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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4882/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Quaglieri ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Pignataro Maggiore (Ce), alla Via Regina Elena n. 32 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 ca PO, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 25/07/2023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
****
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “Diabete mellito tipo II, in trattamento insulinico, con complicanze (retinopatia diabetica proliferante, neuropatia diabetica); Cardiopatia ipertensiva, in attuale II (seconda) classe NYHA, in trattamento Farmacologico;
Deficit visivo: Odx 1/10 nmcl, Osx, motu manu nmcl;
Anacusia sinistra, ipoacusia mista a destra;
Spondiloartrosi diffusa, coxartrosi e gonartrosi bilaterale” ed ha pertanto concluso che le patologie cui è affetta la ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha chiarito che “dall'esame obiettivo, si evidenziava che la perizianda è in grado di deambulare autonomamente
(seppure con appoggio monolaterale a scopo cautelativo) e a piccoli passi;
di effettuare cambi posturali in autonomia (anche se rallentati). Inoltre, presentava un discreto orientamento nel tempo, nello spazio e verso le persone. Ella mostrava una disponibilità al colloquio (ideazione, giudizio e critica conformi alla scolarità e allo stato sociale), anche se in presenza di qualche difficoltà, legata verosimilmente all'ipoacusia”
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e;
né
è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p..
(cfr. integrazione peritale in atti depositata in data 11.01.2025).
Analoghe considerazioni sono state raggiunte dal consulente nel successivo supplemento di perizia.
Sul punto appare esaustivo quanto riportato dal ctu “ analogamente è a dirsi in ordine al verbale (relativo ad una visita, per cecità del 13/06/2024), da ultimo depositato, con il quale viene posta diagnosi di “deficit visivo, cataratta nucleare, retinopatia diabetica di III tipo, OO 1/20 non migliorabile con lenti”, con il riconoscimento della ricorrente, come “cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”. Paradossalmente, con detto verbale, viene addirittura evidenziato un miglioramento del visus dell'occhio sinistro, che prima risultava essere “motu manu” (cfr. Visita Oculistica, presso Ambulatorio ASL/CE, del 09/03/2021: OD vn 1/10 nmcl;
OS vn motu manu) ed ora quantificato in 1/20, mentre viene descritto un peggioramento (da 1/10 ad 1/20) dell'occhio destro.
3 Il deficit visivo è stato comunque già valutato, a suo tempo, per ottenere la percentuale del 100% (cfr. relazione peritale, depositata in data 13/05/2023)” confermando , pertanto, l'insussistenza dei requisiti sanitari propri per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. interazione peritale del 18.04.2025)
Rileva il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle Parte_1 condizioni medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
4 CP_ 3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Quaglieri ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Pignataro Maggiore (Ce), alla Via Regina Elena n. 32 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 ca PO, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 25/07/2023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
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La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
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Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che parte ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: “Diabete mellito tipo II, in trattamento insulinico, con complicanze (retinopatia diabetica proliferante, neuropatia diabetica); Cardiopatia ipertensiva, in attuale II (seconda) classe NYHA, in trattamento Farmacologico;
Deficit visivo: Odx 1/10 nmcl, Osx, motu manu nmcl;
Anacusia sinistra, ipoacusia mista a destra;
Spondiloartrosi diffusa, coxartrosi e gonartrosi bilaterale” ed ha pertanto concluso che le patologie cui è affetta la ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il ctu ha chiarito che “dall'esame obiettivo, si evidenziava che la perizianda è in grado di deambulare autonomamente
(seppure con appoggio monolaterale a scopo cautelativo) e a piccoli passi;
di effettuare cambi posturali in autonomia (anche se rallentati). Inoltre, presentava un discreto orientamento nel tempo, nello spazio e verso le persone. Ella mostrava una disponibilità al colloquio (ideazione, giudizio e critica conformi alla scolarità e allo stato sociale), anche se in presenza di qualche difficoltà, legata verosimilmente all'ipoacusia”
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e;
né
è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p..
(cfr. integrazione peritale in atti depositata in data 11.01.2025).
Analoghe considerazioni sono state raggiunte dal consulente nel successivo supplemento di perizia.
Sul punto appare esaustivo quanto riportato dal ctu “ analogamente è a dirsi in ordine al verbale (relativo ad una visita, per cecità del 13/06/2024), da ultimo depositato, con il quale viene posta diagnosi di “deficit visivo, cataratta nucleare, retinopatia diabetica di III tipo, OO 1/20 non migliorabile con lenti”, con il riconoscimento della ricorrente, come “cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”. Paradossalmente, con detto verbale, viene addirittura evidenziato un miglioramento del visus dell'occhio sinistro, che prima risultava essere “motu manu” (cfr. Visita Oculistica, presso Ambulatorio ASL/CE, del 09/03/2021: OD vn 1/10 nmcl;
OS vn motu manu) ed ora quantificato in 1/20, mentre viene descritto un peggioramento (da 1/10 ad 1/20) dell'occhio destro.
3 Il deficit visivo è stato comunque già valutato, a suo tempo, per ottenere la percentuale del 100% (cfr. relazione peritale, depositata in data 13/05/2023)” confermando , pertanto, l'insussistenza dei requisiti sanitari propri per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. interazione peritale del 18.04.2025)
Rileva il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle Parte_1 condizioni medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
4 CP_ 3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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