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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2435/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2435/2025, promossa con ricorso depositato il 11/06/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], con cittadinanza russa e italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Claudia Cornacchia
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Ivana Martinello
i quali hanno contratto matrimonio civile in Parabiago (MI), in data 14 giugno 2014 (anno 2014 atto n. 13 parte I). con i seguenti figli minori: nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.06.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) la figlia minore, , viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nel domicilio coniugale, dove manterrà la residenza anagrafica.
2) La casa familiare, sita in Ponte Tresa (VA), Via Taiana n. 15A, con l'arredo ivi contenuto, viene assegnata alla Sig.ra che la abiterà con la figlia, fatto salvo quanto previsto Parte_1
ai punti che seguono.
3) Il garage di pertinenza dell'abitazione, non contiguo all'immobile, viene assegnato al Sig. il quale potrà continuare ad utilizzarlo come deposito per i propri beni personali, fino Pt_2
a quando e solo se la Sig.ra ottenuta la patente di guida, acquisterà un'automobile Parte_1 per sé. In detta ipotesi, il Sig. su richiesta della coniuge e previo preavviso di tre Pt_2
mesi, rilascerà il locale ad uso esclusivo alla Sig.ra provvedendo ad asportare i Parte_1
propri beni.
4) La Sig.ra entro il termine perentorio di un mese dall'emissione del decreto di Parte_1
fissazione udienza, provvederà alla voltura delle utenze domestiche, nonché della TARI.
5) Il Sig. si impegna, entro lo stesso termine, a lasciare la casa coniugale e con il Pt_2
consenso della coniuge, provvederà ad asportare per bisogno personale un paio di pentole, stoviglie e posate, un paio di parure di lenzuola.
6) A partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, la Sig.ra si farà carico Parte_1
integrale delle spese condominiali.
7) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Parte_1
figlia , la somma mensile di euro 400,00= (oltre assegni familiari percepiti in busta Per_1
paga), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'emissione della sentenza di separazione.
8) Le spese straordinarie inerenti alla figlia minore saranno sostenute da entrambi i genitori in misura dimidiata e seguiranno il Protocollo in uso al Tribunale di Varese.
9) Il padre potrà tenere con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi di , due pomeriggi la settimana, dall'uscita di Per_1
scuola sino alle ore 21, previo accordo con la madre, la quale si impegna a favorire e ad agevolare i contatti e il rapporto padre/figlia. A tal proposito saranno garantite telefonate quotidiane padre/figlia nella fascia oraria 18:30/ 20:30.
10) Il padre potrà tenere con sé la figlia per 8 giorni consecutivi durante il periodo estivo, che saranno concordati con la madre entro il giorno 30/06 di ogni anno.
11) Le spese veterinarie per i due cagnolini rimasti nella casa coniugale (due pinscher di nome
CP_
e Lilly) verranno preventivamente concertate tra i coniugi, i quali si faranno carico delle pagina 2 di 4 stesse nella misura del 50% ciascuno.
12) l genitori si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità e del passaporto validi per l'espatrio. I viaggi all'estero di dovranno essere previamente Per_1
accordati da entrambi i genitori, i quali dovranno approvare per iscritto lo specifico viaggio, la durata, la destinazione e l'itinerario.
13) Il Sig. in deroga a quanto stabilito al punto che precede, acconsente sin da ora al Pt_2
viaggio di in Russia, con o senza la madre, per i mesi di Luglio e Agosto, a partire dal Per_1
2026, al fine di incontrare i nonni materni. Il rientro in Italia dovrà avvenire entro non oltre il giorno 31/08, così da consentire alla minore di riadattarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico.
14) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Par 15) I Sigg.ri e dichiarano e danno atto di aver già regolato in separata sede Pt_2 Parte_1
ogni altro loro ulteriore rapporto patrimoniale, e di non avere più nulla reciprocamente da pretendere.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis. 4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Parabiago (MI), in data 14.06.2014, (anno 2014, atto n. 13, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2435/2025, promossa con ricorso depositato il 11/06/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], con cittadinanza russa e italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Claudia Cornacchia
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Ivana Martinello
i quali hanno contratto matrimonio civile in Parabiago (MI), in data 14 giugno 2014 (anno 2014 atto n. 13 parte I). con i seguenti figli minori: nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.06.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) la figlia minore, , viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nel domicilio coniugale, dove manterrà la residenza anagrafica.
2) La casa familiare, sita in Ponte Tresa (VA), Via Taiana n. 15A, con l'arredo ivi contenuto, viene assegnata alla Sig.ra che la abiterà con la figlia, fatto salvo quanto previsto Parte_1
ai punti che seguono.
3) Il garage di pertinenza dell'abitazione, non contiguo all'immobile, viene assegnato al Sig. il quale potrà continuare ad utilizzarlo come deposito per i propri beni personali, fino Pt_2
a quando e solo se la Sig.ra ottenuta la patente di guida, acquisterà un'automobile Parte_1 per sé. In detta ipotesi, il Sig. su richiesta della coniuge e previo preavviso di tre Pt_2
mesi, rilascerà il locale ad uso esclusivo alla Sig.ra provvedendo ad asportare i Parte_1
propri beni.
4) La Sig.ra entro il termine perentorio di un mese dall'emissione del decreto di Parte_1
fissazione udienza, provvederà alla voltura delle utenze domestiche, nonché della TARI.
5) Il Sig. si impegna, entro lo stesso termine, a lasciare la casa coniugale e con il Pt_2
consenso della coniuge, provvederà ad asportare per bisogno personale un paio di pentole, stoviglie e posate, un paio di parure di lenzuola.
6) A partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, la Sig.ra si farà carico Parte_1
integrale delle spese condominiali.
7) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Parte_1
figlia , la somma mensile di euro 400,00= (oltre assegni familiari percepiti in busta Per_1
paga), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'emissione della sentenza di separazione.
8) Le spese straordinarie inerenti alla figlia minore saranno sostenute da entrambi i genitori in misura dimidiata e seguiranno il Protocollo in uso al Tribunale di Varese.
9) Il padre potrà tenere con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi di , due pomeriggi la settimana, dall'uscita di Per_1
scuola sino alle ore 21, previo accordo con la madre, la quale si impegna a favorire e ad agevolare i contatti e il rapporto padre/figlia. A tal proposito saranno garantite telefonate quotidiane padre/figlia nella fascia oraria 18:30/ 20:30.
10) Il padre potrà tenere con sé la figlia per 8 giorni consecutivi durante il periodo estivo, che saranno concordati con la madre entro il giorno 30/06 di ogni anno.
11) Le spese veterinarie per i due cagnolini rimasti nella casa coniugale (due pinscher di nome
CP_
e Lilly) verranno preventivamente concertate tra i coniugi, i quali si faranno carico delle pagina 2 di 4 stesse nella misura del 50% ciascuno.
12) l genitori si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità e del passaporto validi per l'espatrio. I viaggi all'estero di dovranno essere previamente Per_1
accordati da entrambi i genitori, i quali dovranno approvare per iscritto lo specifico viaggio, la durata, la destinazione e l'itinerario.
13) Il Sig. in deroga a quanto stabilito al punto che precede, acconsente sin da ora al Pt_2
viaggio di in Russia, con o senza la madre, per i mesi di Luglio e Agosto, a partire dal Per_1
2026, al fine di incontrare i nonni materni. Il rientro in Italia dovrà avvenire entro non oltre il giorno 31/08, così da consentire alla minore di riadattarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico.
14) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Par 15) I Sigg.ri e dichiarano e danno atto di aver già regolato in separata sede Pt_2 Parte_1
ogni altro loro ulteriore rapporto patrimoniale, e di non avere più nulla reciprocamente da pretendere.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis. 4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Parabiago (MI), in data 14.06.2014, (anno 2014, atto n. 13, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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