TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/08/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7844/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7844/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. AR ERNESTO Parte_1 C.F._1
TINELLI
e
RI CO AR (c.f.: ), con l'avv. AR ERNESTO C.F._2
TINELLI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 28/06/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge ivi compreso l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di residenza.
2) La casa coniugale di proprietà dei coniugi per la quota indivisa di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni sita nel Comune di Gottolengo (BS) Via Tommaso D'Aquino n. 2 verrà assegnata al signor GU RO AR. 3)La figlia maggiorenne, di anni 22, non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a risiedere con il padre nella casa coniugale.
4) La signora andrà definitivamente a vivere nell'immobile in fase di acquisto Parte_1 sito in Carpegna (PU) Via Genghe n. 38, ove trasferirà la propria residenza anagrafica.
5) La figlia maggiorenne per sua espressa intenzione, compatibilmente con i propri impegni scolastici universitari, trascorrerà con i rispettivi genitori periodi di pari durata e, pertanto, gli stessi Per_ provvederanno, come già tutt'ora avviene, al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione per le spese di natura straordinaria che dovranno comunque essere Per_ sostenute in misura del 50% da parte di ciascun genitore nell'interesse della figlia secondo il
Protocollo (n. 2208/16) d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli sottoscritto in data 14/07/206 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia quivi integralmente richiamato.
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, pertanto, nessun assegno di mantenimento viene fissato a carico di uno dei coniugi e a favore dell'altro e dichiarano di avere già regolato separatamente con scrittura privata i loro rapporti patrimoniali di dare ed avere pregressi, anche conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni.
7) In particolare, riguardo l'abitazione adibita a casa coniugale, la signora si Parte_1 obbliga a cedere e trasferire al signor GU RO AR, che accetta, la propria quota indivisa di
½ dell'immobile sito nel Comune di Gottolengo (BS) Via Tommaso D'Aquino n. 2 così catastalmente identificato: Comune di GOTTOLENGO (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 13 Particella 466 Subalterno 3,
Categoria A/7a), Classe 4, Consistenza 9 vani, piano T., nonché si obbliga a cedere e trasferire al signor GU RO AR, che accetta, la propria quota indivisa di ½ dell'immobile sito nel comune di GOTTOLENGO (BS) via Sant'Agostino n. snc piano T, così catastalmente identificato:
Sez. Urb. NCT Foglio 13 Particella 466 Subalterno 2, Rendita: Euro 61,15, Categoria C/6b), Classe
3, Consistenza 37 m.2.
Il prezzo della cessione delle suddette quote viene concordemente pattuito tra le parti nell'ambito della regolazione dei propri rapporti patrimoniali in €230,000,00=, somma che il signor GU
RO AR ha già provveduto a versare alla signora in data 4/04/2025, tramite Parte_1 bonifico bancario sul conto della moglie, onde permettere alla signora di Parte_1 acquistare una nuova abitazione in Carpegna (PU), ove provvederà a trasferire la propria residenza.
Le parti concordano che, entro il termine di giorni 20 dalla pronuncia/deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi, verrà formalizzata la cessione delle suddette quote indivise di ½ degli immobili sopra catastalmente identificati avanti il Notaio dott. con studio in Persona_2 Cremona via Capra n. 7, professionista scelto dalla signora con spese notarili e Parte_1 accessorie per la cessione immobiliare, in capo al signor AR GU RO.
La parte cedente, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilascia, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
8) Il signor GU RO AR riconosce inoltre che l'immobile di cui è proprietario per la quota di 1/1 in regime di bene personale (capannone con annessi accessori) sito nel comune di Gottolengo
(BS) Via per Pavone Mella n. 10 così catastalmente identificato nel NCU del predetto comune: Sez.
Urb. NCT Foglio 18 Particella 598 Subalterno 8, è stato acquistato in regime di comunione legale dei beni e, pertanto, nel caso di vendita, si obbliga a versare alla signora che accetta, Parte_1 il 50% del prezzo di vendita del suddetto immobile.
Atteso che l'immobile sopra catastalmente identificato, è stato nel frattempo concesso in locazione dal sig. GU RO AR alla società KI SN di HI NR E C. con sede in Gottolengo
(BS) Via Brescia n. 40 e che la stessa versa come canone di locazione mensile la somma di €1.471,39= direttamente sul conto corrente Intesa San Paolo Filiale di Ostiano Iban
[...] intestato esclusivamente al signor GU RO AR, il signor
GU RO AR si obbliga a far data dalla sottoscrizione della scrittura regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi, a versare con bonifico bancario sul conto corrente intestato esclusivamente alla signora il 50% dell'importo mensile del suddetto canone di locazione. Parte_1
9) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che i sopra indicati trasferimenti sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione/ divorzio definisce la separazione personale/divorzio e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
10) L'autovettura Citroen C 3 targata GA 529 ZA intestata a ed acquistata in Parte_1 regime di comunione legale rimarrà di proprietà della medesima con rinuncia del signor GU
RO AR alla quota del 50% del valore commerciale. Così pure l'autovettura Fiat Punto targata
FB 958 VJ intestata a GU RO AR ed acquistata in regie di comunione dei beni rimarrà di proprietà dello stesso con rinuncia della signora alla propria quota del 50% del Parte_1 valore commerciale.
11) La signora al momento della definitiva uscita dalla casa coniugale, Parte_1 asporterà, oltre a quanto già prelevato d'accordo con il marito, i propri effetti personali, i regali di nozze e regali in genere, oltre ad altri beni mobili già concordati con il signor GU RO AR. 12) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio nonché del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio per la figlia minore . Persona_1
13) I coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto statuito nelle condizioni sopra riportate saranno da ritenersi definite e regolate tutte le questioni economiche e patrimoniali sopra indicate ed anche quelle riportate in apposita scrittura privata già sottoscritta dalle parti, e quindi di non aver nulla da pretendere reciprocamente”:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/10/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GOTTOLENGO, BS (atto n. 17, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 3/07/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7844/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. AR ERNESTO Parte_1 C.F._1
TINELLI
e
RI CO AR (c.f.: ), con l'avv. AR ERNESTO C.F._2
TINELLI;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 28/06/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge ivi compreso l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di residenza.
2) La casa coniugale di proprietà dei coniugi per la quota indivisa di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni sita nel Comune di Gottolengo (BS) Via Tommaso D'Aquino n. 2 verrà assegnata al signor GU RO AR. 3)La figlia maggiorenne, di anni 22, non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a risiedere con il padre nella casa coniugale.
4) La signora andrà definitivamente a vivere nell'immobile in fase di acquisto Parte_1 sito in Carpegna (PU) Via Genghe n. 38, ove trasferirà la propria residenza anagrafica.
5) La figlia maggiorenne per sua espressa intenzione, compatibilmente con i propri impegni scolastici universitari, trascorrerà con i rispettivi genitori periodi di pari durata e, pertanto, gli stessi Per_ provvederanno, come già tutt'ora avviene, al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione per le spese di natura straordinaria che dovranno comunque essere Per_ sostenute in misura del 50% da parte di ciascun genitore nell'interesse della figlia secondo il
Protocollo (n. 2208/16) d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli sottoscritto in data 14/07/206 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia quivi integralmente richiamato.
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, pertanto, nessun assegno di mantenimento viene fissato a carico di uno dei coniugi e a favore dell'altro e dichiarano di avere già regolato separatamente con scrittura privata i loro rapporti patrimoniali di dare ed avere pregressi, anche conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni.
7) In particolare, riguardo l'abitazione adibita a casa coniugale, la signora si Parte_1 obbliga a cedere e trasferire al signor GU RO AR, che accetta, la propria quota indivisa di
½ dell'immobile sito nel Comune di Gottolengo (BS) Via Tommaso D'Aquino n. 2 così catastalmente identificato: Comune di GOTTOLENGO (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 13 Particella 466 Subalterno 3,
Categoria A/7a), Classe 4, Consistenza 9 vani, piano T., nonché si obbliga a cedere e trasferire al signor GU RO AR, che accetta, la propria quota indivisa di ½ dell'immobile sito nel comune di GOTTOLENGO (BS) via Sant'Agostino n. snc piano T, così catastalmente identificato:
Sez. Urb. NCT Foglio 13 Particella 466 Subalterno 2, Rendita: Euro 61,15, Categoria C/6b), Classe
3, Consistenza 37 m.2.
Il prezzo della cessione delle suddette quote viene concordemente pattuito tra le parti nell'ambito della regolazione dei propri rapporti patrimoniali in €230,000,00=, somma che il signor GU
RO AR ha già provveduto a versare alla signora in data 4/04/2025, tramite Parte_1 bonifico bancario sul conto della moglie, onde permettere alla signora di Parte_1 acquistare una nuova abitazione in Carpegna (PU), ove provvederà a trasferire la propria residenza.
Le parti concordano che, entro il termine di giorni 20 dalla pronuncia/deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi, verrà formalizzata la cessione delle suddette quote indivise di ½ degli immobili sopra catastalmente identificati avanti il Notaio dott. con studio in Persona_2 Cremona via Capra n. 7, professionista scelto dalla signora con spese notarili e Parte_1 accessorie per la cessione immobiliare, in capo al signor AR GU RO.
La parte cedente, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilascia, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
8) Il signor GU RO AR riconosce inoltre che l'immobile di cui è proprietario per la quota di 1/1 in regime di bene personale (capannone con annessi accessori) sito nel comune di Gottolengo
(BS) Via per Pavone Mella n. 10 così catastalmente identificato nel NCU del predetto comune: Sez.
Urb. NCT Foglio 18 Particella 598 Subalterno 8, è stato acquistato in regime di comunione legale dei beni e, pertanto, nel caso di vendita, si obbliga a versare alla signora che accetta, Parte_1 il 50% del prezzo di vendita del suddetto immobile.
Atteso che l'immobile sopra catastalmente identificato, è stato nel frattempo concesso in locazione dal sig. GU RO AR alla società KI SN di HI NR E C. con sede in Gottolengo
(BS) Via Brescia n. 40 e che la stessa versa come canone di locazione mensile la somma di €1.471,39= direttamente sul conto corrente Intesa San Paolo Filiale di Ostiano Iban
[...] intestato esclusivamente al signor GU RO AR, il signor
GU RO AR si obbliga a far data dalla sottoscrizione della scrittura regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi, a versare con bonifico bancario sul conto corrente intestato esclusivamente alla signora il 50% dell'importo mensile del suddetto canone di locazione. Parte_1
9) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che i sopra indicati trasferimenti sono esenti da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione/ divorzio definisce la separazione personale/divorzio e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
10) L'autovettura Citroen C 3 targata GA 529 ZA intestata a ed acquistata in Parte_1 regime di comunione legale rimarrà di proprietà della medesima con rinuncia del signor GU
RO AR alla quota del 50% del valore commerciale. Così pure l'autovettura Fiat Punto targata
FB 958 VJ intestata a GU RO AR ed acquistata in regie di comunione dei beni rimarrà di proprietà dello stesso con rinuncia della signora alla propria quota del 50% del Parte_1 valore commerciale.
11) La signora al momento della definitiva uscita dalla casa coniugale, Parte_1 asporterà, oltre a quanto già prelevato d'accordo con il marito, i propri effetti personali, i regali di nozze e regali in genere, oltre ad altri beni mobili già concordati con il signor GU RO AR. 12) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio nonché del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio per la figlia minore . Persona_1
13) I coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto statuito nelle condizioni sopra riportate saranno da ritenersi definite e regolate tutte le questioni economiche e patrimoniali sopra indicate ed anche quelle riportate in apposita scrittura privata già sottoscritta dalle parti, e quindi di non aver nulla da pretendere reciprocamente”:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/10/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GOTTOLENGO, BS (atto n. 17, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 3/07/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio