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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Nella causa n. 1127/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1127/2025
tra
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore Parte_1
RICORRENTE contro
, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
CONVENUTA-CONTUMACE
*** Oggi 6 novembre 2025, alle ore 9,30, innanzi al Giudice dott.ssa RI AR, è comparsa l'Avv. Sara Bertocchi per Parte_1
Nessuno è presente per alla quale il ricorso, decreto di fissazione della prima CP_1 udienza e successivi verbali sono stati notificati a mezzo pec il 15.07.2025, ai sensi della L. 53/94: il Giudice dichiara pertanto la contumacia di . CP_1
L'Avv. Bertocchi si riporta al contenuto del ricorso e a quanto risulta dalla documentazione di corredo;
fa presente che per i canoni impagati da stato ottenuto decreto ingiuntivo da CP_1 questo Tribunale, non opposto dalla odierna convenuta. Il Giudice, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, invita l'Avv. Bertocchi a breve discussione orale sul ricorso depositato;
all'esito si ritira in camera di consiglio per la decisione;
fissa per le 16,00 l'orario di lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'Avv. Bertocchi rinuncia sin d'ora a presenziare.
IL IC RI AR
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI AR, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1127/2024 Ruolo Generale promossa
DA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Sara Bertocchi come da mandato in atti, RICORRENTE CONTRO
, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
CONVENUTA-CONTUMACE
OGGETTO: “Risoluzione contrattuale - Restituzioni”.
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, contrariis rejectis: a) ACCERTARE E CONSEGUENTEMENTE DICHIARARE L'INTERVENUTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DI DIRITTO EX ART. 1456, 2° COMMA, C.C. AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO della scrittura privata di locazione di macchine N. 02/17 del 29.07.2017 e della scrittura privata di locazione di macchine N. 01/18 del 20.03.2018; b) CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE L'IMPRESA Controparte_2 vente sede in 41038, San Felice sul Panaro (MO), Fraz. San Biagio in P, Via Bignardi
[...]
n. 1849, p. iva , all' alla Soc. MARCHESI P.IVA_1 Controparte_3
S.N.C dei macchinari oggetto delle scritture private di locazione N. 02/17 del Pt_1
29.07.2017 e N. 01/18 del 20.03.2018, di seguito indicate: 1) trattore 194, telaio N.YK5T194D0FS127016, TARGA BM864N; Parte_2
2) trattore CLAAS MOD. ARES 836 DT telaio H4432EA4432038 TARGA AR334K;
3) erpice IN AI 87320001988 LA CP_4
VBP00060002001375;
2 4) seminatrice IN EM 3002 AI 86520000212 Pt_2
LA VBP00065006000490; 5) zavorra frontale VALTRA da 600 Kg;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e Cpa come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo di procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli art. 281 decies e segg. c.p.c. notificato a via pec in data 15.07.2025 a seguito di appositi CP_1 rinvii di udienza, ha dedotto di avere concesso in locazione Parte_1 all'impresa individuale della convenuta i macchinari agricoli identificati nelle conclusioni riportate in epigrafe, con scritture private di locazione n. 2/17 del 29.07.2017 e n. 01/18 del 20.03.2018, entrambe prodotte. Nei due contratti, vi era previsione di pagamento canone all'art. 4 punto C), con importi, scadenze e modalità specificate, di durata dei rapporti e di clausola risolutiva espressa, invocabile dal locatore al verificarsi di inadempienza, anche parziale, delle obbligazioni a carico del conduttore. Tali inadempienze si erano verificate da parte di , per non avere ella corrisposto oltre centomila euro di canoni a partire dal CP_1
2020, come da fatture insolute prodotte, registrate in contabilità, e relativo estratto conto dei rapporti tra le parti. In ragione della situazione creatasi e della facoltà negoziale riconosciutale, la aveva dapprima provveduto alla messa in mora dell'utilizzatrice, Parte_1 quindi, con raccomandata a mezzo pec del 20.09.2024, si era avvalso della clausola risolutiva espressa, dichiarandone la conforme volontà a e intimandole, per l'effetto, la CP_1 restituzione dei mezzi. Rimasta inevasa la richiesta, la società locatrice ha adito l'Autorità Giudiziaria per vedere accolte le conclusioni sopra trascritte.
sebbene regolarmente convenuta in lite, ha preferito non costituirsi;
all'udienza CP_1 odierna, in assenza di istanze istruttorie della società ricorrente, il difensore di
[...]
è stato invitato dal Giudice a concludere e discutere oralmente il ricorso;
a Parte_1 seguire viene pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura e deposito telematico del provvedimento.
*** Le richieste di sono fondate e meritano di essere interamente accolte. Parte_1
I contratti di locazione di macchinari, presenti in fascicolo e identificati come doc. 2 e doc. 3, sui quali sono apposte le sottoscrizione di entrambe le parti, contengono all'articolo 13 delle condizioni generali la clausola risolutiva del seguente tenore: “il Locatore potrà di pieno diritto invocare l'anticipata risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: a) inadempienza, anche parziale, da parte del Conduttore ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con la presente scrittura privata, ognuno di essi essendo concordemente considerato essenziale, compreso il mancato pagamento di una sola rata o parte di essa;
b) insolvenza, verificata entro 15 gg. l'effettiva possibilità da parte del Conduttore di poter adempiere agli accordi sottoscritti. La risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, 2° comma, c.c., opera di diritto a far data dalla comunicazione scritta dal Locatore al Conduttore a mezzo di lettera raccomandata a/r. In caso di comunicazione di risoluzione, il Conduttore dovrà restituire immediatamente e mettere a disposizione del Locatore il macchinario o attrezzatura nel luogo e nel momento che questi indicherà. Nel caso di mancata
3 spontanea restituzione il Locatore e le persone da lui incaricate sono fin d'ora autorizzate dal Conduttore ad accedere ai luoghi in cui le cose locate si trovano, a rimuoverle e a trasportarle a spese del Conduttore stesso, che sin d'ora rinuncia ad ogni eventuale eccezione e contestazione sulla restituzione. In tutte le ipotesi di anticipata risoluzione del contratto di cui al presente articolo, salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti, restano comunque acquisiti i canoni di locazione precedentemente riscossi, ogni avversaria contestazione rimossa e sin d'ora rinunciata. E' fatta comunque salva la facoltà del locatore, in tutte le ipotesi di cui al primo comma, di rinunciare alla presente clausola risolutiva espressa, e di richiedere viceversa l'adempimento del presente contratto, oltre a poter procedere all'occorrenza, all'esecuzione coattiva dello stesso, salvo il risarcimento del danno”. Il diritto potestativo della società attrice trova, dunque, espresso riconoscimento nei titoli negoziali ed esso è stato esercitato da con raccomandata a mezzo pec Parte_1 del 20.09.2024, della quale sono attestate la accettazione e consegna alla destinataria (doc. 12). Nella comunicazione inviata, premessi i ritardi nella corresponsione canoni da parte di CP_1
e dato conto del rilascio in data 19.07.2019 alla ditta della Parte_1 dichiarazione di riconoscimento di debito per la somma complessiva di 25.151,12 Euro, nonché delle precedenti diffide di pagamento inviate alla conduttrice senza positivo, è stata chiaramente manifestata la volontà della locatrice di avvalersi della risoluzione contrattuale ex art. 13 citato e chiesta la immediata restituzione delle macchine agricole consegnate e sopra elencate. Può pertanto essere emessa, in conformità alle previsioni dell'art. 1456 e 1458 cod. civ., sentenza di accertamento della intervenuta risoluzione contrattuale di diritto come chiesta da e, per l'effetto, la statuizione di condanna della convenuta Parte_1 inadempiente a restituire i beni.
poiché non costituitasi in giudizio, è rimasta inadempiente al proprio onere CP_1 dimostrativo della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte con i contratti di locazione n. 2/17 del 29.07.2017 e n. 01/18 del 20.03.2018, per contro ne ha Parte_1 offerto idoneo riscontro documentale. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sul valore di causa e sulla base dei criteri del DM 55/2014 testo vigente, per le fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, così decide:
[...]
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione contrattuale di diritto dei contratti di locazione di macchine stipulati tra le parti il 29.07.2017 (n. 2/2017) e il 20.03.20218 (n. 1/2018);
- dichiara tenuta e condanna quale titolare della ditta individuale omonima, a CP_1 restituire immediatamente i seguenti macchinari: 1) trattore telaio N.YK5T194D0FS127016, TARGA BM864N; Parte_3
2) trattore CLAAS MOD. ARES 836 DT telaio H4432EA4432038 TARGA AR334K;
3) erpice IN AI 87320001988 LA CP_4
VBP00060002001375; 4) seminatrice EM 3002 AI 86520000212 CP_5
LA VBP00065006000490;
4 5) zavorra frontale VALTRA da 600 Kg;
- condanna , nella già precisata qualità, a rifondere alla CP_1 Parte_1 le spese processuali sostenute, liquidate in 4.358,00 Euro per
[...] compenso professionale e Euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Così deciso in Parma il 6 novembre 2025 Il Giudice
RI AR
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1127/2025
tra
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore Parte_1
RICORRENTE contro
, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
CONVENUTA-CONTUMACE
*** Oggi 6 novembre 2025, alle ore 9,30, innanzi al Giudice dott.ssa RI AR, è comparsa l'Avv. Sara Bertocchi per Parte_1
Nessuno è presente per alla quale il ricorso, decreto di fissazione della prima CP_1 udienza e successivi verbali sono stati notificati a mezzo pec il 15.07.2025, ai sensi della L. 53/94: il Giudice dichiara pertanto la contumacia di . CP_1
L'Avv. Bertocchi si riporta al contenuto del ricorso e a quanto risulta dalla documentazione di corredo;
fa presente che per i canoni impagati da stato ottenuto decreto ingiuntivo da CP_1 questo Tribunale, non opposto dalla odierna convenuta. Il Giudice, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, invita l'Avv. Bertocchi a breve discussione orale sul ricorso depositato;
all'esito si ritira in camera di consiglio per la decisione;
fissa per le 16,00 l'orario di lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'Avv. Bertocchi rinuncia sin d'ora a presenziare.
IL IC RI AR
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI AR, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1127/2024 Ruolo Generale promossa
DA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Sara Bertocchi come da mandato in atti, RICORRENTE CONTRO
, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
CONVENUTA-CONTUMACE
OGGETTO: “Risoluzione contrattuale - Restituzioni”.
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, contrariis rejectis: a) ACCERTARE E CONSEGUENTEMENTE DICHIARARE L'INTERVENUTA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DI DIRITTO EX ART. 1456, 2° COMMA, C.C. AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO della scrittura privata di locazione di macchine N. 02/17 del 29.07.2017 e della scrittura privata di locazione di macchine N. 01/18 del 20.03.2018; b) CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE L'IMPRESA Controparte_2 vente sede in 41038, San Felice sul Panaro (MO), Fraz. San Biagio in P, Via Bignardi
[...]
n. 1849, p. iva , all' alla Soc. MARCHESI P.IVA_1 Controparte_3
S.N.C dei macchinari oggetto delle scritture private di locazione N. 02/17 del Pt_1
29.07.2017 e N. 01/18 del 20.03.2018, di seguito indicate: 1) trattore 194, telaio N.YK5T194D0FS127016, TARGA BM864N; Parte_2
2) trattore CLAAS MOD. ARES 836 DT telaio H4432EA4432038 TARGA AR334K;
3) erpice IN AI 87320001988 LA CP_4
VBP00060002001375;
2 4) seminatrice IN EM 3002 AI 86520000212 Pt_2
LA VBP00065006000490; 5) zavorra frontale VALTRA da 600 Kg;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e Cpa come per legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo di procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli art. 281 decies e segg. c.p.c. notificato a via pec in data 15.07.2025 a seguito di appositi CP_1 rinvii di udienza, ha dedotto di avere concesso in locazione Parte_1 all'impresa individuale della convenuta i macchinari agricoli identificati nelle conclusioni riportate in epigrafe, con scritture private di locazione n. 2/17 del 29.07.2017 e n. 01/18 del 20.03.2018, entrambe prodotte. Nei due contratti, vi era previsione di pagamento canone all'art. 4 punto C), con importi, scadenze e modalità specificate, di durata dei rapporti e di clausola risolutiva espressa, invocabile dal locatore al verificarsi di inadempienza, anche parziale, delle obbligazioni a carico del conduttore. Tali inadempienze si erano verificate da parte di , per non avere ella corrisposto oltre centomila euro di canoni a partire dal CP_1
2020, come da fatture insolute prodotte, registrate in contabilità, e relativo estratto conto dei rapporti tra le parti. In ragione della situazione creatasi e della facoltà negoziale riconosciutale, la aveva dapprima provveduto alla messa in mora dell'utilizzatrice, Parte_1 quindi, con raccomandata a mezzo pec del 20.09.2024, si era avvalso della clausola risolutiva espressa, dichiarandone la conforme volontà a e intimandole, per l'effetto, la CP_1 restituzione dei mezzi. Rimasta inevasa la richiesta, la società locatrice ha adito l'Autorità Giudiziaria per vedere accolte le conclusioni sopra trascritte.
sebbene regolarmente convenuta in lite, ha preferito non costituirsi;
all'udienza CP_1 odierna, in assenza di istanze istruttorie della società ricorrente, il difensore di
[...]
è stato invitato dal Giudice a concludere e discutere oralmente il ricorso;
a Parte_1 seguire viene pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura e deposito telematico del provvedimento.
*** Le richieste di sono fondate e meritano di essere interamente accolte. Parte_1
I contratti di locazione di macchinari, presenti in fascicolo e identificati come doc. 2 e doc. 3, sui quali sono apposte le sottoscrizione di entrambe le parti, contengono all'articolo 13 delle condizioni generali la clausola risolutiva del seguente tenore: “il Locatore potrà di pieno diritto invocare l'anticipata risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: a) inadempienza, anche parziale, da parte del Conduttore ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con la presente scrittura privata, ognuno di essi essendo concordemente considerato essenziale, compreso il mancato pagamento di una sola rata o parte di essa;
b) insolvenza, verificata entro 15 gg. l'effettiva possibilità da parte del Conduttore di poter adempiere agli accordi sottoscritti. La risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, 2° comma, c.c., opera di diritto a far data dalla comunicazione scritta dal Locatore al Conduttore a mezzo di lettera raccomandata a/r. In caso di comunicazione di risoluzione, il Conduttore dovrà restituire immediatamente e mettere a disposizione del Locatore il macchinario o attrezzatura nel luogo e nel momento che questi indicherà. Nel caso di mancata
3 spontanea restituzione il Locatore e le persone da lui incaricate sono fin d'ora autorizzate dal Conduttore ad accedere ai luoghi in cui le cose locate si trovano, a rimuoverle e a trasportarle a spese del Conduttore stesso, che sin d'ora rinuncia ad ogni eventuale eccezione e contestazione sulla restituzione. In tutte le ipotesi di anticipata risoluzione del contratto di cui al presente articolo, salvo il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti, restano comunque acquisiti i canoni di locazione precedentemente riscossi, ogni avversaria contestazione rimossa e sin d'ora rinunciata. E' fatta comunque salva la facoltà del locatore, in tutte le ipotesi di cui al primo comma, di rinunciare alla presente clausola risolutiva espressa, e di richiedere viceversa l'adempimento del presente contratto, oltre a poter procedere all'occorrenza, all'esecuzione coattiva dello stesso, salvo il risarcimento del danno”. Il diritto potestativo della società attrice trova, dunque, espresso riconoscimento nei titoli negoziali ed esso è stato esercitato da con raccomandata a mezzo pec Parte_1 del 20.09.2024, della quale sono attestate la accettazione e consegna alla destinataria (doc. 12). Nella comunicazione inviata, premessi i ritardi nella corresponsione canoni da parte di CP_1
e dato conto del rilascio in data 19.07.2019 alla ditta della Parte_1 dichiarazione di riconoscimento di debito per la somma complessiva di 25.151,12 Euro, nonché delle precedenti diffide di pagamento inviate alla conduttrice senza positivo, è stata chiaramente manifestata la volontà della locatrice di avvalersi della risoluzione contrattuale ex art. 13 citato e chiesta la immediata restituzione delle macchine agricole consegnate e sopra elencate. Può pertanto essere emessa, in conformità alle previsioni dell'art. 1456 e 1458 cod. civ., sentenza di accertamento della intervenuta risoluzione contrattuale di diritto come chiesta da e, per l'effetto, la statuizione di condanna della convenuta Parte_1 inadempiente a restituire i beni.
poiché non costituitasi in giudizio, è rimasta inadempiente al proprio onere CP_1 dimostrativo della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte con i contratti di locazione n. 2/17 del 29.07.2017 e n. 01/18 del 20.03.2018, per contro ne ha Parte_1 offerto idoneo riscontro documentale. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sul valore di causa e sulla base dei criteri del DM 55/2014 testo vigente, per le fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, così decide:
[...]
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione contrattuale di diritto dei contratti di locazione di macchine stipulati tra le parti il 29.07.2017 (n. 2/2017) e il 20.03.20218 (n. 1/2018);
- dichiara tenuta e condanna quale titolare della ditta individuale omonima, a CP_1 restituire immediatamente i seguenti macchinari: 1) trattore telaio N.YK5T194D0FS127016, TARGA BM864N; Parte_3
2) trattore CLAAS MOD. ARES 836 DT telaio H4432EA4432038 TARGA AR334K;
3) erpice IN AI 87320001988 LA CP_4
VBP00060002001375; 4) seminatrice EM 3002 AI 86520000212 CP_5
LA VBP00065006000490;
4 5) zavorra frontale VALTRA da 600 Kg;
- condanna , nella già precisata qualità, a rifondere alla CP_1 Parte_1 le spese processuali sostenute, liquidate in 4.358,00 Euro per
[...] compenso professionale e Euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Così deciso in Parma il 6 novembre 2025 Il Giudice
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