CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2024, n. 6608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6608 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA MA TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2023 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF CC, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. MA MA PA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 31 maggio 2023 con la quale la Corte di appello di Torino, dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 gennaio 2023, dal Tribunale di Cuneo che lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed 800,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'inammissibilità dell'appello in quanto unitamente all'atto di impugnazione, proposto in data Penale Sent. Sez. 2 Num. 6608 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 19/01/2024 successiva all'entrata in vigore del dl. 150/2002, non sarebbe stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio Il ricorrente, unitamente all'atto di appello, avrebbe trasmesso, mediante PEC inviata in data 24 febbraio 2023 al Tribunale di Asti, nomina del difensore ed elezione di domicilio datata 7 febbraio 2023, come da allegata ricevuta di consegna ed accettazione. 4. In data 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale insiste nei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto stante la fondatezza della doglianza. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, in data 24 febbraio 2023, il difensore dell'imputato ha depositato, unitamente all'atto di appello, dichiarazione di nomina del difensore di fiducia e contestuale elezione di domicilio presso lo studio del patrono nominato. Di conseguenza deve essere rimarcato che la Corte di appello di Torino ha erroneamente affermato l'inammissibilità dell'appello presentato dall'imputato per violazione del disposto dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., violazione non ravvisabile stante il tempestivo deposito dell'elezione domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio così come previsto dalla norma ora citata. L'impugnato provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso. Il Presictente IO ni
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF CC, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. MA MA PA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 31 maggio 2023 con la quale la Corte di appello di Torino, dichiarando inammissibile l'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 gennaio 2023, dal Tribunale di Cuneo che lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed 800,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'inammissibilità dell'appello in quanto unitamente all'atto di impugnazione, proposto in data Penale Sent. Sez. 2 Num. 6608 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 19/01/2024 successiva all'entrata in vigore del dl. 150/2002, non sarebbe stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio Il ricorrente, unitamente all'atto di appello, avrebbe trasmesso, mediante PEC inviata in data 24 febbraio 2023 al Tribunale di Asti, nomina del difensore ed elezione di domicilio datata 7 febbraio 2023, come da allegata ricevuta di consegna ed accettazione. 4. In data 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale insiste nei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto stante la fondatezza della doglianza. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, in data 24 febbraio 2023, il difensore dell'imputato ha depositato, unitamente all'atto di appello, dichiarazione di nomina del difensore di fiducia e contestuale elezione di domicilio presso lo studio del patrono nominato. Di conseguenza deve essere rimarcato che la Corte di appello di Torino ha erroneamente affermato l'inammissibilità dell'appello presentato dall'imputato per violazione del disposto dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., violazione non ravvisabile stante il tempestivo deposito dell'elezione domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio così come previsto dalla norma ora citata. L'impugnato provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso. Il Presictente IO ni