Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/07/2025, n. 6424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6424 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06424/2025REG.PROV.COLL.
N. 05006/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5006 del 2022, proposto da NT GE, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Lorenzi e Gabriele Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
Comune di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 196/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal Comune di Trento.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.R.G.A. ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento della variante 2019 al P.R.G. del Comune di Trento, approvata con delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento 12 febbraio 2021, n. 182, nella parte relativa alla destinazione impressa alle particelle fondiarie 438/9 e 438/12 e a parte della particella fondiaria 439/1 C.C. Trento e nella parte relativa alle destinazioni impresse alle particelle edificiali 5957 e 6357 ed alle particelle fondiarie 438/9 e 439/1 C.C. Trento.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Trento.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 4 giugno 2025.
2. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Trento per violazione dell’art. 101 cpa, perché il ricorso in appello contiene sufficienti profili di critica specifica della sentenza gravata.
3. Nel merito, deve osservarsi che la variante impugnata in primo grado era stata adottata accogliendo solo parzialmente una delle osservazioni proposte dall’odierno appellante, e respingendo l’altra.
In sostanza si lamenta l’inedificabilità di alcune aree e la destinazione di altre a bosco.
In particolare, con i primi due motivi l’appellante contesta la destinazione a bosco impressa alle pp.ff. 438/9, 439/1, 438/12 CC Trento. L’appellante evidenzia che con le osservazioni presentate alla variante 2019 al PRG l’odierno appellante chiedeva che le particelle 438/8, 438/5, 438/9 (parte), 439/1 (parte) e 438/12 oltre che l’intera p.ed. 4982/1 fossero ricomprese in zona a verde privato in luogo della destinazione a bosco impressa dal Piano Regolatore Generale. Tale richiesta era motivata non dalla volontà di realizzare nuovi edifici (non ammissibili in zona a verde privato) ovvero ampliare il fabbricato esistente (già oggetto di ampliamento in passato), ma al fine di poter seguitare ad utilizzare il prato con le modalità attuali, eventualmente realizzando sullo stesso quei modesti manufatti di carattere accessorio che sono consentiti per le zone a verde privato dal Piano Regolatore Generale. L’osservazione è stata solo in parte accolta dall’Amministrazione, la quale ha classificato a verde privato l’intera particella edificiale 4982/1 nonché le limitrofe pp.ff. 438/8 e 438/5, nel mentre le altre particelle fondiarie, che pure sono assolutamente omogenee rispetto a quelle trasformate in verde privato, sono rimaste con destinazione a bosco. Di conseguenza, l’appellante ripropone gli stessi vizi già articolati davanti al Tribunale Regionale rispetto alla variante al piano oggetto di impugnativa.
Con i motivi 3, 4 e 5 l’appellante contesta la destinazione a bosco impressa alle p.ed. 5957, 6357 e alle circostanti pp.ff. 438/9 (parte) e 439/1 (parte) CC Trento. In particolare, lamenta che, come già ribadito, con la osservazione n. 217 si chiedeva che le particelle edificiali sopra indicate, nonché la parte delle pp.ff. 438/9 e 439/1 costituente l’immediata pertinenza delle stesse, fossero ricomprese in zona B3 o produttiva D11 o, in subordine, in zona a verde privato. Tale richiesta è stata disattesa da parte dell’Amministrazione assumendo che una nuova edificabilità non sarebbe coerente con gli obiettivi del piano, in particolare con l’obiettivo “stop al consumo del territorio”, e con la strategia “nessuna nuova area edificabile”; il Comune evidenziava altresì come le particelle edificiali identificherebbero delle “baracche” e le pertinenze non sarebbero riconducibili alla classificazione H2 verde privato.
4. I motivi di gravame sopra indicati possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione e il tratto comune che ne determina l’esito.
Va anzitutto osservato, in punto di limiti al sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di pianificazione urbanistica, che per giurisprudenza assolutamente pacifica di questo Consiglio di Stato " le scelte compiute dall'Amministrazione in sede di variante di piano regolatore - e ciò vale, derivatamente, per tutti i connessi provvedimenti, ivi compreso il rilascio del permesso a costruire o di istanze in sanatoria - sono espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui essa dispone in materia e dalla quale discende la loro sindacabilità solo nei ristretti limiti costituiti da manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti. (…) A fronte della suddetta discrezionalità, la posizione del privato proprietario dell'area su cui incidono i provvedimenti (generali o particolari) della p.a. è assolutamente recessiva, mentre, come detto, "la contestazione delle valutazioni tecnico discrezionali dell'amministrazione deve necessariamente intendersi limitata ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, tali da palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito sotto il profilo della metodologia o dei criteri e parametri utilizzati" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2023, n. 8549) e, pertanto, i poteri del giudice (e con essi le possibilità di contestazione della legittimità dell'atto da parte dei privati che si reputino ingiustamente danneggiati) sono ancora più circoscritti, risultando rigorosamente esclusa ogni possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal soggetto pubblico " (Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 5848/2024).
5. Data la superiore premessa, nessuna delle censure proposte nel presente giudizio supera la soglia sopra richiamata.
Per un verso infatti le scelte pianificatorie in contestazione non risultano essere affette da alcun profilo di manifesta illogicità od irragionevolezza; per altro verso i motivi di appello consistono nel tentativo di sostituire la valutazione discrezionale dell’amministrazione con una diversa, funzionale ad una maggior tutela della proprietà del singolo.
6. Come correttamente dedotto dal Comune di Trento, nel caso di specie la destinazione a bosco delle particelle pp.ff. 438/9, 439/1 e 438/12, nonché la destinazione a bosco impressa alle particelle 5957, 6357 e pp.ff. 438/9 (parte) e 439/1 (parte), risulta coerente con gli obiettivi generali della pianificazione territoriale.
Il Piano Regolatore Generale ha infatti una funzione di pianificazione e destinazione delle aree, non limitandosi ad un'analisi meramente “ricognitiva” dello stato dei luoghi.
In tal senso la destinazione a verde privato non consente interventi edilizi incompatibili con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle aree in oggetto, che necessitano di protezione.
Inoltre, la destinazione a bosco, regolata dall’articolo 61 delle NTA del P.R.G., è finalizzata alla protezione del territorio, in particolare per la difesa contro fenomeni di caduta di massi. Le aree in questione sono incluse nella "Carta dei boschi con funzione protettiva da massi", che evidenzia l’importanza del bosco nella protezione dei beni sottostanti. La modificazione della destinazione urbanistica senza un adeguato studio di compatibilità risulterebbe incoerente con le necessità di protezione del territorio, secondo la precipua finalità della destinazione a bosco, come regolata dall’articolo 61 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
Condivisibili risultano altresì le deduzioni del Comune appellato secondo le quali l’Amministrazione avrebbe operato in modo coerente con quanto stabilito dalla Variante 2004, che prevedeva modifiche di una piccola porzione del terreno, ed ha pertanto respinto la richiesta di estendere la destinazione a verde privato su un’area più ampia.
Peraltro, come osservato in memoria dal Comune appellato, “diversamente dalla Variante 2004, la Variante 2019 è stata redatta a partire da specifici obiettivi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della L.P. 15/2015. Pertanto, la conferma della zona E4: Zone a bosco, effettuata dalla Variante 2019 sulle pp.ff. 438/9, 439/1, 438/12 C.C. Trento, costituisce la soluzione più consona per contribuire a preservare l'eterogeneità del sistema ambientale in esame e quindi per mantenere, e possibilmente incentivare, la sua valenza in termini ecosistemici”
La decisione di mantenere la destinazione a bosco nella Variante 2019 è stata dunque correttamente motivata dalle necessità di tutela ecologica e territoriale.
7. Ne consegue che la riproposizione nel presente giudizio dei motivi del ricorso di primo grado non supera le pertinenti argomentazioni che in quella sede ne hanno determinato il rigetto, che va pertanto confermato anche nel presente giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Trento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO