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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.609 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.373/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 25.5.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra in liquidazione (c.f. ), in persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano Artale, Chiara Artale, Annapaola Zecchini e Giuseppe De Florio ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, in Matera, alla Via Timmari n. 1; APPELLANTE
E
(p. iva ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa
Ferrara presso il cui studio legale in Matera, al Largo Passarelli n. 9, elettivamente domicilia;
(c.f. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Ferrara presso il cui studio legale in Matera, al Largo Passarelli n. 9, elettivamente domicilia;
APPELLATI
trattenuta in decisione il 20.5.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 19.5.2025 e il 20.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.1.2016 il , premesso che in data Parte_1
25.7.1990 aveva concluso con il un contratto di Controparte_1 appalto di opere pubbliche avente ad oggetto la “Ristrutturazione funzionale con l'automazione e la telegestione degli impianti irrigui dominati dall'invaso di Monte Cotugno 1° Lotto” ed aveva maturato un credito di complessivi € 1.090.983,33 (di cui € 108.047,35 Iva inclusa a saldo dello svincolo della ritenuta infortuni, pari al 0,5% dell'importo dei lavori;
€ 24.190,97 a saldo degli interessi dovuti a titolo di ritardato pagamento, liquidati ma non versati ex art. 4 l. 741/1981; €
736.049,46 Iva inclusa a saldo della revisione prezzi;
€ 77.468,53 Iva inclusa per lo svincolo della ritenuta operata sul 6° SAL;
€ 145.227,02 a titolo di oneri risarcibili per il mancato collaudo), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera il Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento della predetta somma complessiva, maggiorata di
[...]
interessi legali e di rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 15.4.2016, il Controparte_1
, eccepita in via preliminare la prescrizione del diritto di credito e contestata nel merito la
[...]
fondatezza della pretesa azionata, chiedeva il rigetto della domanda con condanna del
[...]
al risarcimento per responsabilità ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese ed Parte_1
onorari di giudizio.
Con sentenza n.373/2021, pronunciata il 25.5.2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Matera in composizione monocratica rigettava la domanda per intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere e condannava il attore al pagamento delle spese processuali. CP_1
Con atto di citazione notificato il 9.12.2021 il , in persona Parte_3 del liquidatore e legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, l'omessa pronuncia ed extra petizione, la violazione dell'art.2938 c.c., l'assenza assoluta di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt.91
e ss. del R.D. n.350/1895, dell'art.1665 c.c. e degli artt. 231 e 232 del D.P.R. n.554/1999, l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione, la violazione dell'art.2943 co.4 c.c., la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, l'omessa rimessione in termini per il deposito del documento n.19 da parte dell'attore, la violazione dell'art.281 ter c.p.c. e la violazione dell'art.92 co.2 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite. Su tali basi il Parte_3
conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il
[...] [...]
ed il , in persona dei Controparte_1 Parte_2 rispettivi legali rappresentanti p.t., affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e previa ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto di gravame, fosse pronunciata la condanna di una delle parti appellate ovvero di entrambe in solido tra loro al pagamento della somma di € 1.090.983,33 o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi ex artt.35 e 36 D.P.R. n.1063/1962 ed ex art.4 L.n.741/1091 sulle somme riconosciute a titolo di corrispettivo ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni ed oltre interessi ex art.1284 co.4 c.c. sulle somme a qualsiasi titolo riconosciute;
il tutto con vittoria di spese processuali.
pag. 2 Con comparsa depositata in data 4.3.2022 si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del Commissario Liquidatore e legale Controparte_1
rappresentante p.t., il quale contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione e concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite e con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 ult.co. c.p.c.
Con comparsa depositata sempre in data 4.3.2022 si costituiva in giudizio anche il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., il quale, in via preliminare, Parte_2
eccepiva di non essere stato parte del giudizio di primo grado e, comunque, di non essere legittimato passivo rispetto alle domande proposte dal in quanto, in virtù Parte_1
della L.R. n.1/17, non era succeduto né a titolo universale né a titolo particolare al Parte_2
e non potendo rispondere a nessun titolo, neppure in Controparte_1
solido o pro-quota, delle responsabilità derivanti dall'attività del Controparte_1
, ente disciolto e posto in liquidazione alla data del 31.12.2017. Nel merito, si associava
[...]
alle difese del concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza depositata il 12.4.2022 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come avanzata dall'ente appellante, e rinviava alla fase decisoria ogni valutazione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dallo stesso appellante.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 30.4.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 20.5.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 19.5.2025
e il 20.5.2025, con provvedimento emesso il 20.5.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
La qualità di parte legittimata a proporre appello, come a resistervi, spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per pag. 3 sua natura, può essere riconosciuto soltanto in capo a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio. Di conseguenza, va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (cfr. Cass. sez. II, 16/01/2012, n.520;
Cass. Sez. 3, Sentenza n.4011 del 19/02/2013; Cass. sez. I, 11/09/2015 n.17974).
Nella specie, il non ha mai formalmente assunto la veste di Parte_2
parte nel precedente grado di giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, sicché non è legittimato a partecipare al presente giudizio di impugnazione.
Né l'ente appellante ha dedotto e dimostrato che il sia nelle Parte_2
more succeduto nella posizione giuridica originariamente facente capo al Controparte_1
.
[...]
Le spese processuali sopportate dal vanno poste a carico Parte_2
esclusivo dell'appellante.
*
L'appello proposto dal è infondato e non merita Parte_3
accoglimento.
Esigenze di ordine logico impongono di trattare con priorità il secondo motivo di impugnazione - riferito alla decisione del primo giudice di accogliere l'eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio dal - rispetto al primo motivo di Parte_3 gravame, riguardante l'estensione di efficacia dell'eccezione in parola. È, infatti, evidente che, ove il secondo motivo di appello dovesse rivelarsi fondato con conseguente rigetto integrale dell'eccezione di prescrizione come formulata in primo grado dal Controparte_1
, sarebbe assorbita la questione sollevata con il primo motivo di impugnazione.
[...]
*
Ha sostenuto l'ente appellante che il Tribunale di Matera, nel ritenere fondata, ai sensi dell'art.5 della legge n.741/1981, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_1
, abbia consumato la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e ss. del R.D.
[...]
n.350/1895, dell'art.1665 c.c. e degli artt. 231 e 232 del D.P.R. n.554/1999 ed abbia adottato una decisione in contrasto con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale il contratto di appalto di opera pubblica si considera ultimato solo a seguito del collaudo.
Il ha messo in risalto che, all'epoca (28.7.2000) Parte_3 dell'entrata in vigore del D.P.R. n.554/1999, fosse ancora in corso il collaudo delle opere realizzate dal medesimo in esecuzione del contratto di appalto stipulato con il CP_1 [...]
e, quindi, che il contratto di appalto non potesse considerarsi Controparte_1
ultimato, con la conseguenza che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Matera, le pag. 4 norme del Regolamento di cui al D.P.R. n.554/1999 trovassero senz'altro applicazione al caso di specie e, per converso, non potesse più operare la disposizione dettata dall'art.5 della legge n.741/1981, in quanto abrogata dall'art.231 dello stesso D.P.R. n.554/1999.
L'art.5 della legge n.741/1981, infatti, autorizzava l'impresa appaltatrice ad agire in giudizio nei confronti della stazione appaltante a tutela di tutti i diritti nascenti dal contratto di appalto anche prima del collaudo delle opere e della sua approvazione. Con l'abrogazione di detta disposizione, ad avviso dell'appellante, aveva riacquistato vigore il regime del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.P.R. n.1063/1962 che lasciava all'Amministrazione appaltante l'indicazione, nel capitolato speciale, del termine di completamento del collaudo ed imponeva, quale condizione di procedibilità dell'azione, l'avvenuta approvazione del collaudo medesimo.
Pertanto, nel caso di specie, poiché all'epoca (28.7.2000) dell'entrata in vigore del D.P.R.
n.554/1999 e della conseguente abrogazione dell'art.5 della legge n.741/1981 il collaudo delle opere concesse in appalto era ancora in corso, il non avrebbe potuto Parte_1 agire in giudizio nei confronti dell'ente appaltante, ma avrebbe potuto farlo solo dopo l'approvazione del collaudo stesso, sicchè il termine di prescrizione non era ancora scaduto (e, assecondando tale impostazione, in via logica esso sarebbe potuto iniziare a decorrere solo dalla predetta approvazione del collaudo).
Il motivo di gravame è infondato.
Il nodo centrale della questione che involge la decisione del Tribunale di Matera e l'impianto argomentativo alla base del motivo di impugnazione è rappresentato dall'interpretazione dell'art.232 del D.P.R. n.554/1999, atteso che il precedente art.231 aveva disposto l'abrogazione dell'art.5 della legge n.741/1981 e, quindi, la possibilità per l'impresa appaltatrice di agire in giudizio nei confronti della stazione appaltante a tutela di tutti i diritti nascenti dal contratto di appalto anche prima del collaudo delle opere e della sua approvazione.
Invero, il Tribunale di Matera ha sostenuto che proprio in applicazione del richiamato art.232, essendo stato il contratto di appalto stipulato il 25.7.1990 ed essendo stati i lavori ultimati il
4.9.1998, le norme del Regolamento di cui al D.P.R. n.554/1999 non possano trovare applicazione nel caso di specie e continui ad operare il dettato dell'art.5 della legge n.741/1981, con la conseguenza che, potendo senz'altro l'impresa appaltatrice agire in giudizio nei confronti della stazione appaltante anche prima del collaudo delle opere e della sua approvazione, il dies a quo del termine decennale di prescrizione dei diritti di credito vantati dal debba Parte_1
essere individuato – in forza delle disposizioni contenute nello stesso art.5 della legge n.741/1981 – al più tardi nel giorno 4.11.1999 (determinato sulla base della data – 4.9.1998 – di ultimazione dei lavori a cui aggiungere un periodo comunque non superiore ad un anno dalla stessa ultimazione dei pag. 5 lavori stabilito per le operazioni di collaudo nonché un periodo di ulteriori due mesi dalla scadenza del predetto termine, periodo quest'ultimo stabilito per l'approvazione del collaudo).
Giacchè il ha agito in giudizio con atto di citazione notificato il Parte_1
22.1.2016 e non sono stati comprovati precedenti atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, il primo giudice è giunto alla conclusione che il termine decennale di prescrizione decorrente dal 4.11.1999 fosse già maturato all'epoca dell'instaurazione del giudizio.
Per converso, l'ente appellante, sul presupposto che il contratto di appalto di opera pubblica si considera ultimato solo a seguito del collaudo, ha sostenuto che, poiché all'epoca (28.7.2000) dell'entrata in vigore del D.P.R. n.554/1999 era ancora in corso il collaudo delle opere, non si fosse in presenza di “situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente” perchè, ai sensi dell'art.232 del D.P.R. n.554/1999, la nuova disciplina dettata dal Regolamento di attuazione della Legge quadro n.109/1994 (Regolamento introdotto proprio dal D.P.R. n.554/1999) non potesse trovare applicazione nel caso di specie, con la conseguenza che detta disciplina fosse pienamente operante tra le parti in causa e la norma dell'art.5 della legge n.741/1981, abrogata dall'art.231 del D.P.R. n.554/1999, non avesse più spazio nel rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. Da ciò l'ente appellante ha tratto il convincimento che, in forza delle disposizioni del
Capitolato Generale di Appalto di cui al D.P.R. n.1063/1962 e di quelle contenute nel capitolato speciale di appalto, il completamento del collaudo e la sua approvazione costituissero condizioni di procedibilità dell'azione riconosciuta dalla legge all'impresa appaltatrice per far valere tutti i diritti nascenti dal contratto di appalto e, quindi, che il termine decennale di prescrizione dei diritti medesimi fosse ancora in corso (rectius, non fosse ancora cominciato a decorrere, dovendosi a tal fine attendere l'approvazione del collaudo).
La tesi del è errata. Parte_3
L'art. 232 del D.P.R. n.554/1999 contiene una norma transitoria rivolta a disciplinare i lavori in corso di esecuzione, la quale prevede che:
1) le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento (comma 1);
2) le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore (comma 2);
4) ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2,
3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente
(comma 4).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con indirizzo consolidato (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza
pag. 6 n.17906 del 04/09/2004; Cass. sez. I, 17/09/2008, n.23783; Cass. Sez. 1, Sentenza n.15029 del
21/07/2016; Cass. Sez. I, 07/03/2017, n.5681; Cass.Sez. 1, Sentenza n.7554 del 27/03/2020), ha affermato che la prima categoria di disposizioni regolamentari, immediatamente applicabili, si spiega e giustifica per il fatto che esse attengono all'organizzazione amministrativa di uno dei soggetti del rapporto contrattuale (la stazione appaltante), senza che il secondo soggetto
(l'appaltatore) ne subisca i riflessi (se non in via mediata ed indiretta), mentre per la seconda categoria di previsioni (come anche per la terza), ossia quelle relative al rapporto contrattuale, si applica esattamente la regola opposta, espressa nel principio tempus regit actum.
Secondo quest'ultimo principio, infatti, la disciplina del rapporto contrattuale deve essere data dal diritto vigente al tempo della stipula e dell'esecuzione del contratto, senza che rilevino i mutamenti normativi intervenuti quando il rapporto negoziale sia ormai esaurito e sia stato rimesso al giudice l'accertamento dei punti controversi.
Orbene, la materia controversa nel presente giudizio ha ad oggetto le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato tra le parti il 25.7.1990 e le obbligazioni da danno derivato dal ritardato collaudo delle opere e da ritardato pagamento e collegato al comportamento di uno dei due soggetti del rapporto contrattuale, sicché l'accertamento sia nell'an, sia nel quantum delle obbligazioni medesime va operato secondo le regole vigenti al momento della stipula del contratto da cui ha avuto origine lo svolgimento del rapporto contrattuale.
In altre parole, si verte nell'ambito della previsione di cui al comma 2 dell'art. 232 del D.P.R.
n.554/1999, con conseguente inoperatività nel caso di specie del Regolamento di attuazione della
Legge quadro introdotto proprio dal D.P.R. n.554/1999 e con applicazione, invece, dell'art.5 della legge n.741/1981.
Pertanto, potendo senz'altro l'impresa appaltatrice agire in giudizio nei confronti della stazione appaltante anche prima del collaudo delle opere e della sua approvazione, il dies a quo del termine decennale di prescrizione dei diritti di credito vantati dal deve essere Parte_1
individuato – in forza delle disposizioni contenute nel predetto art.5 della legge n.741/1981 – al più tardi nel giorno 4.11.1999 (determinato sulla base della data – 4.9.1998 – di ultimazione dei lavori a cui aggiungere un periodo di un anno dalla stessa ultimazione dei lavori stabilito dall'art.14 del capitolato speciale di appalto per le operazioni di collaudo nonché un ulteriore periodo di due mesi dalla scadenza del precedente termine, periodo quest'ultimo stabilito dall'art.5 co. 5 legge n.741/1981 per l'approvazione del collaudo).
Poichè il ha agito in giudizio con atto di citazione notificato il 22.1.2016 Parte_1
e non sono stati comprovati precedenti atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, il termine decennale di prescrizione decorrente dal 4.11.1999 era già maturato all'epoca pag. 7 dell'instaurazione del giudizio.
In conclusione, la decisione del Tribunale di Matera è corretta ed il motivo di impugnazione articolato dall'ente appellante è infondato.
*
Con un precedente motivo di gravame il ha lamentato Parte_3
l'omessa pronuncia su ulteriori domande non investite dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte e la violazione dell'art.112 c.p.c. per vizio di extra petizione della decisione, avendo il primo giudice esteso la valutazione in ordine alla maturata prescrizione anche a capi della domanda che non erano stati interessati dalla relativa eccezione e non potendo la prescrizione essere rilevata d'ufficio. In ogni caso, l'appellante ha censurato l'assenza assoluta di motivazione sul punto.
Ad avviso del , le domande articolate in primo grado e Parte_3 non interessate dall'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta sarebbero:
a) la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nel collaudo delle opere, danno quantificato in € 145.227,02;
b) la domanda di pagamento della somma di € 24.190,97 “per ritardato pagamento di interessi ai sensi dell'art.4 L.n.741/1981, oggetto di autonoma certificazione nel citato S.A.L. n.16 per la maggior somma di £ 1.023.066.298” (così a pag. 9 dell'atto di appello);
c) la domanda di revisione prezzi.
Il motivo di gravame è infondato.
Innanzitutto, dai contenuti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado nonché da quelli della memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata l'11.7.2016 si evince che l'importo di €
24.190,97 sia stato preteso a titolo di interessi dovuti per il ritardato pagamento della somma di £
1.023.066.298 riportata nello Stato di Avanzamento dei Lavori n.16, nel quale gli interessi medesimi erano stati liquidati senza essere stati mai corrisposti. Non è quindi corretto il titolo a cui nell'atto di impugnazione è abbinata la somma di € 24.190,97, giacchè questa non rappresenta quanto preteso a causa del “ritardato pagamento di interessi ai sensi dell'art.4 L.n.741/1981”, ma è essa stessa l'importo degli interessi dovuti per il ritardato pagamento della somma capitale di £
1.023.066.298. Non si tratta, dunque, dell'ammontare di danni conseguiti al “ritardato pagamento di interessi”, bensì di interessi già determinati nel loro preciso ammontare e desumibili dallo Stato di Avanzamento dei Lavori n.16, costituendo un debito di valuta liquido ed esigibile. Ne consegue che, ove pure – in ipotesi – si pretendesse di assecondare la prospettazione del
[...]
a sostegno del motivo di gravame in esame, la somma di € Parte_3
24.190,97, in quanto già contemplata nel S.A.L. n.16, comunque rientrerebbe nella domanda di
“pagamento del saldo dei lavori” in riferimento alla quale ha pacificamente efficacia l'eccezione di pag. 8 prescrizione sollevata dalla parte convenuta in primo grado.
In punto di prescrizione del diritto al pagamento degli interessi, vale osservare che anche tale diritto, al pari di ogni altra pretesa patrimoniale, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data in cui doveva essere emesso il certificato di collaudo. I presupposti necessari e sufficienti perchè il diritto in questione venga ad esistenza sono fissati, in maniera compiuta, dall'art.36 del D.P.R. n.1063 del 1962, secondo il quale, se l'emissione del titolo di pagamento del saldo non viene effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza di tale termine e, ove l'emissione del titolo ritardi ancora per oltre 60 giorni, ha diritto dal giorno successivo al pagamento degli interessi moratori, computati a norma del precedente art. 35, comma 1.
E' poi intervenuta la Legge n.741 del 1981 (che, per le ragioni illustrate in un precedente passaggio della presente motivazione, deve ritenersi applicabile al contratto dedotto in giudizio), dettata dal legislatore con espresse finalità di accelerazione, che, all'art. 5, ha previsto precisi termini per il collaudo delle opere appaltate ed ultimate, decorsi i quali l'appaltatore può agire in giudizio per le pretese nascenti dal contratto anche se il collaudo non è stato ancora approvato e non è stato ancora emesso il relativo certificato.
Pertanto, la mancata emissione del certificato di collaudo non preclude la possibilità per l'appaltatore di far valere il proprio diritto al pagamento (oltre che della sorte capitale, anche) degli interessi e perciò non sospende il decorso del termine di prescrizione.
Tale conclusione non è mutata dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n.
741, che, limitandosi a riconoscere all'appaltatore il diritto alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento anche in mancanza di apposito atto di messa in mora, non può essere interpretato nel senso che tale diritto diviene esigibile solo dalla data del pagamento del debito per sorte capitale (cfr. Cass.Sez. 1, Sentenza n. 28426 del 22/12/2011).
Tanto precisato, lo scrutinio del motivo di impugnazione in esame impone di procedere alla esatta interpretazione dell'eccezione di prescrizione come formulata dal Controparte_1
nella comparsa depositata il 15.4.2016, onde verificarne l'oggetto e l'ambito di
[...]
estensione.
La lettura attenta dei contenuti della comparsa depositata il 15.4.2016 evidenzia come lo sviluppo delle difese articolate dall'ente convenuto in giudizio sia connotato dall'osservanza di uno schema ben delineato e coerente che esordisce con un ampio paragrafo intitolato “FATTO”, nel quale è operata una descrizione analitica della vicenda negoziale derivata dalla stipulazione del contratto di appalto anche con indicazione delle attività espletate dalla Direzione dei Lavori e dei pagamenti pag. 9 eseguiti dall'appaltante, e prosegue con un secondo corposo paragrafo intitolato “DIRITTO”, a sua volta distinto in due sottoparagrafi: “1. Prescrizione del diritto di credito” e “2. Sulla revisione dei prezzi”.
Nel primo sottoparagrafo il , affermata Controparte_1
l'applicazione nel caso di specie della disposizione contenuta nell'art.5 della Legge n.741/1981 ed individuato, in base alla stessa disposizione, nel giorno 4.11.1999 il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto di credito azionato in giudizio dall'ente attore, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto medesimo.
Si comprende bene dal tenore delle difese svolte nel sottoparagrafo che la prescrizione sia stata fatta valere in relazione a tutte le voci che compongono la pretesa creditoria del Parte_1
cioè con riferimento al diritto al pagamento del saldo dei lavori, al diritto alla revisione dei
[...]
prezzi ed al diritto alla corresponsione degli interessi.
Orbene, costituisce da tempo principio pacificamente assunto dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione sia l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, e/o della disposizione di legge applicabile si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni dell'ordinamento processuale (v. artt.167-345
c.p.c. e artt. 416-437 c.p.c.) la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione di una norma di previsione di un termine diverso (cfr. Cass. Sezioni
Unite, 25 luglio 2002 n.10955; Cass.civ.sez.III, 10 maggio 2005 n.9768; Cass.sez.lav., 22 ottobre
2010 n.21752; v. Cass.civ.sez.I, 22 maggio 2007 n.11843: “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”; v. Cass. Sezioni Unite, 19 novembre 1998
n.11720: “L'art.416, secondo comma, cod. proc. civ. non preclude all'appellante - che convenuto in
pag. 10 primo grado ha eccepito la prescrizione decennale - ovvero al giudice di appello, d'ufficio, di restringerne l'ambito qualificandola invece come quinquennale, perché colui che la invoca ha soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti, e non anche quello di individuarne il tipo e le norme applicabili, compito invece del giudice;
mentre d'altro canto, diversamente dal caso in cui la parte abbia eccepito dapprima la prescrizione quinquennale, con conseguente limitazione a tale periodo della difesa della controparte, e perciò inammissibilità di qualificazione successiva come decennale, non vi è alcuna menomazione di detta difesa, ne' quindi violazione del principio del contraddittorio”; v. Cass.civ.sez.lav., 11 dicembre 1999 n.13898: “Nell'ipotesi in cui la parte abbia eccepito la prescrizione decennale (alla quale è parificabile l'ipotesi in cui si sia limitata ad eccepire genericamente la prescrizione, dovendosi in tal caso ritenere che l'eccezione si riferisca alla prescrizione ordinaria decennale, che costituisce nel nostro ordinamento la regola generale), il giudice può ritenere invece che si sia verificata una prescrizione più breve, senza che ciò comporti una violazione del principio dispositivo, sia perchè è suo compito la qualificazione giuridica dei fatti, sia perché l'allegazione del decorso del decennio implica l'allegazione di un termine più breve, salvo che si tratti di casi in cui la legge, stabilendo la prescrizione breve, abbia anche dettato particolari disposizioni per la sospensione o l'interruzione”).
In sostanza, l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, sicché, una volta pacificamente acquisito che il Controparte_1
nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado aveva tempestivamente
[...]
allegato l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio ed aveva manifestato la volontà di profittare dell'effetto estintivo connesso alla durata dell'inerzia, il Tribunale di Matera non avrebbe potuto e dovuto considerare vincolante la circostanza che, in riferimento al diritto alla revisione dei prezzi ed al diritto alla corresponsione degli interessi, l'ente convenuto, pur espressamente eccependo l'intervenuta prescrizione, avesse fatto richiamo diretto o indiretto a norme diverse da quelle applicabili nella specie, assumendo detto richiamo il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica che in quanto tale non può condizionare il giudice.
Né a diversa conclusione può indurre la considerazione che nel successivo sottoparagrafo (“2. Sulla revisione dei prezzi”) il abbia articolato difese nel Controparte_1
merito con riguardo alla pretesa creditoria avente ad oggetto la revisione dei prezzi e/o il maggior compenso richiesto dall'ente attore. È evidente, infatti, che, come strutturato l'impianto argomentativo, le difese nel merito siano state svolte nell'ipotesi in cui il primo giudice avesse riconosciuto infondata la preliminare eccezione di prescrizione del diritto azionato dal CP_1
pag. 11 , come autorizza ragionevolmente a ritenere la stessa collocazione di tali difese in Parte_1
uno specifico sottoparagrafo che segue quello precipuamente riservato alla formulazione dell'eccezione di prescrizione.
Infine, ad ulteriore conforto della interpretazione offerta in questa sede milita la considerazione che, sempre nella comparsa depositata il 15.4.2016, in sede di conclusioni il Controparte_1
abbia, in via preliminare ed espressa, chiesto l'accertamento e la
[...] dichiarazione della prescrizione “del presunto credito vantato dal nei Parte_1 confronti del ”, senza operare distinzioni di sorta e Controparte_1 così lasciando intendere che l'eccezione dovesse essere riferita a tutte le voci di credito riportate nella citazione introduttiva e contemplate nella domanda di pagamento azionata in giudizio, a prescindere dal titolo su cui ciascuna voce fosse fondata.
Resta da aggiungere che, ove si pretenda di non condividere le illustrate motivazioni con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'effettuazione del collaudo delle opere realizzate in esecuzione del contratto di appalto, danni che il nella Parte_1 citazione introduttiva aveva quantificato in € 145.227,02, non risultando l'eccezione di prescrizione riferita esplicitamente anche al diritto di credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni in discorso, sarebbe comunque agevole argomentare nel senso dell'assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria.
Innanzitutto, operando nella fattispecie in esame la disposizione dell'art. 5 della legge 10 dicembre
1981, n.741, per le ragioni diffusamente esposte in precedenza, deve ritenersi privato di ogni rilevanza il ritardo nell'inizio del collaudo e nell'esaurimento del relativo procedimento, avendo la predetta norma consentito, dopo il decorso del termine ivi previsto dall'ultimazione dei lavori, la promozione del giudizio anche in assenza di collaudo ed eliminando così la possibilità di distinguere tra la violazione dell'obbligo di effettuare il collaudo nei termini e la violazione dell'obbligo di dar seguito agli adempimenti conseguenti alla sua conclusione nel rispetto delle scadenze previste dall'art. 36 del capitolato generale per le opere pubbliche.
Pertanto, alla stregua di quanto già illustrato nei precedenti passaggi della presente motivazione, il già a far data dal 4.11.1999 avrebbe potuto agire in giudizio per ottenere Parte_1
il pieno soddisfacimento dei propri diritti senza essere a tal fine condizionato dal mancato o ritardato collaudo delle opere eseguite.
Ne consegue che, se, alla data dell'introduzione del giudizio in primo grado, il mancato o ritardato collaudo delle opere appaltate avesse effettivamente costituito la fonte di reali e concreti pregiudizi per l'impresa appaltatrice, di tanto l'impresa appaltatrice non potesse imputare che a se stessa la responsabilità per avere inutilmente atteso di agire in giudizio nonostante che l'ordinamento pag. 12 giuridico le consentisse di far valere i propri diritti nei confronti della stazione appaltante a prescindere dal collaudo delle opere.
In secondo luogo, deve rilevarsi, in diritto, che, ove sia configurabile la responsabilità dell'ente appaltante, ex art. 1218 c.c., per non aver proceduto alla verifica delle opere ed al collaudo nel termine fissato dal capitolato speciale e dalle norme giuridiche di riferimento, compete all'appaltatore il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie.
Tanto vale a significare che l'accertato mancato o ritardato collaudo delle opere costituisca un fatto solo potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, ma non valga di per sé a far presumere la effettiva sussistenza del danno e la sua entità materiale, sicché permane, a carico della parte che assuma di aver patito danni dal mancato o ritardato collaudo, la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario. E ciò perchè nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Nella specie il in primo grado non ha allegato, né dimostrato quali Parte_1
concreti pregiudizi economici abbia sofferto dal mancato o ritardato collaudo delle opere e quale entità abbiano avuto detti pregiudizi. Neppure nell'atto di impugnazione il Parte_3
ha assolto a siffatto onere di allegazione e di prova.
[...]
Né ha pregio fare richiamo ai mezzi istrutori richiesti dall'ente attore in primo grado, non ammessi dal Tribunale di Matera e riproposti in sede di impugnazione con l'atto di appello. Ed invero, nessuno dei mezzi istruttori in discorso è funzionale all'accertamento dell'esistenza effettiva e dell'entità materiale dei (presunti) danni in discorso.
*
Con un terzo motivo di impugnazione il ha lamentato la Parte_3 mancata considerazione dell'efficacia interruttiva del corso della prescrizione attribuibile a tre atti prodotti in giudizio: una dichiarazione del direttore dei lavori contenuta nel verbale del 19.4.2002 redatto in occasione della quattordicesima visita della commissione di collaudo (doc. n.4 della produzione di parte attrice in primo grado); una intimazione di pagamento in data 27.12.2011 (doc.
n.18 della produzione di parte attrice in primo grado) ed una dichiarazione scritta del direttore dei lavori in data 6.10.2008 (doc. n.19 della produzione di parte attrice in primo grado). Pertanto,
l'appellante ha denunciato la violazione dell'art.2943 co.4 c.c. ad opera del primo giudice.
pag. 13 La doglianza è infondata.
Va premesso, in punto di diritto, che, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art.2943, quarto comma, c.c., esso deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, all'infuori della scrittura - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non sia ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: cfr., ex multis, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 279 del 04/01/2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15140 del
31/05/2021; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.18546 del 07/09/2020; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018; Cass.civ.sez.lav., 25 agosto 2015 n.17123).
La pronuncia evocata dall'ente appellante (Cass., III, 12 luglio 2006 n.15766) alla pagina 17 dell'atto di impugnazione costituisce un precedente isolato e, comunque, ampiamente e costantemente superato da plurime successive pronunce di contenuto difforme, tra cui quelle sopra riportate rappresentano solo un numero esiguo.
Tanto precisato in diritto, è agevole osservare:
- che nel verbale del 19.4.2002 redatto in occasione della quattordicesima visita della commissione di collaudo (doc. n.4 della produzione di parte attrice in primo grado) non è contenuta per iscritto nessuna intimazione o richiesta di adempimento promanante dall'impresa appaltatrice e, in senso contrario, non ha pregio valorizzare una dichiarazione del direttore dei lavori di cui è traccia nel medesimo verbale, anche e soprattutto in ragione dell'assoluta estraneità del direttore dei lavori all'impresa appaltatrice e, quindi, della sua inidoneità a rappresentare l'appaltatrice medesima ed a manifestare all'esterno la volontà di quest'ultima;
- che, ove anche si pretendesse di attribuire ai contenuti del documento in data 27.12.2011 (doc.
n.18 della produzione di parte attrice in primo grado) la sostanza di intimazione di pagamento e, quindi, di atto interruttivo della prescrizione, sarebbe inevitabile rilevarne la tardività, atteso che, come già sopra argomentato e peraltro riconosciuto dallo stesso appellante (v. pag.13 dell'atto di impugnazione), il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere dal 4.11.1999, sicché alla data del 27.12.2011 esso era già maturato;
- che per le ragioni innanzi esposte la dichiarazione scritta del direttore dei lavori in data 6.10.2008 non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione nell'interesse del Parte_1
né la mera consegna allo stesso direttore dei lavori, da parte dell'impresa appaltatrice, di
[...]
pag. 14 “copia della documentazione finale (relazione conto finale, stato finale, calcolo R.P.) relativa ai lavori dell'appalto in specie” assurge a consistenza ed efficacia di richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà dell'impresa appaltatrice di far valere il proprio diritto nei confronti della stazione appaltante.
*
Con un quarto motivo di impugnazione il ha lamentato Parte_3
che il Tribunale di Matera non abbia valutato ed accolto l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'attore ai fini della produzione in giudizio della “dichiarazione del direttore dei lavori, ing.
, in data 6 ottobre 2008”, documento ritrovato dall'ente attore soltanto dopo Controparte_2
l'intervenuta scadenza dei termini ex art.183 co.6 c.p.c. e ritenuto rilevante anche ai fini di contestazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte.
L'appellante ha, altresì, lamentato la mancata valutazione ed ammissione, ad opera del giudice di prime cure, dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e, segnatamente, della prova testimoniale e dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti della controparte, mezzi istruttori richiesti nuovamente con l'atto di appello unitamente all'istanza di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la congruità delle somme pretese a titolo di revisione prezzi.
Il motivo di gravame è infondato.
Innanzitutto, dal combinato disposto degli artt.153 co.2 e 294 co.2 c.p.c. si evince che il giudice, solo ove ritenga verosimili i fatti allegati dalla parte istante, ammette, ove occorre, la prova dell'impedimento a produrre il documento nei termini perentori previsti dalla legge e poi provvede sulla rimessione in termini.
Nel caso di specie, il con l'istanza datata 3.10.2018 e depositata in Parte_1 cancelleria il 4.10.2018 ha soltanto genericamente allegato che la “dichiarazione del direttore dei lavori, ing. , in data 6 ottobre 2008” era andata smarrita ed era stata ritrovata “solo Controparte_2 ora” dall'attore, senza precisare né le circostanze di tempo e di luogo dello smarrimento del documento, né quelle del suo ritrovamento e senza neppure indicare nominativamente i testimoni che avrebbero potuto riferire al riguardo (precisazioni ed indicazioni che la parte non ha inteso operare neppure nel corso della successiva udienza del 14.12.2018 nella quale ha insistito per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini).
Pertanto, appare del tutto plausibile che il Tribunale di Matera abbia ritenuto inverosimili i fatti allegati dalla parte istante e, essendo comunque impedito ad attivare i poteri istruttori d'ufficio in quanto difettava l'indicazione nominativa dei testimoni, non abbia accolto la richiesta di rimessione in termini.
Peraltro, in sede di scrutinio del terzo motivo di impugnazione si sono illustrate le ragioni per le pag. 15 quali giammai alla “dichiarazione del direttore dei lavori, ing. , in data 6 ottobre Controparte_2
2008” potrebbe riconoscersi consistenza ed efficacia di atto interruttivo del corso della prescrizione.
Con riguardo alle richieste istruttorie, come avanzate al primo giudice e reiterate nell'atto di appello, giova innanzitutto precisare che l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova sono rimesse alla discrezionale valutazione del giudice di merito, la quale va effettuata sulla base del contenuto dei capitoli di prova orale in rapporto ai termini della controversia e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perchè altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione. Ne discende che il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, possa rifiutare l'ammissione totale o parziale della prova per testimoni o dell'interrogatorio formale della controparte ove ricorrano motivi di economia processuale, come nel caso in cui il mezzo istruttorio si riveli superfluo perché non rilevante ai fini della decisione ovvero perché siano state già acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perché le circostanze di fatto che formino oggetto della prova siano state ammesse in modo esplicito dalla controparte, sicchè il dedotto mezzo istruttorio, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, si rivela meramente dilatorio e defatigatorio.
Del resto, è pacificamente sostenuto in giurisprudenza che il giudice di merito non sia tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga che i fatti risultino già accertati a sufficienza. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (cfr.
Cass.civ.sez.lav., 2 luglio 2009 n.15502; Cass.civ.sez.III, 12 luglio 2005 n.14611). In altri termini,
l'ammissione dei mezzi di prova è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile la sentenza che non abbia ammesso detti mezzi e non abbia indicato le ragioni della loro mancata ammissione, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.
Restano, pertanto, destituite di ogni fondamento le doglianze dell'appellante in ordine ad una presunta violazione, da parte del giudice di prime cure, di norme processuali e del diritto di difesa dell'attore.
Ad ogni modo, i mezzi istruttori richiesti in primo grado e reiterati nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello non vanno ammessi.
Quanto alla richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti del
, l'esibizione dovrebbe avere ad oggetto “gli Controparte_1
originali di tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'appalto, inclusi i registri di contabilità, i calcoli della revisione dei prezzi, le annotazioni dei lavori in economia, i libretti delle
pag. 16 misure, il giornale dei lavori, gli ordini di servizio, le perizie di variante, i S.A.L., i provvedimenti di sospensione e ripresa dei lavori e di proroga dei termini di ultimazione dei lavori, la nota dell'ing. del 6 ottobre 2008” (v. pag.28 dell'atto di appello). Controparte_2
Sennonché il potere, attribuito dall'art.210 c.p.c. al giudice del merito, di ordinare l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art.2697 c.c., non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nella citata disposizione.
Giova rimarcare, in punto di diritto, che il provvedimento di cui all'art. 210 c.p.c. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi oppure no del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di sindacato neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass.civ.sez.lav., 25 ottobre 2013 n.24188; Cass.civ.sez.
6-L, ordinanza 16 novembre 2010 n.23120; Cass.civ.sez.II, 29 ottobre 2010 n.22196; Cass.civ.sez.III, 2 febbraio 2006
n.2262).
Peraltro, poiché il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, nè l'inerzia dell'altra parte, cui è subordinato l'esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, non costituendo, di per sè, inequivoca rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell'art. 2697
c.c. (cfr. Cass.civ.sez.II, 9 aprile 1987, n.3499).
In tale ottica, l'ordine di esibizione si atteggia quale strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass.civ.sez.lav., 23 febbraio 2010 n.4375). Tanto vale a significare, da un lato, che tale ordine non possa essere emesso allorquando l'interessato possa di propria iniziativa acquisire una copia del documento e produrla in causa (cfr. Cass.civ. sez.I, 8 settembre 1999, n.9514) e, quindi, non si trovi nell'impossibilità di produrre in giudizio il documento stesso (cfr. Tribunale
Ivrea, 7 luglio 2003; Cass.civ.sez.II, 12 aprile 1999, n.3573; Cass.civ.sez.I, 10 agosto 1988, n.4907)
e non dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire il possesso del documento e, dall'altro, che l'ordine di esibizione debba dirigersi in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non possa tendere a scopi meramente esplorativi, id est a verificare se i documenti eventualmente supportino la rispettiva tesi difensiva. Questo spiega perché, a norma dell'art.94 disp.att. c.p.c., l'istanza di esibizione di documenti debba contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi perché
pag. 17 essi si palesino utili a provare il fatto controverso, con la conseguenza che una richiesta genericamente formulata – in quanto avente ad oggetto non già uno specifico e ben identificato documento, ma un complesso indistinto e generico di “documenti” – sia inammissibile giacché resta precluso al giudice di valutare in via preventiva la indispensabilità dei documenti in rapporto alla prova da fornire e la certezza della loro esistenza in possesso della parte a cui l'ordine di esibizione debba rivolgersi.
Nel caso di specie, non pare potersi dubitare che l'istanza ex art.210 c.p.c. avanzata dall'appellante sia inammissibile sia perché non contiene una specifica ed analitica indicazione della documentazione di cui è invocata la esibizione in giudizio (è stata chiesta, in pratica, la esibizione di tutta la documentazione amministrativa e contabile riferita all'esecuzione del contratto di appalto, senza precisare in modo dettagliato ed espresso i contenuti dei singoli documenti ed il contesto storico – anno, mese, giorno – a cui risale ciascun documento da esibire); sia perché il
[...]
non ha dedotto e dimostrato di non aver potuto di propria iniziativa acquisire una Parte_1
copia della documentazione amministrativa e contabile relativa ai lavori eseguiti e produrla in causa
(e ciò senza considerare che copia di gran parte degli – genericamente indicati - atti, libretti, verbali, ordini di servizio ecc. dovrebbe, a rigore, già essere nella disponibilità dell'impresa appaltatrice in quanto si tratta di atti ad essa indirizzati o formati in sua presenza) e, quindi, di essersi trovata nell'impossibilità di produrre in giudizio la documentazione in discorso, ad esempio per essere rimasta senza esito una richiesta di rilascio di copia inoltrata ai competenti organi del
[...]
; sia perché l'istanza di ordine di esibizione, come genericamente Controparte_1
articolata, non sembra orientata in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, ma tende a scopi meramente esplorativi, vale a dire a verificare se la documentazione in discorso sia eventualmente idonea a fornire riscontro ai fatti che il
[...]
aveva l'onere di comprovare. Parte_1
In conclusione, per tutti gli evidenziati profili la richiesta istruttoria di emissione di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., come avanzata dall'appellante, deve riconoscersi radicalmente inammissibile.
Quanto alla richiesta di ammissione di prova per testimoni, il mezzo istruttorio non è ammissibile in relazione a tutti i capitoli articolati in quanto volto a far confermare ai testimoni i contenuti di documenti e, comunque, non è rilevante ai fini della decisione perchè avente ad oggetto circostanze di fatto che non offrono nessun significativo contributo probatorio a contrastare o confutare le ragioni della decisione del Tribunale di Matera, ragioni che in questa sede sono condivise.
Infine, è necessario rimarcare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio pag. 18 in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione.
In altre parole, le parti non vantano nessun diritto – previsto da norma processuale e tutelato dalla
Costituzione – a che il giudice accolga una richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio da esse avanzata.
La nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (v. Cass.Sez.
2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002). Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, nessuna espressa motivazione il giudice debba rendere ove decida di non avvalersi di siffatto potere, ben potendo l'eventuale diniego essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dallo stesso giudice.
Con ancora maggiore fermezza va significato che la consulenza tecnica d'ufficio può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003
n.2887).
*
Con un quinto ed ultimo motivo di impugnazione il ha Parte_3
lamentato che il Tribunale di Matera, in sede di regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, non abbia fatto applicazione dell'art.92 co.2 c.p.c. e non abbia disposto la compensazione tra le parti delle spese medesime, tenuto conto della “complessità e novità delle questioni trattate” e della circostanza che la decisione del primo giudice di rigettare la domanda pag. 19 proposta dal sia stata adottata sul presupposto della ritenuta prescrizione Parte_1 dei diritti di credito fatti valere in giudizio dal medesimo , non già all'esito dello scrutinio CP_1
nel merito della domanda stessa.
Anche l'esposto motivo di impugnazione è del tutto infondato.
L'art. 92 co.2 c.p.c. stabilisce che, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La norma, quindi, non configura la esistenza di un obbligo per il giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese.
È sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406;
Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre
2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
Orbene, si è rimarcato che, ad avviso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'esercizio del potere discrezionale ex art.92 co.2 c.p.c. il giudice sia vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite. La soccombenza integrale si configura ogni qualvolta all'esito del giudizio la pretesa della parte venga del tutto disattesa, sia che intervenga una pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda, sia che quest'ultima venga scrutinata nel merito e sia riconosciuta infondata e respinta. In entrambi i casi, ad una parte interamente soccombente si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa. E, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che pag. 20 rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Nel caso di specie, attesa la decisione del Tribunale di Matera, è configurabile una soccombenza integrale del in primo grado, sicchè non vi era nessuno spazio operativo Parte_1 per l'esercizio del potere discrezionale ex art.92 co.2 c.p.c.
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Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna del Parte_3
, in quanto parte interamente soccombente, al pagamento, in favore di ciascuna delle
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parti appellate ritualmente costituita in giudizio, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore dichiarato: € 1.090.983,33; scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00 oltre incremento ex art.6 D.M. 10.3.2014 n.55), applicando i compensi nei valori minimi tariffari attesa la circoscritta difficoltà delle questioni in diritto ed in fatto trattate.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 20.5.2025 ed in epoca successiva i difensori delle parti hanno esaurito la loro attività professionale con il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
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Va disattesa la richiesta del di Controparte_1
pag. 21 pronunciare la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 ult.co. c.p.c., richiesta formulata nella comparsa depositata in data 4.3.2022 e reiterata nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
Premesso che alla data di costituzione in giudizio dell'ente appellato la norma dell'art.96 c.p.c. si componeva soltanto di tre commi e, quindi, che la richiesta avanzata deve considerarsi riferita alla disposizione che attualmente è contenuta nel terzo comma della norma e non già nell'ultimo comma
(introdotto ex novo con D.L.vo 10 ottobre 2022 n.149 a decorrere dal 30.6.2023), è opportuno rilevare che l'art.96 co.3 c.p.c. prevede che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento,
a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".
La fattispecie di cui all'art. 96 co.3 c.p.c. è una figura iuris estranea alla responsabilità aquiliana.
La norma - come ha rilevato la dottrina più avvertita - configura una "sanzione di ordine pubblico", dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. Con l'istituto previsto nell'art. 96 co.3 c.p.c. il legislatore ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell'interesse generale della collettività, il c.d. "abuso del processo"; abuso che ricorre quando lo strumento processuale venga piegato a finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24 Cost., comma 1, garantisce il ricorso al giudice.
Questa visione dell'istituto, d'altra parte, è stata fatta propria dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 152 del 2016 - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 co.3 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - ha rilevato che la previsione di tale disposizione ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso;
ciò - secondo il giudice delle leggi - è confermato, sul piano testuale, dal riferimento al "pagamento di una somma", che segna una netta differenza terminologica rispetto al
"risarcimento dei danni" di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", che la sottrae all'impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa e colorato di connotati pubblicistici.
La stessa Corte costituzionale non ha mancato di osservare che la motivazione che ha indotto il legislatore a porre a favore della controparte la condanna del soccombente è plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia deterrente allo strumento deflattivo, sul verosimile presupposto che la parte vittoriosa possa pag. 22 provvedere alla riscossione in tempi e con oneri inferiori a quelli gravanti su un soggetto pubblico;
osservando poi che l'istituto così modulato è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata da un'ingiustificata chiamata in giudizio) nelle non infrequenti ipotesi in cui sia per essa difficile provare, ai fini del risarcimento per lite temeraria, l'an o il quantum del danno subito.
La fattispecie di cui all'art. 96 co.3 c.p.c. non prevede alcun elemento soggettivo, quale suo elemento costitutivo;
non è richiesto cioè, ai fini della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, il riscontro che la parte abbia agito o resistito con dolo o colpa grave.
In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Sez. 6-2, Ordinanza
n.20018 del 24/09/2020; Cass.Sez. 6-3, Ordinanza n.29812 del 18/11/2019; Cass.civ.sez.II, 21 novembre 2017 n. 27623; Cass. civ.sez.VI, 10 settembre 2018 n. 21943).
Peraltro, il nuovo istituto affida al giudice il più ampio potere discrezionale, che deve essere esercitato con la dovuta ragionevolezza.
Se non occorre che il giudice accerti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con
"mala fede" o con "colpa grave" (art. 96, comma 1) o "senza la normale prudenza" (art. 92, comma
2), ciò non significa - naturalmente - che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96 co.3 c.p.c.
Il fatto che non sia più necessario l'accertamento di un profilo soggettivo di responsabilità significa semplicemente che il giudice, nel verificare la sussistenza delle condizioni per pronunciare condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve prescindere dal compiere alcuna indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico colposo: la condanna può essere pronunciata ogni volta che
"oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità). Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con "mala fede" o con "colpa grave" o "senza la normale prudenza"; ma il giudizio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua "oggettività" e non all'atteggiamento psicologico - di mala fede o di negligenza più o meno grave - della parte.
Nel caso di specie, non sembrano configurarsi i presupposti applicativi dell'art. 96 co.3 c.p.c., non potendosi addebitare all'ente appellante una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo" per avere agito, in sede di impugnazione, pretestuosamente e cioè
pag. 23 nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Resta da aggiungere che il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c. proposta dal , a fronte dell'integrale rigetto Controparte_1 dell'impugnazione proposta dall'appellante, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (arg. ex Cass.civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n.9532 del 12/04/2017; Cass.Sez. 6-3, Ordinanza
n.11792 del 15/05/2018).
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Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 15.12.2021 e l'appello proposto dal è stato riconosciuto infondato ed è Parte_3
stato respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che il sia tenuto a versare un ulteriore Parte_3
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.373/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
25.5.2021 e pubblicata in pari data, proposto dal in Parte_3
persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 9.12.2021 nei pag. 24 confronti del e del Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni altra istanza, difesa, Parte_2
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti del Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
- Rigetta l'appello proposto dal , in persona del Parte_3
liquidatore e legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 9.12.2021 nei confronti del e, per Controparte_1
l'effetto, conferma la sentenza n.373/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 25.5.2021 e pubblicata in pari data;
- Condanna il in persona del liquidatore e Parte_3
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., delle
[...]
spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 17.002,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna il in liquidazione, in persona del liquidatore e Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al
[...] presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 17.002,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante, il
, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., sia Parte_1 Parte_3
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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