CA
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2848/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4979/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19/05/2022, notificata il 21.05.2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv.
Daniele Saggese (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F./P.I./R.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura per atto Notaio P.IVA_1 di Roma in data 7/02/2017 rep. n. 53730 racc. n. 26904, Persona_1
dall'avv. Andrea Manasse (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: contratto di somministrazione di energia elettrica;
risarcimento del danno conseguente ad illecita manomissione del contatore.
Conclusioni:
per l'appellante, : “1) in via principale e in rito, revocare e/o Parte_1
annullare il decreto ingiuntivo n° 345/2020 emesso dal Tribunale di
Napoli, nella persona del Giudice dr. Ciro Caccaviello, il 13/01/20, pubblicato in pari data e notificato in data 21/01/20, per le ragioni in narrativa esposte;
2) nel merito, riformare l'impugnata sentenza dichiarando l'impugnato decreto ingiuntivo, in uno al ricorso introduttivo, infondato per tutto il dedotto ed il deducibile e, per l'effetto, accogliere il proposto appello;
in ogni caso, dichiarare nullo e/o comunque illegittimo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 345/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona del
Giudice dr. Ciro Caccaviello, il 13/01/20, pubblicato in pari data e notificato in data 21/01/20, e reso esecutivo con la sentenza impugnata;
3) ammettere i mezzi istruttori cosi come articolati nelle memorie ex art.
183 sesto comma c.p.c., che qui si considerano per ripetuti e trascritti, ivi compresa la richiesta di CTU;
4) in via gradata, qualora fossero provate le ragioni creditorie della ricorrente e questa avesse dimostrato
l'effettiva entità del proprio credito o parzialmente, sulla scorta dell'istruttoria raccolta, riconoscere alla medesima solo quanto dovutole pag. 2/17 al netto delle eccezioni sopra sollevate, senza aggravio di interessi o altri oneri;
5) in caso di conferma della sentenza impugnata, riformulare in ogni caso il capo relativo alle spese processuali, nel senso di compensare
o ridurre l'importo liquidato, poiché non corrispondente ai parametri previsti dalla normativa vigente, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”;
per l'appellata, “Voglia l'On.le Corte Controparte_1
di Appello: in via preliminare attesa la infondatezza delle ragioni di appello, dichiarare il gravame inammissibile ai sensi egli artt. 348bis e
348ter; in subordine rigettare l'appello in quanto infondato;
in ulteriore subordine nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, con incidenza sul decreto ingiuntivo opposto, condannare parte appellante al pagamento di quanto risulterà effettivamente dovuto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 28.02.2020, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 345/2020, emesso dal Tribunale di Napoli il
13.01.2020, ad esso notificato il 20.01.2020, con cui gli veniva ordinato il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 143.013,83, oltre interessi legali e spese del
[...]
procedimento monitorio, quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica, giusta fatture n. 0630902501131817, n. 0630902501131818
e n. 063090250113181A, a servizio dell'attività commerciale di via A.
pag. 3/17 C. De Meis n. 60, nella quale esso era subentrato al padre Persona_2
dal 2012.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente: eccepiva la mancanza, delle condizioni di ammissibilità previste e richieste dall'art. 633 c.p.c., con particolare riferimento alla certezza e liquidità del presunto diritto di credito;
esponeva di avere, in via stragiudiziale, contestato la missiva dell'opposta, avente ad oggetto la verifica del gruppo di misura con allegata la fattura relativa ai prelievi effettuati dal 4/5/2012 al
2/5/2017, portante l'importo di € 139.654,21; deduceva che, in data
03/05/2017, personale preposto da E-Distribuzione redigeva un verbale di verifica circa la corretta funzionalità del contatore, che dall'ispezione eseguita risultava una presunta manomissione per errore di registrazione pari all'87%, che, dal tenore del verbale di verifica, il personale preposto dichiarava che il misuratore veniva aperto dallo stesso con rottura dei sigilli e rottura dei tenoni termosaldati;
asseriva di non aveva mai manomesso o incaricato terzi di manomettere il misuratore;
lamentava che i presunti consumi addebitati risultavano del tutto ingiustificati per le caratteristiche organizzative dell'attività esercitata dall'opponente e per le sue effettive esigenze, precisando trattarsi di una gelateria e non di una fabbrica di gelati, giacché pur se lo stesso avesse esercitato un'attività a ciclo continuo non avrebbe potuto mai consumare tanta energia.
Sulla scorta di tali rilievi, l'opponente così concludeva: “.. In via principale e in rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n°
345/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr.
pag. 4/17 Ciro Caccaviello, il 13/01/20, pubblicato in pari data e notificato in data
21/01/20, per le ragioni in narrativa esposte;
B) nel merito, dichiarare
l'impugnato decreto ingiuntivo, in uno al ricorso introduttivo, infondato per tutto il dedotto ed il deducibile e, per l'effetto, accogliere la proposta opposizione;
C) in ogni caso, dichiarare nullo e/o comunque illegittimo
e/o inefficace, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 345/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr. Ciro
Caccaviello, il 13/01/20, pubblicato in pari data e notificato in data
21/01/20, opponendosi fin da ora alla richiesta di provvisoria esecuzione essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, ed essendo il decreto ingiuntivo opposto del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi addotti in premessa e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dall'attuale opponente alla società opposta;
D) In via gradata, qualora fossero provate le ragioni creditorie della ricorrente e questa avesse dimostrato l'effettiva entità del proprio credito, riconoscere alla medesima solo quanto dovutole, senza aggravio di interessi o altri oneri”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando le avverse eccezioni e sollecitando la conferma del
[...]
decreto ingiuntivo opposto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., non ammesse la prova per testi e la CTU richieste dall'opponente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna
pag. 5/17 l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
13.430 per onorario oltre s.g., IVA e CPA”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata il 21.05.2022, Parte_1
interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data 20.06.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 18.1.2023, Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne eccepiva
[...]
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e ne contestava, nel merito, la fondatezza.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 21 febbraio
2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, disattendo la richiesta di sospensiva e le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, così provvedeva: “ritenuto che ad un sommario esame, proprio della presente fase, nella specie, non appare sussistente il fumus, atteso che non emerge prima facie la fondatezza dei motivi di appello. In ragione della ritenuta insussistenza del fumus, resta assorbita ogni valutazione dell'estremo del periculum;
ritenuto che
le istanze istruttorie (prova per testi e CTU), richieste dall'appellante, non vadano ammesse, siccome la prova orale è diretta a provare fatti contrari al contenuto del rapporto di verifica in atti, attraverso la formulazione di domande volte a far esprimere ai testi delle valutazioni, laddove, invece, l'interpretazione del contenuto del documento è rimessa
pag. 6/17 al Giudice, mentre la CTU appare rivestire carattere esplorativo ..
p.q.m.
Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 7.3.2025”.
Quindi, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendosi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, di cui all'art. 190, comma
1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3.6.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e dall'appellata anche la replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che E-Distribuzione S.p.a.,
l'azienda che effettua la somministrazione dell'energia elettrica fornita da SEN, opera in regime di concessione governativa (DM 13.10.2003) e che, per costante giurisprudenza, i documenti elaborati dai dipendenti di aziende operanti in tale regime, come i verbali di verifica dei misuratori, sono dotati di fede privilegiata, in quanto redatti e firmati da personale che, nello svolgimento di tali attività, è considerato incaricato di pubblico servizio.
Ciò posto, rilevava che il verbale di verifica prodotto dalla società opposta, nel riprodurre il contenuto dell'attività svolta, riportava pag. 7/17 quanto testualmente appresso riprodotto: “In data odierna a seguito verifica congiunta con i carabinieri di Ponticelli, si è riscontrato che il misuratore avente codice cliente 8095703802, è manomesso. Lo stesso è stato aperto con rottura dei sigilli e rottura dei tenoni termosaldati di fissaggio. Riaprendo il misuratore si constata e si fa constatare al sig.
che i 3 circuiti amperometrici, R, S, T, sono cortocircuitati. Con Parte_1
prova strumentale certificata si riscontra un errore di registrazione pari al -87%. In sede di verifica si è provveduto a repertare il misuratore in apposita busta sigillata n. R0096768 ..”
Secondo il Giudice “Accertata la manomissione del misuratore l'utente ne risponde quale presumibile autore del fatto, in quanto beneficiario dei risultati dell'attività fraudolenta, o, comunque, per omessa custodia del misuratore a lui affidato”.
§ 4.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, nel censurare la sopra riportata parte di sentenza, senza contestare la valenza di atto coperto da fede privilegiata del suddetto verbale di verifica, obiettava che il
Tribunale ne aveva travisato il contenuto. Invero, secondo l'appellante, dal verbale in esame non emergeva affatto che, come opinato dal
Giudice, il misuratore, al momento della verifica, risultava manomesso, ma, invece, si ricavava che il contatore veniva aperto dai tecnici di
[...]
, i quali provvedevano alla rottura della custodia in CP_2
plastica-plexiglass, che fin a quel momento si presentava integra, così come i sigilli e i tenoni termosaldati risultavano integri alla verifica, tanto è vero che i tecnici della E-Distribuzione provvedevano alla pag. 8/17 rottura dei sigilli e dei tenoni termosaldati impiegando all'incirca 40 minuti.
Quindi, la necessità di impugnare con querela di falso il verbale non sussisteva, dal momento che, ad onta di quanto affermato in sentenza, dal citato documento non poteva desumersi che, al momento della verifica, il contatore risultava già aperto.
Del resto, la manomissione del contatore era incompatibile con l'ampio lasso temporale, di circa 40 minuti, che i tecnici di E-Distribuzione avevano impiegato per aprire la custodia esterna in plexiglass e per rompere i sigilli e i tenoni termosaldati di fissaggio.
Ed ancora, osservava l'appellante, il primo Giudice non aveva considerato che, nel verbale di intervento, non erano stati indicati lo strumento tecnico utilizzato per la misurazione, né la sua omologazione, né, tantomeno, una società esterna a CP_1 [...]
deputata al controllo e alla verifica dell'effettivo Controparte_1
funzionamento del predetto strumento di misurazione, così come non era stato determinato l'accorgimento fraudolento che aveva causato il malfunzionamento del contatore, facendolo derivare, per via intuitiva, da un non meglio precisato intervento manipolatore, di cui l'effrazione del contatore era traccia ritenuta inequivoca.
Peraltro, l'assunto di una manomissione risalente nel tempo era reso poco verosimile dall'esistenza dei moderni accorgimenti, di cui erano dotati i misuratori, che consentivano al distributore di rilevare con immediatezza eventuali alterazioni.
pag. 9/17 Ed ancora, l'istante obiettava che una verifica o un riscontro quanto meno annuale sul corretto funzionamento del contatore, da parte del gestore energetico, gli avrebbe consentito di valutare la convenienza economica del contratto di fornitura di energia elettrica, così come gli avrebbe consentito di rivolgersi ad altro gestore energetico.
Infine, l'istante deduceva che i tecnici dell'Enel, in occasione della redazione del verbale di intervento del 03/05/2017, nel rimuovere il contatore che si presume fosse stato manomesso, provvedevano, nell'immediatezza, all'installazione di un nuovo contatore, come da indicazioni del loro superiore gerarchico, in difformità da quanto previsto nei casi di accertamento di “furto di energia elettrica”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Il tenore del verbale di verifica, redatto in data 3.5.2017 dai tecnici del distributore, alla presenza dello stesso e dei Carabinieri Parte_1
della stazione di Ponticelli, prova, in maniera inequivoca, che, nel corso del controllo, è stata accertata la presenza di situazioni create allo scopo di sottomisurare o non misurare l'energia elettrica, alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata, sottomisurare o non misurare la potenza prelevata e che, dal controllo effettuato, emergeva che, al momento della verifica, l'energia prelevata dall'utente era sottomisurata o non misurata (cfr. pag. 1 del verbale allegato sub. n. 1 alla produzione telematica dell'appellata).
pag. 10/17 A pagina due del documento era, poi, contenuto l'esito analitico delle verifiche eseguite, il cui contenuto è stato trasfuso dinanzi al paragrafo
3 nel riportare le statuizioni oggetto di impugnazione.
Alla luce di quanto precede non è plausibile sostenere che manchi la prova della manomissione o che, addirittura, il misuratore, inizialmente integro, sarebbe stato alterato in sede di verifica dai tecnici del distributore.
Al contrario, il rapporto di verifica, coperto (per statuizione non censurata del Tribunale) da fede probatoria privilegiata, dimostra, senza ombra di dubbio, l'alterazione del misuratore dell'energia elettrica afferente all'utenza in uso all'odierno appellante, essendo stati utilizzati sistemi capaci di registrare solo il 13% dell'energia realmente utilizzata, con una sottomisurazione dell'87%.
Del tutto inconferente è, poi, il riferimento a sistemi capaci di rilevare con immediatezza l'alterazione del misuratore, essendo chiaro, alla luce dell'esito della verifica, che di tali sistemi il misuratore in questione non fosse dotato o che, comunque, la sua alterazione era tale da impedire al distributore di avvedersene sin da subito.
Irrilevante risulta, altresì, la doglianza tesa a stigmatizzare il ritardo con il quale il distributore aveva effettuato la verifica. Infatti, da un lato, in tal modo, l'appellante ha finanche implicitamente ammesso la risalenza nel tempo della sua condotta illecita e, dall'altro, esso non ha ragione di dolersi dell'altrui condotta, posto che, proprio approfittando del tempo trascorso, ha potuto, nelle more, fruire di un consistente pag. 11/17 risparmio di spesa (pari al costo dell'energia prelevata e non misurata).
Infine, l'avvenuta sostituzione del misuratore manomesso con altro integro, se da un lato appare assolutamente lecita e doverosa da parte del distributore, dall'altro, è una circostanza in alcun modo incidente sulla valutazione dei fatti di causa.
§ 6.
Il primo Giudice, con riferimento al quantum, osservava che “La ricostruzione dei consumi non è stata effettuata arbitrariamente ma con un preciso calcolo matematico.
L'opposta, infatti, ha prodotto un prospetto indicante, per il periodo
4.05.12 – 02.05.17, i kwh registrati dal misuratore e quelli effettivamente prelevati sulla base dell'errore riscontrato in sede di verifica.
Tale conteggio non è stato oggetto di alcuna significativa contestazione da parte dell'opponente”.
§ 7.
Nell'impugnare, con il secondo motivo, tale capo di decisione, il Pt_1
si doleva della mancata ammissione, da parte del Giudice, della prova per testi da esso istante articolata, che avrebbe permesso, mediante l'escussione dei tecnici Enel e dei Carabinieri presenti alla verifica, di chiarire il tenore letterale del verbale di intervento.
Del resto, il Giudice non aveva nemmeno valorizzato il fatto che, per gli stessi fatti, esso istante era stato tratto a giudizio in sede penale e che il pag. 12/17 Giudice penale aveva dato ingresso agli stessi mezzi istruttori dichiarati inammissibili in sede civile.
§ 8.
Le doglianze che precedono sono infondate.
La prova per testi, che il aveva articolato in primo grado nella Pt_1
memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., è inammissibile, in quanto tesa a dimostrare fatti contrari al contenuto del verbale di verifica redatto dai tecnici di , vale a Controparte_3
dire, nella sostanza, che il verbale di verifica attestava l'integrità del misuratore e l'assenza di manomissione, oltre a fare esprimere ai testi una serie di valutazioni ad essi precluse
Si tratta, quindi, di capi di prova che non potevano ammettersi, non avendo l'appellante proposto il solo rimedio di cui disponeva per contrastare la valenza probatoria del verbale di verifica, costituito, come detto, dalla querela di falso.
Né, invero, soccorre il riferimento alla pendenza, per gli stessi fatti, di un procedimento penale, per l'assorbente ragione che, come documentato dallo stesso appellante, tale giudizio è stato definito con una pronuncia di mero rito, con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di proposizione di querela (cfr. sentenza n. 8080/23 emessa dal Tribunale di Napoli, I
Sezione Penale, allegata alla conclusionale dell'appellante).
§ 9.
pag. 13/17 Sempre con il secondo motivo di appello, il censurava la Pt_1
sentenza, obiettando che il criterio di calcolo dei consumi era arbitrario. Infatti, sosteneva l'istante, non vi era alcuna garanzia del fatto che la verifica dei tecnici del distributore era stata operata assicurando che, nei due momenti di annotazione del consumo, quello operato con il contatore manomesso e quello registrato con lo strumento di controllo (peraltro non specificato), fossero in funzione gli stessi apparati assorbitori di energia elettrica. Del resto, esso opponente, in primo grado, aveva chiesto disporsi una CTU, al fine di rideterminare, ricalcolare e riquantificare, in contraddittorio, l'errore di registrazione del contatore e/o il presunto credito vanato da Enel, che il Giudice aveva ingiustamente negato.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che la verifica della manomissione e della sottomisurazione non è stata effettuata da , Controparte_1
E , terzo rispetto al rapporto tra gli odierni Controparte_2 Controparte_3
litiganti, cui è affidata in concessione la somministrazione dell'energia elettrica venduta dal fornitore.
Ciò chiarito, la doglianza afferente alla presunta arbitrarietà dell'accertamento relativo alla sottomisurazione è chiaramente generica, ove si consideri che il sebbene presente al momento Pt_1
della verifica e degli accertamenti compiuti dal distributore, incluso quello relativo alla percentuale di energia sottomisurata, sottoscriveva pag. 14/17 il verbale senza nulla obiettare e che, comunque, nemmeno in sede giudiziale, l'opponente adduceva elementi in grado di fare emergere l'inattendibilità degli esiti del riscontro operato dai tecnici.
Peraltro, il riferimento al numero di apparecchi in uso al momento della verifica è irrilevante, atteso che la sottomisurazione dei consumi
è un dato che prescinde dalla quantità di energia prelevata.
In conclusione, premesso che, nel caso in esame, si tratta di quantificare un danno cagionato dalla condotta illecita dello stesso appellante, questi si è limitato a contestare, genericamente, la pretesa sul piano del quantum ed a sollecitare una CTU chiaramente esplorativa, in assenza di motivate censure capaci di fare emergere le potenziali criticità del metodo impiegato da . Parte_2
L'appello deve, pertanto, essere interamente rigettato e la sentenza impugnata confermata.
§ 11.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata.
pag. 15/17 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, delle Parte_1
spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
14.317,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 16/17 pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2848/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4979/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19/05/2022, notificata il 21.05.2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv.
Daniele Saggese (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F./P.I./R.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura per atto Notaio P.IVA_1 di Roma in data 7/02/2017 rep. n. 53730 racc. n. 26904, Persona_1
dall'avv. Andrea Manasse (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
Oggetto: contratto di somministrazione di energia elettrica;
risarcimento del danno conseguente ad illecita manomissione del contatore.
Conclusioni:
per l'appellante, : “1) in via principale e in rito, revocare e/o Parte_1
annullare il decreto ingiuntivo n° 345/2020 emesso dal Tribunale di
Napoli, nella persona del Giudice dr. Ciro Caccaviello, il 13/01/20, pubblicato in pari data e notificato in data 21/01/20, per le ragioni in narrativa esposte;
2) nel merito, riformare l'impugnata sentenza dichiarando l'impugnato decreto ingiuntivo, in uno al ricorso introduttivo, infondato per tutto il dedotto ed il deducibile e, per l'effetto, accogliere il proposto appello;
in ogni caso, dichiarare nullo e/o comunque illegittimo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 345/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona del
Giudice dr. Ciro Caccaviello, il 13/01/20, pubblicato in pari data e notificato in data 21/01/20, e reso esecutivo con la sentenza impugnata;
3) ammettere i mezzi istruttori cosi come articolati nelle memorie ex art.
183 sesto comma c.p.c., che qui si considerano per ripetuti e trascritti, ivi compresa la richiesta di CTU;
4) in via gradata, qualora fossero provate le ragioni creditorie della ricorrente e questa avesse dimostrato
l'effettiva entità del proprio credito o parzialmente, sulla scorta dell'istruttoria raccolta, riconoscere alla medesima solo quanto dovutole pag. 2/17 al netto delle eccezioni sopra sollevate, senza aggravio di interessi o altri oneri;
5) in caso di conferma della sentenza impugnata, riformulare in ogni caso il capo relativo alle spese processuali, nel senso di compensare
o ridurre l'importo liquidato, poiché non corrispondente ai parametri previsti dalla normativa vigente, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”;
per l'appellata, “Voglia l'On.le Corte Controparte_1
di Appello: in via preliminare attesa la infondatezza delle ragioni di appello, dichiarare il gravame inammissibile ai sensi egli artt. 348bis e
348ter; in subordine rigettare l'appello in quanto infondato;
in ulteriore subordine nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, con incidenza sul decreto ingiuntivo opposto, condannare parte appellante al pagamento di quanto risulterà effettivamente dovuto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 28.02.2020, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 345/2020, emesso dal Tribunale di Napoli il
13.01.2020, ad esso notificato il 20.01.2020, con cui gli veniva ordinato il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di € 143.013,83, oltre interessi legali e spese del
[...]
procedimento monitorio, quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica, giusta fatture n. 0630902501131817, n. 0630902501131818
e n. 063090250113181A, a servizio dell'attività commerciale di via A.
pag. 3/17 C. De Meis n. 60, nella quale esso era subentrato al padre Persona_2
dal 2012.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente: eccepiva la mancanza, delle condizioni di ammissibilità previste e richieste dall'art. 633 c.p.c., con particolare riferimento alla certezza e liquidità del presunto diritto di credito;
esponeva di avere, in via stragiudiziale, contestato la missiva dell'opposta, avente ad oggetto la verifica del gruppo di misura con allegata la fattura relativa ai prelievi effettuati dal 4/5/2012 al
2/5/2017, portante l'importo di € 139.654,21; deduceva che, in data
03/05/2017, personale preposto da E-Distribuzione redigeva un verbale di verifica circa la corretta funzionalità del contatore, che dall'ispezione eseguita risultava una presunta manomissione per errore di registrazione pari all'87%, che, dal tenore del verbale di verifica, il personale preposto dichiarava che il misuratore veniva aperto dallo stesso con rottura dei sigilli e rottura dei tenoni termosaldati;
asseriva di non aveva mai manomesso o incaricato terzi di manomettere il misuratore;
lamentava che i presunti consumi addebitati risultavano del tutto ingiustificati per le caratteristiche organizzative dell'attività esercitata dall'opponente e per le sue effettive esigenze, precisando trattarsi di una gelateria e non di una fabbrica di gelati, giacché pur se lo stesso avesse esercitato un'attività a ciclo continuo non avrebbe potuto mai consumare tanta energia.
Sulla scorta di tali rilievi, l'opponente così concludeva: “.. In via principale e in rito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n°
345/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr.
pag. 4/17 Ciro Caccaviello, il 13/01/20, pubblicato in pari data e notificato in data
21/01/20, per le ragioni in narrativa esposte;
B) nel merito, dichiarare
l'impugnato decreto ingiuntivo, in uno al ricorso introduttivo, infondato per tutto il dedotto ed il deducibile e, per l'effetto, accogliere la proposta opposizione;
C) in ogni caso, dichiarare nullo e/o comunque illegittimo
e/o inefficace, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 345/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr. Ciro
Caccaviello, il 13/01/20, pubblicato in pari data e notificato in data
21/01/20, opponendosi fin da ora alla richiesta di provvisoria esecuzione essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, ed essendo il decreto ingiuntivo opposto del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi addotti in premessa e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dall'attuale opponente alla società opposta;
D) In via gradata, qualora fossero provate le ragioni creditorie della ricorrente e questa avesse dimostrato l'effettiva entità del proprio credito, riconoscere alla medesima solo quanto dovutole, senza aggravio di interessi o altri oneri”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando le avverse eccezioni e sollecitando la conferma del
[...]
decreto ingiuntivo opposto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., non ammesse la prova per testi e la CTU richieste dall'opponente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'adito Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna
pag. 5/17 l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
13.430 per onorario oltre s.g., IVA e CPA”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad esso notificata il 21.05.2022, Parte_1
interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data 20.06.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata il 18.1.2023, Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne eccepiva
[...]
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e ne contestava, nel merito, la fondatezza.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 21 febbraio
2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questa Corte, disattendo la richiesta di sospensiva e le istanze istruttorie reiterate dall'appellante, così provvedeva: “ritenuto che ad un sommario esame, proprio della presente fase, nella specie, non appare sussistente il fumus, atteso che non emerge prima facie la fondatezza dei motivi di appello. In ragione della ritenuta insussistenza del fumus, resta assorbita ogni valutazione dell'estremo del periculum;
ritenuto che
le istanze istruttorie (prova per testi e CTU), richieste dall'appellante, non vadano ammesse, siccome la prova orale è diretta a provare fatti contrari al contenuto del rapporto di verifica in atti, attraverso la formulazione di domande volte a far esprimere ai testi delle valutazioni, laddove, invece, l'interpretazione del contenuto del documento è rimessa
pag. 6/17 al Giudice, mentre la CTU appare rivestire carattere esplorativo ..
p.q.m.
Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno 7.3.2025”.
Quindi, scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendosi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, di cui all'art. 190, comma
1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3.6.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e dall'appellata anche la replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che E-Distribuzione S.p.a.,
l'azienda che effettua la somministrazione dell'energia elettrica fornita da SEN, opera in regime di concessione governativa (DM 13.10.2003) e che, per costante giurisprudenza, i documenti elaborati dai dipendenti di aziende operanti in tale regime, come i verbali di verifica dei misuratori, sono dotati di fede privilegiata, in quanto redatti e firmati da personale che, nello svolgimento di tali attività, è considerato incaricato di pubblico servizio.
Ciò posto, rilevava che il verbale di verifica prodotto dalla società opposta, nel riprodurre il contenuto dell'attività svolta, riportava pag. 7/17 quanto testualmente appresso riprodotto: “In data odierna a seguito verifica congiunta con i carabinieri di Ponticelli, si è riscontrato che il misuratore avente codice cliente 8095703802, è manomesso. Lo stesso è stato aperto con rottura dei sigilli e rottura dei tenoni termosaldati di fissaggio. Riaprendo il misuratore si constata e si fa constatare al sig.
che i 3 circuiti amperometrici, R, S, T, sono cortocircuitati. Con Parte_1
prova strumentale certificata si riscontra un errore di registrazione pari al -87%. In sede di verifica si è provveduto a repertare il misuratore in apposita busta sigillata n. R0096768 ..”
Secondo il Giudice “Accertata la manomissione del misuratore l'utente ne risponde quale presumibile autore del fatto, in quanto beneficiario dei risultati dell'attività fraudolenta, o, comunque, per omessa custodia del misuratore a lui affidato”.
§ 4.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, nel censurare la sopra riportata parte di sentenza, senza contestare la valenza di atto coperto da fede privilegiata del suddetto verbale di verifica, obiettava che il
Tribunale ne aveva travisato il contenuto. Invero, secondo l'appellante, dal verbale in esame non emergeva affatto che, come opinato dal
Giudice, il misuratore, al momento della verifica, risultava manomesso, ma, invece, si ricavava che il contatore veniva aperto dai tecnici di
[...]
, i quali provvedevano alla rottura della custodia in CP_2
plastica-plexiglass, che fin a quel momento si presentava integra, così come i sigilli e i tenoni termosaldati risultavano integri alla verifica, tanto è vero che i tecnici della E-Distribuzione provvedevano alla pag. 8/17 rottura dei sigilli e dei tenoni termosaldati impiegando all'incirca 40 minuti.
Quindi, la necessità di impugnare con querela di falso il verbale non sussisteva, dal momento che, ad onta di quanto affermato in sentenza, dal citato documento non poteva desumersi che, al momento della verifica, il contatore risultava già aperto.
Del resto, la manomissione del contatore era incompatibile con l'ampio lasso temporale, di circa 40 minuti, che i tecnici di E-Distribuzione avevano impiegato per aprire la custodia esterna in plexiglass e per rompere i sigilli e i tenoni termosaldati di fissaggio.
Ed ancora, osservava l'appellante, il primo Giudice non aveva considerato che, nel verbale di intervento, non erano stati indicati lo strumento tecnico utilizzato per la misurazione, né la sua omologazione, né, tantomeno, una società esterna a CP_1 [...]
deputata al controllo e alla verifica dell'effettivo Controparte_1
funzionamento del predetto strumento di misurazione, così come non era stato determinato l'accorgimento fraudolento che aveva causato il malfunzionamento del contatore, facendolo derivare, per via intuitiva, da un non meglio precisato intervento manipolatore, di cui l'effrazione del contatore era traccia ritenuta inequivoca.
Peraltro, l'assunto di una manomissione risalente nel tempo era reso poco verosimile dall'esistenza dei moderni accorgimenti, di cui erano dotati i misuratori, che consentivano al distributore di rilevare con immediatezza eventuali alterazioni.
pag. 9/17 Ed ancora, l'istante obiettava che una verifica o un riscontro quanto meno annuale sul corretto funzionamento del contatore, da parte del gestore energetico, gli avrebbe consentito di valutare la convenienza economica del contratto di fornitura di energia elettrica, così come gli avrebbe consentito di rivolgersi ad altro gestore energetico.
Infine, l'istante deduceva che i tecnici dell'Enel, in occasione della redazione del verbale di intervento del 03/05/2017, nel rimuovere il contatore che si presume fosse stato manomesso, provvedevano, nell'immediatezza, all'installazione di un nuovo contatore, come da indicazioni del loro superiore gerarchico, in difformità da quanto previsto nei casi di accertamento di “furto di energia elettrica”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Il tenore del verbale di verifica, redatto in data 3.5.2017 dai tecnici del distributore, alla presenza dello stesso e dei Carabinieri Parte_1
della stazione di Ponticelli, prova, in maniera inequivoca, che, nel corso del controllo, è stata accertata la presenza di situazioni create allo scopo di sottomisurare o non misurare l'energia elettrica, alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata, sottomisurare o non misurare la potenza prelevata e che, dal controllo effettuato, emergeva che, al momento della verifica, l'energia prelevata dall'utente era sottomisurata o non misurata (cfr. pag. 1 del verbale allegato sub. n. 1 alla produzione telematica dell'appellata).
pag. 10/17 A pagina due del documento era, poi, contenuto l'esito analitico delle verifiche eseguite, il cui contenuto è stato trasfuso dinanzi al paragrafo
3 nel riportare le statuizioni oggetto di impugnazione.
Alla luce di quanto precede non è plausibile sostenere che manchi la prova della manomissione o che, addirittura, il misuratore, inizialmente integro, sarebbe stato alterato in sede di verifica dai tecnici del distributore.
Al contrario, il rapporto di verifica, coperto (per statuizione non censurata del Tribunale) da fede probatoria privilegiata, dimostra, senza ombra di dubbio, l'alterazione del misuratore dell'energia elettrica afferente all'utenza in uso all'odierno appellante, essendo stati utilizzati sistemi capaci di registrare solo il 13% dell'energia realmente utilizzata, con una sottomisurazione dell'87%.
Del tutto inconferente è, poi, il riferimento a sistemi capaci di rilevare con immediatezza l'alterazione del misuratore, essendo chiaro, alla luce dell'esito della verifica, che di tali sistemi il misuratore in questione non fosse dotato o che, comunque, la sua alterazione era tale da impedire al distributore di avvedersene sin da subito.
Irrilevante risulta, altresì, la doglianza tesa a stigmatizzare il ritardo con il quale il distributore aveva effettuato la verifica. Infatti, da un lato, in tal modo, l'appellante ha finanche implicitamente ammesso la risalenza nel tempo della sua condotta illecita e, dall'altro, esso non ha ragione di dolersi dell'altrui condotta, posto che, proprio approfittando del tempo trascorso, ha potuto, nelle more, fruire di un consistente pag. 11/17 risparmio di spesa (pari al costo dell'energia prelevata e non misurata).
Infine, l'avvenuta sostituzione del misuratore manomesso con altro integro, se da un lato appare assolutamente lecita e doverosa da parte del distributore, dall'altro, è una circostanza in alcun modo incidente sulla valutazione dei fatti di causa.
§ 6.
Il primo Giudice, con riferimento al quantum, osservava che “La ricostruzione dei consumi non è stata effettuata arbitrariamente ma con un preciso calcolo matematico.
L'opposta, infatti, ha prodotto un prospetto indicante, per il periodo
4.05.12 – 02.05.17, i kwh registrati dal misuratore e quelli effettivamente prelevati sulla base dell'errore riscontrato in sede di verifica.
Tale conteggio non è stato oggetto di alcuna significativa contestazione da parte dell'opponente”.
§ 7.
Nell'impugnare, con il secondo motivo, tale capo di decisione, il Pt_1
si doleva della mancata ammissione, da parte del Giudice, della prova per testi da esso istante articolata, che avrebbe permesso, mediante l'escussione dei tecnici Enel e dei Carabinieri presenti alla verifica, di chiarire il tenore letterale del verbale di intervento.
Del resto, il Giudice non aveva nemmeno valorizzato il fatto che, per gli stessi fatti, esso istante era stato tratto a giudizio in sede penale e che il pag. 12/17 Giudice penale aveva dato ingresso agli stessi mezzi istruttori dichiarati inammissibili in sede civile.
§ 8.
Le doglianze che precedono sono infondate.
La prova per testi, che il aveva articolato in primo grado nella Pt_1
memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., è inammissibile, in quanto tesa a dimostrare fatti contrari al contenuto del verbale di verifica redatto dai tecnici di , vale a Controparte_3
dire, nella sostanza, che il verbale di verifica attestava l'integrità del misuratore e l'assenza di manomissione, oltre a fare esprimere ai testi una serie di valutazioni ad essi precluse
Si tratta, quindi, di capi di prova che non potevano ammettersi, non avendo l'appellante proposto il solo rimedio di cui disponeva per contrastare la valenza probatoria del verbale di verifica, costituito, come detto, dalla querela di falso.
Né, invero, soccorre il riferimento alla pendenza, per gli stessi fatti, di un procedimento penale, per l'assorbente ragione che, come documentato dallo stesso appellante, tale giudizio è stato definito con una pronuncia di mero rito, con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di proposizione di querela (cfr. sentenza n. 8080/23 emessa dal Tribunale di Napoli, I
Sezione Penale, allegata alla conclusionale dell'appellante).
§ 9.
pag. 13/17 Sempre con il secondo motivo di appello, il censurava la Pt_1
sentenza, obiettando che il criterio di calcolo dei consumi era arbitrario. Infatti, sosteneva l'istante, non vi era alcuna garanzia del fatto che la verifica dei tecnici del distributore era stata operata assicurando che, nei due momenti di annotazione del consumo, quello operato con il contatore manomesso e quello registrato con lo strumento di controllo (peraltro non specificato), fossero in funzione gli stessi apparati assorbitori di energia elettrica. Del resto, esso opponente, in primo grado, aveva chiesto disporsi una CTU, al fine di rideterminare, ricalcolare e riquantificare, in contraddittorio, l'errore di registrazione del contatore e/o il presunto credito vanato da Enel, che il Giudice aveva ingiustamente negato.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che la verifica della manomissione e della sottomisurazione non è stata effettuata da , Controparte_1
E , terzo rispetto al rapporto tra gli odierni Controparte_2 Controparte_3
litiganti, cui è affidata in concessione la somministrazione dell'energia elettrica venduta dal fornitore.
Ciò chiarito, la doglianza afferente alla presunta arbitrarietà dell'accertamento relativo alla sottomisurazione è chiaramente generica, ove si consideri che il sebbene presente al momento Pt_1
della verifica e degli accertamenti compiuti dal distributore, incluso quello relativo alla percentuale di energia sottomisurata, sottoscriveva pag. 14/17 il verbale senza nulla obiettare e che, comunque, nemmeno in sede giudiziale, l'opponente adduceva elementi in grado di fare emergere l'inattendibilità degli esiti del riscontro operato dai tecnici.
Peraltro, il riferimento al numero di apparecchi in uso al momento della verifica è irrilevante, atteso che la sottomisurazione dei consumi
è un dato che prescinde dalla quantità di energia prelevata.
In conclusione, premesso che, nel caso in esame, si tratta di quantificare un danno cagionato dalla condotta illecita dello stesso appellante, questi si è limitato a contestare, genericamente, la pretesa sul piano del quantum ed a sollecitare una CTU chiaramente esplorativa, in assenza di motivate censure capaci di fare emergere le potenziali criticità del metodo impiegato da . Parte_2
L'appello deve, pertanto, essere interamente rigettato e la sentenza impugnata confermata.
§ 11.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata.
pag. 15/17 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata così Parte_1
provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, delle Parte_1
spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
14.317,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 16/17 pag. 17/17