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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente
PI MO, RE
MODENA MARCO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Empoli - Via Giuseppe Del Papa, 41 50053 Empoli FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3280 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 730/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 03/02/2025, la Ricorrente_1 Ricorrente_1 , come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso di accertamento relativo all'imposta IMU per l'anno 2019, con il quale, il Comune di Empoli, richiedeva il pagamento di euro € 59.090,52, per omessa dichiarazione e di conseguenza il mancato riconoscimento dell'esenzione.
Il fatto avrebbe avuto origine dalla donazione effettuata dalla Ente_1 alla Fondazione ricorrente del complesso edilizio denominato R.S.A. sito in Empoli, Indirizzo_1, con atto di donazione del notaio Nominativo_1 avvenuto in data 23/01/2019, la mancata dichiarazione di esenzione, ha generato l'avviso d'accertamento qui impugnato.
La ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio e ritiene illegittimo l'avviso d'accertamento per violazione o falsa applicazione dell'art. 1 comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, (Legge di bilancio 2020) in quanto con tale norma sarebbe stata riformare la disciplina IMU, che pur riproponendo le medesime agevolazioni, queste, non sarebbero più subordinata alla presentazione della dichiarazione, tale mancanza, sarebbe assoggettata soltanto all'aspetto sanzionatorio.
Nel merito della questione, ritiene che l'immobile donato, sia esonerato dal pagamento dell'imposta IMU e il Comune di Empoli era al corrente di tale agevolazione, visto che già precedentemente qui si svolgeva l'attività di R.S.A., e l'unico cambiamento avvenuto sta nel fatto che adesso il fondo è di proprietà della
Fondazione, mentre fino alla data di donazione era stato utilizzato in comodato.
Chiede quindi che si tenga conto del principio di buona fede e collaborazione previsto dall'art. 10 della L.
212/2000, in quanto alla contribuente sono stati chiesti dei dati che erano già in possesso dell'Ente Impositore.
Evidenzia anche che il calcolo dell'IMU è stato eseguito su dodici mesi anziché su undici.
Chiede quindi che sia accolto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 28/10/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Empoli che insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che la norma richiamata dalla ricorrente è contenuta nella Legge
Finanziaria del 2020 ed è entrata in vigore dal 01 gennaio, mentre l'avviso d'accertamento in discussione riguarda l'imposta IMU del 2019.
Ritiene quindi che la questione principale e sostanziale è la mancata presentazione della dichiarazione IMU, necessaria per poter usufruire dell'esenzione per l'immobile in questione e il fatto che siano stati dimostrati i requisiti previsti dalla normativa, non sana il mancato adempimento che ritiene obbligatorio.
A tal riguardo nomina giurisprudenza favorevole e chiede che venga respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria trasmessa in data 11/11/2025, la ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso, fa conoscere che la dichiarazione IMU per l'anno 2019 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2020, quindi, dopo l'entrata in vigore della Finanziria e tale norma, non menziona più la pena di decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso, sia parzialmente fondato e debba in tale misura essere accolto.
L'art. 1 comma 759 della Legge n. 160 (Legge di Bilancio 2020) recita "I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta." quindi praticamente impone l'obbligo, ma non specifica che tale mancanza possa far decadere il contribuente dall'agevolazione, si capisce invece chiaramente, che questo inadempimento generi una sanzione.
Tra l'altro, nel caso in esame, non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, visto che il Comune di Empoli, sapeva benissimo che l'immobile, che con l'avviso d'accertamento in discussione ha assoggettato per l'anno 2019 all'imposta IMU era sempre stato esentato, in quanto al suo interno veniva svolta l'attività di R.S.A. che è continuata sia per tale anno che per gli anni successivi.
Infatti, nel caso non siamo di fronte ad una compravendita, ma soltanto ad una donazione che è avvenuta, ma che in sostanza, non ha variato la destinazione dell'immobile, dove era svolta l'attività di R.S.A. gestita dalla Fondazione ed è continauata ad essere gestita dalla stessa.
Riteniamo per tanto che in questo caso la mancata presentazione della dichiarazione IMU, non debba comportare la decadenza dall'agevolazione prevista, ma soltanto l'applicazione di una sanzione, per il mancato adempimento, altrimenti andremo a violare anche i principri introdotti con l'art. 10 comma 1 della
Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) che richiama la collaborazione e la buona fede tra la Pubblica
Amministrazione e il cittadino, in quanto nel caso i dati da indicare nella dichiarazione IMU erano già in possesso del Comune da qualche anno.
Non possiamo che accogliere il ricorso per quanto riguarda l'esenzion IMU per l'anno 2019, respingere sulle sanzione e visto il parziale accoglimento compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riconosce dovuta l'esenzione, respinge per quanto riguarda le sanzioni e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Firenze, lì 25 novembre 2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente
PI MO, RE
MODENA MARCO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Empoli - Via Giuseppe Del Papa, 41 50053 Empoli FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3280 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 730/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 03/02/2025, la Ricorrente_1 Ricorrente_1 , come in epigrafe difesa, impugnava l'avviso di accertamento relativo all'imposta IMU per l'anno 2019, con il quale, il Comune di Empoli, richiedeva il pagamento di euro € 59.090,52, per omessa dichiarazione e di conseguenza il mancato riconoscimento dell'esenzione.
Il fatto avrebbe avuto origine dalla donazione effettuata dalla Ente_1 alla Fondazione ricorrente del complesso edilizio denominato R.S.A. sito in Empoli, Indirizzo_1, con atto di donazione del notaio Nominativo_1 avvenuto in data 23/01/2019, la mancata dichiarazione di esenzione, ha generato l'avviso d'accertamento qui impugnato.
La ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio e ritiene illegittimo l'avviso d'accertamento per violazione o falsa applicazione dell'art. 1 comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, (Legge di bilancio 2020) in quanto con tale norma sarebbe stata riformare la disciplina IMU, che pur riproponendo le medesime agevolazioni, queste, non sarebbero più subordinata alla presentazione della dichiarazione, tale mancanza, sarebbe assoggettata soltanto all'aspetto sanzionatorio.
Nel merito della questione, ritiene che l'immobile donato, sia esonerato dal pagamento dell'imposta IMU e il Comune di Empoli era al corrente di tale agevolazione, visto che già precedentemente qui si svolgeva l'attività di R.S.A., e l'unico cambiamento avvenuto sta nel fatto che adesso il fondo è di proprietà della
Fondazione, mentre fino alla data di donazione era stato utilizzato in comodato.
Chiede quindi che si tenga conto del principio di buona fede e collaborazione previsto dall'art. 10 della L.
212/2000, in quanto alla contribuente sono stati chiesti dei dati che erano già in possesso dell'Ente Impositore.
Evidenzia anche che il calcolo dell'IMU è stato eseguito su dodici mesi anziché su undici.
Chiede quindi che sia accolto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 28/10/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Empoli che insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che la norma richiamata dalla ricorrente è contenuta nella Legge
Finanziaria del 2020 ed è entrata in vigore dal 01 gennaio, mentre l'avviso d'accertamento in discussione riguarda l'imposta IMU del 2019.
Ritiene quindi che la questione principale e sostanziale è la mancata presentazione della dichiarazione IMU, necessaria per poter usufruire dell'esenzione per l'immobile in questione e il fatto che siano stati dimostrati i requisiti previsti dalla normativa, non sana il mancato adempimento che ritiene obbligatorio.
A tal riguardo nomina giurisprudenza favorevole e chiede che venga respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria trasmessa in data 11/11/2025, la ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso, fa conoscere che la dichiarazione IMU per l'anno 2019 doveva essere presentata entro il 30 giugno 2020, quindi, dopo l'entrata in vigore della Finanziria e tale norma, non menziona più la pena di decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso, sia parzialmente fondato e debba in tale misura essere accolto.
L'art. 1 comma 759 della Legge n. 160 (Legge di Bilancio 2020) recita "I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta." quindi praticamente impone l'obbligo, ma non specifica che tale mancanza possa far decadere il contribuente dall'agevolazione, si capisce invece chiaramente, che questo inadempimento generi una sanzione.
Tra l'altro, nel caso in esame, non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, visto che il Comune di Empoli, sapeva benissimo che l'immobile, che con l'avviso d'accertamento in discussione ha assoggettato per l'anno 2019 all'imposta IMU era sempre stato esentato, in quanto al suo interno veniva svolta l'attività di R.S.A. che è continuata sia per tale anno che per gli anni successivi.
Infatti, nel caso non siamo di fronte ad una compravendita, ma soltanto ad una donazione che è avvenuta, ma che in sostanza, non ha variato la destinazione dell'immobile, dove era svolta l'attività di R.S.A. gestita dalla Fondazione ed è continauata ad essere gestita dalla stessa.
Riteniamo per tanto che in questo caso la mancata presentazione della dichiarazione IMU, non debba comportare la decadenza dall'agevolazione prevista, ma soltanto l'applicazione di una sanzione, per il mancato adempimento, altrimenti andremo a violare anche i principri introdotti con l'art. 10 comma 1 della
Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) che richiama la collaborazione e la buona fede tra la Pubblica
Amministrazione e il cittadino, in quanto nel caso i dati da indicare nella dichiarazione IMU erano già in possesso del Comune da qualche anno.
Non possiamo che accogliere il ricorso per quanto riguarda l'esenzion IMU per l'anno 2019, respingere sulle sanzione e visto il parziale accoglimento compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, riconosce dovuta l'esenzione, respinge per quanto riguarda le sanzioni e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Firenze, lì 25 novembre 2025