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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1506/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006273061000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006273061000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239004048526000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239004048526000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239004048526000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210003752986000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.5.2024 Ricorrente_1 impugnava le intimazioni di pagamento n. 29820229006273061/000, n. 29820239004048526/000 e la cartella di pagamento n. 29820210034266286/000 notificate tutte e tre in data 11.03.2024 eccependone la illegittimità stante la duplicazione delle cartelle in entrambe le intimazioni e la mancata notifica delle stesse . Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei tributi riportati nelle cartelle alla data di notifica della intimazione.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate eccependo la carenza di legittimazione in ordine alle eccezioni avverso le intimazioni in quanto atti di AdER, mentre contestava le eccezioni avverso le cartelle perché tardive esseno state correttamente notificate e stante la prescrizione decennale .
Si costituiva l'Agenzia per la Riscossione contestando il ricorso dando prova della notifica delle cartelle sottese e la eccepita prescrizione quinquennale trattandosi di tributi erariali.
Rigettata l'istanza di sospensione alla udienza del 10.11.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia parzialmente fondato ed in tali limiti sia meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha contestato le due intimazioni notificate in pari data (11.3.24) eccependo che le stesse riportavano le medesime cartelle, duplicando così la relativa pretesa ed in ogni caso eccependo la mancata notifica delle cartelle stesse.
AdEr costituendosi ha, invero, contestato la eccepita duplicazione del credito stante che le intimazioni di pagamento impugnate, se pur notificate nella medesima data, si riferivano ad atti sottesi diversi;
infatti la stampa dei predetti avvisi era avvenuta in date diverse, rispettivamente 25/11/2022 per l'intimazione n.29820229006273061/000 e in data 01/06/2023 per l'intimazione n. 29820239004048526/000 mentre la
Cartella n. 29820180011077102000 sarebbe stata notificata in data 25/02/2019; - la Cartella n.
29820190003710972000 in data 17/07/2019; - la Cartella n. 29820210003752986000 in data 05/09/2022.
Dalla analisi degli atti e delle intimazioni opposte, e nei limiti della opposizione della ricorrente non essendo stati opposti gli avvisi di addebito in quanto debiti previdenziali, rileva questa Corte che invero le due intimazioni riportano, in parte, le medesime cartelle ed in particolare: la 'Intimazione di pagamento n.
29820229006273061/000 è relativa a: 1) cartella di pagamento n. 29820180011077102000 per IVA 2015 per l'importo (escluse sanzioni e interessi e accessori) di € 1.569,00; 2) cartella di pagamento n.
29820190003710972000 per diritto camera di commercio 2015 di € 69,00; mentre la 'Intimazione di pagamento n. 29820239004048526/000 è relativa a: 1) cartella di pagamento n. 29820180011077102000 per IVA 2015 per l'importo (escluse sanzioni e interessi e accessori) di € 1.569,00; 2) cartella di pagamento n. 29820190003710972000 per diritto camera di commercio 2015 di € 69,00; 3) cartella di pagamento n.
29820210003752986000 per diritto camera di commercio 2016 di € 53,00 .
Appare quindi evidente che le prime due cartelle sono identiche in entrambe le intimazioni ed attengono allo stesso tributo con conseguente duplicazione, non solo ma fondata appare la eccezione della ricorrente circa la mancata notifica delle stesse cartelle. Infatti l'AdER per comprovare la notifica della cartella n.29820180011077102000 per IVA 2015 si è limitata a produrre una nota di collegamento tra la relata e la raccomandata senza però la possibilità per questa Corte di valutarne la correttezza dovendo la eventuale notifica rilevarsi solamente da una interrogazione al terminale. Lo stesso dicasi per la cartella n.29820190003710972000 la cui prova della notifica dovrebbe rilevarsi da una interrogazione al terminale senza che sia stata prodotta né la cartella né la relata. (V. Cass. 13961/24)
Di contra invece risulta correttamente notificata la cartella n.29820210003752986000 per diritto camera di commercio 2016 di € 53,00 a mani in data 5.9.22 così come quella per mancato pagamento tassa auto in data 11.3.24; relativamente alla cartella per mancato pagamento tassa auto 2018 notificata nel 2024 va accolta la eccezione di prescrizione in quanto la cartella è stata notificata oltre il triennio ed in ogni caso oltre i termini di proroga per Covid 19, mentre per la cartella n.29820210003752986000 nessuna prescrizione può essere fatta valere stante la corretta notifica a mani in data 5.9.22 e la mancata opposizione .
Ne discende quindi la illegittimità delle intimazioni opposte limitatamente alle cartelle n.29820180011077102000 per IVA 2015 e n. 29820190003710972000 per diritto camera di commercio 2015 di € 69,00, rimanendo confermato il debito tributario solo per la cartella di pagamento n.
29820210003752986000 per diritto camera di commercio 2016 di € 53,00.
Pertanto atteso quanto sopra, ritenuta l'effettiva duplicazione delle cartelle nelle due intimazioni opposte e stante la mancata notifica delle cartelle sottese vanno annullate le intimazioni nei suddetti limiti n.
29820229006273061/000 e n. 29820239004048526/000 limitatamente alle cartelle n.n.29820180011077102000
e n. 29820190003710972000 e confermate per il resto;
stante la prescrizione del tributo va altresì annullata la cartella n. 29820210034266286/000.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso ed annulla gli atti opposti nei limiti di cui in motivazione .
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1100,00 oltre accessori e rimborso CUT. Compensa le spese con AdE.
Siracusa, 10.11.2025
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1506/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006273061000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820229006273061000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239004048526000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239004048526000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239004048526000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210003752986000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.5.2024 Ricorrente_1 impugnava le intimazioni di pagamento n. 29820229006273061/000, n. 29820239004048526/000 e la cartella di pagamento n. 29820210034266286/000 notificate tutte e tre in data 11.03.2024 eccependone la illegittimità stante la duplicazione delle cartelle in entrambe le intimazioni e la mancata notifica delle stesse . Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei tributi riportati nelle cartelle alla data di notifica della intimazione.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate eccependo la carenza di legittimazione in ordine alle eccezioni avverso le intimazioni in quanto atti di AdER, mentre contestava le eccezioni avverso le cartelle perché tardive esseno state correttamente notificate e stante la prescrizione decennale .
Si costituiva l'Agenzia per la Riscossione contestando il ricorso dando prova della notifica delle cartelle sottese e la eccepita prescrizione quinquennale trattandosi di tributi erariali.
Rigettata l'istanza di sospensione alla udienza del 10.11.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia parzialmente fondato ed in tali limiti sia meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha contestato le due intimazioni notificate in pari data (11.3.24) eccependo che le stesse riportavano le medesime cartelle, duplicando così la relativa pretesa ed in ogni caso eccependo la mancata notifica delle cartelle stesse.
AdEr costituendosi ha, invero, contestato la eccepita duplicazione del credito stante che le intimazioni di pagamento impugnate, se pur notificate nella medesima data, si riferivano ad atti sottesi diversi;
infatti la stampa dei predetti avvisi era avvenuta in date diverse, rispettivamente 25/11/2022 per l'intimazione n.29820229006273061/000 e in data 01/06/2023 per l'intimazione n. 29820239004048526/000 mentre la
Cartella n. 29820180011077102000 sarebbe stata notificata in data 25/02/2019; - la Cartella n.
29820190003710972000 in data 17/07/2019; - la Cartella n. 29820210003752986000 in data 05/09/2022.
Dalla analisi degli atti e delle intimazioni opposte, e nei limiti della opposizione della ricorrente non essendo stati opposti gli avvisi di addebito in quanto debiti previdenziali, rileva questa Corte che invero le due intimazioni riportano, in parte, le medesime cartelle ed in particolare: la 'Intimazione di pagamento n.
29820229006273061/000 è relativa a: 1) cartella di pagamento n. 29820180011077102000 per IVA 2015 per l'importo (escluse sanzioni e interessi e accessori) di € 1.569,00; 2) cartella di pagamento n.
29820190003710972000 per diritto camera di commercio 2015 di € 69,00; mentre la 'Intimazione di pagamento n. 29820239004048526/000 è relativa a: 1) cartella di pagamento n. 29820180011077102000 per IVA 2015 per l'importo (escluse sanzioni e interessi e accessori) di € 1.569,00; 2) cartella di pagamento n. 29820190003710972000 per diritto camera di commercio 2015 di € 69,00; 3) cartella di pagamento n.
29820210003752986000 per diritto camera di commercio 2016 di € 53,00 .
Appare quindi evidente che le prime due cartelle sono identiche in entrambe le intimazioni ed attengono allo stesso tributo con conseguente duplicazione, non solo ma fondata appare la eccezione della ricorrente circa la mancata notifica delle stesse cartelle. Infatti l'AdER per comprovare la notifica della cartella n.29820180011077102000 per IVA 2015 si è limitata a produrre una nota di collegamento tra la relata e la raccomandata senza però la possibilità per questa Corte di valutarne la correttezza dovendo la eventuale notifica rilevarsi solamente da una interrogazione al terminale. Lo stesso dicasi per la cartella n.29820190003710972000 la cui prova della notifica dovrebbe rilevarsi da una interrogazione al terminale senza che sia stata prodotta né la cartella né la relata. (V. Cass. 13961/24)
Di contra invece risulta correttamente notificata la cartella n.29820210003752986000 per diritto camera di commercio 2016 di € 53,00 a mani in data 5.9.22 così come quella per mancato pagamento tassa auto in data 11.3.24; relativamente alla cartella per mancato pagamento tassa auto 2018 notificata nel 2024 va accolta la eccezione di prescrizione in quanto la cartella è stata notificata oltre il triennio ed in ogni caso oltre i termini di proroga per Covid 19, mentre per la cartella n.29820210003752986000 nessuna prescrizione può essere fatta valere stante la corretta notifica a mani in data 5.9.22 e la mancata opposizione .
Ne discende quindi la illegittimità delle intimazioni opposte limitatamente alle cartelle n.29820180011077102000 per IVA 2015 e n. 29820190003710972000 per diritto camera di commercio 2015 di € 69,00, rimanendo confermato il debito tributario solo per la cartella di pagamento n.
29820210003752986000 per diritto camera di commercio 2016 di € 53,00.
Pertanto atteso quanto sopra, ritenuta l'effettiva duplicazione delle cartelle nelle due intimazioni opposte e stante la mancata notifica delle cartelle sottese vanno annullate le intimazioni nei suddetti limiti n.
29820229006273061/000 e n. 29820239004048526/000 limitatamente alle cartelle n.n.29820180011077102000
e n. 29820190003710972000 e confermate per il resto;
stante la prescrizione del tributo va altresì annullata la cartella n. 29820210034266286/000.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso ed annulla gli atti opposti nei limiti di cui in motivazione .
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1100,00 oltre accessori e rimborso CUT. Compensa le spese con AdE.
Siracusa, 10.11.2025
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi