Sentenza 24 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2018, n. 18170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18170 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NO UI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Olga Mignolo, chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. DE GI IG, quale detenuto nella Casa di reclusione di Sulmona in espiazione della pena residua di anni 20 mesi 3 e giorni 17 di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno in data 22/09/2015, ricorre con atto sottoscritto di persona il 3.6.2017 avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 16/05/2017 n. 787/2017, con la quale era stata dichiarata inammissibile la sua istanza del 23 settembre 2016 di ammissione al beneficio della semilibertà ed alla quale era allegata la dichiarazione di disponibilità di una ditta della sorella ad assumerlo.
2. Per il Tribunale, il DE GI non avrebbe alcuna possibilità di ottenere il beneficio, avendo riportato condanna a reati ostativi, con sentenza della Corte di assise di appello di Salerno del 8 aprile 2008 ad anni 23 di reclusione, per i delitti di omicidio e di tentato omicidio e connessi reati in materia di armi, aggravati dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203 e altro e con sentenza della Corte di appello di Salerno del 22/05/2000, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 3. Il DE GI a sostegno del proprio ricorso argomenta che aveva chiesto in via principale anche l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. allo stesso Tribunale, il quale non avrebbe inoltre considerato che una parte della pena, relativa ai reati ostativi, sarebbe stata già scontata (anni 22 e mesi 10), mentre la pena di mesi sei, riferita a reati ostativi, sarebbe da imputare a un reato comune, pertanto vi sarebbe un errore di calcolo.
4. Il Collegio in conformità delle considerazioni svolte dal Procuratore generale, osserva che effettivamente il DE GI aveva richiesto anche l'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., pertanto è fondata la censura con la quale si denuncia l'assenza di decisione e di motivazione sul punto. Quanto ai denunciati errori di calcolo, deve riconoscersi che il procedimento impugnato difetta di motivazione in ordine "illlis.ta-R.za —d-i-- r3zazianèjn_r)aant alla chiara indicazione del dies a quo, dal quale il Tribunale muove per il computo del periodo minimo di pena espiata, previsto come condizione per la concessione della semilibertà, quale misura alternativa alla detenzione.
5. In base alla giurisprudenza di legittimità che il Collego condivide, Sez. 1 n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 26053901 e Sez. 1 n. 51037 del 04/07/2017, Topo, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione, tale termine decorre dal momento in cui è compiuta l'espiazione delle pene relative a tali reati e non dal momento di inizio della detenzione. Poiché il Tribunale non ha specificato il calcolo effettuato, applicando detto criterio e non ha motivato sulla richiesta di affidamento in prova, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, perché proceda a nuovo esame, dando adeguata risposta alla richiesta difensiva ed esprimendo le ragioni, in fatto e in diritto, su cui si basa la sua decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 23/01/2018. Il Consigliere estensore Il P