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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3154/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. Parte_4 C.F._4
, C.F. Parte_5 C.F._5
, C.F. Parte_6 C.F._6 tutti assistiti dall'avv. DI BUONO ANDREA, dall'avv. IANNINO LUCIA e dall'avv. PETRACCI ANDREA, elett.te domti in via G. Mameli 62100 Macerata, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. BORGANI GIANFRANCO;
elettivamente domiciliato in Piazza N. Sauro, 24 - Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni – responsabilità medica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 8.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 5 1 - Infondata, e quindi da respingersi, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
-nelle forme dell'art. 702 bis cpc, poi convertito in rito ordinario con ordinanza del Parte_1
26.11.2021- nei confronti dell , in persona del commissario liquidatore P.T. -in Controparte_2 funzione di gestione liquidatoria della soppressa ( CP_1 Controparte_3 per i danni residui all'esito dell'intervento chirurgico di “0S: vitrectomia, endolaser e
[...] tamponamento con olio di silicone…”, eseguita dal dr. presso il reparto oculistico CP_4 dell di Macerata in data 09.09.11, derivanti dalla permanenza dell'olio di silicone in CP_5 sede oculare dall'epoca della operazione intesa alla emenda del “distacco retinico tradizionale in occhio sinistro e per retinopatia diabetica laser trattata in entrambi gli occhi”; nulla veniva riscontrato dai sanitari nelle visite oculistiche di controllo asseritamente effettuate dall'attore in data 29.01.2013 e 27.03.2014 presso l'Ospedale di Macerata (cfr. pag. 2 atto di citazione); a distanza di cinque anni dall'intervento (nel 2016) l'attore iniziava a lamentare grave difficoltà visiva nell'occhio sinistro per questo si rivolgeva al dr. il quale riscontrava la CP_4 permanenza dell'olio di silicone in sede oculare dall'intervento del 09.09.2011; il 05.05.2017 veniva ricoverato per la “rimozione dal segmento posteriore dell'occhio di materiale impiantato chirurgicamente”; in data 29.05.2017 veniva nuovamente ricoverato per “distacco retina inveterato parziale;
glaucoma associato ad infezioni vascolari;
anomalie del corpo vitreo con emovitreo;”; successivamente il 27.06.2018 l'attore si recava presso l'Ospedale S. Raffaele di
Milano per una consulenza oculistica ove veniva riscontrata “la perdita del visus dell'occhio sinistro”.
1.1- Carente di legittimazione attiva, la domanda contestualmente proposta iure proprio per i medesimi fatti da (figlio di ), (cognata, moglie di Parte_3 Parte_1 Parte_6
), quest'ultimi due in proprio e in nome e per conto della figlia minore Pt_3 Parte_5
1.1 – Infondata invece, e quindi da respingersi, la domanda contestualmente proposta iure proprio per i medesimi fatti da (moglie di ), (figlio Parte_2 Parte_1 Parte_4 di ). Parte_1
2 - Secondo gli attori sussistono elementi di colpa dei sanitari, i quali per negligenza e imperizia hanno omesso di rimuovere tempestivamente, o comunque entro i tempi (sei mesi) stabiliti sul punto dalle Linee Guida, il materiale impiantato (oli di silicone) in sede oculare nell'intervento chirurgico del 09.09.2011, così causando nell'attore la perdita di vista dall'occhio sinistro.
3 – I famigliari lamentano che i fatti in causa hanno inciso sulle loro attività quotidiane e sulle loro attività dinamico-relazionali. In particolare, la lesione patita dal ha Pt_1
pagina 2 di 5 asseritamente leso il loro diritto ad avere “…una relazione con il marito, padre, e nonno: diritto a che il sig. uomo sempre attivo e vivace, potesse essere, appunto, parte attiva della vita Pt_1 della propria moglie, quindi compagno della propria coniuge, sostegno ai propri figli, e soprattutto aiuto, conforto e sostegno alla nipotina;
quest'ultima relazione, poi, oggi giorno Pt_5 fondamentale per le famiglie italiane, risulta aver subito una lesione profonda: perché lo stato fisico del riva, di fatto, la nipotina del nonno e viceversa”. Pt_1
4 - In via preliminare va accolta la eccezione del difetto di legittimazione attiva di Pt_3
, e . Premesso che il risarcimento del danno morale patito in
[...] Parte_6 Parte_5 conseguenza delle gravi lesioni riportate dal parente prossimo spetta solo ai prossimi congiunti o conviventi del danneggiato medesimo, i detti attori non hanno fornito la prova di tale condizione di diritto, contestata nella sua sussistenza da parte convenuta. Infatti, tardivamente (solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.), risulta il deposito di certificazione anagrafica in cui viene dato atto del rapporto di filiazione esistente tra il danneggiato (padre) e (figlio) e Parte_3 dunque della legittimazione all'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo e della di lui moglie
( ) e figlia ). Parte_6 Parte_5
4.2 – Invece e hanno provato tempestivamente il rapporto di Parte_2 Parte_4 convivenza con il danneggiato.
4.3 – Da respingersi invece l'eccezione di improcedibilità della domanda.
La presente domanda risarcitoria ha ad oggetto una controversia in materia di responsabilità medica e sanitaria, pertanto, è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 28/2010; tentativo peraltro assolto dagli attori (cfr. verbale negativo di mediazione del 29.09.2022), la cui celebrazione rende non più obbligatorio il ricorso alla negoziazione assistita.
5 – Nel merito, l'espletata CTU svolta in sede di ATP (R.G. n. 2343/2018) a mezzo dei dr.
(medico legale) e dr. (oculista) ha permesso di accertare Persona_1 Persona_2 sull'attore una “… perdita del visus all'occhio sinistro”. Dalla relazione emerge altresì che tale danno fisico è conseguenza del “…distacco retinico e della retinopatia diabetica proliferante” già esistenti nel paziente prima dell'intervento -i quali peraltro “…minavano già significativamente e stabilmente la funzione visiva” - oltre che della “…permanenza endobulbare “overtime” dell'olio di silicone” il quale ultimo ha “…accelerato l'evoluzione di un trend negativo per il paziente”.
5.1 – I Ctu, chiamati a valutare l'attinenza dei danni fisici riscontrati nell'attore all'operato dei medici dell di Macerata, hanno ritenuto che nell'iter terapeutico seguito dai sanitari CP_5 dell'oculistica del detto nosocomio dopo l'intervento chirurgico del 09.09.2011, comprendente pagina 3 di 5 anche il tamponamento dell'occhio con olio di silicone, “…sussistono elementi di colpa professionale”. Secondo i CTU “…i suddetti sanitari non usarono adeguata diligenza e perizia in quanto rimuovevano il materiale impiantato (olio di silicone) dopo sei anni dall'impianto del materiale;
quindi, in contrasto con le più autorevoli Linee Guida esistenti a riguardo” le quali prevedono la rimozione dell'olio di silicone entro sei mesi.
6 - In punto di responsabilità, va precisato che la struttura sanitaria convenuta (nell'ambito della quale opera il dr. risponde nei confronti del paziente a titolo contrattuale: CP_4 pertanto risponde dell'accertata condotta colposa salva la prova dell'esistenza di cause di esonero della responsabilità.
6.1 – Nella lettera di dimissioni del 09.09.2011 (cfr. p. 41 dell'all. 1 dell'atto di citazione) si legge testualmente “controllo: 15/09/2011 ore 8.00”; tuttavia dalla consultazione degli allegati non si riviene alcunché in merito a tale programmato accertamento, come non emergono neppure controlli oculistici effettuati dal anteriormente a quelli del 2017 (epoca della rimozione Pt_1 dell'olio di silicone) compresi quelli da lui asseritamente collocati in data 29.01.2013 e in data
27.03.2014.
6.2 - L'assenza di qualsivoglia esito di siffatti controlli prova la dedotta -dal convenuto- sottrazione da parte del lle cure mediche dall'epoca dell'intervento chirurgico del 2011 a Pt_1 quella della tardiva rimozione risalente al 2017. L'attore ha quindi colposamente determinato il danno patito in quanto si è negligentemente sottratto ai controlli oculisti, compreso quello programmato del 15.09.2011, fin dalla data delle dimissioni del primo intervento oculistico del
09.09.2011.
6.3- Secondo il noto criterio “del più probabile che non”, fondamentale per la individuazione del nesso causale nelle cause di malpractice sanitaria, questo Giudice ritiene che in presenza della specifica prescrizione del controllo a distanza di qualche giorno dalle dimissioni, ed in mancanza di (prova) di tale controllo, come in mancanza di qualsivoglia controllo nei successivi cinque anni, deve ritenersi la interruzione del nesso di causalità per fatto esclusivamente dipendente dalla condotta omissiva del danneggiato. Tale interruzione vale ad escludere la responsabilità contrattuale (ed anche extracontrattuale ed escluderebbe perfino la responsabilità semioggettiva del custode): ne deriva che i convenuti non possono essere chiamati al chiesto risarcimento.
Adottando il medesimo principio, può dedursi che sarebbe stato più probabile che non la completa guarigione del ove si fosse attenuto alle prescrizioni di successivi controlli, Pt_1 notoriamente fissati di volta in volta.
pagina 4 di 5 7 – Va conseguentemente respinta anche la domanda proposta iure proprio dai congiunti.
8– Al di là di quanto al superiore punto, la domanda risarcitoria avanzata dai familiari del danneggiato , per il danno non patrimoniale asseritamente patito in Parte_2 Parte_4 conseguenza della lesione inferta a quest'ultimo dai sanitari, andrebbe comunque rispinta in quanto infondata.
7.1- Sebbene tale danno possa essere provato anche per presunzioni (Cass. Civ. Sent. N.
7748/2020) fondate sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia, nel caso di specie gli attori non hanno rappresentato (se non genericamente come riportato al superiore punto 3) come la malattia del loro congiunto abbia inciso nella loro vita, e neppure hanno articolato alcun mezzo di prova sul punto (e cioè la concreta incidenza della patologia del congiunto sulle loro abitudini, stato d'animo o sulla loro salute).
8 - Le spese del giudizio (comprese quelle dei CTU per la fase di ATP di complessivi euro
2.400,00) seguono la soccombenza;
la liquidazione segue in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti,
DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di , e;
Parte_3 Parte_6 Parte_5 respinge la domanda risarcitoria proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 nei confronti della , in persona del commissario liquidatore P.T., e per i danni Controparte_2 derivanti dalla operazione chirurgica del 09.09.2011 e NN , Parte_1 Parte_2
, , , e , in solido, al pagamento
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_6 Parte_5 delle spese del giudizio che liquida per tutte le fasi (pregressa fase di ATP e della mediazione) in favore dell , in persona del commissario liquidatore P.T., in euro 15.000,00 per Controparte_2 compensi professionali oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 25 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3154/2019 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. Parte_4 C.F._4
, C.F. Parte_5 C.F._5
, C.F. Parte_6 C.F._6 tutti assistiti dall'avv. DI BUONO ANDREA, dall'avv. IANNINO LUCIA e dall'avv. PETRACCI ANDREA, elett.te domti in via G. Mameli 62100 Macerata, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. BORGANI GIANFRANCO;
elettivamente domiciliato in Piazza N. Sauro, 24 - Macerata, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni – responsabilità medica
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 8.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 5 1 - Infondata, e quindi da respingersi, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
-nelle forme dell'art. 702 bis cpc, poi convertito in rito ordinario con ordinanza del Parte_1
26.11.2021- nei confronti dell , in persona del commissario liquidatore P.T. -in Controparte_2 funzione di gestione liquidatoria della soppressa ( CP_1 Controparte_3 per i danni residui all'esito dell'intervento chirurgico di “0S: vitrectomia, endolaser e
[...] tamponamento con olio di silicone…”, eseguita dal dr. presso il reparto oculistico CP_4 dell di Macerata in data 09.09.11, derivanti dalla permanenza dell'olio di silicone in CP_5 sede oculare dall'epoca della operazione intesa alla emenda del “distacco retinico tradizionale in occhio sinistro e per retinopatia diabetica laser trattata in entrambi gli occhi”; nulla veniva riscontrato dai sanitari nelle visite oculistiche di controllo asseritamente effettuate dall'attore in data 29.01.2013 e 27.03.2014 presso l'Ospedale di Macerata (cfr. pag. 2 atto di citazione); a distanza di cinque anni dall'intervento (nel 2016) l'attore iniziava a lamentare grave difficoltà visiva nell'occhio sinistro per questo si rivolgeva al dr. il quale riscontrava la CP_4 permanenza dell'olio di silicone in sede oculare dall'intervento del 09.09.2011; il 05.05.2017 veniva ricoverato per la “rimozione dal segmento posteriore dell'occhio di materiale impiantato chirurgicamente”; in data 29.05.2017 veniva nuovamente ricoverato per “distacco retina inveterato parziale;
glaucoma associato ad infezioni vascolari;
anomalie del corpo vitreo con emovitreo;”; successivamente il 27.06.2018 l'attore si recava presso l'Ospedale S. Raffaele di
Milano per una consulenza oculistica ove veniva riscontrata “la perdita del visus dell'occhio sinistro”.
1.1- Carente di legittimazione attiva, la domanda contestualmente proposta iure proprio per i medesimi fatti da (figlio di ), (cognata, moglie di Parte_3 Parte_1 Parte_6
), quest'ultimi due in proprio e in nome e per conto della figlia minore Pt_3 Parte_5
1.1 – Infondata invece, e quindi da respingersi, la domanda contestualmente proposta iure proprio per i medesimi fatti da (moglie di ), (figlio Parte_2 Parte_1 Parte_4 di ). Parte_1
2 - Secondo gli attori sussistono elementi di colpa dei sanitari, i quali per negligenza e imperizia hanno omesso di rimuovere tempestivamente, o comunque entro i tempi (sei mesi) stabiliti sul punto dalle Linee Guida, il materiale impiantato (oli di silicone) in sede oculare nell'intervento chirurgico del 09.09.2011, così causando nell'attore la perdita di vista dall'occhio sinistro.
3 – I famigliari lamentano che i fatti in causa hanno inciso sulle loro attività quotidiane e sulle loro attività dinamico-relazionali. In particolare, la lesione patita dal ha Pt_1
pagina 2 di 5 asseritamente leso il loro diritto ad avere “…una relazione con il marito, padre, e nonno: diritto a che il sig. uomo sempre attivo e vivace, potesse essere, appunto, parte attiva della vita Pt_1 della propria moglie, quindi compagno della propria coniuge, sostegno ai propri figli, e soprattutto aiuto, conforto e sostegno alla nipotina;
quest'ultima relazione, poi, oggi giorno Pt_5 fondamentale per le famiglie italiane, risulta aver subito una lesione profonda: perché lo stato fisico del riva, di fatto, la nipotina del nonno e viceversa”. Pt_1
4 - In via preliminare va accolta la eccezione del difetto di legittimazione attiva di Pt_3
, e . Premesso che il risarcimento del danno morale patito in
[...] Parte_6 Parte_5 conseguenza delle gravi lesioni riportate dal parente prossimo spetta solo ai prossimi congiunti o conviventi del danneggiato medesimo, i detti attori non hanno fornito la prova di tale condizione di diritto, contestata nella sua sussistenza da parte convenuta. Infatti, tardivamente (solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.), risulta il deposito di certificazione anagrafica in cui viene dato atto del rapporto di filiazione esistente tra il danneggiato (padre) e (figlio) e Parte_3 dunque della legittimazione all'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo e della di lui moglie
( ) e figlia ). Parte_6 Parte_5
4.2 – Invece e hanno provato tempestivamente il rapporto di Parte_2 Parte_4 convivenza con il danneggiato.
4.3 – Da respingersi invece l'eccezione di improcedibilità della domanda.
La presente domanda risarcitoria ha ad oggetto una controversia in materia di responsabilità medica e sanitaria, pertanto, è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 28/2010; tentativo peraltro assolto dagli attori (cfr. verbale negativo di mediazione del 29.09.2022), la cui celebrazione rende non più obbligatorio il ricorso alla negoziazione assistita.
5 – Nel merito, l'espletata CTU svolta in sede di ATP (R.G. n. 2343/2018) a mezzo dei dr.
(medico legale) e dr. (oculista) ha permesso di accertare Persona_1 Persona_2 sull'attore una “… perdita del visus all'occhio sinistro”. Dalla relazione emerge altresì che tale danno fisico è conseguenza del “…distacco retinico e della retinopatia diabetica proliferante” già esistenti nel paziente prima dell'intervento -i quali peraltro “…minavano già significativamente e stabilmente la funzione visiva” - oltre che della “…permanenza endobulbare “overtime” dell'olio di silicone” il quale ultimo ha “…accelerato l'evoluzione di un trend negativo per il paziente”.
5.1 – I Ctu, chiamati a valutare l'attinenza dei danni fisici riscontrati nell'attore all'operato dei medici dell di Macerata, hanno ritenuto che nell'iter terapeutico seguito dai sanitari CP_5 dell'oculistica del detto nosocomio dopo l'intervento chirurgico del 09.09.2011, comprendente pagina 3 di 5 anche il tamponamento dell'occhio con olio di silicone, “…sussistono elementi di colpa professionale”. Secondo i CTU “…i suddetti sanitari non usarono adeguata diligenza e perizia in quanto rimuovevano il materiale impiantato (olio di silicone) dopo sei anni dall'impianto del materiale;
quindi, in contrasto con le più autorevoli Linee Guida esistenti a riguardo” le quali prevedono la rimozione dell'olio di silicone entro sei mesi.
6 - In punto di responsabilità, va precisato che la struttura sanitaria convenuta (nell'ambito della quale opera il dr. risponde nei confronti del paziente a titolo contrattuale: CP_4 pertanto risponde dell'accertata condotta colposa salva la prova dell'esistenza di cause di esonero della responsabilità.
6.1 – Nella lettera di dimissioni del 09.09.2011 (cfr. p. 41 dell'all. 1 dell'atto di citazione) si legge testualmente “controllo: 15/09/2011 ore 8.00”; tuttavia dalla consultazione degli allegati non si riviene alcunché in merito a tale programmato accertamento, come non emergono neppure controlli oculistici effettuati dal anteriormente a quelli del 2017 (epoca della rimozione Pt_1 dell'olio di silicone) compresi quelli da lui asseritamente collocati in data 29.01.2013 e in data
27.03.2014.
6.2 - L'assenza di qualsivoglia esito di siffatti controlli prova la dedotta -dal convenuto- sottrazione da parte del lle cure mediche dall'epoca dell'intervento chirurgico del 2011 a Pt_1 quella della tardiva rimozione risalente al 2017. L'attore ha quindi colposamente determinato il danno patito in quanto si è negligentemente sottratto ai controlli oculisti, compreso quello programmato del 15.09.2011, fin dalla data delle dimissioni del primo intervento oculistico del
09.09.2011.
6.3- Secondo il noto criterio “del più probabile che non”, fondamentale per la individuazione del nesso causale nelle cause di malpractice sanitaria, questo Giudice ritiene che in presenza della specifica prescrizione del controllo a distanza di qualche giorno dalle dimissioni, ed in mancanza di (prova) di tale controllo, come in mancanza di qualsivoglia controllo nei successivi cinque anni, deve ritenersi la interruzione del nesso di causalità per fatto esclusivamente dipendente dalla condotta omissiva del danneggiato. Tale interruzione vale ad escludere la responsabilità contrattuale (ed anche extracontrattuale ed escluderebbe perfino la responsabilità semioggettiva del custode): ne deriva che i convenuti non possono essere chiamati al chiesto risarcimento.
Adottando il medesimo principio, può dedursi che sarebbe stato più probabile che non la completa guarigione del ove si fosse attenuto alle prescrizioni di successivi controlli, Pt_1 notoriamente fissati di volta in volta.
pagina 4 di 5 7 – Va conseguentemente respinta anche la domanda proposta iure proprio dai congiunti.
8– Al di là di quanto al superiore punto, la domanda risarcitoria avanzata dai familiari del danneggiato , per il danno non patrimoniale asseritamente patito in Parte_2 Parte_4 conseguenza della lesione inferta a quest'ultimo dai sanitari, andrebbe comunque rispinta in quanto infondata.
7.1- Sebbene tale danno possa essere provato anche per presunzioni (Cass. Civ. Sent. N.
7748/2020) fondate sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia, nel caso di specie gli attori non hanno rappresentato (se non genericamente come riportato al superiore punto 3) come la malattia del loro congiunto abbia inciso nella loro vita, e neppure hanno articolato alcun mezzo di prova sul punto (e cioè la concreta incidenza della patologia del congiunto sulle loro abitudini, stato d'animo o sulla loro salute).
8 - Le spese del giudizio (comprese quelle dei CTU per la fase di ATP di complessivi euro
2.400,00) seguono la soccombenza;
la liquidazione segue in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti,
DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di , e;
Parte_3 Parte_6 Parte_5 respinge la domanda risarcitoria proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 nei confronti della , in persona del commissario liquidatore P.T., e per i danni Controparte_2 derivanti dalla operazione chirurgica del 09.09.2011 e NN , Parte_1 Parte_2
, , , e , in solido, al pagamento
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_6 Parte_5 delle spese del giudizio che liquida per tutte le fasi (pregressa fase di ATP e della mediazione) in favore dell , in persona del commissario liquidatore P.T., in euro 15.000,00 per Controparte_2 compensi professionali oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 25 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5