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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1041/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR CA all'esito della discussione orale all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1041/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINARDI IRENE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANNA ROSSINI, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSATTI STEFANO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2025 alle ore 12.00, ha proposto Parte_1
opposizione all'atto di precetto, mediante il quale le aveva intimato il CP_1
pagamento di complessivi euro 6.201,36, in quanto l'atto sarebbe “insanabilmente viziato per violazione dell'art. 479 c.p.c., non essendo stato preceduto da regolare notifica del titolo esecutivo nei confronti della parte”. Come riportato nello stesso atto di precetto, il titolo esecutivo – ossia la sentenza n. 428/2025 del 30.4.2025 – “è stata notificata alla parte debitrice in data 30.4.2025, a mezzo p.e.c.”, al difensore.
Costituendosi, ha dato atto della cessazione della materia del contendere, in CP_1
1 quanto, alle ore 7:33 del 4 giugno 2025, aveva provveduto a notificare personalmente all'odierna opponente un nuovo atto di precetto, unitamente alla sentenza, e che quindi doveva ritenersi rinunciato quello precedentemente notificato, oggetto della presente causa (doc. 3).
Ha comunque dedotto l'infondatezza nel merito dell'opposizione, essendo la notifica del titolo esecutivo al difensore affetta non da inesistenza, ma da nullità, sanata per raggiungimento dello scopo.
All'udienza del 23/10/2025, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini.
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, - dichiarare la cessazione Parte_1
della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto notificato in data 20.05.2025, oggetto di opposizione;
in ogni caso, in considerazione della fondatezza della domanda dell'opponente, condannare l'opposto alla rifusione delle spese del giudizio. Con vittoria di spese
e competenze. Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito.”
Per Luca “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare la CP_1
cessazione della materia del contendere e adottare la decisione sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte opponente, in quanto, per le motivazioni precisate in narrativa, infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ed eccezioni da questa proposte;
in via subordinata, in denegata e non creduta ipotesi non si ritenga cessata la materia del contendere, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Discussa oralmente la causa, è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Non pare dubbio – alla luce delle conclusioni delle parti – che sia ormai cessata la materia del contendere, in quanto essa consegue necessariamente alla rinuncia al precetto del creditore intimante, risultando sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che elimina la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia.
La rinuncia al precetto elimina l'interesse dell'opponente ad una pronuncia giudiziale di annullamento dello stesso, in quanto non più idoneo a fondare la preannunciata esecuzione
2 forzata.
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio – da effettuarsi in applicazione del principio della soccombenza virtuale – si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, 31/10/2013, n. 24662; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021).
Deve però ritenersi che siano comunque applicabili le norme di portata generale di cui all'art. 156 cod. proc. civ. e segg., per cui secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13/05/2014
n. 10327), occorre distinguere le ipotesi in cui il precetto sia stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, ma questa notificazione sia nulla ex art. 160 cod. proc. civ. o comunque per inosservanza delle norme sulle notificazioni degli atti, dalle ipotesi in cui il vizio della notificazione sia talmente grave da comportarne l'inesistenza ovvero in cui la notificazione sia totalmente mancata.
Nel secondo caso, quello dell'inesistenza della notifica, non v'è dubbio che la mancata notificazione del titolo esecutivo determini la nullità del precetto.
Qualora invece il titolo sia nullo, la Suprema Corte ha dato atto che la sanabilità di ogni nullità -
e quindi anche di quelle del processo esecutivo - può ritenersi comunque in linea col generale principio secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo (ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria), sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte.
Orbene, la soppressione della facoltà, per il creditore, di notificare il titolo esecutivo costituito da sentenza anche al procuratore costituito della controparte (purché entro l'anno dalla pubblicazione), mira al duplice effetto di intensificare, allo stesso tempo, la responsabilizzazione e la tutela del debitore, mettendolo sempre – anche nel caso di titolo di formazione giudiziale – in una condizione di piena conoscenza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che “la nullità della notificazione del titolo esecutivo,
3 quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate”.(Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
13/05/2014, n. 10327).
Nello stesso senso ed in assenza di precedenti specifici di segno contrario, attenendo alla diversa fattispecie dell'assenza della notifica i precedenti citati da parte opponente, anche la
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 30/01/2018, n. 2294, che ribadisce, per l'ipotesi di assenza di contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, che la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione e prova di compressioni del diritto di difesa che siano direttamente collegate a quella nullità.
Nel caso di specie, l'unica ragione dell'opposizione è, come detto, la nullità della notificazione, ma deve rilevarsi che la difesa di abbia dedotto profili specifici di limitazione Parte_1
del diritto di difesa, profili la cui sussistenza si ritiene potersi escludere, considerato che è difesa nel presente giudizio dallo stesso difensore che aveva ricevuto la notifica del titolo, nonché aveva avuto conoscenza, al momento in cui ha depositato l'atto di citazione di cui al presente giudizio, del secondo precetto.
D'altro canto, ai fini della regolazione delle spese, deve rilevarsi che la difesa del convenuto
[...]
contrariamente a quanto sostenuto in comparsa di costituzione – non ha ritenuto, CP_1
nel momento in cui ha correttamente notificato il titolo ed il secondo precetto, di esplicitare la propria rinuncia al precedente atto, così aprendo la strada all'opposizione della controparte, comunque già destinataria di un precetto, riferito al medesimo titolo esecutivo invalidamente notificato.
La rinuncia è di fatto avvenuta solo con la costituzione nel presente giudizio.
Le ragioni sopra esposte inducono a compensare integralmente le spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_1
dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese.
Ferrara, 29/10/2025
Il Giudice
AR CA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR CA all'esito della discussione orale all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1041/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINARDI IRENE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANNA ROSSINI, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSATTI STEFANO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2025 alle ore 12.00, ha proposto Parte_1
opposizione all'atto di precetto, mediante il quale le aveva intimato il CP_1
pagamento di complessivi euro 6.201,36, in quanto l'atto sarebbe “insanabilmente viziato per violazione dell'art. 479 c.p.c., non essendo stato preceduto da regolare notifica del titolo esecutivo nei confronti della parte”. Come riportato nello stesso atto di precetto, il titolo esecutivo – ossia la sentenza n. 428/2025 del 30.4.2025 – “è stata notificata alla parte debitrice in data 30.4.2025, a mezzo p.e.c.”, al difensore.
Costituendosi, ha dato atto della cessazione della materia del contendere, in CP_1
1 quanto, alle ore 7:33 del 4 giugno 2025, aveva provveduto a notificare personalmente all'odierna opponente un nuovo atto di precetto, unitamente alla sentenza, e che quindi doveva ritenersi rinunciato quello precedentemente notificato, oggetto della presente causa (doc. 3).
Ha comunque dedotto l'infondatezza nel merito dell'opposizione, essendo la notifica del titolo esecutivo al difensore affetta non da inesistenza, ma da nullità, sanata per raggiungimento dello scopo.
All'udienza del 23/10/2025, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini.
Per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, - dichiarare la cessazione Parte_1
della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto notificato in data 20.05.2025, oggetto di opposizione;
in ogni caso, in considerazione della fondatezza della domanda dell'opponente, condannare l'opposto alla rifusione delle spese del giudizio. Con vittoria di spese
e competenze. Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito.”
Per Luca “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare la CP_1
cessazione della materia del contendere e adottare la decisione sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte opponente, in quanto, per le motivazioni precisate in narrativa, infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ed eccezioni da questa proposte;
in via subordinata, in denegata e non creduta ipotesi non si ritenga cessata la materia del contendere, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Discussa oralmente la causa, è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Non pare dubbio – alla luce delle conclusioni delle parti – che sia ormai cessata la materia del contendere, in quanto essa consegue necessariamente alla rinuncia al precetto del creditore intimante, risultando sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che elimina la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia.
La rinuncia al precetto elimina l'interesse dell'opponente ad una pronuncia giudiziale di annullamento dello stesso, in quanto non più idoneo a fondare la preannunciata esecuzione
2 forzata.
Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio – da effettuarsi in applicazione del principio della soccombenza virtuale – si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, 31/10/2013, n. 24662; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021).
Deve però ritenersi che siano comunque applicabili le norme di portata generale di cui all'art. 156 cod. proc. civ. e segg., per cui secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13/05/2014
n. 10327), occorre distinguere le ipotesi in cui il precetto sia stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo, ma questa notificazione sia nulla ex art. 160 cod. proc. civ. o comunque per inosservanza delle norme sulle notificazioni degli atti, dalle ipotesi in cui il vizio della notificazione sia talmente grave da comportarne l'inesistenza ovvero in cui la notificazione sia totalmente mancata.
Nel secondo caso, quello dell'inesistenza della notifica, non v'è dubbio che la mancata notificazione del titolo esecutivo determini la nullità del precetto.
Qualora invece il titolo sia nullo, la Suprema Corte ha dato atto che la sanabilità di ogni nullità -
e quindi anche di quelle del processo esecutivo - può ritenersi comunque in linea col generale principio secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo (ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria), sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte.
Orbene, la soppressione della facoltà, per il creditore, di notificare il titolo esecutivo costituito da sentenza anche al procuratore costituito della controparte (purché entro l'anno dalla pubblicazione), mira al duplice effetto di intensificare, allo stesso tempo, la responsabilizzazione e la tutela del debitore, mettendolo sempre – anche nel caso di titolo di formazione giudiziale – in una condizione di piena conoscenza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che “la nullità della notificazione del titolo esecutivo,
3 quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate”.(Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
13/05/2014, n. 10327).
Nello stesso senso ed in assenza di precedenti specifici di segno contrario, attenendo alla diversa fattispecie dell'assenza della notifica i precedenti citati da parte opponente, anche la
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 30/01/2018, n. 2294, che ribadisce, per l'ipotesi di assenza di contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, che la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione e prova di compressioni del diritto di difesa che siano direttamente collegate a quella nullità.
Nel caso di specie, l'unica ragione dell'opposizione è, come detto, la nullità della notificazione, ma deve rilevarsi che la difesa di abbia dedotto profili specifici di limitazione Parte_1
del diritto di difesa, profili la cui sussistenza si ritiene potersi escludere, considerato che è difesa nel presente giudizio dallo stesso difensore che aveva ricevuto la notifica del titolo, nonché aveva avuto conoscenza, al momento in cui ha depositato l'atto di citazione di cui al presente giudizio, del secondo precetto.
D'altro canto, ai fini della regolazione delle spese, deve rilevarsi che la difesa del convenuto
[...]
contrariamente a quanto sostenuto in comparsa di costituzione – non ha ritenuto, CP_1
nel momento in cui ha correttamente notificato il titolo ed il secondo precetto, di esplicitare la propria rinuncia al precedente atto, così aprendo la strada all'opposizione della controparte, comunque già destinataria di un precetto, riferito al medesimo titolo esecutivo invalidamente notificato.
La rinuncia è di fatto avvenuta solo con la costituzione nel presente giudizio.
Le ragioni sopra esposte inducono a compensare integralmente le spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_1
dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese.
Ferrara, 29/10/2025
Il Giudice
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