG SP, depositando documentazione atta a dimostrare la regolarità delle notifiche e contestando le eccezioni di parte avversa;
eccepiva il difetto di contradditorio, non avendo la contribuente chiamato in giudizio l'Ente comunale.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente il difetto di legittimazione della OG SP, sprovvista di titolo contrattuale valido per l'attività di concessionario del Comune.
Presenta appello la SO SP che, depositando copiosa giurisprudenza di questa Corte, contesta l'errore dei primi giudici circa la propria legittimazione attiva a riscuotere per conto del Comune. Richiama quanto eccepito nelle difese del primo grado di giudizio, chiedendo rigettarsi il ricorso introduttivo per essere provata la regolare notifica di tutti gli atti opposti, spese vinte.
SI costituisce la contribuente che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano depositate in atti memorie illustrative dell'appellante.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Il Collegio, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazione all'asserita mancanza di legittimazione della OG SP, a seguito di intervenuta scadenza del contratto (Cfr: Sentenza CGT II Grado
Campania n. 3664/01/2025), ritiene fondato il primo motivo di gravame dell'appellante e quindi pienamente sussistente la legittimazione attiva della OG SP per agire in riscossione per conto del Comune di
Castellammare di Stabia. La OG SP opera infatti in regime di prorogatio per le pratiche già affidate, prima della scadenza contrattuale, e di cui si aspetta la riscossione o l'inesigibilità definitiva per cui trattandosi di tributi risalenti alle annualità 2015-2016-2017-2018, la OG SP è pienamente legittimata, in forza del contratto di concessionaria di riscossione intercorso con il Comune di Castellammare di Stabia (agli atti di causa), a riscuotere anche dopo il 01 Gennaio 2023, i crediti non ancora riscossi ma già avviati con le attività di riscossione in corso, prima di detta data e fino alla effettiva conclusione, sia positiva sia negativa. Pertanto, essendo l'azione della OG promossa nei confronti dell'opponente risalente a prima del 01-01-2023, la legittimazione attiva della OG SP a riscuotere per conto del Comune di Castellammare di Stabia è ancora efficace e non è mai stata revocata.
Tanto precisato, passando all'esame dei motivi del ricorso introduttivo non vagliati dal primo giudice, essi risultano del tutto infondati, pur tenendo conto delle difese presentate dalla contribuente in sede di appello.
Risulta infatti provata la regolarità delle notifiche degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta con il deposito, già dal primo grado, della documentazione la quale attesta che i predetti atti risultano notificati regolarmente in data 11.12.2020 secondo le disposizioni normative emanate a seguito della emergenza
Covid-19; inoltre, in data 23.12.2021 risultano regolarmente notificate l'ingiunzione di pagamento n. 0099460 del 06.12.2021 e l'ingiunzione di pagamento n. 0099469 del 06.12.2021, relative a tutti i tributi oggetto dell'atto impugnato.
Peraltro, la notifica di tali atti interruttivi, è circostanza ben nota alla contribuente avendo ella opposto il preavviso di fermo amministrativo n.124646-2023, notificato dalla OG SP il 3-3-2023, relativo agli stessi atti, nella causa rg 9743-2023 in cui è stata riconosciuta la fondatezza e la legittimità dell'operato della
SO SP con la sentenza n. 17496-2023.
Al riguardo, in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” per cui
“per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento” (Cass. Ord. n. 23346/2024). Tale orientamento origina dalla adeguata interpretazione dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 in base al quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa, assicurando in tal modo un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato. In definitiva, in base a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo viene a configurarsi non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”, ovvero da una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (cfr: Cass. n 2024/1994; n. 11251/1996; n. 4350/1997; n. 724/1998, n.
1302/1999, n. 4475/1999, n. 4584/1999, n. 7026/1999; n. 14821/2000, n. 190/2001; n. 1308/2002). La autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento, derivandone come conseguenza che qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Nel caso in esame, risulta incontroverso che, al di là della regolare notifica degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Castelammare di Stabia, risultano regolarmente notificate l'ingiunzione di pagamento n. 0099459 del 06.12.2021 e l'ingiunzione di pagamento n. 0099460 del 06.12.2021, perfezionatesi per compiuta giacenza e per le quali viene prodotta in giudizio la prova dell'invio della raccomandata informativa
(cd. CAD - Comunicazione Avvenuto Deposito) e dell'esito della stessa, attestato dal messo notificatore in data 03.01.2022. Ad ogni modo, come già evidenziato, la notifica di tali atti interruttivi, è circostanza ben nota alla contribuente avendo ella opposto il preavviso di fermo amministrativo n.124646-2023, notificato dalla OG SP il 3-3-2023, relativo agli stessi atti, nella causa rg 9743-2023 in cui è stata riconosciuta la fondatezza e la legittimità dell'operato della SO SP con la sentenza n. 17496-2023.
La sentenza gravata deve quindi essere integralmente riformata, confermando la legittimità dell'atto impugnato e della relativa pretesa tributaria.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado specificatamente in ragione della oscillazione giurisprudenziale in tema di legittimazione delle OG SP per le attività di riscossione del Comune di Castellammare di Stabia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.