Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 21/04/2026, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da C.M.O. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò, Giancarlo Borriello, Antonio Fico e Lorenzo Cupaioli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale OL 3 Sud, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Pansini e Mariangela Cianci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, C.M.O. S.r.l in C.P. (Trib. Torre Annunziata n. 5/2022), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 304987 del 30 dicembre 2025 con il quale la Stazione appaltante ha comunicato «ai sensi della L. n. 241/1990, la CHIUSURA del procedimento amministrativo per il recupero del saldo amministrativo contabile per la TU 2010-2021 per le prestazioni di Radiodiagnostica e Patologia Clinica, invitando CMO s.r.l. al pagamento della somma di € 4.925.503,03, oltre interessi»; della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 278025 del 25 novembre 2025 della nota prot. n. 289578 del 9 dicembre 2025 di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, in particolare, la nota prot. n. 277254 del 24 novembre 2025 della U.O.C. Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate (ancorché non conosciuta); degli atti con cui è stato conferito alla U.O.C. Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate il potere, nonché competenze e compiti, di “revisione” delle attività già svolte (ancorché non conosciuti);
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C.M.O. S.R.L. il 22 marzo 2026:
per l’annullamento
dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo unitamente, e ove occorrer possa, del riscontro all’istanza di accesso nota prot. n. 65987/u del 10 marzo 2026; della deliberazione aziendale n. 854 del 20 luglio 2023; del silenzio rigetto (in ogni caso meramente confermativo dei predetti atti), ove effettivamente formatosi, dell’istanza di annullamento presentata in data 2 gennaio 2026; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale OL 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR LM nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo la C.M.O S.r.l. contesta gli atti, meglio in epigrafe indicati, con i quali la Asl OL 3 ha disposto la chiusura del procedimento per il recupero, in suo danno, del saldo amministrativo contabile per la TU 2010-2021 per le prestazioni di Radiodiagnostica e Patologia Clinica.
2. La società ricorrente che, per effetto degli atti impugnati è stata invitata al pagamento della somma di € 4.925.503,03, oltre interessi, ha impugnato altresì la comunicazione di avvio del procedimento, la presupposta nota prot. n. 277254 del 24 novembre 2025 della U.O.C. Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate, gli atti con cui è stato conferito alla U.O.C. Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate il potere, nonché competenze e compiti, di “revisione” delle attività già svolte.
3. Premesso di essere attualmente ammessa a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale e che i giudizi pendenti innanzi al Tar aventi ad oggetto la regressione tariffaria sono stati già definiti con decreti presidenziali di improcedibilità, si contesta, in particolare:
- che l’Amministrazione avrebbe agito in “autotutela”, peraltro ben 27 mesi dopo l’originario provvedimento, ed il relativo provvedimento -reso da soggetto privo di competenza in materia- sarebbe comunque stato emesso in assenza dei requisiti di legge;
-la violazione del principio del c.d. one shot, a mente del quale l’Amministrazione non può – dopo aver concluso un procedimento con un provvedimento espresso – riaprire il medesimo procedimento e valutare diversamente le risultanze istruttorie;
- il difetto di motivazione dei provvedimenti gravati;
- l’illegittimità dei provvedimenti adottati anche perché la ricorrente, sulla scorta della precedente quantificazione delle TU, ha avviato una procedura concorsuale ed ha rinunciato ai giudizi pendenti innanzi a questo Tar, aventi ad oggetto proprio gli atti di determinazione delle TU;
-i provvedimenti impugnati, pertanto, sarebbero idonei a vanificare retroattivamente le scelte difensive della società ricorrente, indotte dal legittimo affidamento ingenerato dal provvedimento precedente;
- la richiesta dell’ASL, peraltro, sarebbe lesiva del legittimo affidamento ingeneratosi in tutti i creditori della massa nella procedura di concordato preventivo già avviata;
-posto l’aggravamento del procedimento di regressione tariffaria, l’”abnorme” cifra eccedente non sarebbe supportata da alcuna prova documentale, ed i calcoli svolti dall’Amministrazione non sarebbero verificabili. Di qui la motivazione apparente e contraddittoria dei provvedimenti gravati.
4. Con i motivi aggiunti del 22 marzo 2026 la C.M.O. S.r.l., sostanzialmente riproponendo le medesime censure articolate nel primigenio ricorso, ha esteso l’impugnazione al riscontro all’istanza di accesso (nota prot. n. 65987/u del 10 marzo 2026), alla deliberazione aziendale n. 854 del 20 luglio 2023, contestandosi in tale sede anche il silenzio rigetto (che in ogni caso si assume meramente confermativo), ove effettivamente formatosi, sull’istanza di annullamento presentata da parte ricorrente in data 2 gennaio 2026.
5. Si è costituita per resistere al gravame l’Asl OL 3 Sud, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del G.A adito (sul presupposto che gli atti contestati si sono limitati a rettificare la già disposta regressione tariffaria in ragione di errori materiali occorsi in sede contabile e come tali necessariamente da emendare), deducendo, nel merito, l’infondatezza del gravame.
6. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, calendarizzata per a trattazione della domanda cautelare formulata in calce ai motivi aggiunti, sono stati sentiti i difensori delle parti ai quali è stato fatto avviso circa la possibilità di definizione in forma semplificata del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente il Collegio rileva che la nota aslina di ostensione della documentazione di interesse (depositata in atti) è stata impugnata esclusivamente per contestare la ricostruzione dei fatti operata dall’Amministrazione e posta alla base degli obblighi di restituzione ivi indicati, traendo, peraltro, la stessa parte ricorrente proprio da tale comunicazione elementi, a suo dire, fondanti la volontà dell’Asl di rideterminarsi in autotutela.
8. Ciò posto, il Collegio reputa fondata l’eccezione, formulata dalla difesa aslina di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
9. In conformità ai precedenti della Sezione vertenti su analoghe fattispecie (ex multis, Tar OL, Sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ad ai conformi arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265), si osserva che, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate (ex multis, T.A.R. Campania, OL Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti aslini relativi alla TU (i cui importi, come rideterminati, sono oggi contestati) hanno, nella sostanza, natura paritetica in quanto strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
10. La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione promosso in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questo TAR, ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa », senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali ”.
11. Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “proprio in materia di regressione tariffaria”, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l’Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali ” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011).
12. Come correttamente dedotto dalla difesa aslina, nel caso di specie, l’Amministrazione resistente, nell’ambito dell’ordinaria attività di aggiornamento sullo stato dei recuperi effettuati, ha posto in essere un’attività di rettifica (di natura sostanzialmente contabile) degli importi soggetti a recupero (in relazione agli sforamenti definiti a seguito della chiusura dei tavoli tecnici in relazione alla TU per gli anni 2010- 2021), che, peraltro, tengono conto di quanto già corrisposto.
13. Invero, le operazioni di rettifica sono risultate necessarie a fronte dell’esigenza avendo la Asl in precedenza stornato gli importi degli indebiti pagamenti relativi alla medicina nucleare per le annualità 2015 -2016, e non anche il relativo budget e le prestazioni rese per tale branca in quanto non autorizzate in assenza di accreditamento istituzionale; sicché tali prestazioni sono state ritenute non ricomprese nell’ambito dei vincoli contrattuali ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 (cfr. nota prot. n. 277254/2025).
14. Ciò premesso, le censure formulate dal Centro ricorrente non sono comunque dirette a contestare i presupposti atti programmatori regionali (tetti di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento), ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria.
15. Le censure articolate dalla ricorrente si riferiscono piuttosto alla modifica degli importi calcolati dalla Asl a titolo di regressione tariffaria onde contestarne la “tardività” e la correttezza dei nuovi calcoli in ragione del dedotto affidamento sugli originari importi.
16. L’impugnativa, quindi, si muove in un contesto in cui l’Asl non agisce comunque (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum , vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo.
17. A conferma di quanto sopra osservato la circostanza che la stessa parte ricorrente ritiene che una volta dichiarato, verificato e ammesso al passivo nella procedura di concordato preventivo, il credito dell’ASL NA 3 SUD risulterebbe definitivamente “cristallizzato” ed ogni tentativo di recupero di ulteriori somme antecedenti al deposito della domanda, al di fuori della procedura concorsuale, si porrebbe in violazione del principio della par condicio .
18. Per tutto quanto sopra osservato, la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla cognizione del giudice ordinario.
19. Il ricorso ed i motivi aggiunti devono quindi essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
20. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito GA, sussistendo la giurisdizione del G.O innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 c.p.a.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Asl OL 3 Sud, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU EL Di OL, Presidente
AR LM, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LM | GU EL Di OL |
IL SEGRETARIO