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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9256 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. DR NL RR, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
osservato che il presente giudizio di appello, in materia di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, deve seguire il rito del lavoro (art. 7 d.lgs.
150/2011); pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26296/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Palmieri (c.f. ), presso il quale è C.F._2 elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monte Nero n. 17 (FAX: 02/32066849 - PEC:
; Email_1 - appellante – contro
(c.f./p.IVA , in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. Parte_2
), EL OL (c.f. e RE C.F._3 C.F._4
MA (c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, C.F._5
Via della Guastalla n. 6 (FAX: 0288453610 - PEC:
; Email_2
- appellato –
con ricorso in appello depositato l'11.7.2024 (iscritto a ruolo il 18.7.2024);
oggetto: appello avverso la sentenza n. 7671/2023, pubblicata il 29.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. (nel giudizio RG 31168/23), di rigetto dell'opposizione a trentatré verbali di contestazione della Polizia Locale di Milano notificati il 9.5.2023;
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento del presente ricorso previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti e ogni provvedimento necessario per assicurare il contraddittorio così giudicare: nel merito, in riforma integrale della sentenza impugnata annullare e comunque dichiarare inefficace gli atti di accertamento impugnati per i motivi di cui sopra ordinandone l'archiviazione in subordine accertato il pagamento del triplo del primo verbale ai sensi dell'art
198 bis CdS procedere all'archiviazione dei predetti verbali. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.>> conclusioni del : Controparte_1
<
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7671/2023, resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Milano nel giudi-zio RG 31168/2023, nonché tutti i verbali di contestazione opposti, nella misura di € 69,46, oltre interessi dal dovuto al saldo, per ciascuna infrazione stradale.
2 Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura in-terna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello il Sig. si duole del Parte_1 fatto che il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza appellata (n. 7671/2023, pubblicata il
29.3.2024, nel giudizio RG 31168/23), abbia rigettato, a spese processuali compensate,
l'opposizione proposta dal medesimo avverso trentatré verbali di contestazione della Pt_1
Polizia Locale del , aventi a oggetto altrettante infrazioni ex art. 7 co. 14 Controparte_1
CdS, il cui elenco – non controverso – è rinvenibile alle pagine da 8 a 16 della comparsa di costituzione e risposta del in questo giudizio di appello. Controparte_1
Tali verbali, elevati per avere l'autovettura di proprietà dell'opponente, con motorizzazione
Euro 5 a gasolio, targata EW 784LE, circolato all'interno dell'Area B in assenza di autorizzazione in deroga alle vigenti limitazioni imposte alla circolazione di veicoli considerati inquinanti (art. 7 co. 14 CdS), sono stati, tutti, notificati a il 9.5.2023. Parte_1
Essi concernono infrazioni che si assumono commesse tra il 30.1.2023 e il 7.2.2023.
*
Con il primo motivo di appello censura la decisione del Giudice di Pace nella parte in Pt_1 cui ha disatteso l'eccezione, sollevata dall'opponente, di tardività della notifica dei predetti verbali (per superamento del termine di 90 gg. stabilito dall'art. 201 CdS).
Il motivo di appello (e di opposizione) è fondato.
3 Il termine di cui all'art. 201 co. 1 CdS risulta infatti superato in relazione a tutte le infrazioni contestate.
Invero il sostiene, con il conforto della giurisprudenza della Corte di Controparte_1
Cassazione, che anche alle notificazioni dei verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada deve applicarsi il principio della scissione dei momenti della procedura di notifica, dovendosi considerare distintamente, a seconda dell'istituto di cui si intende fare applicazione e della sua ratio, il momento della ricezione della notificazione da parte del destinatario da quello della presentazione dell'atto notificando all'agente notificatore.
Senonché, nel caso in esame, il non ha fornito prove idonee del momento CP_1 CP_1 della consegna al messo notificatore dei verbali da notificarsi.
Deve in primo luogo rilevarsi l'assoluta irritualità delle produzioni documentali effettuate dall'appellato, che ha allegato all'interno di un unico “documento” (doc. 1) il “Fascicolo di I grado e relativi allegati” e non si è mai preso la briga (se non nell'udienza 11.11.2025, a seguito di espresso invito del giudice) di indicare nei propri atti in quale punto della foliazione il giudice potesse rinvenire la prova documentale della consegna al notificatore dell'atto notificando.
Se la parte non assolve l'obbligo di indicare in modo specifico nei propri atti i documenti che offre in comunicazione, omettendo (come nel presente caso) di elencare in modo dettagliato i documenti cui attribuisce valenza probatoria, non sorge per il giudice l'obbligo di verificare la concludenza di essi ai fini del decidere.
Come affermato da Cass. 13.6.2022 ord. n. 19006, < decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza
4 esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 11617 del 26/05/2011)>>.
In ogni caso, nella fattispecie, quand'anche si prescindesse dal rilievo di irritualità della produzione di parte appellata, i documenti che il vorrebbe attestanti la data di CP_1 consegna al messo degli atti da notificare (il primo dei quali è reperibile al foglio 30 su 487 della produzione di parte appellata) sono evidentemente del tutto privi di valenza probatoria, trattandosi di stampe di annotazioni non dotate di alcuna fidefacienza e non riferibili a un individuabile autore che ne sia anche responsabile.
È dunque carente la prova della tempestiva consegna all'agente notificatore, entro i novanta giorni stabiliti dall'art. 201 CdS, dei verbali di accertamento da notificare a , cui Parte_1 essi sono pervenuti oltre detto termine.
Perciò la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata: l'opposizione proposta da deve essere accolta e i trentatré verbali della Polizia Locale del Comune di Parte_1
Milano (elencati alle pagine da 8 a 16 della comparsa di costituzione e risposta dell'Ente appellato) devono essere annullati.
Parte appellata e opposta, in quanto soccombente, deve essere condannata (ex art. 91 c.p.c.) a rifondere all'opponente/appellante le spese del giudizio di primo grado (liquidate in dispositivo giusta il DM 147/2022).
*
Anche le spese del presente giudizio di appello devono essere poste a carico della parte soccombente (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo, giusta il DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, accogliendo l'appello
5 proposto da , in totale riforma della sentenza n. 7671/2023, pubblicata il Parte_1
29.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. (RG 31168/23):
accoglie l'opposizione proposta da avverso i trentatré verbali di contestazione Parte_1
della Polizia Locale del , notificati il 9.5.2023, elencati alle pagine da 8 a 16 Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta del in questo giudizio di appello, Controparte_1 che annulla, con ogni conseguente effetto;
condanna il a rifondere all'appellante le spese del primo grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in € 1.200,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA) e in € 125,00 per anticipazioni, nonché le spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 2.500,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA) e in € 174,00 per anticipazioni.
Milano, 2.12.2025.
Il giudice
DR NL RR
6
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. DR NL RR, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
osservato che il presente giudizio di appello, in materia di opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, deve seguire il rito del lavoro (art. 7 d.lgs.
150/2011); pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26296/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Palmieri (c.f. ), presso il quale è C.F._2 elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monte Nero n. 17 (FAX: 02/32066849 - PEC:
; Email_1 - appellante – contro
(c.f./p.IVA , in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. Parte_2
), EL OL (c.f. e RE C.F._3 C.F._4
MA (c.f. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, C.F._5
Via della Guastalla n. 6 (FAX: 0288453610 - PEC:
; Email_2
- appellato –
con ricorso in appello depositato l'11.7.2024 (iscritto a ruolo il 18.7.2024);
oggetto: appello avverso la sentenza n. 7671/2023, pubblicata il 29.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. (nel giudizio RG 31168/23), di rigetto dell'opposizione a trentatré verbali di contestazione della Polizia Locale di Milano notificati il 9.5.2023;
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento del presente ricorso previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti e ogni provvedimento necessario per assicurare il contraddittorio così giudicare: nel merito, in riforma integrale della sentenza impugnata annullare e comunque dichiarare inefficace gli atti di accertamento impugnati per i motivi di cui sopra ordinandone l'archiviazione in subordine accertato il pagamento del triplo del primo verbale ai sensi dell'art
198 bis CdS procedere all'archiviazione dei predetti verbali. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.>> conclusioni del : Controparte_1
<
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7671/2023, resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Milano nel giudi-zio RG 31168/2023, nonché tutti i verbali di contestazione opposti, nella misura di € 69,46, oltre interessi dal dovuto al saldo, per ciascuna infrazione stradale.
2 Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura in-terna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello il Sig. si duole del Parte_1 fatto che il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza appellata (n. 7671/2023, pubblicata il
29.3.2024, nel giudizio RG 31168/23), abbia rigettato, a spese processuali compensate,
l'opposizione proposta dal medesimo avverso trentatré verbali di contestazione della Pt_1
Polizia Locale del , aventi a oggetto altrettante infrazioni ex art. 7 co. 14 Controparte_1
CdS, il cui elenco – non controverso – è rinvenibile alle pagine da 8 a 16 della comparsa di costituzione e risposta del in questo giudizio di appello. Controparte_1
Tali verbali, elevati per avere l'autovettura di proprietà dell'opponente, con motorizzazione
Euro 5 a gasolio, targata EW 784LE, circolato all'interno dell'Area B in assenza di autorizzazione in deroga alle vigenti limitazioni imposte alla circolazione di veicoli considerati inquinanti (art. 7 co. 14 CdS), sono stati, tutti, notificati a il 9.5.2023. Parte_1
Essi concernono infrazioni che si assumono commesse tra il 30.1.2023 e il 7.2.2023.
*
Con il primo motivo di appello censura la decisione del Giudice di Pace nella parte in Pt_1 cui ha disatteso l'eccezione, sollevata dall'opponente, di tardività della notifica dei predetti verbali (per superamento del termine di 90 gg. stabilito dall'art. 201 CdS).
Il motivo di appello (e di opposizione) è fondato.
3 Il termine di cui all'art. 201 co. 1 CdS risulta infatti superato in relazione a tutte le infrazioni contestate.
Invero il sostiene, con il conforto della giurisprudenza della Corte di Controparte_1
Cassazione, che anche alle notificazioni dei verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada deve applicarsi il principio della scissione dei momenti della procedura di notifica, dovendosi considerare distintamente, a seconda dell'istituto di cui si intende fare applicazione e della sua ratio, il momento della ricezione della notificazione da parte del destinatario da quello della presentazione dell'atto notificando all'agente notificatore.
Senonché, nel caso in esame, il non ha fornito prove idonee del momento CP_1 CP_1 della consegna al messo notificatore dei verbali da notificarsi.
Deve in primo luogo rilevarsi l'assoluta irritualità delle produzioni documentali effettuate dall'appellato, che ha allegato all'interno di un unico “documento” (doc. 1) il “Fascicolo di I grado e relativi allegati” e non si è mai preso la briga (se non nell'udienza 11.11.2025, a seguito di espresso invito del giudice) di indicare nei propri atti in quale punto della foliazione il giudice potesse rinvenire la prova documentale della consegna al notificatore dell'atto notificando.
Se la parte non assolve l'obbligo di indicare in modo specifico nei propri atti i documenti che offre in comunicazione, omettendo (come nel presente caso) di elencare in modo dettagliato i documenti cui attribuisce valenza probatoria, non sorge per il giudice l'obbligo di verificare la concludenza di essi ai fini del decidere.
Come affermato da Cass. 13.6.2022 ord. n. 19006, < decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza
4 esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 11617 del 26/05/2011)>>.
In ogni caso, nella fattispecie, quand'anche si prescindesse dal rilievo di irritualità della produzione di parte appellata, i documenti che il vorrebbe attestanti la data di CP_1 consegna al messo degli atti da notificare (il primo dei quali è reperibile al foglio 30 su 487 della produzione di parte appellata) sono evidentemente del tutto privi di valenza probatoria, trattandosi di stampe di annotazioni non dotate di alcuna fidefacienza e non riferibili a un individuabile autore che ne sia anche responsabile.
È dunque carente la prova della tempestiva consegna all'agente notificatore, entro i novanta giorni stabiliti dall'art. 201 CdS, dei verbali di accertamento da notificare a , cui Parte_1 essi sono pervenuti oltre detto termine.
Perciò la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata: l'opposizione proposta da deve essere accolta e i trentatré verbali della Polizia Locale del Comune di Parte_1
Milano (elencati alle pagine da 8 a 16 della comparsa di costituzione e risposta dell'Ente appellato) devono essere annullati.
Parte appellata e opposta, in quanto soccombente, deve essere condannata (ex art. 91 c.p.c.) a rifondere all'opponente/appellante le spese del giudizio di primo grado (liquidate in dispositivo giusta il DM 147/2022).
*
Anche le spese del presente giudizio di appello devono essere poste a carico della parte soccombente (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo, giusta il DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, accogliendo l'appello
5 proposto da , in totale riforma della sentenza n. 7671/2023, pubblicata il Parte_1
29.3.2024, del Giudice di Pace di Milano – Sez. II Civ. (RG 31168/23):
accoglie l'opposizione proposta da avverso i trentatré verbali di contestazione Parte_1
della Polizia Locale del , notificati il 9.5.2023, elencati alle pagine da 8 a 16 Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta del in questo giudizio di appello, Controparte_1 che annulla, con ogni conseguente effetto;
condanna il a rifondere all'appellante le spese del primo grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in € 1.200,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA) e in € 125,00 per anticipazioni, nonché le spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 2.500,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA) e in € 174,00 per anticipazioni.
Milano, 2.12.2025.
Il giudice
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