Art. 2.
L'importo di 53.333 unita' di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio
L'importo di 53.333 unita' di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio