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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4611/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
1 contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1864/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2374/2025 depositato il 19/09/2025
Svolgimento del processo Nominativo_1 impugnava sia la cartella esattoriale n. 097 2022 0199800343000, emessa dall'Agenzia delle entrate – Riscossione, notificata a mezzo raccomandata il 14.02.2023, che gli eventuali atti prodromici, con i quali era richiesto il pagamento di importi iscritti a ruolo per l'omessa denuncia e il mancato pagamento al Comune di Roma Capitale della TA. RI. relativa agli anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019, già oggetto di un avviso di accertamento notificato il 12 dicembre 2019, per un totale di € 15.318,88. La CGT di primo grado rigettava il ricorso con sentenza n. 864/2024. Così motiva la decisione impugnata: «Il contribuente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, in quanto gli avvisi di accertamento prodromici alla stessa non sarebbero stati notificati. L'eccezione è infondata. Infatti, come dedotto dall'Ente impositore, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019 sono stati notificati e non contestati tempestivamente, sicché gli stessi sono divenuti definitivi. Diversamente a quanto dichiarato dal ricorrente, la spedizione degli avvisi è stata tempestivamente eseguita in data 11 dicembre 2019, con raccomandata A/R n. 78801149565-5 (Doc. 13), e l'avvenuta notifica è stata ricevuta dal fratello del ricorrente (sig.
2 Nominativo_2 ) in data 12 dicembre 2019 con comunicazione n. 628791481669. Alla stregua di tali elementi l'emissione della cartella di pagamento è da considerare legittima e pertanto deve essere rigettata la richiesta di annullamento formulata dal ricorrente. Quanto, poi, agli altri motivi proposti va rilevato che, ai sensi del 3° comma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92, il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere proposto soltanto per vizi propri dell'atto stesso e che solo la “mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. La contestazione contro la cartella di pagamento può quindi avvenire, pertanto, solo per “vizi propri” della cartella stessa, ossia errori commessi dall'Agente della Riscossione. Quelli invece commessi a monte dall'Ente impositore rimangono sanati per decorso dei termini utili all'impugnazione. Costituisce infatti orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24435/13), che la cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione, quando faccia seguito, come nel caso in esame, ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di Banca_1pagamento della somma dovuta e non un nuovo ed autonomo atto impositivo, sicché, in base al citato 3° comma dell'art. 19 del d. lgs. n. 546/92, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito (ex multis, Cass. n.16641/11; n. 17726/09; n. 5105/01). Di conseguenza, come già detto, nel caso in esame gli eventuali vizi afferenti all'avviso di accertamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella. E poiché gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018- 2019 e la successiva cartella esattoriale sono stati notificati al ricorrente e non impugnati, non si possono contestare in questa sede gli eventuali vizi di merito relativi all'avviso di accertamento che, di contro, costituisce oggetto di separato giudizio. È poi da escludere il dedotto difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione dei dati identificativi della pretesa. Infatti, in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. 25343/18). Ne consegue che, in applicazione di tale principio, va ritenuto adeguatamente motivata la cartella di pagamento impugnata, che contiene il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi, e dei quali, quindi, il contribuente era pienamente a conoscenza. Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione dagli avvisi di accertamento e della cartella esattoriale. Quanto agli avvisi di accertamento l'eccezione è priva di fondamento. Infatti, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019 sono stati notificati in data 12 dicembre 2019, quindi entro i 5 anni previsti (nel caso in esame entro il 31/12/2019), e, come già indicato, detti avvisi non sono stati contestati tempestivamente e pertanto sono divenuti definitivi. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne 3 la dedotta decorrenza del termine di prescrizione della cartella di pagamento impugnata, in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel rispetto dei termini previsti. Relativamente ai termini di prescrizione di notifica della cartella di pagamento occorre fare riferimento alla legge Finanziaria 2007 che ha variato la disciplina della riscossione coattiva. Ai sensi del comma 163 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ovvero decorsi 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie (comma 162 della stessa legge finanziaria 2007 che unifica il termine di pagamento dell'avviso di accertamento con quello in cui lo stesso diviene definitivo). Per gli avvisi di accertamento notificati il 12 dicembre 2019 e non impugnati, il termine decadenziale dei tre anni per la riscossione coattiva decorreva dal 10 febbraio 2020 e, pertanto, il ruolo doveva essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi sono divenuti definitivi, ovvero entro il 31 dicembre 2023. E poiché la cartella in esame è stata notificata in data 14 febbraio 2023, deve concludersi che i termini previsti dalla normativa sono stati ampiamente rispettati. Quanto, poi, alle sanzioni applicate, il contribuente sostiene l'illegittimità dell'atto impugnato e chiede che lo stesso venga annullato e/o rettificato. La pretesa non può essere accolta. L'art. 6, comma 2 del Regolamento TA.RI. stabilisce che la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nel caso in esame emerge di fatto la totale, riconosciuta evasione del tributo dovuto, avendo il ricorrente omesso di dichiarare l'occupazione dell'immobile per il periodo oggetto di accertamento. Il comma 686 della legge di Stabilità prescrive che ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA1) o dell'art. 238 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (TIA2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. In materia di TARI, il comma 684 dell'art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e, il successivo comma 685 stabilisce, a sua volta, che la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le menzionate modificazioni. In tema di Tarsu, ma la stessa regola vale per la TA.RI., il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni intervenute dopo la presentazione della dichiarazione originaria. Non è infatti obbligato a presentare la propria dichiarazione anno per anno, dato che a ogni anno solare corrisponde un'autonoma 4 obbligazione tributaria. Il legislatore, in altri termini, impone l'obbligo di denuncia originaria o di variazione al fine di consentire all'Ente impositore di riscontrare gli elementi obbiettivi supportati da idonea documentazione, in grado di far emergere situazioni meritevoli di tutela a cui è possibile applicare l'esclusione dalla tassazione TA.RI.. Ai fini della sanzione, 1- in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TA.RI. risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; al contribuente viene notificato, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato;
2- nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50; 3- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50; 4- le sanzioni previste dai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
5- si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L'Amministrazione resistente ha legittimamente irrogato la sanzione del 200% per omessa dichiarazione, così come previsto dalla normativa e dai Regolamenti in materia TA.RI. di Roma Capitale, sul rilievo che per la violazione commessa è meritevole la sanzione massima in considerazione dello scopo illecito del trasgressore di sottrarsi dai doveri di contribuzione. In definitiva, l'Ente impositore non ha fatto altro che applicare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, correttamente ha applicato la sanzione massima per gli anni d'imposta accertati, in considerazione del fatto che il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione/ possesso dell'immobile oggetto di accertamento. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, possono essere liquidate a favore di ciascuna parte resistente come in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate a favore di ciascun resistente nell'importo di € 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori se dovuti. Roma, 24 gennaio 2024». Contro tale decisione hanno proposto appello Ricorrente_2, nata a [...] il [...] C.F. CF_1, Ricorrente_3 , nata a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_3 e Ricorrente_1 , nata a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_1 Nominativo_1, quali eredi universali del ricorrente Deducono la erronea affermazione che gli avvisi di accertamento, prodromici all'emissione della cartella esattoriale impugnata, sarebbero stati legittimamente notificati al ricorrente, in 5 Nominativo_2data 11 dicembre 2019, con raccomandata ricevuta dal fratello . Obiettano che, come esposto in primo grado, risulterebbe dalla cartolina che la ricezione della presunta raccomandata da parte del Sig. Nominativo_2, qualificato quale fratello convivente con il ricorrente. Ma, evidenziano che Nominativo_1 ed Nominativo_2, viceversa, non sono mai stati conviventi, come dimostrato dai rispettivi certificati di residenza e, conseguentemente, la presunta notifica degli avvisi di accertamento è nulla, illegittima e priva di qualsivoglia efficacia. Eccepiscono inoltre la mancata consegna della raccomandata informativa dell'intervenuta consegna del plico al convivente. Deducono poi l'intervenuta estinzione del presunto debito e, comunque, inesigibilità del medesimo. Evidenziano che gli Avvisi di Accertamento sottostanti alla cartella esattoriale impugnata, sono stati già impugnati dal Sig. Nominativo_2 , comproprietario degli immobili di riferimento con l'odierno ricorrente, ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 883/2022 del 27.01.2022 emessa dalla Sezione 17 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, in accoglimento del ricorso, ha annullato i relativi Avvisi di Accertamento. Osservano che detta sentenza è passata in giudicato e, pertanto è opponibile erga omnes. Inoltre rammentano che l'estinzione del debito di un obbligato in solido comporta l'estinzione del debito anche dell'altro coobbligato. Eccepiscono, infine, la errata applicazione delle sanzioni, sia perché eccessivamente elevate, sia perché e soprattutto, in quanto applicate per intero ed autonomamente per ogni anno di presunta omessa denuncia contestata. Richiamano in ogni caso la sentenza numero 11612 del 16 giugno 2020 la Corte di cassazione ha chiarito che l'istituto della “continuazione” per la quantificazione della sanzione trova applicazione anche con riguardo all'ICI e, in presenza di più violazioni della stessa indole reiterate negli anni, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. In tale situazione, quindi, risulterebbe di tutta evidenza l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, che devono essere annullati. Concludono chiedendo l'accoglimento dell'appello per i motivi sopra esposti, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si è costituita Roma Capitale. Ritiene che la notifica sia regolarmente avvenuta tramite la spedizione degli avvisi è stata tempestivamente eseguita in data 11/12/2019 mediante A.G. n. P.IVA_1-5 (all. 2) con avvenuta notifica al fratello (signor Nominativo_2) del ricorrente medesimo in data 12/12/2019 spedita mediante CAD n. 628791481669.
Stante la notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 - 2019 in data 12/12/2019, quindi entro i 5 anni previsti (nello specifico entro il 31/12/2019), in quanto non contestati tempestivamente essi sarebbero pertanto divenuti definitivi. Obietta poi che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel rispetto dei termini previsti. Relativamente ai termini di prescrizione di notifica della cartella di pagamento richiama il comma 163 dell'art. 6 1 della Legge n. 296/06, “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”, ovvero decorsi 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie. Per gli avvisi di accertamento notificati il 12/12/2019 e non impugnati, il termine decadenziale dei tre anni per la riscossione coattiva decorre dal 10/02/2020; il ruolo pertanto doveva essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi sono divenuti definitivi, ovvero entro il 31/12/2023. La cartella di pagamento, stata notificata, in data 14/02/2023 e, quindi, i termini previsti dalla normativa di cui sopra sarebbero stati ampiamente rispettati Ritiene infine regolari le sanzioni irrogate. Richiama l'art. 6, comma 2 del Regolamento Ta.Ri, e le successive modifiche recate con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20/03/2015 e con il Regolamento TARI Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 30/03/2018. In tema di applicazione della sanzione per omessa dichiarazione, pertanto, la richiesta formulata da controparte si ritiene inammissibile, essendo l'operato del comune pienamente conforme alle disposizioni citate e del tutto illegittima la richiesta eccepita al riguardo. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna delle parti appellanti alle spese del giudizio. Si è altresì costituita l'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che ha preliminarmente evidenziato che le eccezioni di parte avversa sono tutte afferenti all'asserita mancata o irregolare notifica degli atti di accertamento e per le quali ritiene di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. In ogni caso, ritiene che, come emerge dalla documentazione depositata dall'ente impositore, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta da 2014 a 2019 siano stati notificati regolarmente in data 12/12/2019 e mai contestati. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite. Con successiva memoria parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. All'udienza odierna nessuno è comparso. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione L'appello è parzialmente fondato solamente in relazione al cumulo giuridico delle sanzioni irrogate. Il motivo di appello che si duole del mancato accoglimento della doglianza che evidenziava la mancata notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento dal 2014 al 2019) è infondato. La cartolina prodotta attesta la consegna dell'atto al familiare convivente “fratello Nominativo_2”. Nominativo_2Al riguardo, il ricorrente e le appellanti eccepiscono che in realtà il fratello non era Nominativo_1convivente con il ricorrente , come risulterebbe dal certificato anagrafico prodotto. La doglianza è infondata. 7 L'art. 139 del Codice di procedura civile prevede che nel caso in cui il destinatario della notifica di un atto non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Si trova ripetutamente affermato dalla S.C. che (Cass. n. 11228 del 28/04/2021) la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione,
“iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in tal senso: Cass. n. 11228 del 28/04/2021; Cass. n. 4160 del 9/02/2022). Inoltre, sempre la S.C. ha precisato che in tali evenienze incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica (Cass. n. 18716 del 13/07/2018; Cass. n. 2154 del 2025). Poiché il ricorrente non ha dato prova alcuna della presenza solo occasionale del fratello Nominativo_2, al fine di contrastare a sufficienza la presunzione di consegna dell'atto, tale motivo è infondato e deve essere respinto. Parimenti infondata è l'eccezione della mancata prova della ricezione della raccomandata informativa. La spedizione della raccomandata risulta attestata nella relata con la apposizione da parte del notificante della dicitura CAD ed il numero di invio della raccomandata. Si deve in tal modo ritenere sufficientemente provato l'invio della raccomandata informativa, non necessitando la prova della sua ricezione. Ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, per il caso di specie basta aver raggiunto la prova della sua spedizione, in quanto, come ritenuto dalla S.C., la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una
“lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022; Cass. 6243/2024). Deve poi essere disatteso l'ulteriore motivo che chiede l'estensione degli effetti del giudicato favorevole conseguito dal fratello Nominativo_2. Nominativo_2Infatti, l'annullamento ottenuto dal fratello con la sentenza n. 833 del 2022 riguardava altri avvisi (vedasi diversi numeri di protocollo) e per importi non coincidenti, né vi è prova che essi concernessero le medesime uu.ii. per le quali oggi si discute: tanto non emerge 8 dalla decisione prodotta, né è stato diversamente documentato dal ricorrente;
ed inoltre, i due fratelli Nominativo_2 Indirizzo_1 abitavano nello stesso stabile in ma in interni diversi, come si evince dai certificati di residenza. Deve invece essere accolto il motivo che chiede l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni irrogate per infedele dichiarazione per tutti gli anni considerati dagli avvisi di accertamento notificati unitamente in data 12.12.2019. Si trova affermato che: “in tema di ICI (quindi di tributi locali come la TARI) in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”» (Cass. sent. n. 11432 dell'8/4/2022 – in tal senso anche più recentemente ord. n. 3885 del 2024 e ord. n. 14816 del 2025). Pertanto, spettando a questo giudice la rideterminazione della sanzione, in applicazione dell'art. 12 cit., il cumulo giuridico troverà applicazione nel seguente modo: la sanzione base deve essere individuata in quella irrogata con l'avviso relativo all'anno 2014, stante che esso reca l'importo per sanzioni maggiore tra quelli considerati (euro 1.428,09). Detto importo deve essere elevato sino al doppio per tutte le altre annualità in contestazione, così unite dalla continuazione, tenuto conto del loro numero (altre cinque annualità) ed altresì degli importi contestati. Tanto comporta che gli avvisi oggetto dei giudizi e la cartella di pagamento impugnata di cui alla presente decisione devono essere annullati solamente in riferimento alle sanzioni irrogate, restando confermate le pretese quanto alla sorte dei tributi ed agli interessi. Il Comune di Roma – Aequa Roma s.p.a., pertanto, in esecuzione della presente pronuncia, ricalcolerà con nuovo provvedimento le sanzioni applicabili secondo quanto dettato da questa decisione per tutti gli anni considerati. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dai contribuenti parzialmente quanto al cumulo giuridico, rigetta nel resto e compensa le spese. Così deciso in Roma, 17 settembre 2025 Il Cons. estensore Dott. Paolo Novelli La presidente Dott. Giuliana Passero
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Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4611/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
1 contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1864/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220199800343000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2374/2025 depositato il 19/09/2025
Svolgimento del processo Nominativo_1 impugnava sia la cartella esattoriale n. 097 2022 0199800343000, emessa dall'Agenzia delle entrate – Riscossione, notificata a mezzo raccomandata il 14.02.2023, che gli eventuali atti prodromici, con i quali era richiesto il pagamento di importi iscritti a ruolo per l'omessa denuncia e il mancato pagamento al Comune di Roma Capitale della TA. RI. relativa agli anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019, già oggetto di un avviso di accertamento notificato il 12 dicembre 2019, per un totale di € 15.318,88. La CGT di primo grado rigettava il ricorso con sentenza n. 864/2024. Così motiva la decisione impugnata: «Il contribuente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, in quanto gli avvisi di accertamento prodromici alla stessa non sarebbero stati notificati. L'eccezione è infondata. Infatti, come dedotto dall'Ente impositore, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019 sono stati notificati e non contestati tempestivamente, sicché gli stessi sono divenuti definitivi. Diversamente a quanto dichiarato dal ricorrente, la spedizione degli avvisi è stata tempestivamente eseguita in data 11 dicembre 2019, con raccomandata A/R n. 78801149565-5 (Doc. 13), e l'avvenuta notifica è stata ricevuta dal fratello del ricorrente (sig.
2 Nominativo_2 ) in data 12 dicembre 2019 con comunicazione n. 628791481669. Alla stregua di tali elementi l'emissione della cartella di pagamento è da considerare legittima e pertanto deve essere rigettata la richiesta di annullamento formulata dal ricorrente. Quanto, poi, agli altri motivi proposti va rilevato che, ai sensi del 3° comma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92, il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere proposto soltanto per vizi propri dell'atto stesso e che solo la “mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. La contestazione contro la cartella di pagamento può quindi avvenire, pertanto, solo per “vizi propri” della cartella stessa, ossia errori commessi dall'Agente della Riscossione. Quelli invece commessi a monte dall'Ente impositore rimangono sanati per decorso dei termini utili all'impugnazione. Costituisce infatti orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24435/13), che la cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione, quando faccia seguito, come nel caso in esame, ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di Banca_1pagamento della somma dovuta e non un nuovo ed autonomo atto impositivo, sicché, in base al citato 3° comma dell'art. 19 del d. lgs. n. 546/92, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito (ex multis, Cass. n.16641/11; n. 17726/09; n. 5105/01). Di conseguenza, come già detto, nel caso in esame gli eventuali vizi afferenti all'avviso di accertamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella. E poiché gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018- 2019 e la successiva cartella esattoriale sono stati notificati al ricorrente e non impugnati, non si possono contestare in questa sede gli eventuali vizi di merito relativi all'avviso di accertamento che, di contro, costituisce oggetto di separato giudizio. È poi da escludere il dedotto difetto di motivazione della cartella per omessa indicazione dei dati identificativi della pretesa. Infatti, in tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. 25343/18). Ne consegue che, in applicazione di tale principio, va ritenuto adeguatamente motivata la cartella di pagamento impugnata, che contiene il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi, e dei quali, quindi, il contribuente era pienamente a conoscenza. Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione dagli avvisi di accertamento e della cartella esattoriale. Quanto agli avvisi di accertamento l'eccezione è priva di fondamento. Infatti, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019 sono stati notificati in data 12 dicembre 2019, quindi entro i 5 anni previsti (nel caso in esame entro il 31/12/2019), e, come già indicato, detti avvisi non sono stati contestati tempestivamente e pertanto sono divenuti definitivi. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne 3 la dedotta decorrenza del termine di prescrizione della cartella di pagamento impugnata, in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel rispetto dei termini previsti. Relativamente ai termini di prescrizione di notifica della cartella di pagamento occorre fare riferimento alla legge Finanziaria 2007 che ha variato la disciplina della riscossione coattiva. Ai sensi del comma 163 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ovvero decorsi 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie (comma 162 della stessa legge finanziaria 2007 che unifica il termine di pagamento dell'avviso di accertamento con quello in cui lo stesso diviene definitivo). Per gli avvisi di accertamento notificati il 12 dicembre 2019 e non impugnati, il termine decadenziale dei tre anni per la riscossione coattiva decorreva dal 10 febbraio 2020 e, pertanto, il ruolo doveva essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi sono divenuti definitivi, ovvero entro il 31 dicembre 2023. E poiché la cartella in esame è stata notificata in data 14 febbraio 2023, deve concludersi che i termini previsti dalla normativa sono stati ampiamente rispettati. Quanto, poi, alle sanzioni applicate, il contribuente sostiene l'illegittimità dell'atto impugnato e chiede che lo stesso venga annullato e/o rettificato. La pretesa non può essere accolta. L'art. 6, comma 2 del Regolamento TA.RI. stabilisce che la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nel caso in esame emerge di fatto la totale, riconosciuta evasione del tributo dovuto, avendo il ricorrente omesso di dichiarare l'occupazione dell'immobile per il periodo oggetto di accertamento. Il comma 686 della legge di Stabilità prescrive che ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA1) o dell'art. 238 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (TIA2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. In materia di TARI, il comma 684 dell'art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e, il successivo comma 685 stabilisce, a sua volta, che la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le menzionate modificazioni. In tema di Tarsu, ma la stessa regola vale per la TA.RI., il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni intervenute dopo la presentazione della dichiarazione originaria. Non è infatti obbligato a presentare la propria dichiarazione anno per anno, dato che a ogni anno solare corrisponde un'autonoma 4 obbligazione tributaria. Il legislatore, in altri termini, impone l'obbligo di denuncia originaria o di variazione al fine di consentire all'Ente impositore di riscontrare gli elementi obbiettivi supportati da idonea documentazione, in grado di far emergere situazioni meritevoli di tutela a cui è possibile applicare l'esclusione dalla tassazione TA.RI.. Ai fini della sanzione, 1- in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TA.RI. risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; al contribuente viene notificato, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato;
2- nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50; 3- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50; 4- le sanzioni previste dai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
5- si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. L'Amministrazione resistente ha legittimamente irrogato la sanzione del 200% per omessa dichiarazione, così come previsto dalla normativa e dai Regolamenti in materia TA.RI. di Roma Capitale, sul rilievo che per la violazione commessa è meritevole la sanzione massima in considerazione dello scopo illecito del trasgressore di sottrarsi dai doveri di contribuzione. In definitiva, l'Ente impositore non ha fatto altro che applicare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, correttamente ha applicato la sanzione massima per gli anni d'imposta accertati, in considerazione del fatto che il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione/ possesso dell'immobile oggetto di accertamento. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, possono essere liquidate a favore di ciascuna parte resistente come in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate a favore di ciascun resistente nell'importo di € 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori se dovuti. Roma, 24 gennaio 2024». Contro tale decisione hanno proposto appello Ricorrente_2, nata a [...] il [...] C.F. CF_1, Ricorrente_3 , nata a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_3 e Ricorrente_1 , nata a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_1 Nominativo_1, quali eredi universali del ricorrente Deducono la erronea affermazione che gli avvisi di accertamento, prodromici all'emissione della cartella esattoriale impugnata, sarebbero stati legittimamente notificati al ricorrente, in 5 Nominativo_2data 11 dicembre 2019, con raccomandata ricevuta dal fratello . Obiettano che, come esposto in primo grado, risulterebbe dalla cartolina che la ricezione della presunta raccomandata da parte del Sig. Nominativo_2, qualificato quale fratello convivente con il ricorrente. Ma, evidenziano che Nominativo_1 ed Nominativo_2, viceversa, non sono mai stati conviventi, come dimostrato dai rispettivi certificati di residenza e, conseguentemente, la presunta notifica degli avvisi di accertamento è nulla, illegittima e priva di qualsivoglia efficacia. Eccepiscono inoltre la mancata consegna della raccomandata informativa dell'intervenuta consegna del plico al convivente. Deducono poi l'intervenuta estinzione del presunto debito e, comunque, inesigibilità del medesimo. Evidenziano che gli Avvisi di Accertamento sottostanti alla cartella esattoriale impugnata, sono stati già impugnati dal Sig. Nominativo_2 , comproprietario degli immobili di riferimento con l'odierno ricorrente, ed il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 883/2022 del 27.01.2022 emessa dalla Sezione 17 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, in accoglimento del ricorso, ha annullato i relativi Avvisi di Accertamento. Osservano che detta sentenza è passata in giudicato e, pertanto è opponibile erga omnes. Inoltre rammentano che l'estinzione del debito di un obbligato in solido comporta l'estinzione del debito anche dell'altro coobbligato. Eccepiscono, infine, la errata applicazione delle sanzioni, sia perché eccessivamente elevate, sia perché e soprattutto, in quanto applicate per intero ed autonomamente per ogni anno di presunta omessa denuncia contestata. Richiamano in ogni caso la sentenza numero 11612 del 16 giugno 2020 la Corte di cassazione ha chiarito che l'istituto della “continuazione” per la quantificazione della sanzione trova applicazione anche con riguardo all'ICI e, in presenza di più violazioni della stessa indole reiterate negli anni, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. In tale situazione, quindi, risulterebbe di tutta evidenza l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, che devono essere annullati. Concludono chiedendo l'accoglimento dell'appello per i motivi sopra esposti, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si è costituita Roma Capitale. Ritiene che la notifica sia regolarmente avvenuta tramite la spedizione degli avvisi è stata tempestivamente eseguita in data 11/12/2019 mediante A.G. n. P.IVA_1-5 (all. 2) con avvenuta notifica al fratello (signor Nominativo_2) del ricorrente medesimo in data 12/12/2019 spedita mediante CAD n. 628791481669.
Stante la notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2014 - 2019 in data 12/12/2019, quindi entro i 5 anni previsti (nello specifico entro il 31/12/2019), in quanto non contestati tempestivamente essi sarebbero pertanto divenuti definitivi. Obietta poi che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel rispetto dei termini previsti. Relativamente ai termini di prescrizione di notifica della cartella di pagamento richiama il comma 163 dell'art. 6 1 della Legge n. 296/06, “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”, ovvero decorsi 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie. Per gli avvisi di accertamento notificati il 12/12/2019 e non impugnati, il termine decadenziale dei tre anni per la riscossione coattiva decorre dal 10/02/2020; il ruolo pertanto doveva essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui gli avvisi sono divenuti definitivi, ovvero entro il 31/12/2023. La cartella di pagamento, stata notificata, in data 14/02/2023 e, quindi, i termini previsti dalla normativa di cui sopra sarebbero stati ampiamente rispettati Ritiene infine regolari le sanzioni irrogate. Richiama l'art. 6, comma 2 del Regolamento Ta.Ri, e le successive modifiche recate con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20/03/2015 e con il Regolamento TARI Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 30/03/2018. In tema di applicazione della sanzione per omessa dichiarazione, pertanto, la richiesta formulata da controparte si ritiene inammissibile, essendo l'operato del comune pienamente conforme alle disposizioni citate e del tutto illegittima la richiesta eccepita al riguardo. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna delle parti appellanti alle spese del giudizio. Si è altresì costituita l'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che ha preliminarmente evidenziato che le eccezioni di parte avversa sono tutte afferenti all'asserita mancata o irregolare notifica degli atti di accertamento e per le quali ritiene di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. In ogni caso, ritiene che, come emerge dalla documentazione depositata dall'ente impositore, gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta da 2014 a 2019 siano stati notificati regolarmente in data 12/12/2019 e mai contestati. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite. Con successiva memoria parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. All'udienza odierna nessuno è comparso. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione L'appello è parzialmente fondato solamente in relazione al cumulo giuridico delle sanzioni irrogate. Il motivo di appello che si duole del mancato accoglimento della doglianza che evidenziava la mancata notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento dal 2014 al 2019) è infondato. La cartolina prodotta attesta la consegna dell'atto al familiare convivente “fratello Nominativo_2”. Nominativo_2Al riguardo, il ricorrente e le appellanti eccepiscono che in realtà il fratello non era Nominativo_1convivente con il ricorrente , come risulterebbe dal certificato anagrafico prodotto. La doglianza è infondata. 7 L'art. 139 del Codice di procedura civile prevede che nel caso in cui il destinatario della notifica di un atto non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Si trova ripetutamente affermato dalla S.C. che (Cass. n. 11228 del 28/04/2021) la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione,
“iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in tal senso: Cass. n. 11228 del 28/04/2021; Cass. n. 4160 del 9/02/2022). Inoltre, sempre la S.C. ha precisato che in tali evenienze incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica (Cass. n. 18716 del 13/07/2018; Cass. n. 2154 del 2025). Poiché il ricorrente non ha dato prova alcuna della presenza solo occasionale del fratello Nominativo_2, al fine di contrastare a sufficienza la presunzione di consegna dell'atto, tale motivo è infondato e deve essere respinto. Parimenti infondata è l'eccezione della mancata prova della ricezione della raccomandata informativa. La spedizione della raccomandata risulta attestata nella relata con la apposizione da parte del notificante della dicitura CAD ed il numero di invio della raccomandata. Si deve in tal modo ritenere sufficientemente provato l'invio della raccomandata informativa, non necessitando la prova della sua ricezione. Ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, per il caso di specie basta aver raggiunto la prova della sua spedizione, in quanto, come ritenuto dalla S.C., la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una
“lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022; Cass. 6243/2024). Deve poi essere disatteso l'ulteriore motivo che chiede l'estensione degli effetti del giudicato favorevole conseguito dal fratello Nominativo_2. Nominativo_2Infatti, l'annullamento ottenuto dal fratello con la sentenza n. 833 del 2022 riguardava altri avvisi (vedasi diversi numeri di protocollo) e per importi non coincidenti, né vi è prova che essi concernessero le medesime uu.ii. per le quali oggi si discute: tanto non emerge 8 dalla decisione prodotta, né è stato diversamente documentato dal ricorrente;
ed inoltre, i due fratelli Nominativo_2 Indirizzo_1 abitavano nello stesso stabile in ma in interni diversi, come si evince dai certificati di residenza. Deve invece essere accolto il motivo che chiede l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni irrogate per infedele dichiarazione per tutti gli anni considerati dagli avvisi di accertamento notificati unitamente in data 12.12.2019. Si trova affermato che: “in tema di ICI (quindi di tributi locali come la TARI) in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”» (Cass. sent. n. 11432 dell'8/4/2022 – in tal senso anche più recentemente ord. n. 3885 del 2024 e ord. n. 14816 del 2025). Pertanto, spettando a questo giudice la rideterminazione della sanzione, in applicazione dell'art. 12 cit., il cumulo giuridico troverà applicazione nel seguente modo: la sanzione base deve essere individuata in quella irrogata con l'avviso relativo all'anno 2014, stante che esso reca l'importo per sanzioni maggiore tra quelli considerati (euro 1.428,09). Detto importo deve essere elevato sino al doppio per tutte le altre annualità in contestazione, così unite dalla continuazione, tenuto conto del loro numero (altre cinque annualità) ed altresì degli importi contestati. Tanto comporta che gli avvisi oggetto dei giudizi e la cartella di pagamento impugnata di cui alla presente decisione devono essere annullati solamente in riferimento alle sanzioni irrogate, restando confermate le pretese quanto alla sorte dei tributi ed agli interessi. Il Comune di Roma – Aequa Roma s.p.a., pertanto, in esecuzione della presente pronuncia, ricalcolerà con nuovo provvedimento le sanzioni applicabili secondo quanto dettato da questa decisione per tutti gli anni considerati. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Roma, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dai contribuenti parzialmente quanto al cumulo giuridico, rigetta nel resto e compensa le spese. Così deciso in Roma, 17 settembre 2025 Il Cons. estensore Dott. Paolo Novelli La presidente Dott. Giuliana Passero
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