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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3162/2020 depositato il 27/05/2020
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 637/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BENEVENTO sez. 3
e pubblicata il 29/11/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170004342085 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170004342085 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
ADER: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 637/2019 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento ha rigettato il ricorso proposto dalla Società_1 s.r.l. (Società_1 S.r.l.) avverso la cartella relativa ai carichi oggetto del giudizio. Il giudice ha ritenuto che la società non avesse dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata, affermando che la documentazione depositata all'udienza ‒ la comunicazione delle somme dovute e la quietanza della prima rata ‒ fosse tardiva rispetto al termine del 10 giugno 2019 previsto, secondo la CTP, dall'art. 6 D.L. 119/2018 per la definizione delle liti pendenti. Da ciò la Commissione ha dedotto che la procedura non fosse validamente attivata e ha respinto il ricorso, condannando la contribuente alle spese.
La sentenza è stata impugnata da Società_1 S.r.l. con atto di appello, in cui la società deduce che il primo giudice ha applicato in modo erroneo l'art. 6 D.L. 119/2018, poiché la sospensione del giudizio andava riferita non alla definizione delle controversie pendenti, bensì alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – c.d. rottamazione-ter – disciplinata dall'art. 3 D.L. 119/2018. L'appellante richiama l'ordinanza di sospensione resa in primo grado, che aveva dato atto della presentazione della domanda di definizione ai sensi dell'art. 3, e sostiene che il giudice avrebbe dovuto attenersi al diverso regime previsto da tale norma.
Nell'atto di appello la società ribadisce che aveva presentato regolare dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter, nella quale, come richiesto dal modello ufficiale di domanda e dall'art. 3, comma 6, D.L.
119/2018, aveva dichiarato la pendenza del presente giudizio e assunto espressamente l'impegno a rinunciarvi. Tale impegno costituisce, secondo la norma, condizione necessaria per l'accesso alla procedura.
L'appellante evidenzia inoltre che, successivamente alla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate-
IO ha inviato la comunicazione di accoglimento e delle somme dovute (allegato 6), che riporta il codice identificativo Codice_Identificativo_1 Il piano permette il pagamento rateale sino al 30 novembre 2023.
Nel corso del giudizio di appello la società ha poi depositato le quietanze dei pagamenti relativi alle rate della definizione agevolata . Da tali documenti risulta: che i versamenti coincidono, negli importi, nelle scadenze e nei codici RAV, con quelli indicati nella comunicazione dell'Agente della riscossione;
che tutte le quietanze recano l'indicazione del medesimo codice identificativo della pratica di definizione: Codice_Identificativo_1; che i pagamenti sono stati materialmente eseguiti da Società_1 S.p.A., intestataria dei conti dai quali le somme risultano prelevate.
Il dato rilevante, ai fini del giudizio, è la corrispondenza perfetta tra gli importi pagati e quelli risultanti dal prospetto di definizione, nonché l'identità del codice RAV riportato in tutte le quietanze con quello contenuto nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-IO.
Le controdeduzioni dell'Ufficio si soffermano esclusivamente sulla difesa della sentenza impugnata, sostenendo che il primo giudice avrebbe correttamente rilevato la tardività della documentazione depositata dalla società in relazione al termine applicato dal medesimo giudice. L'Ufficio non introduce ulteriori elementi né contesta la corrispondenza tra pagamenti e definizione agevolata.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricostruzione dei fatti processuali e la documentazione prodotta in appello consentono di affermare che la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 3 D.L. 119/2018, e non alla definizione delle liti pendenti ex art. 6 dello stesso decreto. Il primo giudice ha pertanto applicato una disciplina non pertinente.
La dichiarazione di adesione depositata in atti mostra che la società ha indicato la pendenza del presente giudizio e assunto l'impegno a rinunciarvi, come richiesto dall'art. 3, comma 6, D.L. 119/2018. Tale elemento
è decisivo, poiché la norma prevede espressamente che, nelle more del pagamento, i giudizi relativi ai carichi inclusi nella dichiarazione siano sospesi e che il perfezionamento della definizione determini l'estinzione del giudizio.
Inoltre, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-IO conferma l'accoglimento dell'istanza e indica le somme dovute secondo il piano rateale. Le quietanze depositate in appello mostrano una coincidenza puntuale tra pagamenti eseguiti e importi riportati nella comunicazione, nonché la costante indicazione del codice identificativo della definizione agevolata. Il fatto che le quietanze risultino intestate a
“Società_2 S.p.A.” non incide sull'esistenza del pagamento, poiché i documenti dimostrano l'avvenuto versamento delle rate con riferimento ai carichi di Società_1 S.r.l., come riconoscibile dal medesimo codice identificativo della definizione.
Alla luce di ciò, vengono integrati tutti gli elementi indicati dalla Corte di Cassazione, Sez. V, ord. n.
20626/2024, secondo cui, in tema di definizione agevolata dei carichi ex art. 3 D.L. 119/2018, il giudizio deve essere dichiarato estinto quando:
– il contribuente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione;
– nella dichiarazione è contenuto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della domanda;
– l'Agente della riscossione ha comunicato l'accoglimento dell'istanza e l'importo dovuto;
– è documentato l'avvenuto pagamento delle rate fino a quel momento dovute.
Secondo la Suprema Corte, non è richiesto l'integrale pagamento dell'intero piano rateale ai fini dell'estinzione del giudizio, essendo sufficiente la prova dei pagamenti effettuati sino alla data della decisione.
Poiché tutti tali presupposti risultano soddisfatti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 119/2018, in combinato disposto con l'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese, l'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che, nei casi di definizione previsti dalla legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate anche per il primo grado, restando tra le parti compensate. Cessata materia contendere
P.Q.M.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3162/2020 depositato il 27/05/2020
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 637/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BENEVENTO sez. 3
e pubblicata il 29/11/2019 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170004342085 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170004342085 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
ADER: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 637/2019 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento ha rigettato il ricorso proposto dalla Società_1 s.r.l. (Società_1 S.r.l.) avverso la cartella relativa ai carichi oggetto del giudizio. Il giudice ha ritenuto che la società non avesse dimostrato il perfezionamento della definizione agevolata, affermando che la documentazione depositata all'udienza ‒ la comunicazione delle somme dovute e la quietanza della prima rata ‒ fosse tardiva rispetto al termine del 10 giugno 2019 previsto, secondo la CTP, dall'art. 6 D.L. 119/2018 per la definizione delle liti pendenti. Da ciò la Commissione ha dedotto che la procedura non fosse validamente attivata e ha respinto il ricorso, condannando la contribuente alle spese.
La sentenza è stata impugnata da Società_1 S.r.l. con atto di appello, in cui la società deduce che il primo giudice ha applicato in modo erroneo l'art. 6 D.L. 119/2018, poiché la sospensione del giudizio andava riferita non alla definizione delle controversie pendenti, bensì alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – c.d. rottamazione-ter – disciplinata dall'art. 3 D.L. 119/2018. L'appellante richiama l'ordinanza di sospensione resa in primo grado, che aveva dato atto della presentazione della domanda di definizione ai sensi dell'art. 3, e sostiene che il giudice avrebbe dovuto attenersi al diverso regime previsto da tale norma.
Nell'atto di appello la società ribadisce che aveva presentato regolare dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter, nella quale, come richiesto dal modello ufficiale di domanda e dall'art. 3, comma 6, D.L.
119/2018, aveva dichiarato la pendenza del presente giudizio e assunto espressamente l'impegno a rinunciarvi. Tale impegno costituisce, secondo la norma, condizione necessaria per l'accesso alla procedura.
L'appellante evidenzia inoltre che, successivamente alla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate-
IO ha inviato la comunicazione di accoglimento e delle somme dovute (allegato 6), che riporta il codice identificativo Codice_Identificativo_1 Il piano permette il pagamento rateale sino al 30 novembre 2023.
Nel corso del giudizio di appello la società ha poi depositato le quietanze dei pagamenti relativi alle rate della definizione agevolata . Da tali documenti risulta: che i versamenti coincidono, negli importi, nelle scadenze e nei codici RAV, con quelli indicati nella comunicazione dell'Agente della riscossione;
che tutte le quietanze recano l'indicazione del medesimo codice identificativo della pratica di definizione: Codice_Identificativo_1; che i pagamenti sono stati materialmente eseguiti da Società_1 S.p.A., intestataria dei conti dai quali le somme risultano prelevate.
Il dato rilevante, ai fini del giudizio, è la corrispondenza perfetta tra gli importi pagati e quelli risultanti dal prospetto di definizione, nonché l'identità del codice RAV riportato in tutte le quietanze con quello contenuto nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-IO.
Le controdeduzioni dell'Ufficio si soffermano esclusivamente sulla difesa della sentenza impugnata, sostenendo che il primo giudice avrebbe correttamente rilevato la tardività della documentazione depositata dalla società in relazione al termine applicato dal medesimo giudice. L'Ufficio non introduce ulteriori elementi né contesta la corrispondenza tra pagamenti e definizione agevolata.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricostruzione dei fatti processuali e la documentazione prodotta in appello consentono di affermare che la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 3 D.L. 119/2018, e non alla definizione delle liti pendenti ex art. 6 dello stesso decreto. Il primo giudice ha pertanto applicato una disciplina non pertinente.
La dichiarazione di adesione depositata in atti mostra che la società ha indicato la pendenza del presente giudizio e assunto l'impegno a rinunciarvi, come richiesto dall'art. 3, comma 6, D.L. 119/2018. Tale elemento
è decisivo, poiché la norma prevede espressamente che, nelle more del pagamento, i giudizi relativi ai carichi inclusi nella dichiarazione siano sospesi e che il perfezionamento della definizione determini l'estinzione del giudizio.
Inoltre, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-IO conferma l'accoglimento dell'istanza e indica le somme dovute secondo il piano rateale. Le quietanze depositate in appello mostrano una coincidenza puntuale tra pagamenti eseguiti e importi riportati nella comunicazione, nonché la costante indicazione del codice identificativo della definizione agevolata. Il fatto che le quietanze risultino intestate a
“Società_2 S.p.A.” non incide sull'esistenza del pagamento, poiché i documenti dimostrano l'avvenuto versamento delle rate con riferimento ai carichi di Società_1 S.r.l., come riconoscibile dal medesimo codice identificativo della definizione.
Alla luce di ciò, vengono integrati tutti gli elementi indicati dalla Corte di Cassazione, Sez. V, ord. n.
20626/2024, secondo cui, in tema di definizione agevolata dei carichi ex art. 3 D.L. 119/2018, il giudizio deve essere dichiarato estinto quando:
– il contribuente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione;
– nella dichiarazione è contenuto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della domanda;
– l'Agente della riscossione ha comunicato l'accoglimento dell'istanza e l'importo dovuto;
– è documentato l'avvenuto pagamento delle rate fino a quel momento dovute.
Secondo la Suprema Corte, non è richiesto l'integrale pagamento dell'intero piano rateale ai fini dell'estinzione del giudizio, essendo sufficiente la prova dei pagamenti effettuati sino alla data della decisione.
Poiché tutti tali presupposti risultano soddisfatti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 119/2018, in combinato disposto con l'art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Quanto alle spese, l'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che, nei casi di definizione previsti dalla legge, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate anche per il primo grado, restando tra le parti compensate. Cessata materia contendere
P.Q.M.