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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2024, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel contenzioso iscritto al n.4611/22 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 18 gennaio 2024
TRA
, nato il giorno 15.07.1976 in NAPOLI ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
CASTELLAMMARE di STABIA alla via AMATO n.7 con gli avv.ti Aldo ESPOSITO e
Ciro SANTONICOLA che lo rappresentano e difendono come da procure telematicamente trasmesse con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
Controparte_1
, Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' , rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Controparte_2
Vincenzo ROMANO
RESISTENTI
1 OGGETTO: diritto ad ottenere la Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 legge 107/2015 e s.m.i., dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00), per ciascun l'anno scolastico di servizio come precario 2021-2022.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente quelle di cui alle pregresse memorie difensive da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il 25 agosto 2022 il sig. Parte_1
, docente precario, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato
[...]
Tribunale: previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma
122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente, la condanna delle Amministrazioni resistenti all'attribuzione della
Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente. (In realtà, l'unico a.s. in rivendicazione è quello 2021/2022.)
Il tutto con vittoria di spese e diritti a distrarsi in favore dei difensori antistatari.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio si costituiva in Giudizio
l'Amministrazione convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del G.U.L., sollevando eccezione di parziale prescrizione e sollecitando, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
La controversia ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata in decisione all'esito della pronuncia chiarificatrice della Corte Suprema di
Cassazione, intervenuta il 27 ottobre 2023.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno
18/01/2024, preso atto delle conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
2 § § §
(1)
La domanda attorea deve essere disattesa alla luce del seguente iter argomentativo.
La pretesa azionata concerne l'attribuzione della “Carta elettronica del
Docente” non riconosciuta all'istante nell'anno del c.d. “precariato”.
In fatto, il ricorrente allega e documenta di avere prestato servizio alle dipendenze dall'Amministrazione convenuta nell'a.s. 2021/2022, dal 10 gennaio al 30 giugno 2022, per 18 ore settimanali presso un unico Istituto.
La premessa in fatto non è contestata.
Se non che, obietta prioritariamente il appartenersi il contenzioso in CP_1 oggetto alla giurisdizione del G.A.
Nel caso di specie, attraverso il DPCM del 28 novembre 2016, che ha sostituito il DPCM del 25 settembre 2015, è stata data attuazione al disposto di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e, in particolare, sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della cd. Carta del docente di cui al comma 121, l'importo da assegnare nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni e dei benefici a essa collegati.
Si tratta chiaramente di atti qualificabili in termini di atti di macro- organizzazione e, dunque, atti organizzativi di carattere e portata generale attraverso i quali l'Amministrazione ha dettato la disciplina generale, relativa al particolare strumento di formazione dei docenti di cui ai richiamati commi 121
e seguenti. È evidente, in effetti, che la controparte non contesta un atto di micro-organizzazione, emanato dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto lavorativo individuale, bensì un atto di macro-organizzazione, che riguarda il sistema scolastico nel suo complesso. Siffatte considerazioni portano a ritenere che la giurisdizione in materia rientri nella cognizione del Giudice
Amministrativo …>
L'assunto non è condivisibile.
Ed invero, la pretesa azionata individua un ben preciso “bene della vita” di cui si chiede di accertare la rivendicabilità con conseguente condanna all'ottenimento dello stesso, seppure nell'ambito di un determinato contesto
3 settoriale, nel caso di specie segnato dalla natura della parte datoriale, ed al cospetto di peculiari modalità di fruizione del bene stesso.
Pare del tutto evidente che tali dati “circostanziali” non interferiscono con la sostanza della domanda attorea, pur sempre incentrata sul diritto azionato che, per (ri)estendersi nella sua delineata consistenza giuridica, necessita di una disamina a fini eventualmente disapplicativi delle determinazioni assunte dall'Amministrazione.
Ora, si appartiene al notorio il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. resta dirimente il criterio del petitum sostanziale da scrutinare in combinato disposto con la dedotta causa petendi ed alla luce del sotteso rapporto giuridico che funge da ineludibile premessa dell'iniziativa attorea.
Nella fattispecie de qua, per come anticipato, la pretesa ha ad oggetto il riconoscimento, in via diretta ed immediata, di un diritto che vuolsi leso dalla parte datoriale sulla base di un impianto “regolamentare” denunciato di illegittimità.
Del resto, ed in definitiva, il contenzioso in disamina rientra nel più ampio contesto della “questione del precariato scolastico” della cui riconducibilità alla giurisdizione del G.O. nessuno ha mai dubitato.
Come da ultimo confermato dal recente intervento mirato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. infra).
(2)
Quanto al merito della vicenda, si rende necessario un richiamo seppure sintetico all'impianto normativo di riferimento. Essenzialmente costituito dall'art. 1, commi 121 e 122, Lex n.107/2015 e dalle disposizioni contenute nei
DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016.
Recita il primo testo. <al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite spesa cui al comma 123, carta elettronica per l'aggiornamento docente ruolo delle istituzioni scolastiche ogni ordine grado. carta, dell'importo nominale euro 500 annui ciascun anno scolastico, può
4 essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.>
Dispongono, a loro volta i Decreti già citati. <la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, comma 1, DPCM 28/11/2016); la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, comma
2, DPCM 28/11/2016); le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, comma 6, DPCM 28/11/2016).>
Dunque, la questione posta dal ricorrente concerne la denunciata illegittimità dello sbarramento voluto dal Legislatore nazionale che ha escluso i docenti non di ruolo dal beneficio della c.d. “carta elettronica”.
(3)
Sull'argomento si sono succeduti almeno tre interventi interpretativi, due dei quali hanno indirizzato le prime decisioni di merito. Trattasi, per la
5 precisione, dell'ordinanza C.G.U.E. 18 maggio 2022 resa nella causa C-
450/2021, e della sentenza della settima Sezione del Consiglio di Stato, contrassegnata dal n.1842/2022.
Tuttavia, anche per ragioni di sintesi, pare al G.U.L. dirimente attestarsi sulla traccia ermeneutica desumibile dalla già citata sentenza della Corte
Regolatrice, contrassegnata dal n.29961/23.
Di cui si riportano i passaggi maggiormente significativi.
<<va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e
2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo alla ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici,
6 sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
…
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
…
Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte
Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi- sono giuridicamente tenuti a disapplicare la norma interna incompatibile … v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Organizzazione_1
…
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della
Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la
7 registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla CP_1 liquidazione.
Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
…
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Inoltre si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del DPCM 28 novembre 2016 la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
…
Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
8 …
… essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del
2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.
Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
…
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
…
Va in proposito considerato, come si è già detto … che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di cessazione va evidentemente adattata …
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
9 Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà …
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
…
Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
…
10 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
…
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione
è quella risarcitoria.
…
Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
…>>
La pronuncia si chiude con la statuizione dei seguenti principi di diritto.
<<a) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 2015 spetta ai docenti non ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, sensi dell'art. 4, n. 124 del 1999 o per docenza termine delle attività didattiche, ovverosia 30.6, secondo, della 1999, senza
11 rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
B) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
C) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
D) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
12 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>>
(4)
Per come anticipato, la questione “di fatto” da decidere facendo buon governo dei suddetti principi di diritto si colloca al di fuori della perimetrazione
“positiva” delineabile sulla base del recente intervento della Corte Regolatrice.
Ed invero, l'ambito concettuale valorizzato dai Giudici di legittimità muove dalla premessa secondo cui l'estromissione a tutto campo del docente “precario” dal novero dei destinatari del bene/servizio destinato -essenzialmente- all'aggiornamento professionale viola in maniera palese e diretta il principio di non discriminazione. Ciò per la evidente ragione che l'attività di docenza svolta da coloro che non sono “organici” all'Amministrazione scolastica tendenzialmente non differisce da quella assicurata dal personale “di ruolo”.
Seppure in via di estrema sintesi, è questo il nodo centrale del problema, affrontato e risolto dai Giudici di legittimità nei termini di cui si è data contezza.
Consegue che la fondatezza della pretesa azionata deve misurarsi con la
“simmetricità” della posizione in disamina rispetto a quelle del personale di ruolo.
Di qui la necessità di un'analisi mirata non solo delle singole situazioni soggettive ma anche, e soprattutto, delle modalità attraverso cui la singola supplenza si è dipanata come da contratto.
Da una prima prospettiva, sembra al G.U.L., anche sulla base di precedenti giurisprudenziali di merito, che il fattore della unità o pluralità dei contratti che regolano la “supplenza annuale” non interferisce con la soluzione del problema.
Ed invero, per come già sostenuto in parallele, condivisibili pronunzie di merito, se l'ubi consistam concettuale del beneficio in contenzioso è costituito da un sostegno formativo all'attività didattica continua e di natura tendenzialmente annuale, perché intrinsecamente annuale è il corso scolastico ordinario che si
13 protrae nel tempo secondo le cadenze normate, resterebbe priva di ragionevolezza una interpretazione sistemica delle regole basata sulla unicità della fonte negoziale.
Insomma, a parità di periodo “coperto” dalle supplenze annuali, la circostanza che detta “copertura” sia originata da uno o più contratti non può spostare i termini della soluzione.
Laddove è il principio della tendenziale-intrinseca annualità dell'incarico a fungere da elemento dirimente. Con la conseguenza che i parametri “collante”, nei casi di plurimi contratti, restano quelli della “continuità” nel tempo e, in misura forse minore, l'unicità dell'Istituto presso cui il docente è collocato.
Naturalmente, l'annualità di cui si discute è quella delineata espressamente dalla Corte Regolatrice.
Da altra prospettiva, la valorizzazione del principio di non discriminazione deve evitare di trasformare la soluzione del problema in una sorta di … discriminazione alla rovescia. Ragione per la quale altro parametro da tenere in considerazione, ad avviso del G.U.L., è costituito dalle ore settimanali assegnate in supplenza al docente nell'anno scolastico di riferimento, quelle del personale “di ruolo” notoriamente attestandosi su un minimo di 14/18.
Ora, deve segnalarsi che su entrambi i punti in disamina la recente sentenza della Corte Regolatrice ha volutamente lasciato un vuoto ermeneutico.
All'uopo sostenendo la necessità di ritornare ex professo sulle relative questioni.
<<il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano diritto eurounitario.
Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.
Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei
14 lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la modalità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.
La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.>>
Così, in termini, Cass. Sez. Lav. n.29961/23.
Per come anticipato, pare conforme alla ratio interpretativa seguita dai
Giudici di legittimità valorizzare, ai fini di tutela del principio di non discriminazione, le supplenze “annuali” anche laddove originate da plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, riferibili allo stesso Istituto e alla medesima classe di concorso.
Quanto al concetto di “annualità”, il riferimento ad un riconoscimento del beneficio “pro rata temporis”, potenziale approdo risolutivo alla questione,
15 pone, in concreto, il grave problema della individuazione di parametri obiettivi tali da consentire un'applicazione più o meno certa in estensione nazionale della regola. Di qui la necessità di attendere l'eventuale sviluppo in tale direzione della giurisprudenza di legittimità.
Allo stato, il criterio differenziatore astratto e generale potrebbe essere quello dei 180 giorni di supplenza sull'a.s. di riferimento, escluso dalla Corte
Regolatrice solo nell'iniziale approccio ermeneutico funzionale alla individuazione dei criteri-guida a carattere perimetrale “normativo”, ma potenzialmente recuperabile nello sforzo interpretativo inerente la tutela a derivazione concettuale del principio di non discriminazione.
<<semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede il tema è se un termine sostanzialmente analogo> -quello appunto dei
180 giorni- non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.>
Con la precisazione secondo cui tale soglia deve ritenersi raggiunta in tutti i casi di contratti a decorrenza-limite 2 gennaio perduranti, almeno tendenzialmente, fino al 30 giugno dell'anno solare successivo.
Per quel che concerne le ore settimanali assegnate al supplente pare al
G.U.L. trattarsi di questione obiettivamente complessa.
Ed invero, il testo “normativo” riferito ai soli docenti di ruolo prevede il beneficio anche a favore del personale in part time.
Se non che, questa scelta non sembra riversabile in maniera acritica nella soluzione del problema in quanto si inserisce in un contesto concettuale incentrato sulla necessità di favorire in ogni caso l'aggiornamento professionale del docente di ruolo che, evidentemente, resta organico all'Amministrazione a prescindere dal singolo rapporto in part time, di per sé solo contingente.
Nel “precariato”, invece, muta del tutto il contesto concettuale di riferimento, ragion per cui il numero ridotto delle ore settimanali va ad innestarsi su un rapporto “esterno” che tale potrebbe rimanere all'indomani dell'incarico in
16 supplenza senza mai tramutarsi in rapporto organico, id est: a tempo indeterminato.
Con il -possibile- conseguente venir meno di quell'esigenza di aggiornamento professionale pensata per il personale inserito nell'Amministrazione in pianta organica, portatore nel tempo di detta esigenza intrinseca all'attività didattica continua.
Di qui la necessità, tale avvertita dallo scrivente, di ancorare il beneficio ad un minimo di 14 ore settimanali di servizio.
La questione prescrizionale resta definibile sulla base dei principi di diritto espressamente delineati dalla Corte Regolatrice (cfr. supra). Segnalando, peraltro, che la stessa risulta posta in maniera chiaramente distonica, in quanto l'istante ha rivendicato il beneficio della “carta elettronica” per il solo a.s. 2021-2022 con richiesta, quindi, impermeabile all'eccezione riferita agli anni 2016 e 2017.
(5)
In tal modo perimetrata la problematica di causa nei suoi aspetti decisionali, alla luce della fattispecie dedotta siccome in premessa sintetizzata, si ritiene inaccoglibile la pretesa azionata.
Ed invero, il ricorrente nell'atto introduttivo di lite fonda l'istanza su un solo contratto che copre il periodo 10 gennaio-30 giugno, periodo inferiore a quello individuato in precedenza.
A fronte di una tale precisa causa petendi si staglia uno sforzo dimostrativo cartolare evidentemente distonico.
Dal contratto prodotto si desumono, infatti, altri due accordi negoziali che avrebbero dovuto originare altrettanti rapporti di supplenza per i periodi 25 ottobre-30 dicembre 2021 e 31 dicembre 2021-9 gennaio 2022.
Il dato, fra l'altro, è ricavabile anche dalla diffida extragiudiziale inoltrata nell'interesse del docente all'Amministrazione scolastica.
E tuttavia, tale dato non solo e non tanto non è documentato in via diretta ed immediata, quanto risulta addirittura escluso dalla esposizione in fatto della premessa su cui si regge la causa petendi della pretesa azionata.
Consegue l'impossibilità di recuperarlo alla fattispecie in scrutinio.
17 Di qui l'infondatezza della domanda.
Il governo delle spese di lite non può restare insensibile alla circostanza che solo di recente, e comunque successivamente all'iscrizione a ruolo del presente contenzioso, la Corte Regolatrice ha tracciato le prime linee guida ermeneutiche, peraltro non concernenti proprio la fattispecie in scrutinio.
Potenzialmente esposta a successivi approcci interpretativi ad opera dei Giudici di legittimità.
Ricorrono, pertanto, le ragioni giustificatrici della totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 [...]
, ogni diversa Controparte_4 eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
TORRE ANNUNZIATA, 22/01/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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