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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N R.G. 110/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 25 novembre 1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
Residente a Morcote (Svizzera), in Strada Console Isella 14 con l'Avv. Francesca King presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana e statunitense
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Eva Lenski presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ES (RO) il 27 giugno 1992
(anno 1992 atto n. 09 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 11 dicembre 2017 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2017
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2 dunque, nulla è più dovuto loro dai genitori, o da un genitore all'altro, a titolo di contribuzione al mantenimento degli stessi.
2) si obbliga a versare a , previa dichiarazione di Parte_3 Parte_2 equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di € 1.830.000 (un milione ottocentotrentamila/00), da versarsi con le seguenti modalità:
- € 600.000,00 (seicentomila/00) saranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il 15 gennaio 2025;
- € 630.000,00 (seicentotrentamila/00) saranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il
15 gennaio 2026;
- € 600.000,00 (seicentomila,00) saranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il 15 gennaio 2027.
A garanzia della corretta esecuzione delle ultime due tranches di pagamento, il sig. Parte_3
si impegna a costituire ipoteca volontaria sul proprio immobile, libero da pesi e vincoli, sito in
Castiglione della Pescaia, località Punta Ala, via Alle Mandrie 86 (Dati catastali immobile: Comune di castiglione della Pescaia C310 GR Foglio 78 Particella 540 particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Castiglione della Pescaia C310 GR Foglio 78 Particella 504 indirizzo via Le
Mandrie n. 86 Piano T-1 Categoria A/7 Classe 5 Consistenza 10,0 vani), fino a concorrenza della somma di € 1.230.000. Tale costituzione di ipoteca sarà perfezionata entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio ed in esecuzione della stessa, con spese notarili ed eventuali imposte a carico del signor Parte_3 Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_3
qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza Parte_2
coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Le parti dichiarano che il pagamento degli importi suddetti non ha natura di assegno divorzile, né di “alimony”, ma rientra nella categoria dei trasferimenti effettuati in adempimento di accordi di divorzio (“transfers of property between spouses as part of a divorce settlement”).
3) I coniugi si danno reciprocamente atto che a far data dal 1° gennaio 2025 nulla sarà più dovuto da alla moglie a titolo di assegno di mantenimento o di qualsivoglia Parte_3
altra obbligazione derivante dalla sentenza di separazione. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che tutte le obbligazioni assunte in sede di separazione sono state correttamente adempiute, fatta eccezione per il trasferimento immobiliare di cui al successivo punto 4, e che non vi sono pendenze di sorta tra le parti al 31 dicembre 2024. I beni, i quadri e gli effetti personali di Parte_3 ancora in possesso della moglie (in particolare quelli di cui all'elenco indicato nella clausola 2 del verbale di separazione e quelli tuttora giacenti nella cantina di via Settembrini) sono stati dallo stesso appresi entro il 31 gennaio 2025.
4) Come già pattuito in sede di separazione, ma non ancora eseguito, i coniugi ribadiscono, a regolamentazione dei reciproci rapporti economici e quale elemento indissolubile per la soluzione della crisi matrimoniale, l'impegno di a trasferire a , che Parte_3 Parte_2 conferma il suo impegno ad accettare il trasferimento, la propria quota, pari al 50%, dell'immobile prima adibito a casa familiare, sito a Milano, Viale Settembrini 26/a (Dati catastali: Immobile 1 Via
Luigi Settembrini 26/A Piano 1-51-5 Catasto fabbricati Comune di Milano- F205 MI- Foglio 271
Particella 194 Subalterno 5; Particelle corrispondenti al Catasto terreni Comune di Milano F205 MI
– Foglio 271 Particella 194; Zona censuaria 2 Categoria A/3 Classe 4 Consistenza 9,5 vani;
Immobile
2 Via Luigi Settembrini 26/A Piano S1; Catasto fabbricati Comune di Milano- F205 MI- Foglio 271
Particella 194 Subalterno 702; Particelle corrispondenti al Catasto terreni Comune di Milano F205
MI – Foglio 271 Particella 194; Piano S1 Zona censuaria 2- cat. C/2 Classe 4 Consistenza 16 mq.) con tutte le pertinenze annesse e connesse. Tale trasferimento sarà perfezionato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio ed in esecuzione della stessa, con spese notarili ed eventuali imposte a carico del signor Il trasferimento della quota del 50% dell'immobile suddetto Parte_3
rientra nella categoria dei trasferimenti effettuati in adempimento di accordi di divorzio (“transfers of property between spouses as part of a divorce settlement”. 5) Le parti si danno infine reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, le stesse non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa, avendo le stesse risolto mediante il presente accordo di divorzio
(“divorce agreement”) in via bonaria ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse pendente.
*** *** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ES (RO) il 27
giugno 1992 tra e Parte_3 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (RO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Segrate (MI) e al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 25 novembre 1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
Residente a Morcote (Svizzera), in Strada Console Isella 14 con l'Avv. Francesca King presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana e statunitense
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Eva Lenski presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ES (RO) il 27 giugno 1992
(anno 1992 atto n. 09 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 11 dicembre 2017 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 14 dicembre 2017
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I figli e sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2 dunque, nulla è più dovuto loro dai genitori, o da un genitore all'altro, a titolo di contribuzione al mantenimento degli stessi.
2) si obbliga a versare a , previa dichiarazione di Parte_3 Parte_2 equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di € 1.830.000 (un milione ottocentotrentamila/00), da versarsi con le seguenti modalità:
- € 600.000,00 (seicentomila/00) saranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il 15 gennaio 2025;
- € 630.000,00 (seicentotrentamila/00) saranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il
15 gennaio 2026;
- € 600.000,00 (seicentomila,00) saranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il 15 gennaio 2027.
A garanzia della corretta esecuzione delle ultime due tranches di pagamento, il sig. Parte_3
si impegna a costituire ipoteca volontaria sul proprio immobile, libero da pesi e vincoli, sito in
Castiglione della Pescaia, località Punta Ala, via Alle Mandrie 86 (Dati catastali immobile: Comune di castiglione della Pescaia C310 GR Foglio 78 Particella 540 particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Castiglione della Pescaia C310 GR Foglio 78 Particella 504 indirizzo via Le
Mandrie n. 86 Piano T-1 Categoria A/7 Classe 5 Consistenza 10,0 vani), fino a concorrenza della somma di € 1.230.000. Tale costituzione di ipoteca sarà perfezionata entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio ed in esecuzione della stessa, con spese notarili ed eventuali imposte a carico del signor Parte_3 Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_3
qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di , avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza Parte_2
coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Le parti dichiarano che il pagamento degli importi suddetti non ha natura di assegno divorzile, né di “alimony”, ma rientra nella categoria dei trasferimenti effettuati in adempimento di accordi di divorzio (“transfers of property between spouses as part of a divorce settlement”).
3) I coniugi si danno reciprocamente atto che a far data dal 1° gennaio 2025 nulla sarà più dovuto da alla moglie a titolo di assegno di mantenimento o di qualsivoglia Parte_3
altra obbligazione derivante dalla sentenza di separazione. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che tutte le obbligazioni assunte in sede di separazione sono state correttamente adempiute, fatta eccezione per il trasferimento immobiliare di cui al successivo punto 4, e che non vi sono pendenze di sorta tra le parti al 31 dicembre 2024. I beni, i quadri e gli effetti personali di Parte_3 ancora in possesso della moglie (in particolare quelli di cui all'elenco indicato nella clausola 2 del verbale di separazione e quelli tuttora giacenti nella cantina di via Settembrini) sono stati dallo stesso appresi entro il 31 gennaio 2025.
4) Come già pattuito in sede di separazione, ma non ancora eseguito, i coniugi ribadiscono, a regolamentazione dei reciproci rapporti economici e quale elemento indissolubile per la soluzione della crisi matrimoniale, l'impegno di a trasferire a , che Parte_3 Parte_2 conferma il suo impegno ad accettare il trasferimento, la propria quota, pari al 50%, dell'immobile prima adibito a casa familiare, sito a Milano, Viale Settembrini 26/a (Dati catastali: Immobile 1 Via
Luigi Settembrini 26/A Piano 1-51-5 Catasto fabbricati Comune di Milano- F205 MI- Foglio 271
Particella 194 Subalterno 5; Particelle corrispondenti al Catasto terreni Comune di Milano F205 MI
– Foglio 271 Particella 194; Zona censuaria 2 Categoria A/3 Classe 4 Consistenza 9,5 vani;
Immobile
2 Via Luigi Settembrini 26/A Piano S1; Catasto fabbricati Comune di Milano- F205 MI- Foglio 271
Particella 194 Subalterno 702; Particelle corrispondenti al Catasto terreni Comune di Milano F205
MI – Foglio 271 Particella 194; Piano S1 Zona censuaria 2- cat. C/2 Classe 4 Consistenza 16 mq.) con tutte le pertinenze annesse e connesse. Tale trasferimento sarà perfezionato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio ed in esecuzione della stessa, con spese notarili ed eventuali imposte a carico del signor Il trasferimento della quota del 50% dell'immobile suddetto Parte_3
rientra nella categoria dei trasferimenti effettuati in adempimento di accordi di divorzio (“transfers of property between spouses as part of a divorce settlement”. 5) Le parti si danno infine reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, le stesse non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa, avendo le stesse risolto mediante il presente accordo di divorzio
(“divorce agreement”) in via bonaria ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse pendente.
*** *** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ES (RO) il 27
giugno 1992 tra e Parte_3 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (RO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Segrate (MI) e al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG