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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
BUCATALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
LO AG
- Presidente rel.
Patrizia NI
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3100 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
Parte 1 - difeso e rappresentato dall'avv. SANSONETTI CE
E
Controparte 1 - difesa e rappresentata dall'avv. SANSONETTI
CE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 02/10/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 21/09/2020 avevano contratto matrimonio in Mottola (TA);
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 14/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, e ne consente l'omologazione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 nato a
,
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 26/04/1985, e Controparte 1 nata
a CASTELLANETA (TA) il 15/12/1992, uniti in matrimonio in Mottola il 21/09/2020 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Mottola dell'anno 2020 parte 1 "
numero 8;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte 1 e
Controparte 1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data
04.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mottola.
4. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. LO AG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
LO AG
- Presidente rel.
Patrizia NI
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3100 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
Parte 1 - difeso e rappresentato dall'avv. SANSONETTI CE
E
Controparte 1 - difesa e rappresentata dall'avv. SANSONETTI
CE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 02/10/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 21/09/2020 avevano contratto matrimonio in Mottola (TA);
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 14/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, e ne consente l'omologazione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte 1 nato a
,
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 26/04/1985, e Controparte 1 nata
a CASTELLANETA (TA) il 15/12/1992, uniti in matrimonio in Mottola il 21/09/2020 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Mottola dell'anno 2020 parte 1 "
numero 8;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte 1 e
Controparte 1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data
04.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mottola.
4. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. LO AG)