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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_9 Parte_10
e , con l'avvocato Maria Stella La Malfa Parte_11 Parte_12 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] ora Borgo IL (Mantova) il 15.1.1871, e Persona_1 trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di ovvero Persona_1 Persona_2
ovvero ovvero , nato a [...] ora
[...] Parte_4 Persona_1
Borgo IL, (MN), il 15.01.1871, come risultante dal certificato di nascita/battesimo (doc.3), figlio e Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di Per_3 Persona_4 naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. ovvero Persona_1
ovvero ovvero Persona_2 Parte_4 Per_1
, in data 27.05.1944, contraeva matrimonio con (doc. 5),
[...] Persona_5 dalla cui unione nascevano: - in data 12.10.1891, , titolare della cittadinanza Parte_13 italiana in quanto nato da padre italiano, (doc. 6); - in data 26.08.1908, , titolare Parte_14 della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, (doc. 23). , in data Parte_13
19.08.19--, contraeva matrimonio con , (doc. 7), dalla cui unione nasceva, in data Persona_6
20.09.1923, , titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre Parte_15 italiano, (doc. 8) che, in data 04.09.1948, contraeva matrimonio con , (doc. 9), dalla Persona_7 cui unione nascevano: - in data 09.06.1953, , titolare della cittadinanza Parte_16 italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 10); - in data 18.12.1958, , Parte_5 odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 15); - in data
28.09.1961, , titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre Parte_17 italiano, (doc. 18); - in data 06.02.1965, , titolare della cittadinanza Parte_18 italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 21). , in data 10.07.1976, Parte_16 contraeva matrimonio con (doc. 11), dalla cui unione nascevano: - in data Persona_8
09.08.1977, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da Parte_9 madre italiana, (doc. 12); - in data 28.05.1980, odierno ricorrente e Parte_8 cittadino italiano in quanto nato da madre italiana, (doc. 14). Dalla unione tra Parte_2
e nasceva, in data 29.01.2008, odierno ricorrente e cittadino Persona_9 Parte_10 italiano in quanto nato da padre italiano, (doc. 13). Dall'unione tra e Parte_5
nascevano: - in data 01.04.1988, , odierno Controparte_2 Parte_6 ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da madre italiana, (doc. 16). - in data 23.11.1991,
, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da madre Parte_7 italiana, (doc. 17). , in data 22.02.1992, contraeva matrimonio con Parte_17 [...]
(doc. 19), dalla cui unione nasceva, in data 01.07.1992, Persona_10
, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da padre Parte_12 italiano, (doc. 20). , in data 29.09.1990, contraeva matrimonio con Parte_18 [...]
, (doc. 22), dalla cui unione nasceva, in data 23.06.1977, , Per_11 Parte_11 odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 23). , Parte_14 in data 25.12.1934, contraeva matrimonio con , (doc. 25), dalla cui unione nasceva, Persona_12 in data 01.07.1943, , titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da Parte_4 padre italiano, (doc. 26) che, in data 05.12.1964 contraeva matrimonio con
[...]
, (doc. 27), dalla cui unione nascevano: - in data 04.09.1966, Persona_13 [...]
, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da padre italiano, (doc. 28); - in Parte_2 data 28.05.1973, , titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre Parte_8 italiano, (doc. 32). in data 28.01.1994, contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
, (doc. 29), dalla cui unione nascevano: - in data 14.01.1998, Persona_14 [...]
, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da padre italiano, (doc. Parte_4 30); - in data 04.04.2000, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata Parte_19 da padre italiano, (doc. 31). , in data 27.01.2006, contraeva matrimonio con Parte_8
, (doc. 33), dalla cui unione nasceva, in data 16.05.1997, Persona_15 Parte_1
, odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 34)”.
[...]
Il non si è costituito a seguito della regolare notificazione degli atti. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con ordinanza dell'1.1.24 è stata rilevata la questione della valenza dell'attività come funzionario pubblico statale svolta da come fatto estintivo dello status di cittadino italiano. Parte_5
Con la nota conclusiva parte ricorrente ha esposto e prodotto quanto segue: “Per quanto riguarda l'interruzione della cittadinanza in relazione a ai sensi della legge 555/1912, Parte_5 poiché funzionario pubblico, si fa riferimento al caso previsto dall'art. 8 della citata legge e ai sensi dell'art. 11 n. 3 dell'abrogato codice civile del 1865 secondo cui perdeva la cittadinanza chi avesse accettato, senza la permissione del governo italiano, un impiego pubblico da un governo estero. Si evidenzia come sulla questione si siano pronunciate le sezioni Unite della Cassazione che con due sentenze gemelle hanno fornito una interpretazione differente della norma citata. In particolare, nell'ottica di enfatizzare la centralità di una volontà espressa nelle questioni relative alla perdita di cittadinanza, non potendosi desumere tale volontà da fatti esterni come l'iscrizione in una lista elettore o dall'assunzione di un incarico pubblico, le Sezioni Unite evidenziano che non ogni impiego alle dipendenze del governo senza permissione determina la perdita della cittadinanza. Si fa riferimento ad impiego governativo strettamente inteso la cui ratio è quella di non fare assumere incarichi da cui derivano obblighi di fedeltà verso lo stato straniero di natura definitiva. Va sottolineato inoltre che l'art.11 n. 3 del codice del 1865 è stato abrogato e quindi non può trovare applicazione al caso di specie … Ma anche qualora dovessimo applicare il citato articolo 8, la norma così è formulata <<
3. chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio>> per cui la ricorrente avrebbe dovuto ricevere una intimazione del Governo Italiano di abbandonare entro un termine l'impiego e, nonostante ciò, decidere di continuare a lavorare presso il Governo estero ma non vi è alcuna prova di tale intimazione. Ed, invero, trattandosi di una causa di estinzione del diritto, il , ai sensi CP_1 dell'articolo 2697 c.c. avrebbe dovuto provare la avvenuta intimazione da parte del Governo nonché documentazione che dimostri la persistenza nell'impiego al momento Tale norma è tesa a garantire il diritto di cittadinanza in capo ai cittadini motivo per il quale, senza il procedimento amministrativo de quo che prevede come citato una intimazione da parte del Governo non è ammissibile, per espressa volontà del legislatore, addurre motivi di perdita”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che: − lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...] ora Borgo Persona_1 IL (Mantova) il 15.1.1871 (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Per quanto riguarda la questione rilevata con ordinanza del 16.10.2024 è possibile rinviare alle articolate considerazioni svolte da parte ricorrente nella nota conclusiva trascritta sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 5.12.2025
Il giudice
HR LO