Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 92
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicazione errata dell'art. 6 D.L. 119/2018

    La Corte ha ritenuto che la società abbia aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 3 D.L. 119/2018, e non alla definizione delle liti pendenti ex art. 6 dello stesso decreto, applicando quindi una disciplina non pertinente il primo giudice. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 119/2018, in combinato disposto con l'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

  • Accolto
    Applicazione errata dell'art. 6 D.L. 119/2018

    La Corte ha ritenuto che la società abbia aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 3 D.L. 119/2018, e non alla definizione delle liti pendenti ex art. 6 dello stesso decreto, applicando quindi una disciplina non pertinente il primo giudice. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 119/2018, in combinato disposto con l'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 92
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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