TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 21/04/2026, n. 2542
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Sentenza breve 21 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La regressione tariffaria è un meccanismo convenzionale per le strutture accreditate, e gli atti ASL relativi alla TU hanno natura paritetica, strumentali alla definizione del rapporto di credito. La contestazione rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di controversie con contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra P.A. e concessionario, senza che assuma rilievo un potere d'intervento autoritativo della P.A. per la tutela di interessi generali. L'ASL agisce nell'ambito di un'attività di rettifica di natura contabile e compie atti paritetici, iure privatorum, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al Centro sulla base di meccanismi previsti nell'accordo contrattuale.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La regressione tariffaria è un meccanismo convenzionale per le strutture accreditate, e gli atti ASL relativi alla TU hanno natura paritetica, strumentali alla definizione del rapporto di credito. La contestazione rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di controversie con contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra P.A. e concessionario, senza che assuma rilievo un potere d'intervento autoritativo della P.A. per la tutela di interessi generali. L'ASL agisce nell'ambito di un'attività di rettifica di natura contabile e compie atti paritetici, iure privatorum, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al Centro sulla base di meccanismi previsti nell'accordo contrattuale.

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    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La regressione tariffaria è un meccanismo convenzionale per le strutture accreditate, e gli atti ASL relativi alla TU hanno natura paritetica, strumentali alla definizione del rapporto di credito. La contestazione rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di controversie con contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra P.A. e concessionario, senza che assuma rilievo un potere d'intervento autoritativo della P.A. per la tutela di interessi generali. L'ASL agisce nell'ambito di un'attività di rettifica di natura contabile e compie atti paritetici, iure privatorum, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al Centro sulla base di meccanismi previsti nell'accordo contrattuale.

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    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La regressione tariffaria è un meccanismo convenzionale per le strutture accreditate, e gli atti ASL relativi alla TU hanno natura paritetica, strumentali alla definizione del rapporto di credito. La contestazione rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di controversie con contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra P.A. e concessionario, senza che assuma rilievo un potere d'intervento autoritativo della P.A. per la tutela di interessi generali. L'ASL agisce nell'ambito di un'attività di rettifica di natura contabile e compie atti paritetici, iure privatorum, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al Centro sulla base di meccanismi previsti nell'accordo contrattuale.

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    Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. La regressione tariffaria è un meccanismo convenzionale per le strutture accreditate, e gli atti ASL relativi alla TU hanno natura paritetica, strumentali alla definizione del rapporto di credito. La contestazione rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, poiché si tratta di controversie con contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra P.A. e concessionario, senza che assuma rilievo un potere d'intervento autoritativo della P.A. per la tutela di interessi generali. L'ASL agisce nell'ambito di un'attività di rettifica di natura contabile e compie atti paritetici, iure privatorum, che incidono sull'entità del corrispettivo spettante al Centro sulla base di meccanismi previsti nell'accordo contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 21/04/2026, n. 2542
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2542
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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