CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
EO ON, TO
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3083/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 12018231006
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15332/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220056488050 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 511/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto il ricorso della Resistente_1 SRL ( già Società_1 srl) avverso - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220056488050000 IRES-ALIQUOTE 2017 notificata il
02/06/2022, (accollando all'Ufficio le spese del grado per euro 5.000) emessa all'esito del controllo automatizzato effettuato ai sensi LLart.36-ter del d.P.R. n.600/1973 e ai fini delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2018, relativa ai redditi anno 2017, operando lo scomputo ex art. 22, comma 1, lett. C) del T.U. emesso con D.P.R. n. 917/1986, delle ritenute di acconto subite per il complessivo importo di euro 437.176,00 di cui: € 235.132,32 relative a fatture incassate per l'anno
2017, € 200.653,05 relative a provvigioni di competenza per lo lo stesso anno 2017 ed € 1.391,00 relativo alle ritenute attive sul conto corrente intrattenuto presso la Banca_1 all'esito della quale sarebbe risultato dovuto un maggiore importo a titolo di IRES pari a € 202.044,00, cui aggiungere interessi e sanzioni. Secondo la CGT romana, la parte ricorrente avrebbe adeguatamente dimostrato – con documentazione non oggetto di alcun rilievo da parte LLamministrazione e tanto in relazione al disposto LLart.115, comma 1, cod.proc. civ., in quanto l'amministrazione medesima ha espressamente fatto riferimento al contenuto delle fatture emesse il 3/01/2018 – di aver subito ritenute per fatture emesse nell'anno 2017 e incassate alla predetta data, quindi di competenza della precedente annualità di imposta.
Impugna la sentenza l'Ufficio che, con un unico motivo di appello, rileva l'infondatezza della pronuncia di primo grado, con la quale è stata riconosciuta la spettanza allo scomputo delle ritenute d'acconto alla società contribuente, in assenza di ogni pronuncia della sentenza gravata su di un elemento a suo dire ritenuto indispensabile al loro riconoscimento ovvero la mancata dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(da allegare alla fattura o documentazione esibita) con la quale il contribuente avrebbe dovuto dichiarare che la documentazione prodotta era riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa documentazione non vi erano stati altri pagamenti da parte del sostituto.
Si è costituita la società contribuente che, con controdeduzioni e successiva memoria integrativa, dei cui contenuti essenziali si darà conto, ha chiesto il rigetto LLappello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Anche prima che intervenisse il mutamento del quadro normativo per effetto LLart. 1 del d.l. 31 maggio
1994, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha emendato l'art. 3 del d.P.R. n. 600 del 1974, sopprimendo l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi il certificato del sostituto d'imposta attestante le ritenute operate, con risalenti pronunce della giurisprudenza di legittimità si è affermato che l'inosservanza LLobbligo del sostituto d'imposta di inviare tempestivamente la suddetta certificazione non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un'imposizione già scontata alla fonte (Cass., sez. 1, 4/08/1994, n.
7251); con l'ulteriore precisazione che, anche ove non abbia allegato alla dichiarazione dei redditi il certificato del sostituto d'imposta, il sostituito può comunque contestare in giudizio il recupero della detrazione, producendo al giudice tributario la documentazione relativa alle ritenute subite, stante la generale emendabilità della dichiarazione fiscale (Cass., sez. 5, 19/02/2004, n. 3304) e che, in ogni caso, il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all'imposta sol perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l'attestato da esibire al fisco (Cass., sez. 5, 3/07/1979, n. 3725).
Aggiungeva il Giudice della nomofilachia che l'art. 22 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dedicato allo scomputo delle ritenute d'acconto, subordina attualmente la detrazione dall'imposta delle ritenute alla sola condizione che esse siano state ‹‹operate››, sicché assume rilevanza il fatto oggettivo della loro applicazione, che può essere comprovato non solo con la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, ma anche con altri mezzi di prova equipollenti. In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 68/E del 19 marzo 2009, con la quale ha riconosciuto che, laddove il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, sia comunque legittimato allo scomputo delle stesse, ‹‹a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura››. Quanto declinato comporta ( vedasi Cass., sez. 5, 7/06/2017, n. 14138), che ‹‹la norma sul controllo formale delle dichiarazioni usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate deve essere integrata secondo i princìpi generali della prova. In altri termini, quando stabilisce che gli uffici “possono“ escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, l'art. 36-ter d.P.R. 600/1973 deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) “possono” apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti››.
Alla luce della suesposta giurisprudenza, Il giudice di prime cure ha escluso qualsivoglia carattere sostanziale di “esclusività probatoria” tanto alla certificazione unica rilasciata dal sostituto di imposta, quanto alla dichiarazione sostitutiva di cui alla risoluzione 19 marzo 2009 n. 68/E LLDE (peraltro mero atto di elaborazione LLUfficio e, quindi, interno ad esso), dando rilevanza ai principi generali della prova previsti dall'ordinamento giuridico che consentono l'allegazione di prove equipollenti da parte del contribuente davanti al giudice. L'allegazione della documentazione attestante l'incasso delle fatture esclusivamente al netto della ritenuta di acconto costituisce di per sé adeguata prova della reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un'imposizione già scontata alla fonte.
Si tratta ora di verificare se la documentazione sostitutiva e/o surrogatoria della dichiarazione di atto notorio depositata dalla società sia da intendersi probatoriamente efficace in questa sede contenziosa, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Sul punto, va specificato che, sia in primo grado che in appello, la censura LLAmministrazione ha avuto riguardo - a ben vedere - esclusivamente ad un aspetto formale e procedimentale, consistente nella asserita indispensabilità della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - effettivamente richiesta dall'Ufficio in sede amministrativa - con la quale la società contribuente avesse potuto dimostrare di aver subito ritenute per fatture emesse nell'anno 2017 e incassate successivamente, quindi di competenza della precedente annualità di imposta.
La lagnanza di parte appellante, peraltro, appare imperniata sulla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata della quale, però, la parte medesima non sembra aver fatto buon uso per le considerazioni che seguiranno, apparendo a questa Corte recessiva la argomentazione che, in estrema sintesi, si grava del fatto che il giudice di prime cure abbia omesso di dare espressamente atto della mancata produzione della più volte richiamata dichiarazione di cui alla risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009 LLAdE. Come già fatto presente dal giudice di prime cure, la società ha prodotto documentazione bancaria di supporto alle richiamate fatture – ritenuta equipollente dalla giurisprudenza di legittimità citata anche dall'Ufficio - dalla quale si evince la “riconciliazione” e la coerenza delle stesse con i movimenti bancari
(estratti conto) coincidenti con le cifre riportate nelle fatture medesime.
Sono state infatti prodotte: C.U. anno 2018, redditi 2017, ricevute dalla soc. Società_2 Spa;
C.U. anno 2019, redditi 2018, ricevuta dalla soc. Società_3 Spa per le ritenute d'acconto sulle fatture di competenza LLanno 2017; Fatture LLanno 2017; Fatture LLanno 2018; estratti conto bancari anno 2017 e anno
2018; Prospetto riepilogativo;
Modello Unico SC 2018 redditi 2017; Modello Unico SC 2019 redditi 2018.
Tanto premesso, è pur vero che la società non rispose positivamente, in sede amministrativa, alle richieste LLUfficio, datate 26/10/2022 e 11/11/2022, con cui quest'ultimo richiedeva alla Società la produzione della dichiarazione sostitutiva, a cui fece seguito una mail - datata 21/11/2022 - del difensore della società con la quale si comunicava all'Amministrazione di non avere ricevuto riscontro dalla Resistente_1 alle succitate richieste.
Ma è altrettanto vero che, nella successiva sede contenziosa, la società ha supportato le proprie affermazioni con la copiosa documentazione già segnalata, con la quale l'Ufficio non si è concretamente confrontato al fine di contestarne, nel merito, la fondatezza probatoria o quanto meno indiziaria (in disparte la perspicacia del richiamo, operato dal primo Giudice, all'art. 115, comma 1 c.p.c.), insistendo sulla riprovevolezza LLatteggiamento omissivo tenuto dalla Resistente_1 antecedentemente, però, alla già instaurata fase contenziosa.
Quanto sopra, non senza evidenziare che, seppure in periodo successivo, con comunicazione mail del 18.04.2023, la Resistente_1 srl trasmetteva all'Ufficio finanziario anche la dichiarazione sostitutiva di cui alla risoluzione ADE n. 68/E del 19.03.2021, cui seguiva riscontro di avvenuta ricezione in pari data, provvedendo al deposito di copia nel fascicolo di causa.
La assenza della tempestiva e previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella sede procedimentale amministrativa, in breve, è stata validamente surrogata – in corso di giudizio - da coerente materiale probatorio (rectius: indiziario in maniera grave, precisa e concordante) prodotto nel presente processo tributario da parte della società.
La sentenza di primo grado va quindi confermata, l'appello va respinto e l'Ufficio va condannato al pagamento delle spese del grado come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello LLUfficio. Condanna l'Ufficio alla liquidazione delle spese del grado, che liquida in euro
6.000, oltre rimborso spese generali 15%, cap 4% ed iva 22%, come per legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
EO ON, TO
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3083/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 12018231006
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15332/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9
e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220056488050 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 511/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la CGT di Roma ha accolto il ricorso della Resistente_1 SRL ( già Società_1 srl) avverso - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220056488050000 IRES-ALIQUOTE 2017 notificata il
02/06/2022, (accollando all'Ufficio le spese del grado per euro 5.000) emessa all'esito del controllo automatizzato effettuato ai sensi LLart.36-ter del d.P.R. n.600/1973 e ai fini delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2018, relativa ai redditi anno 2017, operando lo scomputo ex art. 22, comma 1, lett. C) del T.U. emesso con D.P.R. n. 917/1986, delle ritenute di acconto subite per il complessivo importo di euro 437.176,00 di cui: € 235.132,32 relative a fatture incassate per l'anno
2017, € 200.653,05 relative a provvigioni di competenza per lo lo stesso anno 2017 ed € 1.391,00 relativo alle ritenute attive sul conto corrente intrattenuto presso la Banca_1 all'esito della quale sarebbe risultato dovuto un maggiore importo a titolo di IRES pari a € 202.044,00, cui aggiungere interessi e sanzioni. Secondo la CGT romana, la parte ricorrente avrebbe adeguatamente dimostrato – con documentazione non oggetto di alcun rilievo da parte LLamministrazione e tanto in relazione al disposto LLart.115, comma 1, cod.proc. civ., in quanto l'amministrazione medesima ha espressamente fatto riferimento al contenuto delle fatture emesse il 3/01/2018 – di aver subito ritenute per fatture emesse nell'anno 2017 e incassate alla predetta data, quindi di competenza della precedente annualità di imposta.
Impugna la sentenza l'Ufficio che, con un unico motivo di appello, rileva l'infondatezza della pronuncia di primo grado, con la quale è stata riconosciuta la spettanza allo scomputo delle ritenute d'acconto alla società contribuente, in assenza di ogni pronuncia della sentenza gravata su di un elemento a suo dire ritenuto indispensabile al loro riconoscimento ovvero la mancata dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(da allegare alla fattura o documentazione esibita) con la quale il contribuente avrebbe dovuto dichiarare che la documentazione prodotta era riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa documentazione non vi erano stati altri pagamenti da parte del sostituto.
Si è costituita la società contribuente che, con controdeduzioni e successiva memoria integrativa, dei cui contenuti essenziali si darà conto, ha chiesto il rigetto LLappello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Anche prima che intervenisse il mutamento del quadro normativo per effetto LLart. 1 del d.l. 31 maggio
1994, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha emendato l'art. 3 del d.P.R. n. 600 del 1974, sopprimendo l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi il certificato del sostituto d'imposta attestante le ritenute operate, con risalenti pronunce della giurisprudenza di legittimità si è affermato che l'inosservanza LLobbligo del sostituto d'imposta di inviare tempestivamente la suddetta certificazione non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un'imposizione già scontata alla fonte (Cass., sez. 1, 4/08/1994, n.
7251); con l'ulteriore precisazione che, anche ove non abbia allegato alla dichiarazione dei redditi il certificato del sostituto d'imposta, il sostituito può comunque contestare in giudizio il recupero della detrazione, producendo al giudice tributario la documentazione relativa alle ritenute subite, stante la generale emendabilità della dichiarazione fiscale (Cass., sez. 5, 19/02/2004, n. 3304) e che, in ogni caso, il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all'imposta sol perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l'attestato da esibire al fisco (Cass., sez. 5, 3/07/1979, n. 3725).
Aggiungeva il Giudice della nomofilachia che l'art. 22 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dedicato allo scomputo delle ritenute d'acconto, subordina attualmente la detrazione dall'imposta delle ritenute alla sola condizione che esse siano state ‹‹operate››, sicché assume rilevanza il fatto oggettivo della loro applicazione, che può essere comprovato non solo con la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, ma anche con altri mezzi di prova equipollenti. In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 68/E del 19 marzo 2009, con la quale ha riconosciuto che, laddove il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, sia comunque legittimato allo scomputo delle stesse, ‹‹a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura››. Quanto declinato comporta ( vedasi Cass., sez. 5, 7/06/2017, n. 14138), che ‹‹la norma sul controllo formale delle dichiarazioni usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate deve essere integrata secondo i princìpi generali della prova. In altri termini, quando stabilisce che gli uffici “possono“ escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, l'art. 36-ter d.P.R. 600/1973 deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) “possono” apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti››.
Alla luce della suesposta giurisprudenza, Il giudice di prime cure ha escluso qualsivoglia carattere sostanziale di “esclusività probatoria” tanto alla certificazione unica rilasciata dal sostituto di imposta, quanto alla dichiarazione sostitutiva di cui alla risoluzione 19 marzo 2009 n. 68/E LLDE (peraltro mero atto di elaborazione LLUfficio e, quindi, interno ad esso), dando rilevanza ai principi generali della prova previsti dall'ordinamento giuridico che consentono l'allegazione di prove equipollenti da parte del contribuente davanti al giudice. L'allegazione della documentazione attestante l'incasso delle fatture esclusivamente al netto della ritenuta di acconto costituisce di per sé adeguata prova della reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un'imposizione già scontata alla fonte.
Si tratta ora di verificare se la documentazione sostitutiva e/o surrogatoria della dichiarazione di atto notorio depositata dalla società sia da intendersi probatoriamente efficace in questa sede contenziosa, come ritenuto dal giudice di prime cure.
Sul punto, va specificato che, sia in primo grado che in appello, la censura LLAmministrazione ha avuto riguardo - a ben vedere - esclusivamente ad un aspetto formale e procedimentale, consistente nella asserita indispensabilità della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - effettivamente richiesta dall'Ufficio in sede amministrativa - con la quale la società contribuente avesse potuto dimostrare di aver subito ritenute per fatture emesse nell'anno 2017 e incassate successivamente, quindi di competenza della precedente annualità di imposta.
La lagnanza di parte appellante, peraltro, appare imperniata sulla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata della quale, però, la parte medesima non sembra aver fatto buon uso per le considerazioni che seguiranno, apparendo a questa Corte recessiva la argomentazione che, in estrema sintesi, si grava del fatto che il giudice di prime cure abbia omesso di dare espressamente atto della mancata produzione della più volte richiamata dichiarazione di cui alla risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009 LLAdE. Come già fatto presente dal giudice di prime cure, la società ha prodotto documentazione bancaria di supporto alle richiamate fatture – ritenuta equipollente dalla giurisprudenza di legittimità citata anche dall'Ufficio - dalla quale si evince la “riconciliazione” e la coerenza delle stesse con i movimenti bancari
(estratti conto) coincidenti con le cifre riportate nelle fatture medesime.
Sono state infatti prodotte: C.U. anno 2018, redditi 2017, ricevute dalla soc. Società_2 Spa;
C.U. anno 2019, redditi 2018, ricevuta dalla soc. Società_3 Spa per le ritenute d'acconto sulle fatture di competenza LLanno 2017; Fatture LLanno 2017; Fatture LLanno 2018; estratti conto bancari anno 2017 e anno
2018; Prospetto riepilogativo;
Modello Unico SC 2018 redditi 2017; Modello Unico SC 2019 redditi 2018.
Tanto premesso, è pur vero che la società non rispose positivamente, in sede amministrativa, alle richieste LLUfficio, datate 26/10/2022 e 11/11/2022, con cui quest'ultimo richiedeva alla Società la produzione della dichiarazione sostitutiva, a cui fece seguito una mail - datata 21/11/2022 - del difensore della società con la quale si comunicava all'Amministrazione di non avere ricevuto riscontro dalla Resistente_1 alle succitate richieste.
Ma è altrettanto vero che, nella successiva sede contenziosa, la società ha supportato le proprie affermazioni con la copiosa documentazione già segnalata, con la quale l'Ufficio non si è concretamente confrontato al fine di contestarne, nel merito, la fondatezza probatoria o quanto meno indiziaria (in disparte la perspicacia del richiamo, operato dal primo Giudice, all'art. 115, comma 1 c.p.c.), insistendo sulla riprovevolezza LLatteggiamento omissivo tenuto dalla Resistente_1 antecedentemente, però, alla già instaurata fase contenziosa.
Quanto sopra, non senza evidenziare che, seppure in periodo successivo, con comunicazione mail del 18.04.2023, la Resistente_1 srl trasmetteva all'Ufficio finanziario anche la dichiarazione sostitutiva di cui alla risoluzione ADE n. 68/E del 19.03.2021, cui seguiva riscontro di avvenuta ricezione in pari data, provvedendo al deposito di copia nel fascicolo di causa.
La assenza della tempestiva e previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella sede procedimentale amministrativa, in breve, è stata validamente surrogata – in corso di giudizio - da coerente materiale probatorio (rectius: indiziario in maniera grave, precisa e concordante) prodotto nel presente processo tributario da parte della società.
La sentenza di primo grado va quindi confermata, l'appello va respinto e l'Ufficio va condannato al pagamento delle spese del grado come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello LLUfficio. Condanna l'Ufficio alla liquidazione delle spese del grado, che liquida in euro
6.000, oltre rimborso spese generali 15%, cap 4% ed iva 22%, come per legge.