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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AS RI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1531/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
il cui e Isonzo n.4 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vera Parte_2 C.F._2 N
2) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._3 Ve
3) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_4 C.F._4 Ve
4) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1 C.F._5 FE l'avv. A presso il cui studio in Roma al viale Regina Margherita n.278 è eletto domicilio
5) (CF: ), personalmente ed in qualità di titolare CP_2 C.F._6 del A IM , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 Angelo FRANZA presso il cui studio i alla via Aprosio n.16 è eletto domicilio
–resistenti–
Ragioni della decisione
(1) abstract. lamentata l'intervenuta evizione, a seguito di riscatto da Parte_1 parte della conduttrice prelazionaria in relazione all'immobile urbano Parte_5 adibito ad attività imprenditoriali e commerciali, sito in Ventimiglia alla via Aprosio n. 17, dallo stesso acquistato, per il tramite del mediatore immobiliare CP_2
(titolare della omonima ditta individuale , con atto di co CP_2
09.11.2022 a rogito notaio da CP_1 Persona_1
dedotta (i) una responsabilità ex art. 2043 cc dei venditori, non avendo questi
[...] comunicato al conduttore l'intenzione di cedere l'immobile (avendo omesso la denunciatio), (ii) una responsabilità professionale del Notaio , non avendo CP_1 verificato, nell'interesse dell'acquirente e nei confronti del venditore, pur precisando al par. 3 dell'atto che “si fa presente che attualmente il negozio è condotto in affitto dalla signora
con contratto registrato a Sanremo (IM), il 26 giugno 2021 al n.2525/3T”, l'esistenza Parte_5 della “denunciatio”, (iii) una responsabilità del mediatore e procuratore non CP_2 avendolo informato degli obblighi previsti dalla legge italiana nel caso di esercizio del diritto di prelazione in capo al venditore, allegato (i) un danno patrimoniale /danno
1 dott. AS RI emergente di € 13.000 per compenso e spese incassate dal Notaio anche quale CP_1 sostituto d'imposta, di € 4.623 per compenso del mediatore di USD 150 CP_2 per procura notarile Notaio ed € 387,19 per spese dott. per voltura e Per_2 Per_3 gestione del contratto di locazione, (ii) un danno patrimoniale/lucro cessante di € 13.000 per i canoni di locazione da restituire, € 125.000 per i canoni non incassati dall'agosto 2024 al dicembre 2033 ed € 18.519,66 per spese legali avv. ROSSI, nonché (iii) un danno da perdita di chance, nel caso avesse voluto vendere la proprietà evitta, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_2
e per sentirli Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_2 condannare, ex artt. 1483/1490/2043 cc, in via principale, al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 186.529,85 oltre USD 150 e di € 5.000, in via subordinata,
al pagamento, in solido tra Parte_6 loro, della somma di € 156.519,66 oltre interessi, , alla refusione del CP_1 pagamento e delle spese quantificate in € 13.000, alla refusione della CP_2 somma complessiva di € 142.623, in via ulteriormente subordinata, al pagamento, in solido tra loro, della somma ritenuta di giustizia da quantificare in via equitativa, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio , che, dedotta la infondatezza della domanda CP_1 proposta nei di lui confronti, atteso che l'obbligo di informativa del notaio verso i clienti non ha ragione d'essere allorchè, come nella specie, le parti siano a conoscenza dei fatti che dovrebbero essere loro comunicati, contestata la sussistenza di un danno da risarcire e la quantificazione di parte ricorrente, instava, in via principale, per il rigetto delle domande proposte nei di lui confronti, con vittoria di spese, competenze ed onorari, in via subordinata, per la limitazione del risarcimento del danno entro i limiti previsti dagli artt. 1123/1225/1227 cc, 1.2) Si costituiva in giudizio personalmente e quale titolare della ditta CP_2
“MARZIA IMMOBILIARE” che, dedotta l'assenza di responsabilità dell'agente immobiliare, avendo agito nel rispetto del mandato conferitole, contestata la sussistenza di danni risarcibili, comunque non a lei imputabili, instava per il rigetto delle domande proposte nei di lei confronti, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.3) Si costituivano in giudizio e Controparte_3 Parte_4 [...] al solo fine di accettare la rinuncia, del 4.12.2024, alla domanda spiegata nei Pt_2 onti di Parte_1
1.4) Assunta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 25.07.2025.
(2) sulla domanda svolta nei confronti di e e . Nelle more della Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro costituzione in giudizio, e Parte_3 Parte_4 [...]
e e un Pt_2 Parte_1 transattivo. Di talchè, tramite il proprio difensore e procuratore, avv. Parte_1
A. ROSSI del Foro di Milano, munito dei necessari poteri, dichiarava di rinunciare, con atto depositato in data 4/12/2024, alla domanda spiegata nei confronti dei predetti nel procedimento in epigrafe. e Parte_3 Parte_4 [...]
, si costituivano nel acc Pt_2 rinuncia già depositata telematicamente in data 4/12/2024, laddove l'avv. NESCI, munita dei necessari poteri in virtù di procura speciale rilasciata dalle signore
[...]
e rispettivamente in data 28 e 29 Pt_3 Parte_4 Parte_2 novembre 2024, dichiara di accettare la rinuncia alla domanda, spiegata nel giudizio in
2 dott. AS RI epigrafe, espressa dall'Avv. Alberto Rossi del Foro di Milano, in qualità di difensore e procuratore del signor munito dei necessari poteri, e depositata Parte_1 telematicamente in data 4/12/2024. 2.1) L'intervenuto accordo transattivo ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento del ricorso ex art. 281decies Cpc, situazione che soddisfa il ricorrente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Nella specie, le parti hanno concordato la compensazione delle spese di giudizio. 2.2) Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio, nei rapporti tra Parte_1
a spese compensate. Persona_1 Parte_7
(3) sulla domanda svolta nei confronti di e . Il ricorso è infondato e, pertanto, CP_1 CP_2 va respinto.
.31) La prelazione è il negozio con cui un soggetto si impegna a preferire il beneficiario, a parità di condizioni rispetto ad altri contraenti, nel caso in cui decida di concludere il contratto. Il promittente non assume alcun obbligo rispetto alla futura conclusione del contratto, rimanendo pienamente libero di contrarre o meno. Gli obblighi a suo carico nascono solo nel caso in cui decida di concludere il contratto, poiché in tal caso, per effetto della prelazione egli deve: informare il beneficiario della sua intenzione di contrarre e delle condizioni alle quali è disposto a contrarre (cd obbligo di denuntiatio); preferire a parità di condizioni il beneficiario della prelazione. Il diritto di prelazione può nascere dall'autonomia negoziale (prelazione volontaria) oppure da una previsione di legge (prelazione legale). Fra le ipotesi di prelazione previste dalla legge, vi è l'art. 38 della L. 392/78, in materia di locazione di immobili urbani finalizzati ad uso non abitativo. La prelazione legale, a differenza di quella negoziale, il cui mancato rispetto viene sanzionato con gli ordinari rimedi risarcitori, gode di tutela cd reale. La denuntiatio è la comunicazione con la quale il promittente informa il prelazionario della propria intenzione di contrarre e delle condizioni alle quali è disposto a concludere. L'atto è funzionale all'adempimento dell'obbligo principale del promittente, consistente nella conclusione del contratto a parità di condizioni con il prelazionario piuttosto che con
3 dott. AS RI un terzo. Solo attraverso la comunicazione, infatti, il prelazionario ha la possibilità di conoscere le intenzioni del promittente e, dunque, di concludere il contratto al posto di qualsiasi altro soggetto. L'obbligo del promittente è limitato sia con riferimento al tipo di contratto da concludere, sia con riferimento all'oggetto dello stesso. Affinchè la prelazione sia operante, pertanto, è necessario che ci sia una perfetta coincidenza fra il bene previsto dall'obbligo di prelazione ed il bene oggetto del contratto che la parte si accinge a compiere. La cd prelazione urbana prevista dagli artt. 38 e 39 dalla L. 392/1978 consente al conduttore di un immobile urbano non adibito ad uso abitativo, ma ad attività imprenditoriali e commerciali che prevedono il contatto con il pubblico, di essere preferito in caso di vendita dell'immobile in cui esercita tali attività. La ratio della norma è quella di tutelare l'avviamento commerciale del conduttore e favorire la concentrazione della proprietà in capo ai soggetti che esercitano le loro imprese in quei luoghi. Punto di partenza imprenscindibile per l'applicazione di tale disciplina è che sussista identità fra il bene oggetto della locazione ed il bene oggetto della vendita. Solo in tal modo, infatti, il conduttore ha la possibilità, attraverso la prelazione e l'eventuale diritto di riscatto, di conseguire la proprietà della cosa su cui esercita la propria attività economica. La prelazione urbana ha, essendo previsto il riscatto per espressa previsione legislativa, efficacia reale e, pertanto, è opponibile erga omnes, consentendo al prelazionario, in caso di inadempimento, di esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente, opponendogli il diritto di prelazione. 3.2) Ciò posto, è ora possibile concentrare l'indagine sulla responsabilità del resistente notaio per l'asserito inadempimento della prestazione professionale, in relazione al rogito di atti atto pubblico di compravendita;
inadempimento consistito nell'asserita omessa informazione e verifica, nell'interesse dell'acquirente e nei confronti del venditore, dell'esistenza della “denunciatio” dei venditori al cospetto del conduttore prelazionario. 3.2.1) A tal fine è necessario riprendere gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi del pubblico ufficiale rogante atti di compravendita, con particolare riferimento al caso di inadempimento agli obblighi informativi, sullo stesso gravanti. Va premessa la natura contrattuale del rapporto in esame, data dal contratto di opera professionale concluso tra lo stesso notaio e le parti, sicché esso va adempiuto secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, co.2, cc. A fronte di un incarico formale conferito al notaio, sorgono a suo carico una serie di obblighi relativi allo svolgimento della sua prestazione qualificata, che trovano la loro fronte non solo nell'art, 1176, co.2, cc in tema di diligenza nell'adempimento della prestazione professionale, ma anche nell'art. 47, co.2, legge notarile secondo cui «il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto» nonché nell'art. 42, co.1, lett. a), del codice deontologico, che prevede specifici obblighi informativi. 3.2.1.1) Il Notaio è tenuto, in particolare, a svolgere in modo adeguato le seguenti attività: _ informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà ed intenzione;
_ proporre la scelta di tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva;
_ dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro delle decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con
4 dott. AS RI speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa;
_ prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento dell'atto. 3.2.2) Seppure dalle disposizioni sopra richiamate sorgono dei doveri di consiglio e di informazione a carico del notaio, va però osservato come la legge non precisa puntualmente in cosa tali doveri consistano e quali siano i loro limiti. All'uopo, un ruolo di supplenza è stato svolto dalla giurisprudenza, la quale, con particolare riguardo agli atti immobiliari, ha individuato varie regole applicabili allo svolgimento della prestazione notarile. Per consolidata giurisprudenza, il notaio rogante un contratto di compravendita immobiliare è sempre vincolato al compimento delle attività necessarie a conseguire il risultato voluto dalle parti, in particolare a verificare che il bene, esattamente individuato, sia libero da vincoli. L'opera prestata da notaio non si esaurisce nel mero accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, estendendosi anche alle attività preparatorie e successive, volte ad assicurare gli effetti tipici che ne derivano oltre che il risultato perseguito dalle parti (cass, UU. n.13617/2012). Purtuttavia, il Notaio non è tenuto a rispondere per quelle circostanze che la stessa parte avrebbe potuto percepire o rappresentarsi per conto proprio. 3.2.3) Venendo, dunque, al caso di specie, all'articolo 3 dell'atto di compravendita testualmente si legge «si fa presente che attualmente il negozio è condotto in affitto dalla signora
con contratto registrato a Sanremo (IM), il 26 giugno 2021 al n.2525/3T»; mentre, Parte_5 all'art. 5 dello stesso atto, rubricato “Garanzia per l'evizione” veniva espressamente pattuito: «La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di quanto venduto, esente da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, rapporti di locazione in corso, obbligandosi comunque, qualora ve ne fossero, ad eliminarli a semplice richiesta della parte acquirente». 3.2.4) Il dr. dunque, informava le parti della sussistenza di un contratto di CP_1 locazione con la conseguente assunzione, da parte delle venditrici, della garanzia per l'evizione. 3.2.5) Sostiene il ricorrente, senza pregio, che il professionista sarebbe responsabile dell'evizione subita in virtù di una asserita omessa informativa in ordine agli effetti che avrebbe potuto avere la sussistenza del diritto di prelazione e riscatto in favore della conduttrice, sig.ra Parte_5
3.2.5.1) Ribadito che le parti contrattuali venivano correttamente edotte del contratto di locazione commerciale in essere a favore della le conseguenze di tale Pt_5 circostanza, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (o del principio del più probabile che non), erano conosciute all'acquirente: _ sia in ragione della tipologia di attività svolta nell'immobile: attività imprenditoriale/commerciale che prevede(va) il contatto con il pubblico, soggetta alla cd prelazione urbana legale ex artt. 38 e 39 dalla L. 392/1978; _ sia in ragione del fatto che, come ammesso da parte ricorrente, i rapporti con le venditrici erano stati avviati tramite l'intermediazione dell'agente immobiliare (altamente competente in matria di trasferimenti di diritti immobiliari, CP_2 sulla quale gravava l'obbligo di informare il cliente di eventuali prelazioni ed opzioni) che, non solo partecipava alle trattative precontrattuali, ma pure partecipava all'atto di compravendita nella qualità di procuratore speciale del ricorrente;
_ sia in ragione del fatto che il era operatore/investitore, con finalità speculative, nel settore Pt_1 immobiliare, o di una conoscenza approfondita degli aspetti giuridici e fiscali legati all'acquisto di immobili, specialmente se condotti in locazione commerciale [a
5 dott. AS RI pag. 10 dell'atto introduttivo, si legge «il sig. è cittadino americano che si occupa Parte_1 di investimenti nel mercato immobiliare. Il sig. infatti, non è nuovo ad investimenti nel nostro Pt_1 paese che ha gi eseguito tramite trattative private o acquisizioni di beni all'asta (sub. doc. 12)]»; _ sia in ragione della circostanza che il ricorrente era alla ricerca di immobili già locati perché produttivi di reddito, tali da garantire un immediato e prolungato reddito da locazione (circostanza espressamente ammessa dal nell'atto introduttivo, laddove, alla Pt_1 pag. 5, espressamente si legge «era palese tra tutte le parti che il motivo dell'acquisto del bene da parte del sig. era finalizzato ad essere un investimento per poter mettere l'immobile a Parte_1 reddito»); _ sia in ragione della circostanza che fu proprio il a formulare Pt_1 personalmente la proposta di acquisto, essendo a conoscenza dell'esistenza della locazione commerciale e del diritto di prelazione in favore del conduttore (vedi doc. 2 di parte convenuta). 3.2.5.2) Come già osservato, seppure perdura in capo al Notaio un generale obbligo di informativa verso i clienti, questo obbligo non sussiste allorchè, come nella specie, le parti siano già a conoscenza di fatti che dovrebbero essere loro comunicati, «non ravvisandosi in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176 cc, da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale di buona fede, né il nesso di casualità tra l'omessa informazione e la stipulazione dell'atto traslativo» (cass. 25111/2017). 3.2.5.3) Sia chi vendeva, sia chi comperava, sia l'agente immobiliare intervenuto in atto quale procuratrice speciale, conoscevano sia la conduttrice sia l'attività da essa svolta nell'immobile oggetto di contesa. Avendo il Notaio correttamente espletato l'incarico professionale, la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti va rigettata. 3.3) Anche la domanda svolta nei confronti dell'intermediario immobiliare è priva di fondamento. 3.3.1) investitore professionale nel settore immobiliare interessato Parte_1 all'acquisto di un immobile che garantisse un immediato e prolungato reddito da locazione, era stato debitamente informato dalla mediatrice immobiliare circa l'esistenza della locazione commerciale e del diritto legale di prelazione in favore della conduttrice, tanto che la scheda di proposta d'acquisto elaborata dal mediatore immobiliare, al fine di garantire il promissario acquirente dal rischio di evizione entro la data del rogito, prevedeva che «l'immobile dovrà essere garantito da piena proprietà e disponibilità del venditore, esente da evizioni … l'immobile in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovrà essere libero da oneri e pesi, trascrizioni, pregiudizievoli» (doc, 2 di parte convenuta
. CP_2
3.3.2) La denuntiatio, il cui obbligo sorgeva nelle more tra il preliminare e la futura stipula del definitivo, spettava esclusivamente ai promittenti venditori e non anche al mediatore il quale non era obbligato a indagini tecnico-giuridiche complesse che esulavano dalla sua specifica competenza, come la verifica dell'esistenza della denuntiatio. 3.3.3) Essendole stata conferita la procura speciale esclusivamente quale persona fisica e al solo fine di concludere l'acquisto, non era tenuta a svolgere indagini tecniche/urbanistiche/legali sull'immobile né a valutare la convenienza o opportunità dell'affare, di esclusiva competenza del mandante/rappresentato. 3.3.4) Pertanto, la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della mediatrice è, nell'an, infondata.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
6 dott. AS RI soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare a , le spese di lite del presente giudizio, così come CP_1 liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147 del 13.8.2022, tenendo però conto del “criterio del disputatum”, proporzionando cioè gli onorari all'effettiva consistenza della lite (cass. SSUU n.19014/2007; cass. n. 21256/2016). In ragione del valore e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: _ per la fase di studio, € 1,276,00 _ per la fase introduttiva, € 814,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.835,00 _ per la fase decisionale, € 2.127,00 per un compenso complessivo di euro 8.109,80, di cui euro 7.052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile 4.2) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così CP_2 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147 del 13.8.2022, tenendo però conto del “criterio del disputatum”, proporzionando cioè gli onorari all'effettiva consistenza della lite (cass. SSUU n.19014/2007; cass. n. 21256/2016). In ragione del valore e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: _ per la fase di studio, € 1,276,00 _ per la fase introduttiva, € 814,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.835,00 _ per la fase decisionale, € 2.127,00 per un compenso complessivo di euro 8.109,80, di cui euro 7.052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, con distrazione in favore dell'avv. Angelo FRANZA che si è dichiarato antistatario
PQM
7 dott. AS RI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, relativamente alla domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Parte_1 e Parte_2 Parte_4 Parte_3 t nei confronti di Parte_1 CP_1
e personalmente e qual
[...] CP_2 Controparte_4
[...] al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio che sivi euro 8.109,80, di cui per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile
4) condanna l pagamento, in favore di personalmente Parte_1 CP_2 e nella qualit ditta individuale MARZI RE, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 8.109,80, di cui euro 7.052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, con distrazione in favore dell'avv. Angelo FRANZA che si è dichiarato antistatario
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 25.07.2025
Il Giudice dott. AS RI (sottoscritta con firma digitale)
8 dott. AS RI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. AS RI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1531/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
il cui e Isonzo n.4 è eletto domicilio
–ricorrente– contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vera Parte_2 C.F._2 N
2) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3 C.F._3 Ve
3) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_4 C.F._4 Ve
4) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1 C.F._5 FE l'avv. A presso il cui studio in Roma al viale Regina Margherita n.278 è eletto domicilio
5) (CF: ), personalmente ed in qualità di titolare CP_2 C.F._6 del A IM , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 Angelo FRANZA presso il cui studio i alla via Aprosio n.16 è eletto domicilio
–resistenti–
Ragioni della decisione
(1) abstract. lamentata l'intervenuta evizione, a seguito di riscatto da Parte_1 parte della conduttrice prelazionaria in relazione all'immobile urbano Parte_5 adibito ad attività imprenditoriali e commerciali, sito in Ventimiglia alla via Aprosio n. 17, dallo stesso acquistato, per il tramite del mediatore immobiliare CP_2
(titolare della omonima ditta individuale , con atto di co CP_2
09.11.2022 a rogito notaio da CP_1 Persona_1
dedotta (i) una responsabilità ex art. 2043 cc dei venditori, non avendo questi
[...] comunicato al conduttore l'intenzione di cedere l'immobile (avendo omesso la denunciatio), (ii) una responsabilità professionale del Notaio , non avendo CP_1 verificato, nell'interesse dell'acquirente e nei confronti del venditore, pur precisando al par. 3 dell'atto che “si fa presente che attualmente il negozio è condotto in affitto dalla signora
con contratto registrato a Sanremo (IM), il 26 giugno 2021 al n.2525/3T”, l'esistenza Parte_5 della “denunciatio”, (iii) una responsabilità del mediatore e procuratore non CP_2 avendolo informato degli obblighi previsti dalla legge italiana nel caso di esercizio del diritto di prelazione in capo al venditore, allegato (i) un danno patrimoniale /danno
1 dott. AS RI emergente di € 13.000 per compenso e spese incassate dal Notaio anche quale CP_1 sostituto d'imposta, di € 4.623 per compenso del mediatore di USD 150 CP_2 per procura notarile Notaio ed € 387,19 per spese dott. per voltura e Per_2 Per_3 gestione del contratto di locazione, (ii) un danno patrimoniale/lucro cessante di € 13.000 per i canoni di locazione da restituire, € 125.000 per i canoni non incassati dall'agosto 2024 al dicembre 2033 ed € 18.519,66 per spese legali avv. ROSSI, nonché (iii) un danno da perdita di chance, nel caso avesse voluto vendere la proprietà evitta, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_2
e per sentirli Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_2 condannare, ex artt. 1483/1490/2043 cc, in via principale, al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 186.529,85 oltre USD 150 e di € 5.000, in via subordinata,
al pagamento, in solido tra Parte_6 loro, della somma di € 156.519,66 oltre interessi, , alla refusione del CP_1 pagamento e delle spese quantificate in € 13.000, alla refusione della CP_2 somma complessiva di € 142.623, in via ulteriormente subordinata, al pagamento, in solido tra loro, della somma ritenuta di giustizia da quantificare in via equitativa, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio , che, dedotta la infondatezza della domanda CP_1 proposta nei di lui confronti, atteso che l'obbligo di informativa del notaio verso i clienti non ha ragione d'essere allorchè, come nella specie, le parti siano a conoscenza dei fatti che dovrebbero essere loro comunicati, contestata la sussistenza di un danno da risarcire e la quantificazione di parte ricorrente, instava, in via principale, per il rigetto delle domande proposte nei di lui confronti, con vittoria di spese, competenze ed onorari, in via subordinata, per la limitazione del risarcimento del danno entro i limiti previsti dagli artt. 1123/1225/1227 cc, 1.2) Si costituiva in giudizio personalmente e quale titolare della ditta CP_2
“MARZIA IMMOBILIARE” che, dedotta l'assenza di responsabilità dell'agente immobiliare, avendo agito nel rispetto del mandato conferitole, contestata la sussistenza di danni risarcibili, comunque non a lei imputabili, instava per il rigetto delle domande proposte nei di lei confronti, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore antistatario. 1.3) Si costituivano in giudizio e Controparte_3 Parte_4 [...] al solo fine di accettare la rinuncia, del 4.12.2024, alla domanda spiegata nei Pt_2 onti di Parte_1
1.4) Assunta la prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 25.07.2025.
(2) sulla domanda svolta nei confronti di e e . Nelle more della Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro costituzione in giudizio, e Parte_3 Parte_4 [...]
e e un Pt_2 Parte_1 transattivo. Di talchè, tramite il proprio difensore e procuratore, avv. Parte_1
A. ROSSI del Foro di Milano, munito dei necessari poteri, dichiarava di rinunciare, con atto depositato in data 4/12/2024, alla domanda spiegata nei confronti dei predetti nel procedimento in epigrafe. e Parte_3 Parte_4 [...]
, si costituivano nel acc Pt_2 rinuncia già depositata telematicamente in data 4/12/2024, laddove l'avv. NESCI, munita dei necessari poteri in virtù di procura speciale rilasciata dalle signore
[...]
e rispettivamente in data 28 e 29 Pt_3 Parte_4 Parte_2 novembre 2024, dichiara di accettare la rinuncia alla domanda, spiegata nel giudizio in
2 dott. AS RI epigrafe, espressa dall'Avv. Alberto Rossi del Foro di Milano, in qualità di difensore e procuratore del signor munito dei necessari poteri, e depositata Parte_1 telematicamente in data 4/12/2024. 2.1) L'intervenuto accordo transattivo ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento del ricorso ex art. 281decies Cpc, situazione che soddisfa il ricorrente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Nella specie, le parti hanno concordato la compensazione delle spese di giudizio. 2.2) Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio, nei rapporti tra Parte_1
a spese compensate. Persona_1 Parte_7
(3) sulla domanda svolta nei confronti di e . Il ricorso è infondato e, pertanto, CP_1 CP_2 va respinto.
.31) La prelazione è il negozio con cui un soggetto si impegna a preferire il beneficiario, a parità di condizioni rispetto ad altri contraenti, nel caso in cui decida di concludere il contratto. Il promittente non assume alcun obbligo rispetto alla futura conclusione del contratto, rimanendo pienamente libero di contrarre o meno. Gli obblighi a suo carico nascono solo nel caso in cui decida di concludere il contratto, poiché in tal caso, per effetto della prelazione egli deve: informare il beneficiario della sua intenzione di contrarre e delle condizioni alle quali è disposto a contrarre (cd obbligo di denuntiatio); preferire a parità di condizioni il beneficiario della prelazione. Il diritto di prelazione può nascere dall'autonomia negoziale (prelazione volontaria) oppure da una previsione di legge (prelazione legale). Fra le ipotesi di prelazione previste dalla legge, vi è l'art. 38 della L. 392/78, in materia di locazione di immobili urbani finalizzati ad uso non abitativo. La prelazione legale, a differenza di quella negoziale, il cui mancato rispetto viene sanzionato con gli ordinari rimedi risarcitori, gode di tutela cd reale. La denuntiatio è la comunicazione con la quale il promittente informa il prelazionario della propria intenzione di contrarre e delle condizioni alle quali è disposto a concludere. L'atto è funzionale all'adempimento dell'obbligo principale del promittente, consistente nella conclusione del contratto a parità di condizioni con il prelazionario piuttosto che con
3 dott. AS RI un terzo. Solo attraverso la comunicazione, infatti, il prelazionario ha la possibilità di conoscere le intenzioni del promittente e, dunque, di concludere il contratto al posto di qualsiasi altro soggetto. L'obbligo del promittente è limitato sia con riferimento al tipo di contratto da concludere, sia con riferimento all'oggetto dello stesso. Affinchè la prelazione sia operante, pertanto, è necessario che ci sia una perfetta coincidenza fra il bene previsto dall'obbligo di prelazione ed il bene oggetto del contratto che la parte si accinge a compiere. La cd prelazione urbana prevista dagli artt. 38 e 39 dalla L. 392/1978 consente al conduttore di un immobile urbano non adibito ad uso abitativo, ma ad attività imprenditoriali e commerciali che prevedono il contatto con il pubblico, di essere preferito in caso di vendita dell'immobile in cui esercita tali attività. La ratio della norma è quella di tutelare l'avviamento commerciale del conduttore e favorire la concentrazione della proprietà in capo ai soggetti che esercitano le loro imprese in quei luoghi. Punto di partenza imprenscindibile per l'applicazione di tale disciplina è che sussista identità fra il bene oggetto della locazione ed il bene oggetto della vendita. Solo in tal modo, infatti, il conduttore ha la possibilità, attraverso la prelazione e l'eventuale diritto di riscatto, di conseguire la proprietà della cosa su cui esercita la propria attività economica. La prelazione urbana ha, essendo previsto il riscatto per espressa previsione legislativa, efficacia reale e, pertanto, è opponibile erga omnes, consentendo al prelazionario, in caso di inadempimento, di esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente, opponendogli il diritto di prelazione. 3.2) Ciò posto, è ora possibile concentrare l'indagine sulla responsabilità del resistente notaio per l'asserito inadempimento della prestazione professionale, in relazione al rogito di atti atto pubblico di compravendita;
inadempimento consistito nell'asserita omessa informazione e verifica, nell'interesse dell'acquirente e nei confronti del venditore, dell'esistenza della “denunciatio” dei venditori al cospetto del conduttore prelazionario. 3.2.1) A tal fine è necessario riprendere gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi del pubblico ufficiale rogante atti di compravendita, con particolare riferimento al caso di inadempimento agli obblighi informativi, sullo stesso gravanti. Va premessa la natura contrattuale del rapporto in esame, data dal contratto di opera professionale concluso tra lo stesso notaio e le parti, sicché esso va adempiuto secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, co.2, cc. A fronte di un incarico formale conferito al notaio, sorgono a suo carico una serie di obblighi relativi allo svolgimento della sua prestazione qualificata, che trovano la loro fronte non solo nell'art, 1176, co.2, cc in tema di diligenza nell'adempimento della prestazione professionale, ma anche nell'art. 47, co.2, legge notarile secondo cui «il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto» nonché nell'art. 42, co.1, lett. a), del codice deontologico, che prevede specifici obblighi informativi. 3.2.1.1) Il Notaio è tenuto, in particolare, a svolgere in modo adeguato le seguenti attività: _ informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà ed intenzione;
_ proporre la scelta di tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva;
_ dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro delle decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con
4 dott. AS RI speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa;
_ prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento dell'atto. 3.2.2) Seppure dalle disposizioni sopra richiamate sorgono dei doveri di consiglio e di informazione a carico del notaio, va però osservato come la legge non precisa puntualmente in cosa tali doveri consistano e quali siano i loro limiti. All'uopo, un ruolo di supplenza è stato svolto dalla giurisprudenza, la quale, con particolare riguardo agli atti immobiliari, ha individuato varie regole applicabili allo svolgimento della prestazione notarile. Per consolidata giurisprudenza, il notaio rogante un contratto di compravendita immobiliare è sempre vincolato al compimento delle attività necessarie a conseguire il risultato voluto dalle parti, in particolare a verificare che il bene, esattamente individuato, sia libero da vincoli. L'opera prestata da notaio non si esaurisce nel mero accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, estendendosi anche alle attività preparatorie e successive, volte ad assicurare gli effetti tipici che ne derivano oltre che il risultato perseguito dalle parti (cass, UU. n.13617/2012). Purtuttavia, il Notaio non è tenuto a rispondere per quelle circostanze che la stessa parte avrebbe potuto percepire o rappresentarsi per conto proprio. 3.2.3) Venendo, dunque, al caso di specie, all'articolo 3 dell'atto di compravendita testualmente si legge «si fa presente che attualmente il negozio è condotto in affitto dalla signora
con contratto registrato a Sanremo (IM), il 26 giugno 2021 al n.2525/3T»; mentre, Parte_5 all'art. 5 dello stesso atto, rubricato “Garanzia per l'evizione” veniva espressamente pattuito: «La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di quanto venduto, esente da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, rapporti di locazione in corso, obbligandosi comunque, qualora ve ne fossero, ad eliminarli a semplice richiesta della parte acquirente». 3.2.4) Il dr. dunque, informava le parti della sussistenza di un contratto di CP_1 locazione con la conseguente assunzione, da parte delle venditrici, della garanzia per l'evizione. 3.2.5) Sostiene il ricorrente, senza pregio, che il professionista sarebbe responsabile dell'evizione subita in virtù di una asserita omessa informativa in ordine agli effetti che avrebbe potuto avere la sussistenza del diritto di prelazione e riscatto in favore della conduttrice, sig.ra Parte_5
3.2.5.1) Ribadito che le parti contrattuali venivano correttamente edotte del contratto di locazione commerciale in essere a favore della le conseguenze di tale Pt_5 circostanza, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (o del principio del più probabile che non), erano conosciute all'acquirente: _ sia in ragione della tipologia di attività svolta nell'immobile: attività imprenditoriale/commerciale che prevede(va) il contatto con il pubblico, soggetta alla cd prelazione urbana legale ex artt. 38 e 39 dalla L. 392/1978; _ sia in ragione del fatto che, come ammesso da parte ricorrente, i rapporti con le venditrici erano stati avviati tramite l'intermediazione dell'agente immobiliare (altamente competente in matria di trasferimenti di diritti immobiliari, CP_2 sulla quale gravava l'obbligo di informare il cliente di eventuali prelazioni ed opzioni) che, non solo partecipava alle trattative precontrattuali, ma pure partecipava all'atto di compravendita nella qualità di procuratore speciale del ricorrente;
_ sia in ragione del fatto che il era operatore/investitore, con finalità speculative, nel settore Pt_1 immobiliare, o di una conoscenza approfondita degli aspetti giuridici e fiscali legati all'acquisto di immobili, specialmente se condotti in locazione commerciale [a
5 dott. AS RI pag. 10 dell'atto introduttivo, si legge «il sig. è cittadino americano che si occupa Parte_1 di investimenti nel mercato immobiliare. Il sig. infatti, non è nuovo ad investimenti nel nostro Pt_1 paese che ha gi eseguito tramite trattative private o acquisizioni di beni all'asta (sub. doc. 12)]»; _ sia in ragione della circostanza che il ricorrente era alla ricerca di immobili già locati perché produttivi di reddito, tali da garantire un immediato e prolungato reddito da locazione (circostanza espressamente ammessa dal nell'atto introduttivo, laddove, alla Pt_1 pag. 5, espressamente si legge «era palese tra tutte le parti che il motivo dell'acquisto del bene da parte del sig. era finalizzato ad essere un investimento per poter mettere l'immobile a Parte_1 reddito»); _ sia in ragione della circostanza che fu proprio il a formulare Pt_1 personalmente la proposta di acquisto, essendo a conoscenza dell'esistenza della locazione commerciale e del diritto di prelazione in favore del conduttore (vedi doc. 2 di parte convenuta). 3.2.5.2) Come già osservato, seppure perdura in capo al Notaio un generale obbligo di informativa verso i clienti, questo obbligo non sussiste allorchè, come nella specie, le parti siano già a conoscenza di fatti che dovrebbero essere loro comunicati, «non ravvisandosi in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176 cc, da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale di buona fede, né il nesso di casualità tra l'omessa informazione e la stipulazione dell'atto traslativo» (cass. 25111/2017). 3.2.5.3) Sia chi vendeva, sia chi comperava, sia l'agente immobiliare intervenuto in atto quale procuratrice speciale, conoscevano sia la conduttrice sia l'attività da essa svolta nell'immobile oggetto di contesa. Avendo il Notaio correttamente espletato l'incarico professionale, la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti va rigettata. 3.3) Anche la domanda svolta nei confronti dell'intermediario immobiliare è priva di fondamento. 3.3.1) investitore professionale nel settore immobiliare interessato Parte_1 all'acquisto di un immobile che garantisse un immediato e prolungato reddito da locazione, era stato debitamente informato dalla mediatrice immobiliare circa l'esistenza della locazione commerciale e del diritto legale di prelazione in favore della conduttrice, tanto che la scheda di proposta d'acquisto elaborata dal mediatore immobiliare, al fine di garantire il promissario acquirente dal rischio di evizione entro la data del rogito, prevedeva che «l'immobile dovrà essere garantito da piena proprietà e disponibilità del venditore, esente da evizioni … l'immobile in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovrà essere libero da oneri e pesi, trascrizioni, pregiudizievoli» (doc, 2 di parte convenuta
. CP_2
3.3.2) La denuntiatio, il cui obbligo sorgeva nelle more tra il preliminare e la futura stipula del definitivo, spettava esclusivamente ai promittenti venditori e non anche al mediatore il quale non era obbligato a indagini tecnico-giuridiche complesse che esulavano dalla sua specifica competenza, come la verifica dell'esistenza della denuntiatio. 3.3.3) Essendole stata conferita la procura speciale esclusivamente quale persona fisica e al solo fine di concludere l'acquisto, non era tenuta a svolgere indagini tecniche/urbanistiche/legali sull'immobile né a valutare la convenienza o opportunità dell'affare, di esclusiva competenza del mandante/rappresentato. 3.3.4) Pertanto, la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della mediatrice è, nell'an, infondata.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
6 dott. AS RI soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare a , le spese di lite del presente giudizio, così come CP_1 liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147 del 13.8.2022, tenendo però conto del “criterio del disputatum”, proporzionando cioè gli onorari all'effettiva consistenza della lite (cass. SSUU n.19014/2007; cass. n. 21256/2016). In ragione del valore e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: _ per la fase di studio, € 1,276,00 _ per la fase introduttiva, € 814,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.835,00 _ per la fase decisionale, € 2.127,00 per un compenso complessivo di euro 8.109,80, di cui euro 7.052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile 4.2) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata tenuta e Parte_1 condannata a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così CP_2 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147 del 13.8.2022, tenendo però conto del “criterio del disputatum”, proporzionando cioè gli onorari all'effettiva consistenza della lite (cass. SSUU n.19014/2007; cass. n. 21256/2016). In ragione del valore e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00: _ per la fase di studio, € 1,276,00 _ per la fase introduttiva, € 814,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 2.835,00 _ per la fase decisionale, € 2.127,00 per un compenso complessivo di euro 8.109,80, di cui euro 7.052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, con distrazione in favore dell'avv. Angelo FRANZA che si è dichiarato antistatario
PQM
7 dott. AS RI Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, relativamente alla domanda risarcitoria svolta da nei confronti di Parte_1 e Parte_2 Parte_4 Parte_3 t nei confronti di Parte_1 CP_1
e personalmente e qual
[...] CP_2 Controparte_4
[...] al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio che sivi euro 8.109,80, di cui per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile
4) condanna l pagamento, in favore di personalmente Parte_1 CP_2 e nella qualit ditta individuale MARZI RE, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 8.109,80, di cui euro 7.052,00 per compenso tabellare, ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, con distrazione in favore dell'avv. Angelo FRANZA che si è dichiarato antistatario
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 25.07.2025
Il Giudice dott. AS RI (sottoscritta con firma digitale)
8 dott. AS RI