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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/01/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1452 R. G. anno 2021 promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, Parte_1 dagli Avv.ti Daniel Balteanu e Giovanni Turco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Canicattì, nel Corso Umberto I n. 100.
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore.
Appellato- contumace
All'udienza dell'11 gennaio 2024 le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 892/2021 del 13 luglio 2021 il Tribunale GL di Agrigento respinse la domanda, proposta da con ricorso depositato il 10 Parte_1 novembre 2020, volta ad ottenere, in base alla premessa di aver lavorato alle dipendenze della società cooperativa negli anni 2014, 2015 e 2016, per i Org_1 periodi indicati in ricorso, con mansioni di segreteria, il riconoscimento del diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e del diritto all'indennità di disoccupazione agricola maturata nei medesimi anni;
prestazione che l' le aveva CP_1 negato con provvedimenti del 2.04.2020 e del 16.04.2020, per difetto di iscrizione negli predetti elenchi dei lavoratori agricoli.
1 Il Tribunale rilevò la carenza di prova del requisito - necessario ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali di cui l' chiede la restituzione con CP_1 il provvedimento qui impugnato - costituito da almeno 102 giornate lavorative in ciascun anno di riferimento.
Aggiunse che risulta solamente prospettata e genericamente allegata l'asserita natura subordinata del rapporto, non essendo state allegate (né tantomeno provate) le mansioni specificamente svolte e non essendo stato chiarito in che modo si sarebbe di fatto manifestato il vincolo di assoggettamento gerarchico al potere direttivo del presunto datore di lavoro.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria in data 6 dicembre 2021.
L' sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'esito della discussione, la causa è stata decisa sulle conclusioni della sola parte appellante, come da dispositivo trascritto in calce.
**********
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' , ritualmente evocato in CP_1 giudizio e non costituitosi.
L'appello è infondato. L'appellante lamenta che, non ammettendo le prove articolate in ricorso, il giudice le avrebbe impedito di dimostrare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, da cui sarebbe scaturito il diritto alla prestazione di disoccupazione negata dall' . Deduce che dalle prodotte comunicazioni (modelli CP_1
“Unilav”) emergeva un fabbisogno di giornate lavorative presso l'azienda agricola, superiore alle 102 giornate annue, necessarie per l'erogazione del beneficio rivendicato.
Con la memoria di prime cure l' aveva, tuttavia, eccepito la maturazione CP_1 del termine di decadenza (di 120 giorni per intraprendere l'azione giudiziale, ai sensi dell'art.22 comma 1 del D.L. n.7/1970 conv. In L.n.83/1970), evidenziando che il provvedimento di cancellazione della dagli elenchi anagrafici dei lavoratori Pt_1 agricoli – non impugnato nel termine di decadenza e dunque divenuto incontestabile
– a seguito del disconoscimento (con verbale ispettivo del 13.12.2019) dei rapporti di lavoro intercorsi con la Cooperativa “ ”, aveva determinato il venir meno Org_1 di un essenziale presupposto per l'attribuzione del diritto alla prestazione di disoccupazione.
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione che, pertanto, in assenza di giudicato sul punto, e nonostante la contumacia dell' deve essere CP_1 rilevata d'ufficio in questo grado, come stabilito, in ipotesi, similari dalla Suprema Corte (In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
2 l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno. v. Cass. sez
6 L, Ordinanza n. 17653 del 25/08/2020).
Sebbene, dunque, i provvedimenti del 2.04.2020 e del 16.04.2020, con cui l' ha comunicato alla il rigetto della domanda di disoccupazione, a motivo CP_1 Pt_1 del difetto del requisito costitutivo della previa iscrizione dell'istante negli elenchi dei lavoratori agricoli, dai quali risultava cancellata, sono stati impugnati tempestivamente, come dedotto, con i ricorsi inoltrati al Comitato provinciale in date
22.04.2020 e 6.05.2020, dunque nel termine di 90 giorni prescritto dall'art. 46 L. n. 88/1989, appare in ogni caso dirimente, ai fini della presente decisione, l'omessa impugnazione, a monte, del provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli, presupposto logico giuridico del diniego della prestazione di disoccupazione chiesta dalla Pt_1
Sul punto, infatti, l' aveva osservato: “parte ricorrente è stata cancellata CP_1 dagli elenchi agricoli con il quarto elenco di variazione dell'anno 2019, pubblicato con modalità telematiche dal 10.03.2020 al 25.03.2020, con effetto di notifica ai lavoratori interessati;
ne consegue che non avendo il ricorrente presentato ricorso amministrativo entro il 25.04.2020, il termine di decadenza di centoventi giorni per la proposizione del ricorso giudiziario decorreva da quest'ultima data e pertanto alla data di deposito del ricorso risultava già decorso”.
Avverso questa deduzione la non aveva sollevato specifiche censure, Pt_1 risultando, rispetto ad essa, del tutto inconferente sia la dedotta (ma infondata) tempestiva impugnazione delle note di diniego dell'indennità di disoccupazione, che la circostanza di non essere onerata di impugnare il verbale ispettivo in base al quale sarebbe stato disconosciuto il proprio rapporto di lavoro.
Il termine decadenziale è, dunque, quello previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con mod. nella L. n. 83/1970, per l'impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Come già rilevato da questa Corte con precedente analoga pronuncia (v. sent n. 711/2023), premesso che la norma è tuttora in vigore per effetto dell'art.38 comma
3 5 del d.l. n.98/2011, di modifica del d.l. n.112/2008, che ne aveva previsto l'abrogazione, va precisato che tale termine decorre dalla pubblicazione per via telematica della variazione degli elenchi sul sito istituzionale dell' (con le CP_1 modalità dettate dalla circolare n.82/2012); in tal senso l'art. 12 bis R.D. 1949/1940 (introdotto dall'art. 38 comma 6 del citato d.l. 98/2011) che così recita: “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, CP_1
n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_1 secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso”; con riguardo alle CP_1 successive variazioni (per quel che qui rileva, le cancellazioni), dispone il comma 7 del citato art. 38: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
… … In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1 le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. L' aveva documentato - producendo il relativo avviso - la pubblicazione CP_1 della cancellazione avvenuta con il quarto elenco di variazione anno 2019, inserito sul sito internet dell'Istituto dal 10.03.2020 al 25.03.2020; ne consegue che il ricorso amministrativo doveva essere ritualmente proposto entro i 30 giorni successivi, in mancanza del quale il provvedimento amministrativo di cancellazione si intende definitivo, con decorso dell'ulteriore termine di 120 giorni per introdurre l'azione giudiziaria, nella specie proposta solo il 10.11.2020 oltre tale limite (25.08.2020).
La non aveva contestato le argomentazioni in tal senso formulate Pt_1 dall'istituto né la produzione documentale, limitandosi ad asserire – infondatamente – (v. note di trattazione scritta del 2 luglio 2021) che non vi fosse prova della pubblicazione, sul sito dell' di tale elenco, avendo ella avuto conoscenza delle CP_1 cancellazioni per gli anni 2014, 2015 e 2016 solo con le su citate note tempestivamente impugnate.
Aveva, invece, sostenuto con le medesime note scritte del 2 luglio 2021, che
“anche volendo dare per buono la pubblicazione sul sito dell dell'elenco sopra CP_1 citato secondo le modalità sopra accennate, appare pertinente citare la recentissima sentenza della Corte Costituzionale, vale a dire la numero 45 del 23.03.2021”.
4 Difatti, aggiungeva “I Giudici Costituzionali se da una parte hanno dichiarato legittima la notifica telematica della cancellazione dagli elenchi nominativi, dall'altra, però, i Giudici hanno censurato le modalità con cui tali pratiche vengono attuate, in particolare quelle previste dalla circolare numero 82 del 14 giugno CP_1
2012..”. In proposito, non ignora questo Giudice che la Corte Costituzionale (con la suddetta sentenza n.45/2021) si sia già espressa in termini dubitativi sulla legittimità della procedura in concreto adottata dall' ente previdenziale, devolvendo, tuttavia, a tal fine al giudice della cognizione ogni valutazione riguardo le modalità applicative di tale forma di pubblicità notizia.
Si rileva, tuttavia, che la valutazione dell'incidenza pregiudizievole per il diritto di difesa, correlata alla difficoltà di consultazione degli elenchi dovuta alla ristrettezza del tempo di durata della pubblicazione, introduce un sindacato da formulare non in astratto, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto, di cui la ricorrente, nel caso di specie, non ha fornito allegazione.
Segnatamente, l'appellante non ha dedotto alcuna circostanza che in concreto avrebbe reso impossibile o impraticabile la consultazione degli elenchi trimestrali durante il tempo della loro pubblicazione, il che basta a neutralizzare la portata della supposta violazione.
L'intervenuta decadenza in ordine al provvedimento di cancellazione rende lo stesso incontestabile con la conseguenza che il definitivo venir meno di tale requisito costitutivo della prestazione di disoccupazione rende ultroneo ogni ulteriore accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro per i medesimi anni, requisito non sufficiente ai fini dell'insorgenza del diritto alla prestazione in discorso (v. in termini Cass. n. 6229/2019 e n. 803/2020: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del
1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970”). Sul punto è del tutto consolidato l'indirizzo di legittimità (affermato a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1133 del 26 ottobre 2000 e già condiviso da questa Corte), secondo cui “il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD
24 settembre 1940 n.1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto
5 certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav.,
15/07/2005, n.14994).
È stato ancora precisato che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622,
Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003
n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno
2009, n. 13092)”. (v. Cass. n. 6229/2019 cit. in motivazione). La sentenza impugnata va, quindi, confermata, con la diversa motivazione su estesa.
Le spese di lite restano a carico dell'appellante stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nella contumacia dell' conferma, CP_1 nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 892/2021, emessa in data 13 luglio
2021 dal Tribunale G.L. di Agrigento.
Nulla per spese.
Così deciso in Palermo, l'11 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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