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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 951/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente
GRANATA URANIA, AT
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5308/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008902165000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.6.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Cosenza, ritualmente notificato il 3.6.2024 alla Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Cosenza- e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la cartella di pagamento n. 034 2024 00089021 65 000, notificata a mezzo PEC il 4 aprile 2024, recante la iscrizione a ruolo straordinario delle somme oggetto di contestazione con l'atto di recupero n. TD3CR2I00247/2024, relative al credito di imposta “ricerca e sviluppo” per l'anno 2018 (anno di compensazione).
In particolare, la società ricorrente, preliminarmente evidenziando di avere già impugnato l'atto di recupero, deduceva, quale motivo di ricorso, il difetto del presupposto richiesto ex lege per l'iscrizione a ruolo straordinario, ossia il fondato pericolo per la riscossione, evocando, a sostegno delle ragioni spiegate, i principi fissati dalla Suprema Corte in materia (Cass. Civ. SSUU 758/2017; Cass. Civ. 22306/2021; Cass.
Civ. 39810/2021) e, comunque, allegando e documentando sufficienti garanzie di solvibilità.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha resistito alla opposizione deducendo la compiutezza della cartella di pagamento in quanto conforme al modello legale.
Nel merito, ha insistito sulla inesistenza del credito di imposta, dunque sulla non spettanza delle somme portate in compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, deve ritenersi fondata l'eccezione di parte resistente con cui viene dedotta l'insussistenza del “fondato pericolo per il positivo esito della riscossione” quale presupposto legittimante l'utilizzo dello strumento dell'iscrizione a ruolo straordinario.
Vero è che, per come evidenziato da parte resistente, la norma di cui all'art.15 bis D.P.R.602/1973 si limita a consentire all'Agenzia delle Entrate – in deroga alle regole in materia di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi di cui all'art. 15 – di affidare all'agente della riscossione l'intero carico individuato dall'avviso di accertamento, e non – come avviene generalmente – il carico ridotto, costituito da un terzo della relativa imposta accertata e relativi interessi.
Tale disposizione va, tuttavia, letta in combinato disposto con il precedente art.11 dello stesso D.P.R., il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli straordinari avviene quando vi è “fondato pericolo per la riscossione”.
E' quindi un principio immanente della disciplina in esame quello secondo cui l'iscrizione nel ruolo straordinario trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale.
Deve altresì osservarsi che l'iscrizione a ruolo straordinario non ha solo natura di riscossione coattiva, ma anche di misura cautelare, trattandosi di uno strumento di esecuzione anticipata del credito erariale posto a tutela del credito dell'Amministrazione. Ne deriva che proprio la natura cautelare di tale strumento esige che debbano ricorrere elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.
Ciò si verifica, in specie, nei casi in cui il contribuente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero nei casi in cui vi sia una sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria ed il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche dell'eventualità che quest'ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa fiscale.
L'iscrizione nei ruoli straordinari, in buona sostanza, resta comunque una attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale strumento cautelare di tipo eccezionale rispetto alla ordinaria iscrizione a titolo provvisorio delle somme in base ad accertamenti non definitivi.
Ne consegue che l'Amministrazione deve in ogni caso fornire adeguata motivazione in ordine al requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, e cioè della ricorrenza di un periculum fondato su circostanze concrete che comprovino la volontà del debitore di non pagare quanto richiesto. In altri termini, l'Ufficio deve dar comunque conto della sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno indotto l'Ufficio ad emettere il ruolo straordinario, con descrizione degli effetti che potrebbero derivare, nel caso specifico, dalla situazione soggettiva e/o dal comportamento del contribuente, non potendosi ricavare, detto dato, dalla inottemperanza al provvedimento impositivo presupposto.
Sul punto, anche la Suprema Corte è conforme nel ritenere che “La cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria da parte dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivata, sia pure succintamente, con specifico riferimento al fondato pericolo che ha giustificato la formazione del ruolo straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo esercizio del potere e l'impugnazione delle parti interessate.” (cfr. Cass. Pen. sez. 5, sentenza n. 22306 del 5.8.2021).
Detto ciò, ritiene la Corte che nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione versata in atti dalla società, non ricorrevano i presupposti per procedere alla iscrizione a ruolo straordinaria, peraltro difettando, nella cartella di pagamento, qualsiasi motivazione sul punto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 S.r.l. deve essere accolto, con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Ogni altra questione di merito resta riservata al giudizio di impugnazione dell'atto di recupero.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cosenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata. Avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione e tenuto conto del fatto che l'iscrizione a ruolo straordinario è predisposta dall'ente impositore, appare equo compensarle nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
Condanna Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cosenza alla refusione, nei confronti della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.765,00 per compensi professionali, nonché euro 500,00 per spese vive di C.U., oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge. Spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Urania Granata dott. Tommaso Mainenti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente
GRANATA URANIA, AT
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5308/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008902165000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.6.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Cosenza, ritualmente notificato il 3.6.2024 alla Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Cosenza- e ad Agenzia delle Entrate Riscossione, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la cartella di pagamento n. 034 2024 00089021 65 000, notificata a mezzo PEC il 4 aprile 2024, recante la iscrizione a ruolo straordinario delle somme oggetto di contestazione con l'atto di recupero n. TD3CR2I00247/2024, relative al credito di imposta “ricerca e sviluppo” per l'anno 2018 (anno di compensazione).
In particolare, la società ricorrente, preliminarmente evidenziando di avere già impugnato l'atto di recupero, deduceva, quale motivo di ricorso, il difetto del presupposto richiesto ex lege per l'iscrizione a ruolo straordinario, ossia il fondato pericolo per la riscossione, evocando, a sostegno delle ragioni spiegate, i principi fissati dalla Suprema Corte in materia (Cass. Civ. SSUU 758/2017; Cass. Civ. 22306/2021; Cass.
Civ. 39810/2021) e, comunque, allegando e documentando sufficienti garanzie di solvibilità.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha resistito alla opposizione deducendo la compiutezza della cartella di pagamento in quanto conforme al modello legale.
Nel merito, ha insistito sulla inesistenza del credito di imposta, dunque sulla non spettanza delle somme portate in compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, deve ritenersi fondata l'eccezione di parte resistente con cui viene dedotta l'insussistenza del “fondato pericolo per il positivo esito della riscossione” quale presupposto legittimante l'utilizzo dello strumento dell'iscrizione a ruolo straordinario.
Vero è che, per come evidenziato da parte resistente, la norma di cui all'art.15 bis D.P.R.602/1973 si limita a consentire all'Agenzia delle Entrate – in deroga alle regole in materia di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi di cui all'art. 15 – di affidare all'agente della riscossione l'intero carico individuato dall'avviso di accertamento, e non – come avviene generalmente – il carico ridotto, costituito da un terzo della relativa imposta accertata e relativi interessi.
Tale disposizione va, tuttavia, letta in combinato disposto con il precedente art.11 dello stesso D.P.R., il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli straordinari avviene quando vi è “fondato pericolo per la riscossione”.
E' quindi un principio immanente della disciplina in esame quello secondo cui l'iscrizione nel ruolo straordinario trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale.
Deve altresì osservarsi che l'iscrizione a ruolo straordinario non ha solo natura di riscossione coattiva, ma anche di misura cautelare, trattandosi di uno strumento di esecuzione anticipata del credito erariale posto a tutela del credito dell'Amministrazione. Ne deriva che proprio la natura cautelare di tale strumento esige che debbano ricorrere elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.
Ciò si verifica, in specie, nei casi in cui il contribuente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero nei casi in cui vi sia una sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria ed il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche dell'eventualità che quest'ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa fiscale.
L'iscrizione nei ruoli straordinari, in buona sostanza, resta comunque una attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale strumento cautelare di tipo eccezionale rispetto alla ordinaria iscrizione a titolo provvisorio delle somme in base ad accertamenti non definitivi.
Ne consegue che l'Amministrazione deve in ogni caso fornire adeguata motivazione in ordine al requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, e cioè della ricorrenza di un periculum fondato su circostanze concrete che comprovino la volontà del debitore di non pagare quanto richiesto. In altri termini, l'Ufficio deve dar comunque conto della sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno indotto l'Ufficio ad emettere il ruolo straordinario, con descrizione degli effetti che potrebbero derivare, nel caso specifico, dalla situazione soggettiva e/o dal comportamento del contribuente, non potendosi ricavare, detto dato, dalla inottemperanza al provvedimento impositivo presupposto.
Sul punto, anche la Suprema Corte è conforme nel ritenere che “La cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria da parte dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivata, sia pure succintamente, con specifico riferimento al fondato pericolo che ha giustificato la formazione del ruolo straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo esercizio del potere e l'impugnazione delle parti interessate.” (cfr. Cass. Pen. sez. 5, sentenza n. 22306 del 5.8.2021).
Detto ciò, ritiene la Corte che nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione versata in atti dalla società, non ricorrevano i presupposti per procedere alla iscrizione a ruolo straordinaria, peraltro difettando, nella cartella di pagamento, qualsiasi motivazione sul punto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso presentato dalla Ricorrente_1 S.r.l. deve essere accolto, con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Ogni altra questione di merito resta riservata al giudizio di impugnazione dell'atto di recupero.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cosenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata. Avuto riguardo alle ragioni che hanno condotto alla decisione e tenuto conto del fatto che l'iscrizione a ruolo straordinario è predisposta dall'ente impositore, appare equo compensarle nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione II, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
Condanna Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cosenza alla refusione, nei confronti della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.765,00 per compensi professionali, nonché euro 500,00 per spese vive di C.U., oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge. Spese compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Urania Granata dott. Tommaso Mainenti