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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 886/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 886/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SERENA PERUZZI e dell'avv. CRISTALLI TOMMASO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SERENA PERUZZI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE MARIANI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MICHELE MARIANI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 21.8.2024, agisce nei Parte_1
confronti di esponendo che è dipendente della Controparte_1
resistente dal 1.11.2021 presso la sede operativa di Arezzo con inquadramento al parametro 183 di cui al C.C.N.L. Autoferrotranvieri 2015, adibito alla mansione di operatore di esercizio (autista di autobus di linea urbani) con anzianità a far data dal 1.4.97; che apprendeva del passaggio societario di gestione del servizio di trasporto pubblico occorso il 1.11.2021 dalle notizie dei giornali e dai colleghi, trovandosi in quel periodo in malattia certificata;
che¸ seppur avesse chiesto copia cartacea delle buste paga, non le ha ricevute;
che riceveva contestazione disciplinare per aver partecipato ad un'iniziativa ecologista durante il periodo di malattia;
che il 31.5.2023 contattava l'azienda per comunicare la fine della malattia mettendosi a disposizione per il rientro in servizio;
che dalla visita di revisione emergeva un'inidoneità temporanea a svolgere le mansioni di
“Operatore di esercizio” (autista) finora rivestite, sia per la patologia sofferta che per le cure assunte;
che l'azienda gli comunicava che non vi fossero altre mansioni in organico equivalenti o anche inferiori a quelle di provenienza cui poterlo temporaneamente e proficuamente adibire e lo collocavano in aspettativa;
che l'azienda comunicava la disponibilità di un posto in organico per lo svolgimento della mansione di usciere presso la sede di Firenze che veniva poi ricollocato in aspettativa.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che i fatti narrati riguarderebbero una serie di vicende accadute quando ancora il ricorrente era dipendente di che CP_2
l'azienda ignora se il medico competente abbia o meno consegnato il verbale medico, potendo solo osservare che, nella copia ricevuta dal medico e da costui firmata, quest'ultimo dichiara di averla trasmessa quello stesso 21 novembre
2023; che i fatti narrati sarebbero solo mere allegazioni di parte, non provate e non provabili e irrilevanti ai fini di causa.
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.
2 Orbene, il ricorso contiene la narrazione di plurimi fatti accaduti al ricorrente durante la propria attività lavorativa che, però, risultano inconferenti ai fini del decidere. Infatti, tali vicende riguardano episodi verificatisi quando il ricorrente non era dipendente dell'odierna resistente.
Il fulcro del presente giudizio deve concentrarsi nei seguenti punti: 1) la messa in aspettativa del ricorrente e l'eventuale possibilità di ricollocarlo ad
Arezzo in mansioni diverse da quelle di conducente;
2) l'asserita illegittimità del trasferimento a Peretola;
3) l'asserita vessatorietà delle condotte tenute dalla datrice di lavoro.
Con riferimento all'aspettativa, alla luce della disciplina giuridica di tale istituto e dei fatti documentati, risulta corretta la condotta dell'azienda, che, stante l'inidoneità – prima temporanea, poi permanente – del ricorrente alle mansioni proprie di conducente di linea (Cfr. doc. n. 20, 3 e 1 memoria), e stante l'inesistenza di posti alternativi assegnabili, l'ha collocato in aspettativa.
Appare infondata la doglianza del ricorrente secondo il quale il requisito della non retribuibilità per tale tipo di aspettativa non è previsto dalla norma generale e il prolungamento di sei mesi senza retribuzione sarebbe previsto in occasione di malattia e infortunio non sul lavoro, mentre al ricorrente era stata riconosciuta un'inabilità del 15%, a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli nel 2018.
Quindi, sussistendo i presupposti dell'aspettativa, cioè l'inidoneità alle mansioni di conducente di linea e l'inesistenza di posti alternativi e assegnabili al lavoratore, la resistente ha adottato e applicato legittimamente lo strumento dell'aspettativa, anche sotto il profilo del trattamento economico, secondo la disciplina speciale del settore.
Parte ricorrente non contesta il giudizio di inidoneità definitiva alle mansioni di operatore di esercizio, che è stato espresso concordemente sia dal medico di RFI che dal medico competente, quanto piuttosto si duole del suo mancato ricollocamento.
Tuttavia, parte resistente ha dimostrato – producendo gli organigrammi aziendali a partire dal giugno del 2022, relativi alla residenza di Arezzo (doc. 6,
3 7, 8 e 9 memoria) – che il personale presente presso la biglietteria di Arezzo è sufficiente e non vi sono posizioni aperte. La posizione di usciere, sempre per la residenza di Arezzo, non è presente nell'organigramma, perché ricoperta da Parte dipendente di
Si ritiene, pertanto, dimostrata l'impossibilità di ricollocare il ricorrente presso la sede di Arezzo.
Infine, parte ricorrente non allega, né chiede di provare, l'idoneità a svolgere ulteriori e diverse mansioni.
Stante l'inesistenza, presso la residenza di Arezzo, di alcuna posizione lavorativa vacante per cui il ricorrente è idoneo, è stato disposto il trasferimento di quest'ultimo, rappresentando la disponibilità di un posto di usciere presso la sede di Firenze.
È pacifico che il trasferimento a Peretola abbia avuto esecuzione solo un giorno, il 26.2.2024, e sia stato poi revocato.
Si ritiene, pertanto, che una durata così minima non possa aver arrecato alcun danno al lavoratore, il quale comunque non allega né dimostra i danni che sarebbero effettivamente derivati da tale trasferimento. Giova, infatti, ricordare che il danno non è in re ipsa, ovvero implicito nella condotta illecita.
Va, dunque, esclusa la risarcibilità del danno lamentato per il risarcimento, essendo costantemente affermato dalla Suprema Corte che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale non può prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223
c.c.
La nozione di danno in re ipsa perviene, infatti, ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23
Cost. (Cfr. Cass. n. 31233 del 2018, Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008 e 16601
4 del 2017).
Parte ricorrente lamenta, inoltre, una condotta vessatoria e/o discriminatoria da parte della datrice di lavoro, anche considerando che – a suo dire – questa avrebbe rifiutato di trasmettergli i cedolini paga in via cartacea, invio che avrebbe sopperito alle lacune informatiche del dipendente.
Tuttavia, come rilevato da parte resistente con i doc. n. 22 e 23 memoria, il ricorrente non ha chiesto una copia di carta dei cedolini, ma semmai l'invio per
e-mail degli stessi;
dunque, evidentemente, era dotato di una connessione internet, che gli avrebbe consentito di accedere all'area riservata dove erano conservati quei cedolini, secondo una procedura aziendale a suo tempo pubblicata e conforme all'interpello n. 13/2012. Inoltre, in risposta alla e-mail, la collega si offrì di supportarlo concretamente in tale pratica.
Non pare esservi alcuna condotta vessatoria nei confronti del dipendente.
Infatti, solo plurimi procedimenti disciplinari palesemente pretestuosi possono costituire indizio di una condotta vessatoria da parte dell'azienda. Nel caso di specie, un'unica contestazione disciplinare, che non ha prodotto sanzioni a seguito delle giustificazioni del ricorrente, non è sufficiente a ritenere sussistente la vessatorietà lamentata.
Alla luce di ciò, l'istruttoria costituenda richiesta dal ricorrente risulta superflua ed inutile, in quanto vieppiù focalizzata su circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
In considerazione di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la rilevante asimmetria economica delle parti, anche in considerazione dell'accettazione da parte del ricorrente della proposta conciliativa.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
5 Arezzo, 19/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 886/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SERENA PERUZZI e dell'avv. CRISTALLI TOMMASO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SERENA PERUZZI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE MARIANI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MICHELE MARIANI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 21.8.2024, agisce nei Parte_1
confronti di esponendo che è dipendente della Controparte_1
resistente dal 1.11.2021 presso la sede operativa di Arezzo con inquadramento al parametro 183 di cui al C.C.N.L. Autoferrotranvieri 2015, adibito alla mansione di operatore di esercizio (autista di autobus di linea urbani) con anzianità a far data dal 1.4.97; che apprendeva del passaggio societario di gestione del servizio di trasporto pubblico occorso il 1.11.2021 dalle notizie dei giornali e dai colleghi, trovandosi in quel periodo in malattia certificata;
che¸ seppur avesse chiesto copia cartacea delle buste paga, non le ha ricevute;
che riceveva contestazione disciplinare per aver partecipato ad un'iniziativa ecologista durante il periodo di malattia;
che il 31.5.2023 contattava l'azienda per comunicare la fine della malattia mettendosi a disposizione per il rientro in servizio;
che dalla visita di revisione emergeva un'inidoneità temporanea a svolgere le mansioni di
“Operatore di esercizio” (autista) finora rivestite, sia per la patologia sofferta che per le cure assunte;
che l'azienda gli comunicava che non vi fossero altre mansioni in organico equivalenti o anche inferiori a quelle di provenienza cui poterlo temporaneamente e proficuamente adibire e lo collocavano in aspettativa;
che l'azienda comunicava la disponibilità di un posto in organico per lo svolgimento della mansione di usciere presso la sede di Firenze che veniva poi ricollocato in aspettativa.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che i fatti narrati riguarderebbero una serie di vicende accadute quando ancora il ricorrente era dipendente di che CP_2
l'azienda ignora se il medico competente abbia o meno consegnato il verbale medico, potendo solo osservare che, nella copia ricevuta dal medico e da costui firmata, quest'ultimo dichiara di averla trasmessa quello stesso 21 novembre
2023; che i fatti narrati sarebbero solo mere allegazioni di parte, non provate e non provabili e irrilevanti ai fini di causa.
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.
2 Orbene, il ricorso contiene la narrazione di plurimi fatti accaduti al ricorrente durante la propria attività lavorativa che, però, risultano inconferenti ai fini del decidere. Infatti, tali vicende riguardano episodi verificatisi quando il ricorrente non era dipendente dell'odierna resistente.
Il fulcro del presente giudizio deve concentrarsi nei seguenti punti: 1) la messa in aspettativa del ricorrente e l'eventuale possibilità di ricollocarlo ad
Arezzo in mansioni diverse da quelle di conducente;
2) l'asserita illegittimità del trasferimento a Peretola;
3) l'asserita vessatorietà delle condotte tenute dalla datrice di lavoro.
Con riferimento all'aspettativa, alla luce della disciplina giuridica di tale istituto e dei fatti documentati, risulta corretta la condotta dell'azienda, che, stante l'inidoneità – prima temporanea, poi permanente – del ricorrente alle mansioni proprie di conducente di linea (Cfr. doc. n. 20, 3 e 1 memoria), e stante l'inesistenza di posti alternativi assegnabili, l'ha collocato in aspettativa.
Appare infondata la doglianza del ricorrente secondo il quale il requisito della non retribuibilità per tale tipo di aspettativa non è previsto dalla norma generale e il prolungamento di sei mesi senza retribuzione sarebbe previsto in occasione di malattia e infortunio non sul lavoro, mentre al ricorrente era stata riconosciuta un'inabilità del 15%, a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli nel 2018.
Quindi, sussistendo i presupposti dell'aspettativa, cioè l'inidoneità alle mansioni di conducente di linea e l'inesistenza di posti alternativi e assegnabili al lavoratore, la resistente ha adottato e applicato legittimamente lo strumento dell'aspettativa, anche sotto il profilo del trattamento economico, secondo la disciplina speciale del settore.
Parte ricorrente non contesta il giudizio di inidoneità definitiva alle mansioni di operatore di esercizio, che è stato espresso concordemente sia dal medico di RFI che dal medico competente, quanto piuttosto si duole del suo mancato ricollocamento.
Tuttavia, parte resistente ha dimostrato – producendo gli organigrammi aziendali a partire dal giugno del 2022, relativi alla residenza di Arezzo (doc. 6,
3 7, 8 e 9 memoria) – che il personale presente presso la biglietteria di Arezzo è sufficiente e non vi sono posizioni aperte. La posizione di usciere, sempre per la residenza di Arezzo, non è presente nell'organigramma, perché ricoperta da Parte dipendente di
Si ritiene, pertanto, dimostrata l'impossibilità di ricollocare il ricorrente presso la sede di Arezzo.
Infine, parte ricorrente non allega, né chiede di provare, l'idoneità a svolgere ulteriori e diverse mansioni.
Stante l'inesistenza, presso la residenza di Arezzo, di alcuna posizione lavorativa vacante per cui il ricorrente è idoneo, è stato disposto il trasferimento di quest'ultimo, rappresentando la disponibilità di un posto di usciere presso la sede di Firenze.
È pacifico che il trasferimento a Peretola abbia avuto esecuzione solo un giorno, il 26.2.2024, e sia stato poi revocato.
Si ritiene, pertanto, che una durata così minima non possa aver arrecato alcun danno al lavoratore, il quale comunque non allega né dimostra i danni che sarebbero effettivamente derivati da tale trasferimento. Giova, infatti, ricordare che il danno non è in re ipsa, ovvero implicito nella condotta illecita.
Va, dunque, esclusa la risarcibilità del danno lamentato per il risarcimento, essendo costantemente affermato dalla Suprema Corte che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale non può prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223
c.c.
La nozione di danno in re ipsa perviene, infatti, ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23
Cost. (Cfr. Cass. n. 31233 del 2018, Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008 e 16601
4 del 2017).
Parte ricorrente lamenta, inoltre, una condotta vessatoria e/o discriminatoria da parte della datrice di lavoro, anche considerando che – a suo dire – questa avrebbe rifiutato di trasmettergli i cedolini paga in via cartacea, invio che avrebbe sopperito alle lacune informatiche del dipendente.
Tuttavia, come rilevato da parte resistente con i doc. n. 22 e 23 memoria, il ricorrente non ha chiesto una copia di carta dei cedolini, ma semmai l'invio per
e-mail degli stessi;
dunque, evidentemente, era dotato di una connessione internet, che gli avrebbe consentito di accedere all'area riservata dove erano conservati quei cedolini, secondo una procedura aziendale a suo tempo pubblicata e conforme all'interpello n. 13/2012. Inoltre, in risposta alla e-mail, la collega si offrì di supportarlo concretamente in tale pratica.
Non pare esservi alcuna condotta vessatoria nei confronti del dipendente.
Infatti, solo plurimi procedimenti disciplinari palesemente pretestuosi possono costituire indizio di una condotta vessatoria da parte dell'azienda. Nel caso di specie, un'unica contestazione disciplinare, che non ha prodotto sanzioni a seguito delle giustificazioni del ricorrente, non è sufficiente a ritenere sussistente la vessatorietà lamentata.
Alla luce di ciò, l'istruttoria costituenda richiesta dal ricorrente risulta superflua ed inutile, in quanto vieppiù focalizzata su circostanze irrilevanti ai fini del decidere.
In considerazione di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la rilevante asimmetria economica delle parti, anche in considerazione dell'accettazione da parte del ricorrente della proposta conciliativa.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
5 Arezzo, 19/02/2025
Il giudice
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