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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 19/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
VALENTE MARIA MICHELA AL, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2465/2020 depositato il 16/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 532/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 06/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 116714 INVIM 1990
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio conferma la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 532/6/2020 con cui la CTP di Foggia ha respinto il ricorso collettivo, suo e dei suoi fratelli, Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3
e Nominativo_4, contro l'avviso di liquidazione dell'imposta INVIM, e irrogazione delle sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate - DP di Foggia – relativo all'accertamento del valore di terreni nel comune di San Severo di cui era proprietario il loro padre Nominativo_5.
Con successiva nota il sig. Ricorrente_1 ha rinunciato al gravame. La rinuncia è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate che ha espresso avviso favorevole alla richiesta compensazione delle spese.
All'odierna udienza, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - DP di Foggia - ha confermato l'accettazione della rinuncia e l'avviso favorevole circa la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 93 dlgs 175/2024 (ex art. 44 dlgs 546/1992), recante il TU della Giustizia Tributaria, il processo si estingue per rinuncia al ricorso. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. Colui che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti costituite salvo diverso accordo tra loro.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha accettato la rinuncia all'appello e ha anche espresso avviso favorevole alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia all'appello da parte del contribuente. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
VALENTE MARIA MICHELA AL, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2465/2020 depositato il 16/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 532/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 06/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 116714 INVIM 1990
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio conferma la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza 532/6/2020 con cui la CTP di Foggia ha respinto il ricorso collettivo, suo e dei suoi fratelli, Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3
e Nominativo_4, contro l'avviso di liquidazione dell'imposta INVIM, e irrogazione delle sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate - DP di Foggia – relativo all'accertamento del valore di terreni nel comune di San Severo di cui era proprietario il loro padre Nominativo_5.
Con successiva nota il sig. Ricorrente_1 ha rinunciato al gravame. La rinuncia è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate che ha espresso avviso favorevole alla richiesta compensazione delle spese.
All'odierna udienza, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate - DP di Foggia - ha confermato l'accettazione della rinuncia e l'avviso favorevole circa la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 93 dlgs 175/2024 (ex art. 44 dlgs 546/1992), recante il TU della Giustizia Tributaria, il processo si estingue per rinuncia al ricorso. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. Colui che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti costituite salvo diverso accordo tra loro.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha accettato la rinuncia all'appello e ha anche espresso avviso favorevole alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia all'appello da parte del contribuente. Spese compensate.