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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4722 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 08/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infonda e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di escludere che parte ricorrente sia affetta dalla malattia denunciata “Bpco” in quanto la TAC torace mostra segni di patologie infettive e di un micronodulo di natura indeterminata che non ha a che vedere con la BPCO.
Inoltre, in considerazione della funzione respiratoria che secondo il CTU è assolutamente normale, manca il dato fondamentale della patologia denunciata, cioè l'ostruzione bronchiale.
Il ricorrente dunque è affetto da “esiti specifici polmonari bilaterali. Micronodulo polmonare del lobo inferiore destro ” e dalla istruttoria è emerso che non sussiste alcun nesso con l'attività lavorativa svolta. Pertanto, l'infermità da cui è affetto il ricorrente è di natura comune.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 800,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, 4.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa IA LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4722 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 08/05/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infonda e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di escludere che parte ricorrente sia affetta dalla malattia denunciata “Bpco” in quanto la TAC torace mostra segni di patologie infettive e di un micronodulo di natura indeterminata che non ha a che vedere con la BPCO.
Inoltre, in considerazione della funzione respiratoria che secondo il CTU è assolutamente normale, manca il dato fondamentale della patologia denunciata, cioè l'ostruzione bronchiale.
Il ricorrente dunque è affetto da “esiti specifici polmonari bilaterali. Micronodulo polmonare del lobo inferiore destro ” e dalla istruttoria è emerso che non sussiste alcun nesso con l'attività lavorativa svolta. Pertanto, l'infermità da cui è affetto il ricorrente è di natura comune.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda proposta non può, pertanto, ritenersi fondata.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 800,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, 4.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa IA LEONE)