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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice TA RR, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2864/2019 R.G., avente ad oggetto “azione di responsabilità contrattuale” e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alfredo Gaggiula elettivamente domiciliata a Brindisi in via De' Terribile n. 9; attrice contro
, in persona del Sindaco legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Massari elettivamente domiciliato presso la Sede Comunale convenuto in riconvenzionale e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Nisi ET e TI AN
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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , come in atti rappresentata, Parte_1 ha convenuto in giudizio il , nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 chiedendone, previa declaratoria di risoluzione del contratto di appalto del 28.10.2014 (Rep. 1138), la condanna al pagamento della complessiva somma di 434.937,00 euro, di cui 393.191,64 a titolo di risarcimento danni e 41.744,95 per interessi moratori al 11.04.2019, oltre gli accessori di legge. Ha assunto l'istante che alla predetta data il Comune di le ha affidato i lavori Controparte_1 di completamento della nuova area cimiteriale e la sistemazione dei percorsi pedonali del cimitero CP_ comunale, opere, di fatto, non completate per responsabilità dell' convenuto a causa del mancato rilascio della chiesta documentazione ad integrazione del progetto esecutivo “in quanto le quote di progetto non apparivano compatibili con lo stato di fatto esistente”, con la conseguenza di determinare un inevitabile ritardo nel cronoprogramma nella consegna delle opere, oltre a causare ulteriori criticità per problematiche esterne, conseguenti alle interferenze di altri lavori (aggiudicati
1 ad altra impresa), “... resisi necessari per la sussistenza di un vincolo idrogeologico riguardante sia il terreno circostante al cantiere sia l'area di cantiere medesima”.
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato l'assunto attoreo, Controparte_1 osservando che “la mancanza del piano quotato o le interferenze di altro progetto non sono mai state di impedimento alcuno alla società per realizzare quasi interamente tutti i lavori affidati …”, rilevando, nella ricostruzione del procedimento, che fino alla data del 01.06.2015 tutto si era svolto regolarmente nei rapporti contrattuali tra le parti, con proroga del termine di consegna dei lavori fino al 17.08.2015, mai rispettato dalla appaltatrice;
il ha quindi spiegato domanda CP_1 riconvenzionale, ravvisando in proprio favore un credito di 495.933,68 euro, - 117.849,07 euro a titolo di penale, 11.615,54 euro per le opere oggetto di furto, 166.469,07 euro a titolo di migliorie non realizzate alla data del 5.7.2016 e 200.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno a causa del mancato completamento dei lavori nei tempi previsti -, chiedendone la relativa condanna, oltre gli accessori di legge.
A seguito di chiamata in causa da parte attrice, si è costituita Controparte_2 sollevando eccezioni di merito nei confronti della propria assicurata, nonché contestando la pretesa risarcitoria avanzata da parte del , concludendo, in via preliminare, Controparte_1 per una declaratoria di intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. dei diritti derivanti dalla polizza;
in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'Ente; in via subordinata, della domanda di garanzia e manleva svolta dalla società attrice;
in via di ulteriore subordine, ha chiesto che la prestazione indennitaria eventualmente dovuta fosse contenuta nei limiti di polizza.
E' stata disposta una c.t.u. e a conclusione dell'attività istruttoria, all'udienza del 29.11.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In conformità agli esiti processuali risultano acquisiti al giudizio i seguenti elementi istruttori, che formano oggetto di conferente valutazione utilizzabili ai fini della decisione: la documentazione prodotta in atti dalle parti, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società attrice nei limiti delle rivelazioni confessorie e gli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata a mezzo del CTU Ing. . Persona_1
Ebbene, sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti e riscontrata dal c.t.u. nella relazione peritale in sede di ricostruzione temporale dell'andamento dei lavori per cui è causa, costituiscono circostanze di fatto pacifiche: a) la determinazione n. 448 del 17.9.2014 con la quale il
ET V.co ha affidato alla società attrice l'appalto dei lavori di “completamento CP_1 della nuova area cimiteriale e sistemazione dei percorsi pedonali del cimitero comunale” per l'importo di 1.178.490,70 euro non soggetto a ribasso, con termine per l'ultimazione alla data del 11.4.2015; b) la determinazione del 31.12.2014 con la quale il RUP ha ordinato la sospensione dei lavori per fine attività del suo Direttore, cui è seguito il verbale sottoscritto con il nuovo Direttore della loro ripresa, con spostamento per l'ultimazione, anche a seguito di una ulteriore proroga, alla data del 16.6.2015; c) il DGC n. 93 del 01.06.2015 con cui la Giunta Comunale ha approvato la perizia di variante e suppletiva con aumento dell'importo contrattuale che si è attestato nella misura di 1.285.434,57 euro, fissando per la nuova ultimazione dei lavori, a seguito di ulteriore proroga, la data del 16.07.2015.
Occorre rilevare che in ordine alle predette determinazioni e, comunque, fino alla data del 01.06.2015, non vi è questione alcuna, atteso che tutte le relative operazioni sono state compiute
2 concordemente per volontà delle rispettive parti, nonchè secondo regolarità tecnico-amministrativa, come invero riconosciuto dallo stesso ente comunale.
L'11.10.2018 il Comune di ha comunicato all'appaltatrice la Controparte_1 risoluzione del contratto, cui è seguita la liquidazione alla società dell'importo di 1.344.436,65 euro, previa redazione dell'atto di consistenza delle opere, rilevando che, nelle more, “l'impresa, con note del 10.11.2016, 16.2.2017, 8.05.2017 e 17.07.2017 sollecitava la definizione delle problematiche connesse al procedimento di approvazione della variante, anche mediante la fissazione di incontri con gli uffici comunali”.
Tutto ciò precisato appare opportuno procedere separatamente alla disamina delle ragioni e delle argomentazioni edotte in atti dalle parti processuali
IN RELAZIONE ALLA DOMANDA ATTOREA
La società attrice, lamentando nell'atto introduttivo del giudizio le inadempienze contrattuali imputabili a suo dire alla stazione appaltante che avrebbero determinato l'oggettiva impossibilità di proseguire ed ultimare i lavori previsti in progetto, sostanzialmente ne ha ricondotto le cause a due fattori: l'interferenza di altri lavori affidati ad altra impresa, relativi alle opere di mitigazione ambientale e la mancata tempestiva approvazione di una variante con la predisposizione di un piano quotato dell'intera area.
Anzitutto, occorre premettere che i lavori furono consegnati alla sotto riserva di Parte_1 legge con verbale del 8.10.2014, ove è riportato chiaramente che “alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi, ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale di appalto, ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dichiarato che lo stato dell'area su cui devono essere eseguiti i lavori è tale da non impedire l'avvio e prosecuzione dei lavori. L'appaltatore dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i propri obblighi, di accettare con il presente atto la formale consegna dei lavori, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal precitato capitolato speciale di appalto, di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata sotto le riserve di legge senza sollevare riserva o eccezione alcuna”. E' seguita in data 28.10.2014 la sottoscrizione del contratto (rep. n. 1138), con il quale l'appalto è stato accettato da parte della società sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, patti e condizioni ivi edotti.
Circa la durata dei lavori il contratto prevedeva espressamente che “l'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 186, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori … I lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi secondo il programma di esecuzione che prevede le fasi, scadenze e termini per la realizzazione indicati nel cronoprogramma. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari allo 0.30 per mille …
Inoltre, nel contratto viene specificamente stabilito che “L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga prima della scadenza del termine di cui sopra … Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori, si fa espresso richiamo all'art. 159 DPR 207/10. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei 3 lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. a) b) c) d) codice dei contratti”.
Poste tali premesse, parte attrice addebita al la causa e conseguente responsabilità CP_1 per la mancata ultimazione dei lavori sia per la mancanza del piano quotato senza il quale le opere non potevano essere completate, sia per l'interferenza di altri lavori relative ad opere di mitigazione del rischio idraulico, osservando, a tale proposito, che “la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico (in particolare del ponte realizzato lungo la via Torchiarolo) determinava la necessità di modificare il progetto nella parte antistante del cimitero (parcheggio ed ingresso) … il necessario prolungamento temporale della durata dei lavori”.
Ad avviso del invece, la mancanza del piano quotato o le interferenze di altro CP_1 progetto non sono mai state di impedimento alcuno alla società per realizzare quasi interamente tutti i lavori affidati, altrimenti non si comprende come la stessa abbia potuto, nonostante tali “gravi” mancanze, realizzare l'opera e ricevere praticamente quasi tutto l'importo contrattuale stabilito.
Sottoposta a verifiche tecniche di ufficio (primo quesito), il c.t.u. su detto punto ha rilevato che “ai sensi delle norme sui lavori pubblici, nei registri di contabilità della nell'atto Parte_1 di consistenza dei lavori non sono mai state riscontrate riserve in merito allo specifico argomento…”, per concludere: “non si ritiene poter attribuire la causa del ritardo dei lavori ad un cantiere che di fatto non è ancora in essere alla data in cui la giunta comunale dà mandato all'avv. Guido Massari di comunicare alla la risoluzione contrattuale”. Parte_1
Osserva, su tale questione, questo decidente, da una parte, che nell'allegato n. 1 del verbale di consegna il D.L dà atto che “l'area su cui dovevano eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”, dall'altra, che la consegna dei lavori di mitigazione del rischio idraulico avveniva con verbale del 08.10.2018, ovvero in data di gran lunga lontana rispetto al termine di completamento dei lavori da parte della società attrice concordata per il 16.07.2015, peraltro dopo le diverse proroghe concesse.
Peraltro, tali circostanze sono state, sostanzialmente, confermate dal rappresentante legale dell'impresa attrice in sede di interrogatorio formale, , allorchè ha affermato Controparte_4 di aver accettato, con il verbale di consegna dei lavori in data 8.10.2014, l'esecuzione delle opere relative al completamento della nuova area cimiteriale ed alla sistemazione dei relativi percorsi pedonali dopo aver riscontrato il progetto senza opporre riserve e/o eccezioni e, in particolare, senza nulla osservare in relazione alla mancanza del piano quotato. Conferma, altresì, di aver verificato lo stato dei luoghi, nulla opponendo in ordine alla fattibilità dei lavori sulla base degli elaborati progettuali. Infine, ha aggiunto che l'interferenza dei lavori con il progetto di mitigazione del rischio idraulico del canale Infocaciucci riguardavano soltanto parte della pavimentazione e della recinzione esterna ai lavori in progetto.
Le altre dichiarazioni rese dal predetto rappresentante legale non hanno natura confessoria e, comunque, sono state diversamente ed oggettivamente verificate in sede di accertamento tecnico.
Sotto il profilo del diritto in tema di sospensione dei lavori di appalto pubblico, costituisce, anzitutto, per effetto di quanto rilevato dal CTU, condizione pregiudiziale, in termini di decadenza, ai fini della contestazione di responsabilità a carico della Pubblica Amministrazione l'obbligo di formalizzare le sue pretese risarcitorie attraverso l'istituto della tempestiva iscrizione delle riserve, quantomeno nei verbali di ripresa dei lavori, oppure nel verbale di accordo dei nuovi prezzi e non già in epoca successiva, come nella specie.
Inoltre, costituisce principio generale in materia che l'appaltatore è legittimato a richiedere il risarcimento danni quando sussista una specifica responsabilità imputabile alla stazione appaltante, dovuta, principalmente, ai difetti di progettazione, ai ritardi dei pagamenti o al mancato ottenimento 4 di formalità autorizzative, il cui onere probatorio era posto a carico della ditta appaltatrice, risultata, però, inadempiente. Invero, in data 8.10.2015 prot. n.20256 il direttore dei lavori ha depositato il verbale di accertamento dei lavori eseguiti dall'attrice, senza che in quella sede siano state edotte le lamentate interferenze del progetto in questione con quello di mitigazione del rischio idraulico, ritenute, senza alcuna prova, da parte dell'appaltatrice quale concausa di risoluzione del contratto.
Ne consegue l'infondatezza della questione in esame, nulla rilevando l'assunto dell'attrice (pag. 6 della memoria conclusionale), secondo cui il sarebbe responsabile per non avere CP_1 avvertito l'appaltatore della potenziale “interferenzialità” dei due progetti alla consegna dei lavori,
“a prescindere dal fatto che i rispettivi lavori fossero stati o meno cantierizzati”.
La società istante assume che l'altra concausa, determinante nel ritardo del completamento dei lavori appaltati in riferimento al crono-programma, sarebbe costituita dalla mancata consegna di un tempestivo progetto in variante di un piano quotato con la modifica dell'area esterna al cantiere, in tal modo esponendo l'impresa all'impossibilità di concludere i lavori di progetto, che attenevano proprio alla porzione di area interessata, precisamente al piazzale antistante il cimitero.
Sul punto, l'amministrazione comunale assume invece che “il verbale di consegna dei lavori in data 8.10.2014, regolarmente sottoscritto anche dalla società che in quella sede non ha sollevato riserva od eccezione alcuna, pur avendo riscontrato il progetto e pur avendo dichiarato di poter realizzare i lavori senza alcuna difficoltà o dubbi. In quella sede, infatti, nulla viene osservato in merito alla mancanza del famoso piano quotato”. Inoltre, il convenuto, richiamando il generale orientamento della giurisprudenza di legittimità, rileva che l'approvazione di una variante, di solito, rappresenta non un obbligo bensì una mera facoltà per la stazione appaltante e che l'appaltatore non può sospendere l'esecuzione dei lavori a causa della mancata approvazione della variante richiesta.
Su tale questione, in risposta al secondo quesito, la consulente d'ufficio ha chiarito che il ritardo e l'incompleta esecuzione delle opere non poteva essere evitata da una tempestiva variante al progetto, in quanto l'approvazione della 2^ perizia non avrebbe potuto sanare il ritardo nell'esecuzione dei lavori fino alla sua approvazione, ipotesi non prevista dall'ordinamento giuridico dei lavori pubblici, rilevando sia che “le riserve, non essendo state confermate nel registro di contabilità, risultano decadute ai sensi degli artt. 190 e 191 DPR 207/2010”, sia, sotto altro profilo, che “l'appaltatore ha continuato l'esecuzione delle opere per circa 3 anni, oltre la scadenza contrattuale, nonostante l'impossibilità (a suo dire) di completare l'opera”, senza che l'impresa appaltatrice abbia mai messo in mora la stazione appaltante circa l'impossibilità a proseguire lamentata.
Deve rilevarsi la fondatezza delle osservazioni svolte dal convenuto e dalla c.t.u. in riferimento alle specifiche circostanze di fatto e alle condizioni contrattuali intercorse tra le parti, trovandone conferma sotto il profilo del diritto in applicazione delle norme che regolano la materia, in particolare, in relazione alla disciplina disposta in tema sia della sospensione dei lavori pubblici, sia del regime delle riserve.
In punto di diritto, infatti, la sospensione dei lavori costituisce un atto temporaneo dell'esecuzione di un contratto di appalto, disposta per eventi che impediscono il regolare proseguimento delle opere. E' il codice degli appalti a stabilirne presupposti, limiti e forme.
Nella specie, il contratto di appalto prevedeva espressamente: “è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. a) b) c) d) dei contratti”. 5 Sulla questione questo decidente non ha motivo di discostarsi, da un lato, da quanto dedotto dal convenuto allorchè precisa che la società, dopo il 6° SAL, ha ritenuto di non proseguire i lavori senza il formale provvedimento di sospensione in attesa dell'approvazione della perizia di variante, dall'altro, da quanto espresso dalla consulente, la quale ha osservato che la variante approvata con delibera n. 93/2015 avrebbe soddisfatto le pretese dell'attrice, tanto da indurre la stessa a non confermare le riserve iscritte, che, pertanto sarebbero decadute ai sensi degli artt. 190 e 191 DPR 207/2010.
A tal proposito, per quanto attiene il regime normativo delle riserve - di cui l'attrice ritiene la inapplicabilità in base alle osservazioni del CTP – occorre rilevare che l'annotazione delle riserve,
“… posto che tale istituto è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull'andamento dell'appalto in particolare in modo da evitare l'esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell'opera, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, ha l'onere … di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni … ripetendo la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (Cass., ord., 04.02.2022 n. 3555, Cass. 23.03.2017 n. 7479).
In buona sostanza, anche in presenza di sospensioni illegittime o dannose, l'omessa iscrizione delle riserve nei verbali di sospensione e/o ripresa comporta la decadenza del diritto al risarcimento. Inoltre, la riserva deve essere specifica, motivata e formalizzata nei prescritti termini contrattuali. Sta di fatto che la sottoscrizione incondizionata dei verbali equivale alla tacita accettazione delle condizioni rendendo irricevibile ogni futura contestazione, anche nei casi di inadempimenti evidenti da parte della stazione appaltante: inevitabile considerare che, in questi casi, ha valore sostanziale.
In ogni caso, la sospensione autonoma dei lavori da parte dell'appaltatore, che non trovi la sua origine e causa in un provvedimento illegittimo della stazione appaltante, oppure che non derivi da gravi carenze nella redazione del progetto posto a base del contratto di appalto, tale da rendere indispensabile l'adozione di una perizia di variante al fine di consentire il proseguimento dei lavori, in disparte dalle successive varianti comunque concordate tra le parti con nuove scadenze e importi, non giustifica la risoluzione del contratto per grave inadempimento della pubblica amministrazione.
Inoltre, non si rileva che la stazione appaltante non abbia consentito alla società appaltatrice di procedere secondo il cronoprogramma concordato determinando le varie sospensioni verificatesi;
ed inoltre, così come riferito dal CTU, “in base ai tempi accertati non si ritenga possa configurarsi la indispensabilità di un piano quotato che tenesse conto della nuova configurazione esterna …”.
Resta da mettere in doveroso rilievo la sentenza penale n. 772/2021 con la quale il Tribunale Monocratico di Brindisi ha ritenuto la responsabilità penale del legale rappresentante di Parte_1 per falsa formazione dei verbali del 1.06.2015 (sospensione lavori) e del 15.09.2015 (ripresa lavori), che costituisce condotta di natura dolosa imputabile all'appaltatore, che, evidentemente in ritardo nella consegna delle opere appaltate ed al fine di ottenere ulteriore termine per la loro ultimazione, ha utilizzato detto mezzo fraudolento per eludere l'applicazione delle penali previste dal contratto.
Consegue il mancato accoglimento della domanda proposta dalla società attrice.
IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Il ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice Controparte_5 per il “danno causato al comune costretto ad affidare nuovamente i lavori con conseguente allungamento del tempo necessario per il completamento dell'opera, per il danno subito dal 6 a causa del grave comportamento in malafede e contrario alla legge da parte della CP_1 società, per la complessiva somma di 495.933,68 euro, oltre interessi come per legge”, così suddivisa: 117.849,07 euro a titolo di penale, 11.615,54 euro per le opere oggetto di furto, 166.469,07 euro a titolo di migliorie non realizzate alla data del 5.07.2016 ed 200.000,00 euro a titolo del risarcimento del danno, che “tutta la comunità cittadina ha dovuto subire sia per i disagi a causa della mancanza dei loculi nel vecchio cimitero con conseguenze anche di ordine igienico sanitario, sia per la mancata disponibilità per tutti i cittadini che hanno da tempo acquistato i manufatti cimiteriali nel cimitero nuovo”.
Parte attrice ha in particolare impugnato la liquidazione del danno calcolato dal CTU in favore del osservando che il ritardo non è imputabile all'appaltatrice, bensì a carenze CP_1 progettuali, alla mancata approvazione delle necessarie varianti ed all'interferenza di altro progetto;
ha contestato l'affermazione della consulente circa l'obbligo di restituzione gravante sull'appaltatore della somma di 81.905,80 euro in quanto riferibile ad opere di miglioria offerte in sede di gara di appalto;
eccepisce che “alcun danno può essere riconosciuto al per non CP_1 aver potuto usufruire dei servizi cimiteriali”.
Osserva questo decidente che, posto oggettivamente che le opere appaltate non sono state completate per fatto e responsabilità della società appaltatrice per le argomentazioni sopra espresse, e che dagli esiti delle risultanze processuali non si rilevano a carico della stazione appaltante gravi e particolari inadempienze tali da causare o, almeno, concorrere al ritardo dell'esecuzione delle opere, risulta fondata la domanda riconvenzionale proposta da parte del Controparte_1 nei limiti di seguito precisati.
Deve certamente trovare accoglimento l'istanza di risarcimento del danno a titolo di penale in virtù di quanto disposto nel contratto del 28.10.2014, con il quale l'appalto è stato accettato dalla società sotto l'osservanza piana ed incondizionata delle norme e condizioni risultanti dal capitolato, e, in particolare,“nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €. 353,55… La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore”.
Pertanto, la società attrice deve essere condannata, a tale titolo, al pagamento dell'importo CP_ richiesto nell'atto di costituzione e risposta dall' convenuto nella misura pari ai 117.849,07 euro, quale somma inferiore rispetto a quella stimata dalla c.t.u. (128.543,45 euro).
Deve, altresì, trovare accoglimento l'istanza di risarcimento del danno dell'ente convenuto in riconvenzionale per le opere oggetto di furto - il cui accadimento è pacificamente riconosciuto -, in forza del disposto contrattuale per cui: “l'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita del certificato di collaudo provvisorio”.
Pertanto, la società attrice deve essere condannata, a tale titolo, al pagamento dell'importo richiesto in via riconvenzionale dall'ente convenuto nella misura di 11.615,54 euro, inferiore rispetto a quello stimato dal CTU (€. 18.613,03).
Deve, infine, trovare accoglimento la richiesta risarcitoria in favore del convenuto a titolo di migliorie non realizzate alla data del 5.7.2016 per effetto di quanto proposto gratuitamente in sede di gara da parte dell'appaltatore, facente parte dell'offerta tecnica valutata con un punteggio che, sommato a quella economica, aveva consentito l'aggiudicazione della gara medesima ed alla quale, 7 per tale motivo, l'ente committente non intendeva, né poteva, rinunciare. La società era obbligata ad eseguire tutte le migliorie, avendone realizzato soltanto il 37,86% di quelle proposte.
Sul punto, l'attrice ha invocato, quantomeno, l'applicazione dell'art. 2041 c.c. e segg. in materia di arricchimento senza causa in relazione ai lavori in questione, dovendosi riconoscere i diritti della società ad un indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Amministrazione determinandone la somma in 250.000,00.
Ebbene, occorre anzitutto precisare che parte attrice ha formulato, ma soltanto in via subordinata, domanda di arricchimento senza causa, ponendo la questione di sussidiarietà della domanda, questione sulla quale si sono espresse le Sezioni Unite;
circa il carattere sussidiario di tale domanda, vale richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, è preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023). Tale azione è quindi proponibile soltanto qualora non vi sia un'altra azione tipica esperibile al caso concreto fondata - in relazione all'ipotesi in esame - su responsabilità contrattuale, per cui non sarà esperibile qualora la domanda non sia sorretta, nel merito, dall'esistenza del danno. Nel caso di specie essa è quindi improponibile.
Con riguardo alle migliorie non realizzate a titolo di migliorie non realizzate alla data del 5.7.2016, la società attrice deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto della somma di 81.905,80 euro come stimato dalla consulente nel suo prospetto riepilogativo.
Non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni causati alla comunità cittadina dal per i disagi dovuti alla mancanza di loculi, in quanto generica e CP_1 carente di ogni elemento probatorio, non ricorrendo, nella specie, anche in difetto di argomentazioni specifiche da parte del richiedente, criteri di valutazione ai fini di un riconoscimento in termini di equità.
In conclusione, anzitutto, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 e segg. c.c. per grave inadempimento e violazione degli obblighi contrattuali ed in forza del disposto dell'art. 10,5 del Capitolato Speciale d'Appalto (allegato al contratto d'appalto Rep. n. 1138 in data 28.10.2014) e, a parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, l'Ente convenuto ha diritto al risarcimento del richiesto danno nei limiti e nella misura complessiva di 211.370,41 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da porre a carico della società attrice.
IN RELAZIONE ALLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO GARANTE
L'attrice, in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1
, ha chiamato in causa quale compagnia di assicurazione
[...] Controparte_2 che copriva i rischi derivanti dalla responsabilità dell'appaltatore rivenienti dall'esecuzione di detto appalto, in forza del contratto stipulato con polizza n. 1/2503/88/113403302.
8 Nel costituirsi in giudizio l'istituto assicuratore ha eccepito - nei confronti di - Parte_1 in via preliminare di merito, la prescrizione della domanda di manleva agli effetti dell'art. 2952 c.c.; la decadenza, a norma dell'art. 1915 c.c., per la mancata denuncia del sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. ed art. 20 del fascicolo informativo;
l'inoperatività ratione temporis della polizza;
la mancata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. in capo a , dell'operatività della polizza e la Parte_1 cessazione della copertura assicurativa alla data del 07.05.2016; nei confronti del quanto CP_1 alla domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata, ha contestato che nessuno dei danni, di cui esso ha preteso il risarcimento, rientrerebbe tra i rischi assicurati.
Sulle eccezione e questioni poste dalla società di assicurazioni, terza chiamata, l'attrice nulla ha osservato nei propri scritti difensivi. In realtà, occorre precisare che con ordinanza del 30.06.2020 venivano erroneamente concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. senza previamente disporre la chiamata in causa del terzo, provvedimento poi revocato in data 15.10.2020 su istanza dell'attrice, che, tuttavia, ha depositato una memoria ai sensi del n. 1) di tale articolo per evitare pregiudizi processuali. Ebbene, si è costituita in data 24.02.2021 e, a seguito di nuova CP_2 assegnazione del fascicolo a questo giudice da parte del Presidente di Sezione con decreto del 13.04.2021, è stato autorizzato il deposito di note scritte entro il 10.10.2021 e, di seguito, nuovamente concessi i termini ex art. 183. Sta di fatto che né nelle predette note, né in sede di precisazione delle conclusioni, né nella memoria conclusionale parte attrice nulla ha osservato in merito alle eccezioni proposte dalla terza chiamata.
Ebbene, sotto il profilo del rito deve trovare applicazione, nel caso di specie, il principio stabilito dall'art. 115 c.p.c., il quale dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove acquisite in giudizio, nonché i fatti non specificamente contestati da chi vi aveva interesse, purchè regolarmente costituita in giudizio, in virtù principio generale della disponibilità delle prove. Ebbene, l'istituto assicuratore eccipiente ha ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di dimostrare il proprio assunto, producendo la relativa documentazione, in merito al quale l'altra parte interessata era tenuta a prendere posizione. Il principio di non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo delle eccezioni sollevate in atti, per cui il giudice
“deve” prenderne atto e ritenerle come tacitamente ammesse.
Consegue, in forza di tale principio, che deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare di merito di prescrizione della domanda di manleva di in applicazione dell'art. 2952 c.c., Parte_1 per il quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ha affermato infatti che CP_2 Parte_1
“non ha mai azionato la polizza sino alla notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo (18.12.20), né ha mai denunciato il sinistro in data anteriore (la comunicazione di apertura del sinistro è del 5.01.2021).Ne consegue che il termine biennale di prescrizione alla data della notificazione dell'atto di chiamata in causa era ampiamente spirato”: tanto induce ad una declaratoria di prescrizione della domanda di manleva proposta da parte attrice, che, pertanto, rimane unico soggetto obbligato nei confronti del . Controparte_1
Le spese ed i compensi legali e peritali del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati a favore del e della terza chiamata, in applicazione Controparte_1 dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
9 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, TA RR, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2864/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 28.10.2014 (Rep. n. 1138) con decorrenza 11.10.2018 (Prot. n. 19772) per inadempimento dell'impresa appaltatrice e, a parziale accoglimento dell'istanza riconvenzionale proposta dal di , condanna CP_1 Controparte_1 CP_ l'attrice al pagamento a favore dell' convenuto della somma di 211.370,41 euro oltre interessi dal 11.10.2018 al saldo;
dichiara la prescrizione del diritto di garanzia della società nei confronti Parte_1 della compagnia terza chiamata in causa;
CP_2
rigetta ogni altra richiesta;
condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che CP_1 liquida nell'importo complessivo di 7.052,00 euro, oltre spese generali al 15% ,IVA e CPA per legge;
nonché alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 liquida nell'importo complessivo di 7.052,00 euro, oltre spese generali al 15% ,IVA e CPA per legge;
pone definitivamente il pagamento delle spese peritali a carico della società attrice soccombente.
Brindisi, 22 dicembre 2025
Il Giudice
TA RR
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice TA RR, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2864/2019 R.G., avente ad oggetto “azione di responsabilità contrattuale” e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alfredo Gaggiula elettivamente domiciliata a Brindisi in via De' Terribile n. 9; attrice contro
, in persona del Sindaco legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Massari elettivamente domiciliato presso la Sede Comunale convenuto in riconvenzionale e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Nisi ET e TI AN
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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la , come in atti rappresentata, Parte_1 ha convenuto in giudizio il , nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 chiedendone, previa declaratoria di risoluzione del contratto di appalto del 28.10.2014 (Rep. 1138), la condanna al pagamento della complessiva somma di 434.937,00 euro, di cui 393.191,64 a titolo di risarcimento danni e 41.744,95 per interessi moratori al 11.04.2019, oltre gli accessori di legge. Ha assunto l'istante che alla predetta data il Comune di le ha affidato i lavori Controparte_1 di completamento della nuova area cimiteriale e la sistemazione dei percorsi pedonali del cimitero CP_ comunale, opere, di fatto, non completate per responsabilità dell' convenuto a causa del mancato rilascio della chiesta documentazione ad integrazione del progetto esecutivo “in quanto le quote di progetto non apparivano compatibili con lo stato di fatto esistente”, con la conseguenza di determinare un inevitabile ritardo nel cronoprogramma nella consegna delle opere, oltre a causare ulteriori criticità per problematiche esterne, conseguenti alle interferenze di altri lavori (aggiudicati
1 ad altra impresa), “... resisi necessari per la sussistenza di un vincolo idrogeologico riguardante sia il terreno circostante al cantiere sia l'area di cantiere medesima”.
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato l'assunto attoreo, Controparte_1 osservando che “la mancanza del piano quotato o le interferenze di altro progetto non sono mai state di impedimento alcuno alla società per realizzare quasi interamente tutti i lavori affidati …”, rilevando, nella ricostruzione del procedimento, che fino alla data del 01.06.2015 tutto si era svolto regolarmente nei rapporti contrattuali tra le parti, con proroga del termine di consegna dei lavori fino al 17.08.2015, mai rispettato dalla appaltatrice;
il ha quindi spiegato domanda CP_1 riconvenzionale, ravvisando in proprio favore un credito di 495.933,68 euro, - 117.849,07 euro a titolo di penale, 11.615,54 euro per le opere oggetto di furto, 166.469,07 euro a titolo di migliorie non realizzate alla data del 5.7.2016 e 200.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno a causa del mancato completamento dei lavori nei tempi previsti -, chiedendone la relativa condanna, oltre gli accessori di legge.
A seguito di chiamata in causa da parte attrice, si è costituita Controparte_2 sollevando eccezioni di merito nei confronti della propria assicurata, nonché contestando la pretesa risarcitoria avanzata da parte del , concludendo, in via preliminare, Controparte_1 per una declaratoria di intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. dei diritti derivanti dalla polizza;
in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'Ente; in via subordinata, della domanda di garanzia e manleva svolta dalla società attrice;
in via di ulteriore subordine, ha chiesto che la prestazione indennitaria eventualmente dovuta fosse contenuta nei limiti di polizza.
E' stata disposta una c.t.u. e a conclusione dell'attività istruttoria, all'udienza del 29.11.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In conformità agli esiti processuali risultano acquisiti al giudizio i seguenti elementi istruttori, che formano oggetto di conferente valutazione utilizzabili ai fini della decisione: la documentazione prodotta in atti dalle parti, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società attrice nei limiti delle rivelazioni confessorie e gli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata a mezzo del CTU Ing. . Persona_1
Ebbene, sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti e riscontrata dal c.t.u. nella relazione peritale in sede di ricostruzione temporale dell'andamento dei lavori per cui è causa, costituiscono circostanze di fatto pacifiche: a) la determinazione n. 448 del 17.9.2014 con la quale il
ET V.co ha affidato alla società attrice l'appalto dei lavori di “completamento CP_1 della nuova area cimiteriale e sistemazione dei percorsi pedonali del cimitero comunale” per l'importo di 1.178.490,70 euro non soggetto a ribasso, con termine per l'ultimazione alla data del 11.4.2015; b) la determinazione del 31.12.2014 con la quale il RUP ha ordinato la sospensione dei lavori per fine attività del suo Direttore, cui è seguito il verbale sottoscritto con il nuovo Direttore della loro ripresa, con spostamento per l'ultimazione, anche a seguito di una ulteriore proroga, alla data del 16.6.2015; c) il DGC n. 93 del 01.06.2015 con cui la Giunta Comunale ha approvato la perizia di variante e suppletiva con aumento dell'importo contrattuale che si è attestato nella misura di 1.285.434,57 euro, fissando per la nuova ultimazione dei lavori, a seguito di ulteriore proroga, la data del 16.07.2015.
Occorre rilevare che in ordine alle predette determinazioni e, comunque, fino alla data del 01.06.2015, non vi è questione alcuna, atteso che tutte le relative operazioni sono state compiute
2 concordemente per volontà delle rispettive parti, nonchè secondo regolarità tecnico-amministrativa, come invero riconosciuto dallo stesso ente comunale.
L'11.10.2018 il Comune di ha comunicato all'appaltatrice la Controparte_1 risoluzione del contratto, cui è seguita la liquidazione alla società dell'importo di 1.344.436,65 euro, previa redazione dell'atto di consistenza delle opere, rilevando che, nelle more, “l'impresa, con note del 10.11.2016, 16.2.2017, 8.05.2017 e 17.07.2017 sollecitava la definizione delle problematiche connesse al procedimento di approvazione della variante, anche mediante la fissazione di incontri con gli uffici comunali”.
Tutto ciò precisato appare opportuno procedere separatamente alla disamina delle ragioni e delle argomentazioni edotte in atti dalle parti processuali
IN RELAZIONE ALLA DOMANDA ATTOREA
La società attrice, lamentando nell'atto introduttivo del giudizio le inadempienze contrattuali imputabili a suo dire alla stazione appaltante che avrebbero determinato l'oggettiva impossibilità di proseguire ed ultimare i lavori previsti in progetto, sostanzialmente ne ha ricondotto le cause a due fattori: l'interferenza di altri lavori affidati ad altra impresa, relativi alle opere di mitigazione ambientale e la mancata tempestiva approvazione di una variante con la predisposizione di un piano quotato dell'intera area.
Anzitutto, occorre premettere che i lavori furono consegnati alla sotto riserva di Parte_1 legge con verbale del 8.10.2014, ove è riportato chiaramente che “alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi, ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale di appalto, ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dichiarato che lo stato dell'area su cui devono essere eseguiti i lavori è tale da non impedire l'avvio e prosecuzione dei lavori. L'appaltatore dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i propri obblighi, di accettare con il presente atto la formale consegna dei lavori, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal precitato capitolato speciale di appalto, di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata sotto le riserve di legge senza sollevare riserva o eccezione alcuna”. E' seguita in data 28.10.2014 la sottoscrizione del contratto (rep. n. 1138), con il quale l'appalto è stato accettato da parte della società sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, patti e condizioni ivi edotti.
Circa la durata dei lavori il contratto prevedeva espressamente che “l'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 186, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori … I lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi secondo il programma di esecuzione che prevede le fasi, scadenze e termini per la realizzazione indicati nel cronoprogramma. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari allo 0.30 per mille …
Inoltre, nel contratto viene specificamente stabilito che “L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga prima della scadenza del termine di cui sopra … Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori, si fa espresso richiamo all'art. 159 DPR 207/10. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei 3 lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. a) b) c) d) codice dei contratti”.
Poste tali premesse, parte attrice addebita al la causa e conseguente responsabilità CP_1 per la mancata ultimazione dei lavori sia per la mancanza del piano quotato senza il quale le opere non potevano essere completate, sia per l'interferenza di altri lavori relative ad opere di mitigazione del rischio idraulico, osservando, a tale proposito, che “la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico (in particolare del ponte realizzato lungo la via Torchiarolo) determinava la necessità di modificare il progetto nella parte antistante del cimitero (parcheggio ed ingresso) … il necessario prolungamento temporale della durata dei lavori”.
Ad avviso del invece, la mancanza del piano quotato o le interferenze di altro CP_1 progetto non sono mai state di impedimento alcuno alla società per realizzare quasi interamente tutti i lavori affidati, altrimenti non si comprende come la stessa abbia potuto, nonostante tali “gravi” mancanze, realizzare l'opera e ricevere praticamente quasi tutto l'importo contrattuale stabilito.
Sottoposta a verifiche tecniche di ufficio (primo quesito), il c.t.u. su detto punto ha rilevato che “ai sensi delle norme sui lavori pubblici, nei registri di contabilità della nell'atto Parte_1 di consistenza dei lavori non sono mai state riscontrate riserve in merito allo specifico argomento…”, per concludere: “non si ritiene poter attribuire la causa del ritardo dei lavori ad un cantiere che di fatto non è ancora in essere alla data in cui la giunta comunale dà mandato all'avv. Guido Massari di comunicare alla la risoluzione contrattuale”. Parte_1
Osserva, su tale questione, questo decidente, da una parte, che nell'allegato n. 1 del verbale di consegna il D.L dà atto che “l'area su cui dovevano eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori”, dall'altra, che la consegna dei lavori di mitigazione del rischio idraulico avveniva con verbale del 08.10.2018, ovvero in data di gran lunga lontana rispetto al termine di completamento dei lavori da parte della società attrice concordata per il 16.07.2015, peraltro dopo le diverse proroghe concesse.
Peraltro, tali circostanze sono state, sostanzialmente, confermate dal rappresentante legale dell'impresa attrice in sede di interrogatorio formale, , allorchè ha affermato Controparte_4 di aver accettato, con il verbale di consegna dei lavori in data 8.10.2014, l'esecuzione delle opere relative al completamento della nuova area cimiteriale ed alla sistemazione dei relativi percorsi pedonali dopo aver riscontrato il progetto senza opporre riserve e/o eccezioni e, in particolare, senza nulla osservare in relazione alla mancanza del piano quotato. Conferma, altresì, di aver verificato lo stato dei luoghi, nulla opponendo in ordine alla fattibilità dei lavori sulla base degli elaborati progettuali. Infine, ha aggiunto che l'interferenza dei lavori con il progetto di mitigazione del rischio idraulico del canale Infocaciucci riguardavano soltanto parte della pavimentazione e della recinzione esterna ai lavori in progetto.
Le altre dichiarazioni rese dal predetto rappresentante legale non hanno natura confessoria e, comunque, sono state diversamente ed oggettivamente verificate in sede di accertamento tecnico.
Sotto il profilo del diritto in tema di sospensione dei lavori di appalto pubblico, costituisce, anzitutto, per effetto di quanto rilevato dal CTU, condizione pregiudiziale, in termini di decadenza, ai fini della contestazione di responsabilità a carico della Pubblica Amministrazione l'obbligo di formalizzare le sue pretese risarcitorie attraverso l'istituto della tempestiva iscrizione delle riserve, quantomeno nei verbali di ripresa dei lavori, oppure nel verbale di accordo dei nuovi prezzi e non già in epoca successiva, come nella specie.
Inoltre, costituisce principio generale in materia che l'appaltatore è legittimato a richiedere il risarcimento danni quando sussista una specifica responsabilità imputabile alla stazione appaltante, dovuta, principalmente, ai difetti di progettazione, ai ritardi dei pagamenti o al mancato ottenimento 4 di formalità autorizzative, il cui onere probatorio era posto a carico della ditta appaltatrice, risultata, però, inadempiente. Invero, in data 8.10.2015 prot. n.20256 il direttore dei lavori ha depositato il verbale di accertamento dei lavori eseguiti dall'attrice, senza che in quella sede siano state edotte le lamentate interferenze del progetto in questione con quello di mitigazione del rischio idraulico, ritenute, senza alcuna prova, da parte dell'appaltatrice quale concausa di risoluzione del contratto.
Ne consegue l'infondatezza della questione in esame, nulla rilevando l'assunto dell'attrice (pag. 6 della memoria conclusionale), secondo cui il sarebbe responsabile per non avere CP_1 avvertito l'appaltatore della potenziale “interferenzialità” dei due progetti alla consegna dei lavori,
“a prescindere dal fatto che i rispettivi lavori fossero stati o meno cantierizzati”.
La società istante assume che l'altra concausa, determinante nel ritardo del completamento dei lavori appaltati in riferimento al crono-programma, sarebbe costituita dalla mancata consegna di un tempestivo progetto in variante di un piano quotato con la modifica dell'area esterna al cantiere, in tal modo esponendo l'impresa all'impossibilità di concludere i lavori di progetto, che attenevano proprio alla porzione di area interessata, precisamente al piazzale antistante il cimitero.
Sul punto, l'amministrazione comunale assume invece che “il verbale di consegna dei lavori in data 8.10.2014, regolarmente sottoscritto anche dalla società che in quella sede non ha sollevato riserva od eccezione alcuna, pur avendo riscontrato il progetto e pur avendo dichiarato di poter realizzare i lavori senza alcuna difficoltà o dubbi. In quella sede, infatti, nulla viene osservato in merito alla mancanza del famoso piano quotato”. Inoltre, il convenuto, richiamando il generale orientamento della giurisprudenza di legittimità, rileva che l'approvazione di una variante, di solito, rappresenta non un obbligo bensì una mera facoltà per la stazione appaltante e che l'appaltatore non può sospendere l'esecuzione dei lavori a causa della mancata approvazione della variante richiesta.
Su tale questione, in risposta al secondo quesito, la consulente d'ufficio ha chiarito che il ritardo e l'incompleta esecuzione delle opere non poteva essere evitata da una tempestiva variante al progetto, in quanto l'approvazione della 2^ perizia non avrebbe potuto sanare il ritardo nell'esecuzione dei lavori fino alla sua approvazione, ipotesi non prevista dall'ordinamento giuridico dei lavori pubblici, rilevando sia che “le riserve, non essendo state confermate nel registro di contabilità, risultano decadute ai sensi degli artt. 190 e 191 DPR 207/2010”, sia, sotto altro profilo, che “l'appaltatore ha continuato l'esecuzione delle opere per circa 3 anni, oltre la scadenza contrattuale, nonostante l'impossibilità (a suo dire) di completare l'opera”, senza che l'impresa appaltatrice abbia mai messo in mora la stazione appaltante circa l'impossibilità a proseguire lamentata.
Deve rilevarsi la fondatezza delle osservazioni svolte dal convenuto e dalla c.t.u. in riferimento alle specifiche circostanze di fatto e alle condizioni contrattuali intercorse tra le parti, trovandone conferma sotto il profilo del diritto in applicazione delle norme che regolano la materia, in particolare, in relazione alla disciplina disposta in tema sia della sospensione dei lavori pubblici, sia del regime delle riserve.
In punto di diritto, infatti, la sospensione dei lavori costituisce un atto temporaneo dell'esecuzione di un contratto di appalto, disposta per eventi che impediscono il regolare proseguimento delle opere. E' il codice degli appalti a stabilirne presupposti, limiti e forme.
Nella specie, il contratto di appalto prevedeva espressamente: “è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 lett. a) b) c) d) dei contratti”. 5 Sulla questione questo decidente non ha motivo di discostarsi, da un lato, da quanto dedotto dal convenuto allorchè precisa che la società, dopo il 6° SAL, ha ritenuto di non proseguire i lavori senza il formale provvedimento di sospensione in attesa dell'approvazione della perizia di variante, dall'altro, da quanto espresso dalla consulente, la quale ha osservato che la variante approvata con delibera n. 93/2015 avrebbe soddisfatto le pretese dell'attrice, tanto da indurre la stessa a non confermare le riserve iscritte, che, pertanto sarebbero decadute ai sensi degli artt. 190 e 191 DPR 207/2010.
A tal proposito, per quanto attiene il regime normativo delle riserve - di cui l'attrice ritiene la inapplicabilità in base alle osservazioni del CTP – occorre rilevare che l'annotazione delle riserve,
“… posto che tale istituto è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull'andamento dell'appalto in particolare in modo da evitare l'esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell'opera, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, ha l'onere … di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni … ripetendo la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato” (Cass., ord., 04.02.2022 n. 3555, Cass. 23.03.2017 n. 7479).
In buona sostanza, anche in presenza di sospensioni illegittime o dannose, l'omessa iscrizione delle riserve nei verbali di sospensione e/o ripresa comporta la decadenza del diritto al risarcimento. Inoltre, la riserva deve essere specifica, motivata e formalizzata nei prescritti termini contrattuali. Sta di fatto che la sottoscrizione incondizionata dei verbali equivale alla tacita accettazione delle condizioni rendendo irricevibile ogni futura contestazione, anche nei casi di inadempimenti evidenti da parte della stazione appaltante: inevitabile considerare che, in questi casi, ha valore sostanziale.
In ogni caso, la sospensione autonoma dei lavori da parte dell'appaltatore, che non trovi la sua origine e causa in un provvedimento illegittimo della stazione appaltante, oppure che non derivi da gravi carenze nella redazione del progetto posto a base del contratto di appalto, tale da rendere indispensabile l'adozione di una perizia di variante al fine di consentire il proseguimento dei lavori, in disparte dalle successive varianti comunque concordate tra le parti con nuove scadenze e importi, non giustifica la risoluzione del contratto per grave inadempimento della pubblica amministrazione.
Inoltre, non si rileva che la stazione appaltante non abbia consentito alla società appaltatrice di procedere secondo il cronoprogramma concordato determinando le varie sospensioni verificatesi;
ed inoltre, così come riferito dal CTU, “in base ai tempi accertati non si ritenga possa configurarsi la indispensabilità di un piano quotato che tenesse conto della nuova configurazione esterna …”.
Resta da mettere in doveroso rilievo la sentenza penale n. 772/2021 con la quale il Tribunale Monocratico di Brindisi ha ritenuto la responsabilità penale del legale rappresentante di Parte_1 per falsa formazione dei verbali del 1.06.2015 (sospensione lavori) e del 15.09.2015 (ripresa lavori), che costituisce condotta di natura dolosa imputabile all'appaltatore, che, evidentemente in ritardo nella consegna delle opere appaltate ed al fine di ottenere ulteriore termine per la loro ultimazione, ha utilizzato detto mezzo fraudolento per eludere l'applicazione delle penali previste dal contratto.
Consegue il mancato accoglimento della domanda proposta dalla società attrice.
IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Il ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice Controparte_5 per il “danno causato al comune costretto ad affidare nuovamente i lavori con conseguente allungamento del tempo necessario per il completamento dell'opera, per il danno subito dal 6 a causa del grave comportamento in malafede e contrario alla legge da parte della CP_1 società, per la complessiva somma di 495.933,68 euro, oltre interessi come per legge”, così suddivisa: 117.849,07 euro a titolo di penale, 11.615,54 euro per le opere oggetto di furto, 166.469,07 euro a titolo di migliorie non realizzate alla data del 5.07.2016 ed 200.000,00 euro a titolo del risarcimento del danno, che “tutta la comunità cittadina ha dovuto subire sia per i disagi a causa della mancanza dei loculi nel vecchio cimitero con conseguenze anche di ordine igienico sanitario, sia per la mancata disponibilità per tutti i cittadini che hanno da tempo acquistato i manufatti cimiteriali nel cimitero nuovo”.
Parte attrice ha in particolare impugnato la liquidazione del danno calcolato dal CTU in favore del osservando che il ritardo non è imputabile all'appaltatrice, bensì a carenze CP_1 progettuali, alla mancata approvazione delle necessarie varianti ed all'interferenza di altro progetto;
ha contestato l'affermazione della consulente circa l'obbligo di restituzione gravante sull'appaltatore della somma di 81.905,80 euro in quanto riferibile ad opere di miglioria offerte in sede di gara di appalto;
eccepisce che “alcun danno può essere riconosciuto al per non CP_1 aver potuto usufruire dei servizi cimiteriali”.
Osserva questo decidente che, posto oggettivamente che le opere appaltate non sono state completate per fatto e responsabilità della società appaltatrice per le argomentazioni sopra espresse, e che dagli esiti delle risultanze processuali non si rilevano a carico della stazione appaltante gravi e particolari inadempienze tali da causare o, almeno, concorrere al ritardo dell'esecuzione delle opere, risulta fondata la domanda riconvenzionale proposta da parte del Controparte_1 nei limiti di seguito precisati.
Deve certamente trovare accoglimento l'istanza di risarcimento del danno a titolo di penale in virtù di quanto disposto nel contratto del 28.10.2014, con il quale l'appalto è stato accettato dalla società sotto l'osservanza piana ed incondizionata delle norme e condizioni risultanti dal capitolato, e, in particolare,“nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €. 353,55… La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore”.
Pertanto, la società attrice deve essere condannata, a tale titolo, al pagamento dell'importo CP_ richiesto nell'atto di costituzione e risposta dall' convenuto nella misura pari ai 117.849,07 euro, quale somma inferiore rispetto a quella stimata dalla c.t.u. (128.543,45 euro).
Deve, altresì, trovare accoglimento l'istanza di risarcimento del danno dell'ente convenuto in riconvenzionale per le opere oggetto di furto - il cui accadimento è pacificamente riconosciuto -, in forza del disposto contrattuale per cui: “l'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita del certificato di collaudo provvisorio”.
Pertanto, la società attrice deve essere condannata, a tale titolo, al pagamento dell'importo richiesto in via riconvenzionale dall'ente convenuto nella misura di 11.615,54 euro, inferiore rispetto a quello stimato dal CTU (€. 18.613,03).
Deve, infine, trovare accoglimento la richiesta risarcitoria in favore del convenuto a titolo di migliorie non realizzate alla data del 5.7.2016 per effetto di quanto proposto gratuitamente in sede di gara da parte dell'appaltatore, facente parte dell'offerta tecnica valutata con un punteggio che, sommato a quella economica, aveva consentito l'aggiudicazione della gara medesima ed alla quale, 7 per tale motivo, l'ente committente non intendeva, né poteva, rinunciare. La società era obbligata ad eseguire tutte le migliorie, avendone realizzato soltanto il 37,86% di quelle proposte.
Sul punto, l'attrice ha invocato, quantomeno, l'applicazione dell'art. 2041 c.c. e segg. in materia di arricchimento senza causa in relazione ai lavori in questione, dovendosi riconoscere i diritti della società ad un indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Amministrazione determinandone la somma in 250.000,00.
Ebbene, occorre anzitutto precisare che parte attrice ha formulato, ma soltanto in via subordinata, domanda di arricchimento senza causa, ponendo la questione di sussidiarietà della domanda, questione sulla quale si sono espresse le Sezioni Unite;
circa il carattere sussidiario di tale domanda, vale richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, è preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023). Tale azione è quindi proponibile soltanto qualora non vi sia un'altra azione tipica esperibile al caso concreto fondata - in relazione all'ipotesi in esame - su responsabilità contrattuale, per cui non sarà esperibile qualora la domanda non sia sorretta, nel merito, dall'esistenza del danno. Nel caso di specie essa è quindi improponibile.
Con riguardo alle migliorie non realizzate a titolo di migliorie non realizzate alla data del 5.7.2016, la società attrice deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto della somma di 81.905,80 euro come stimato dalla consulente nel suo prospetto riepilogativo.
Non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni causati alla comunità cittadina dal per i disagi dovuti alla mancanza di loculi, in quanto generica e CP_1 carente di ogni elemento probatorio, non ricorrendo, nella specie, anche in difetto di argomentazioni specifiche da parte del richiedente, criteri di valutazione ai fini di un riconoscimento in termini di equità.
In conclusione, anzitutto, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 e segg. c.c. per grave inadempimento e violazione degli obblighi contrattuali ed in forza del disposto dell'art. 10,5 del Capitolato Speciale d'Appalto (allegato al contratto d'appalto Rep. n. 1138 in data 28.10.2014) e, a parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, l'Ente convenuto ha diritto al risarcimento del richiesto danno nei limiti e nella misura complessiva di 211.370,41 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da porre a carico della società attrice.
IN RELAZIONE ALLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO GARANTE
L'attrice, in conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1
, ha chiamato in causa quale compagnia di assicurazione
[...] Controparte_2 che copriva i rischi derivanti dalla responsabilità dell'appaltatore rivenienti dall'esecuzione di detto appalto, in forza del contratto stipulato con polizza n. 1/2503/88/113403302.
8 Nel costituirsi in giudizio l'istituto assicuratore ha eccepito - nei confronti di - Parte_1 in via preliminare di merito, la prescrizione della domanda di manleva agli effetti dell'art. 2952 c.c.; la decadenza, a norma dell'art. 1915 c.c., per la mancata denuncia del sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. ed art. 20 del fascicolo informativo;
l'inoperatività ratione temporis della polizza;
la mancata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. in capo a , dell'operatività della polizza e la Parte_1 cessazione della copertura assicurativa alla data del 07.05.2016; nei confronti del quanto CP_1 alla domanda riconvenzionale dallo stesso spiegata, ha contestato che nessuno dei danni, di cui esso ha preteso il risarcimento, rientrerebbe tra i rischi assicurati.
Sulle eccezione e questioni poste dalla società di assicurazioni, terza chiamata, l'attrice nulla ha osservato nei propri scritti difensivi. In realtà, occorre precisare che con ordinanza del 30.06.2020 venivano erroneamente concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. senza previamente disporre la chiamata in causa del terzo, provvedimento poi revocato in data 15.10.2020 su istanza dell'attrice, che, tuttavia, ha depositato una memoria ai sensi del n. 1) di tale articolo per evitare pregiudizi processuali. Ebbene, si è costituita in data 24.02.2021 e, a seguito di nuova CP_2 assegnazione del fascicolo a questo giudice da parte del Presidente di Sezione con decreto del 13.04.2021, è stato autorizzato il deposito di note scritte entro il 10.10.2021 e, di seguito, nuovamente concessi i termini ex art. 183. Sta di fatto che né nelle predette note, né in sede di precisazione delle conclusioni, né nella memoria conclusionale parte attrice nulla ha osservato in merito alle eccezioni proposte dalla terza chiamata.
Ebbene, sotto il profilo del rito deve trovare applicazione, nel caso di specie, il principio stabilito dall'art. 115 c.p.c., il quale dispone che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove acquisite in giudizio, nonché i fatti non specificamente contestati da chi vi aveva interesse, purchè regolarmente costituita in giudizio, in virtù principio generale della disponibilità delle prove. Ebbene, l'istituto assicuratore eccipiente ha ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di dimostrare il proprio assunto, producendo la relativa documentazione, in merito al quale l'altra parte interessata era tenuta a prendere posizione. Il principio di non contestazione scaturisce, pertanto, dalla non negazione del fatto costitutivo delle eccezioni sollevate in atti, per cui il giudice
“deve” prenderne atto e ritenerle come tacitamente ammesse.
Consegue, in forza di tale principio, che deve trovare accoglimento l'eccezione preliminare di merito di prescrizione della domanda di manleva di in applicazione dell'art. 2952 c.c., Parte_1 per il quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ha affermato infatti che CP_2 Parte_1
“non ha mai azionato la polizza sino alla notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo (18.12.20), né ha mai denunciato il sinistro in data anteriore (la comunicazione di apertura del sinistro è del 5.01.2021).Ne consegue che il termine biennale di prescrizione alla data della notificazione dell'atto di chiamata in causa era ampiamente spirato”: tanto induce ad una declaratoria di prescrizione della domanda di manleva proposta da parte attrice, che, pertanto, rimane unico soggetto obbligato nei confronti del . Controparte_1
Le spese ed i compensi legali e peritali del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati a favore del e della terza chiamata, in applicazione Controparte_1 dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
9 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, TA RR, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2864/2019 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 28.10.2014 (Rep. n. 1138) con decorrenza 11.10.2018 (Prot. n. 19772) per inadempimento dell'impresa appaltatrice e, a parziale accoglimento dell'istanza riconvenzionale proposta dal di , condanna CP_1 Controparte_1 CP_ l'attrice al pagamento a favore dell' convenuto della somma di 211.370,41 euro oltre interessi dal 11.10.2018 al saldo;
dichiara la prescrizione del diritto di garanzia della società nei confronti Parte_1 della compagnia terza chiamata in causa;
CP_2
rigetta ogni altra richiesta;
condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che CP_1 liquida nell'importo complessivo di 7.052,00 euro, oltre spese generali al 15% ,IVA e CPA per legge;
nonché alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 liquida nell'importo complessivo di 7.052,00 euro, oltre spese generali al 15% ,IVA e CPA per legge;
pone definitivamente il pagamento delle spese peritali a carico della società attrice soccombente.
Brindisi, 22 dicembre 2025
Il Giudice
TA RR
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